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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 30/01/2025, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 828 RG. 2023;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Christian Alessi. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Inzerillo.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' spiegando Controparte_3 CP_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920229006413171000, notificata il 20.3.2023, nella parte in cui la stessa fa riferimento a n. 15 avvisi d'addebito emessi dall' per contributi DM10 inerenti al periodo dal 2014 al CP_1
2019. L'opponente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento, dolendosi della mancata notificazione degli avvisi di addebito in essa richiamati nonché della mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha inoltre eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi in oggetto.
Costituitasi regolarmente, l' ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
L' è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso (per difetto di legittimazione passiva) sollevata dall' con le note del Controparte_4
19.1.2024. L'impugnativa, infatti non riguarda solo gli avvisi di addebito, ma pure l'intimazione di pagamento che ne è seguita, che è atto proprio dell' . CP_2
Di qui la legittimazione della stessa a resistere in giudizio. Peraltro, l' riscossore è titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la CP_5 concreta soddisfazione dei crediti contemplati nell'intimazione, quindi, anche sotto tale profilo non è ravvisabile il difetto di legittimazione passiva eccepito da , la quale, del CP_6 resto, si è costituita e ha svolto le proprie difese contestando, nel merito, le deduzioni avversarie.
Passando al merito della lite, il ricorso va accolto nei limiti che seguono. La prima doglianza dell'opponente, concernente l'omessa notificazione degli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento, è infatti fondata. L' soggetto onerato di provare l'avvenuta notificazione degli Avvisi, è infatti rimasto CP_1 contumace, quindi, non ha dimostrato di aver proceduto alla rituale notifica dei titoli. In ordine a tali crediti, quindi, va dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, che risulta emessa in difetto dei presupposti di legge (sul punto, Cass. SU. n. 10012/2021). Ogni doglianza dell'opponente inerente ai criteri di calcolo degli interessi menzionati nell'intimazione deve dirsi assorbita.
Non può invece dirsi assorbita l'eccezione di prescrizione. Infatti, la nullità dell'intimazione di pagamento (intesa come atto della sequenza procedimentale esecutiva) non interferisce con l'esistenza dei crediti in essa menzionati. Va peraltro ricordato che la mancata notificazione degli avvisi in questione consente all'opponente di sollevare, in questa sede, l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, non potendosi ovviamente applicare il termine di decadenza di 40 gg. di cui all'art. 24 del D.lgs 46/99. Vale poi la pena di evidenziare sin da ora che, sebbene l'intimazione di pagamento opposta sia nulla, per le ragioni anzidette, tale invalidità concerne l'atto inteso come segmento della sequenza procedimentale tesa all'esecuzione forzata del credito. Il medesimo atto, però, ha anche una valenza sostanziale, come atto di costituzione in mora. Il principio di conservazione dei mezzi giuridici impone di ritenere che, laddove un atto abbia i requisiti per produrre solo taluni effetti e non altri, la nullità debba essere circoscritta il più possibile, al fine di salvaguardare gli effetti che l'atto può ancora produrre. Ciò detto, posto che l'art. 1219 cc. stabilisce che la costituzione in mora si verifica mediante qualsivoglia “intimazione o richiesta fatta per iscritto”, si deve ritenere che l'interruzione della prescrizione si verifichi ogniqualvolta giunga nella sfera di conoscibilità del debitore una pretesa adempitiva che abbia forma scritta e sia
2 sufficientemente chiara, ossia, dalla quale si comprenda senza possibilità di equivoci quale sia il credito che il creditore intende coltivare. In altri termini, la nullità dell'intimazione, come atto dell'esecuzione, non comporta necessariamente pure l'inefficacia della medesima come atto sostanziale di costituzione in mora, dovendosi piuttosto verificare di volta in volta se siano stati soddisfatti i requisiti della forma scritta, della recettizietà e della specifica individuazione del credito coltivato.
Nel caso di speci,e nessun dubbio sussiste circa il fatto che, in data 20.3.2023, alla società odierna opponente sia stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Considerato che
, dal contenuto di tale atto si comprende in modo chiaro quali fossero i crediti per i quali si reclamava il pagamento (crediti che venivano suddivisi in base alle causali e ai periodi di riferimento), si deve ritenere che la detta intimazione, nonostante la nullità sul piano “esecutivo”, avesse piena efficacia come atto interruttivo della prescrizione.
Ciò detto, va comunque accolta l'eccezione di prescrizione relativamente agli avvisi nn. 59920180000944440, 59920180001737869, 59920180001743937, 59920180001888689, 59920180002137466, 59920190000144017, 59920190001668207 e 59920190004212864. Questi sono tutti riferiti a carichi contributivi venuti in scadenza negli anni tra il 2014 e il 2018, quindi, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920229006413171000 (il 20.3.2023) erano già estinti, ciò anche considerando la sospensione dei termini durante il periodo pandemico- Tale sospensione ha avuto durata di 311 giorni, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020 e dell'art. 11 co. 9° del d.l. n. 183/2020, n. 183, conv. L. n. 21/21. Non può essere accolta la tesi dell' , CP_6 secondo la quale la sospensione si sarebbe protratta addirittura per 24 mesi (sul punto, si veda ad es. Sent. Trib. Roma n. 10527/2024).
