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Sentenza 15 settembre 2025
Sentenza 15 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 15/09/2025, n. 12547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12547 |
| Data del deposito : | 15 settembre 2025 |
Testo completo
n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13794 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 1.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Largo Goldoni n. 47, presso lo studio dell'avv.to Nicolò Ettore Zito che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Arezzo, in Via F. Petrarca n. 9, presso lo studio dell'avv.to Filippo Chiodini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza del 10.6.2025 di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “…dichiarare nulla l'esecuzione di cui all' atto di pignoramento di crediti verso terzi, n. 09784 2020 00000 1365 001, fasc. n. 97 2020 00000 4686, notificato in data 31 gennaio 2020 al debitore, terzo pignorato e, per l'effetto delle cartelle esattoriali 097 CP_2 Controparte_3
2014 02375 5666 9000, asseritamente notificata in data 10 settembre 2014;
097 214 03039 1843 9000, asseritamente notificata in data 14 gennaio 2015;
097 2015 00112 1456 5000, asseritamente notificata in data 9 febbraio 2015;
097 2015 00335 5437 7000, asseritamente notificata in data 11 marzo 2015;
097 2016 00195 0883 5000, asseritamente notificata in data 8 febbraio 2016;, tutte dichiarate cancellate e non più esigibili con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 17517/2018 del 12 ottobre 2018 e ormai definitiva e passata in giudicato, nonché le cartelle n. 097 2017 02113 0231 4000, asseritamente notificata in data 30 novembre 2017, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2017
02548 5137 8000, asseritamente notificata in data 17 gennaio 2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2018 00338 9782 0000, asseritamente notificata in data 13 marzo 2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2018 00338 9792 1000 asseritamente notificata in data 13 marzo
2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2018 00894 0992 4000, asseritamente notificata in data 15 ottobre 2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2019 01348 2948 3000, asseritamente notificata in data 8 maggio 2019, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge, in forza del mancato rispetto della procedura di cui agli atti sopra indicati, per estinzione dei titoli su cui si basa la procedura giusta sentenza passata in giudicato e, per l'effetto, dichiarare come nulla sia dovuto dalla sig.ra nei confronti dell'Ente resistente, Parte_2 relativamente ai titoli sopra impugnati, con eventuale ordine di riassunzione, nel merito, innanzi i Tribunali competenti per ciascun singolo tributo indicato nel provvedimento impugnato.…” per l'opposta: “…accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (in favore della in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma) nella parte in cui l'opposizione e le domande avversarie investono e riguardano i crediti erariali/tributari e le relative cartelle di pagamento nn.
09720170211302314000, 09720170254851378000,
2 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
09720180033897820000, 09720180033897921000 e
09720190134829483000 e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione, del giudizio di merito e delle domande svolte da - accertare e dichiarare il proprio Controparte_4 difetto di competenza territoriale/funzionale (in favore del Giudice di Pace di Frosinone) nella parte in cui l'opposizione e le domande avversarie investono
e riguardano le sanzioni amministrative/ contravvenzioni al Codice della Strada iscritte a ruolo dalla e la relativa cartella n. Controparte_5
09720180089409924000 e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione, del giudizio di merito e delle domande svolte da - accertare e dichiarare Controparte_4
l'infondatezza delle contestazioni avversarie con conseguente integrale rigetto del ricorso e delle domande svolte da Controparte_4
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che, con pignoramento notificato in data 30.1.2020, la
[...]