Va invece rigettata l'eccezione di prescrizione relativamente agli altri avvisi di addebito menzionati nell'intimazione opposta (AVA n. 59920190000545735, n. 59920190000729715, n. 59920190002159988, n. 59920190002226409, n. 59920190002425446, n. 59920190003351305 e n. 59920200000208284). Detti avvisi di addebito, infatti, si riferiscono a contributi previdenziali venuti a scadenza nel 2019, pertanto, il quinquennio di prescrizione, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento, non era ancora decorso. Sotto tale profilo, l'opposizione va rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite del giudizio.
PQM
1) Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per difetto di notifica degli gli avvisi d'addebito in essa menzionati;
2) Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui agli avvisi d'addebito nn. 59920180000944440, 59920180001737869, 59920180001743937, 59920180001888689, 59920180002137466, 59920190000144017, 59920190001668207 e 59920190004212864; 3 3) Rigetta l'eccezione di prescrizione relativamente ai crediti contributivi menzionati negli avvisi d'addebito nn. 59920190000545735, 59920190000729715, 59920190002159988, 59920190002226409, 59920190002425446, 59920190003351305 e 59920200000208284; 4) Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Trapani, 29.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, con l'assistenza dell'AUPP Giacoma Bellet, nella causa tra:
C.F. in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante, parte opponente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Christian Alessi. e
, C.F. in Controparte_1 P.IVA_2 persona del legale rappresentante, Parte resistente, CONTUMACE e
, C.F. in persona del legale Controparte_2 P.IVA_3 rappresentante, Parte resistente, rappresentata e difesa dall'avv. Dario Inzerillo.
OGGETTO: opposizione ad intimazione di pagamento
Definisce il giudizio nel modo seguente.
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha convenuto in giudizio l' e l' spiegando Controparte_3 CP_1 opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 29920229006413171000, notificata il 20.3.2023, nella parte in cui la stessa fa riferimento a n. 15 avvisi d'addebito emessi dall' per contributi DM10 inerenti al periodo dal 2014 al CP_1
2019. L'opponente eccepisce la nullità della intimazione di pagamento, dolendosi della mancata notificazione degli avvisi di addebito in essa richiamati nonché della mancata indicazione delle modalità di calcolo degli interessi. Ha inoltre eccepito l'avvenuta prescrizione dei crediti contributivi in oggetto.
Costituitasi regolarmente, l' ha chiesto il rigetto Controparte_2 dell'opposizione.
L' è rimasto contumace. CP_1
Sul contraddittorio così instaurato, la causa è stata decisa.
1 MOTIVAZIONE Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità del ricorso (per difetto di legittimazione passiva) sollevata dall' con le note del Controparte_4
19.1.2024. L'impugnativa, infatti non riguarda solo gli avvisi di addebito, ma pure l'intimazione di pagamento che ne è seguita, che è atto proprio dell' . CP_2
Di qui la legittimazione della stessa a resistere in giudizio. Peraltro, l' riscossore è titolare del diritto di procedere ad esecuzione forzata per la CP_5 concreta soddisfazione dei crediti contemplati nell'intimazione, quindi, anche sotto tale profilo non è ravvisabile il difetto di legittimazione passiva eccepito da , la quale, del CP_6 resto, si è costituita e ha svolto le proprie difese contestando, nel merito, le deduzioni avversarie.
Passando al merito della lite, il ricorso va accolto nei limiti che seguono. La prima doglianza dell'opponente, concernente l'omessa notificazione degli avvisi di addebito menzionati nell'intimazione di pagamento, è infatti fondata. L' soggetto onerato di provare l'avvenuta notificazione degli Avvisi, è infatti rimasto CP_1 contumace, quindi, non ha dimostrato di aver proceduto alla rituale notifica dei titoli. In ordine a tali crediti, quindi, va dichiarata la nullità dell'intimazione di pagamento opposta, che risulta emessa in difetto dei presupposti di legge (sul punto, Cass. SU. n. 10012/2021). Ogni doglianza dell'opponente inerente ai criteri di calcolo degli interessi menzionati nell'intimazione deve dirsi assorbita.