(creditore procedente) promuoveva, ai danni della CP_6
(debitrice esecutato) e presso la Controparte_4
(terza pignorata), espropriazione di crediti nelle forme Controparte_2 dirette c.d. esattoriali (prescritte dall'art. 72 bis del DPR n. 602/73) per la riscossione coattiva della complessiva somma di € 248.735,40; che l'esecuzione veniva intrapresa in forza dei seguenti titoli:
che con ricorso depositato in data 24.2.2020 la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. (eccependo l'intervenuto l'annullamento, in sede giudiziale, di alcune cartelle di pagamento); nonché opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, II
3 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
co., c.p.c. (eccependo l'omessa notifica delle residue cartelle – quelle non oggetto di annullamento giudiziale - e la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento); che, instauratosi il contraddittorio con l'agente della riscossione, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 12.11.2020, rilevato che la CTP di Roma aveva annullato le cartelle impugnate, sospendeva l'esecuzione,
“…. limitatamente alle cartelle nn. 09720140237556669000, 09720140303918439000, 09720150011214565000, 09720150033554377000 (Ruolo n. 2015/003121), 09720160019508835000” e compensava le spese di lite;
e, quindi, assegnava termine sino al 14.02.2021 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 12.2.2021 la
[...] introduceva il giudizio di merito e conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (creditrice Controparte_7 procedente) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte;
che si costituiva in giudizio la (creditrice Controparte_8 procedente) contestando l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che con ordinanza del 30.12.2021 il G.E. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della erché terza pignorata Controparte_2
e, dunque, litisconsorte necessario; che pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio la CP_2
e con ordinanza del 17.3.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
[...]
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 1.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Considerato:
che, come accennato, la debitrice esecutata eccepiva, a fondamento della spiegata opposizione all'esecuzione (art. 615, II co. c.p.c.), l'intervenuto annullamento, in sede giudiziale, delle seguenti cartelle di pagamento e, cioè, delle (n. 15) cartelle di pagamento già indicate nella “domanda di rottamazione” (vd., doc. 6 fasc. opponente):
4 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che la CTP di Roma con sentenza n. 17517/2018, passata in giudicato (in atti), ha effettivamente annullato le suddette cartelle: invero, il giudice tributario ha inequivocabilmente accolto il ricorso proposto dal contribuente e confermato la definizione agevolata “… limitatamente alle n. 15 cartelle di pagamento elencate nell'allegato alla dichiarazione di adesione …”
che precisamente:
5 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che, pertanto, in relazione alle dette cartelle, sopra indicate, la creditrice procedente non ha (pacificamente) titolo per procedere ad esecuzione forzata;
che l'odierna opposta ha, infatti, soltanto replicato che sulle altre (16) cartelle (non oggetto di definizione agevolate), la CTP non aveva emesso alcuna statuizione di accertamento suscettibile di giudicato: per tali cartelle, l'agente della riscossione aveva pertanto titolo per procedere ad esecuzione forzata;
Rilevato che, tuttavia, la società debitrice ha eccepito l'omessa notifica di tali (residue) cartelle (non oggetto di definizione agevolata); che, tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dalla esecutata, l'agente della riscossione ha comprovato per tabulas la rituale notifica, tramite PEC, di tali cartelle: l'eccezione de qua va pertanto rigettata (vd., docc. 16 bis e ss fasc. opposta);
Considerato che la società opponente ha anche eccepito la nullità del pignoramento esattoriale in quanto, contrariamente a quanto disposto dall'art. 543, II co., n. 1 c.p.c., applicabile, in parte qua, anche alla riscossione esattoriale (ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602 cit.), l'atto esecutivo non conteneva l'esatta e dettagliata “indicazione del credito” per cui si procedeva ad esecuzione forzata, né era indicata la natura dei crediti esatti;
che, tuttavia, il pignoramento conteneva l'indicazione sia del credito per il quale si procedeva ad esecuzione forzata, di cui era appunto specificata l'entità, e sia del titolo esecutivo e del precetto siccome nell'atto esecutivo era appunto contenuto l'elenco analitico delle cartelle di pagamento per cui si procedeva ad esecuzione forzata;
che, invero, la cartella di pagamento è l'atto di riscossione che reca nel contempo, la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere: precisamente, “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 DPR n. 602/73; cfr., tra le altre, Cass. n. 5637/24);
6 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che, pertanto, la forma(-contenuto) del pignoramento esattoriale non violava affatto il disposto di cui all'art. 543 c.p.c. in quanto le cartelle di pagamento, indicate nell'atto esecutivo (e già notificate), specificavano, a loro volta, la fonte e la natura del credito per il quale si procedeva a riscossione coattiva (cfr., per le prime, Cass. n. 26519/17 in motivazione);