Non può invece dirsi assorbita l'eccezione di prescrizione. Infatti, la nullità dell'intimazione di pagamento (intesa come atto della sequenza procedimentale esecutiva) non interferisce con l'esistenza dei crediti in essa menzionati. Va peraltro ricordato che la mancata notificazione degli avvisi in questione consente all'opponente di sollevare, in questa sede, l'eccezione di prescrizione dei crediti contributivi, non potendosi ovviamente applicare il termine di decadenza di 40 gg. di cui all'art. 24 del D.lgs 46/99. Vale poi la pena di evidenziare sin da ora che, sebbene l'intimazione di pagamento opposta sia nulla, per le ragioni anzidette, tale invalidità concerne l'atto inteso come segmento della sequenza procedimentale tesa all'esecuzione forzata del credito. Il medesimo atto, però, ha anche una valenza sostanziale, come atto di costituzione in mora. Il principio di conservazione dei mezzi giuridici impone di ritenere che, laddove un atto abbia i requisiti per produrre solo taluni effetti e non altri, la nullità debba essere circoscritta il più possibile, al fine di salvaguardare gli effetti che l'atto può ancora produrre. Ciò detto, posto che l'art. 1219 cc. stabilisce che la costituzione in mora si verifica mediante qualsivoglia “intimazione o richiesta fatta per iscritto”, si deve ritenere che l'interruzione della prescrizione si verifichi ogniqualvolta giunga nella sfera di conoscibilità del debitore una pretesa adempitiva che abbia forma scritta e sia
2 sufficientemente chiara, ossia, dalla quale si comprenda senza possibilità di equivoci quale sia il credito che il creditore intende coltivare. In altri termini, la nullità dell'intimazione, come atto dell'esecuzione, non comporta necessariamente pure l'inefficacia della medesima come atto sostanziale di costituzione in mora, dovendosi piuttosto verificare di volta in volta se siano stati soddisfatti i requisiti della forma scritta, della recettizietà e della specifica individuazione del credito coltivato.
Nel caso di speci,e nessun dubbio sussiste circa il fatto che, in data 20.3.2023, alla società odierna opponente sia stata notificata l'intimazione di pagamento oggetto di opposizione.
Considerato che
, dal contenuto di tale atto si comprende in modo chiaro quali fossero i crediti per i quali si reclamava il pagamento (crediti che venivano suddivisi in base alle causali e ai periodi di riferimento), si deve ritenere che la detta intimazione, nonostante la nullità sul piano “esecutivo”, avesse piena efficacia come atto interruttivo della prescrizione.
Ciò detto, va comunque accolta l'eccezione di prescrizione relativamente agli avvisi nn. 59920180000944440, 59920180001737869, 59920180001743937, 59920180001888689, 59920180002137466, 59920190000144017, 59920190001668207 e 59920190004212864. Questi sono tutti riferiti a carichi contributivi venuti in scadenza negli anni tra il 2014 e il 2018, quindi, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento n. 29920229006413171000 (il 20.3.2023) erano già estinti, ciò anche considerando la sospensione dei termini durante il periodo pandemico- Tale sospensione ha avuto durata di 311 giorni, ai sensi dell'art. 37 del d.l. n. 18/2020, conv. L. n. 27/2020 e dell'art. 11 co. 9° del d.l. n. 183/2020, n. 183, conv. L. n. 21/21. Non può essere accolta la tesi dell' , CP_6 secondo la quale la sospensione si sarebbe protratta addirittura per 24 mesi (sul punto, si veda ad es. Sent. Trib. Roma n. 10527/2024).
Va invece rigettata l'eccezione di prescrizione relativamente agli altri avvisi di addebito menzionati nell'intimazione opposta (AVA n. 59920190000545735, n. 59920190000729715, n. 59920190002159988, n. 59920190002226409, n. 59920190002425446, n. 59920190003351305 e n. 59920200000208284). Detti avvisi di addebito, infatti, si riferiscono a contributi previdenziali venuti a scadenza nel 2019, pertanto, il quinquennio di prescrizione, al momento della notificazione dell'intimazione di pagamento, non era ancora decorso. Sotto tale profilo, l'opposizione va rigettata.
Stante la reciproca soccombenza, le spese di lite vanno compensate tra le parti costituite del giudizio.
PQM
1) Dichiara la nullità dell'intimazione di pagamento opposta per difetto di notifica degli gli avvisi d'addebito in essa menzionati;
2) Dichiara estinti per intervenuta prescrizione i crediti contributivi di cui agli avvisi d'addebito nn. 59920180000944440, 59920180001737869, 59920180001743937, 59920180001888689, 59920180002137466, 59920190000144017, 59920190001668207 e 59920190004212864; 3 3) Rigetta l'eccezione di prescrizione relativamente ai crediti contributivi menzionati negli avvisi d'addebito nn. 59920190000545735, 59920190000729715, 59920190002159988, 59920190002226409, 59920190002425446, 59920190003351305 e 59920200000208284; 4) Compensa le spese di lite tra tutte le parti.
Trapani, 29.1.2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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