che, d'altra parte, già nell'ordinanza cautelare, il G.E. aveva condivisibilmente osservato che “L'atto notificato ex art. 72 bis DPR 602/73”
– ossia l'atto di pignoramento – “… richiama per relationem le cartelle precedentemente notificate. Discende da ciò che l'accoglimento dell'eccezione presentata ricorre unicamente nel caso in cui l'atto presupposto, richiamato per relationem quanto all'identificazione del credito, non sia stato notificato” (circostanza che, nella specie, non si è verificata);
Considerato
che la società opponente ha poi eccepito l'omessa notifica dell'avviso di intimazione (previsto dall'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/73) perché eseguita dall'agente della riscossione con modalità telematiche, ossia a mezzo di posta elettronica certificata, ma tramite un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi e quindi in violazione della normativa legale (secondo cui la notificazione telematica può essere eseguita dal notificante esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata “risultante da pubblici elenchi”)
che, tuttavia, in un recente arresto giurisprudenziale, che non si ha motivo di disattendere, è stato affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo P.E.C. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica, in quanto per contraddire la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente (come nella specie) “… occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” – nel caso di specie neppure adombrati - “siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. n. 982/2023 e Cass. n. 18684/23)
Considerato
che la società opponente ha infine eccepito la violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 in quanto, se si è ben inteso, l'ente creditore non avrebbe compiuto alcun accertamento (tributario) “… entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto l'adempimento, in caso di tributi” (vd., atto di citazione, pg. 23)
7 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che, tuttavia, tale questione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice tributario: va infatti rilevato che “… soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (Cass. n. 28529/18: in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali)
Considerato
che, in definitiva, l'agente della riscossione non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle cartelle di pagamento annullate in sede giudiziale (e già indicate); e che, per contro, ogni altro motivo (di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione all'esecuzione) deve essere disatteso che, attesa la reciproca soccombenza, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che non ha diritto a procedere ad Controparte_7 esecuzione forzata limitatamente alle 15 cartelle indicate nella
“domanda di rottamazione” (allegata sub doc. 6 fasc. opponente) e precisamente in relazione alle seguenti cartelle:
8 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 15.9.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
9 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
sent. firmata digitalmente
10 dr. Alessandro CENTO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica, nella persona del dott. Alessandro CENTO, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in primo grado iscritta al n. 13794 del registro generale per gli affari contenziosi civili dell'anno 2021, posta in decisione alla data del 1.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica e vertente
TRA
Parte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Roma, in Largo Goldoni n. 47, presso lo studio dell'avv.to Nicolò Ettore Zito che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla citazione
- OPPONENTE -
E
Controparte_1 in persona del legale rapp.te pro-tempore, elett.te dom.ta in Arezzo, in Via F. Petrarca n. 9, presso lo studio dell'avv.to Filippo Chiodini che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- OPPOSTA-
E
Controparte_2 in persona del legale rapp.te pro tempore,
- OPPOSTA CONTUMACE -
OGGETTO: opposizione agli atti esecutivi (617, II co., c.p.c.)
1 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
CONCLUSIONI all'udienza del 10.6.2025 di precisazione delle conclusioni i procuratori delle parti così concludevano:
per l'opponente: “…dichiarare nulla l'esecuzione di cui all' atto di pignoramento di crediti verso terzi, n. 09784 2020 00000 1365 001, fasc. n. 97 2020 00000 4686, notificato in data 31 gennaio 2020 al debitore, terzo pignorato e, per l'effetto delle cartelle esattoriali 097 CP_2 Controparte_3
2014 02375 5666 9000, asseritamente notificata in data 10 settembre 2014;
097 214 03039 1843 9000, asseritamente notificata in data 14 gennaio 2015;
097 2015 00112 1456 5000, asseritamente notificata in data 9 febbraio 2015;
097 2015 00335 5437 7000, asseritamente notificata in data 11 marzo 2015;
097 2016 00195 0883 5000, asseritamente notificata in data 8 febbraio 2016;, tutte dichiarate cancellate e non più esigibili con sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma n. 17517/2018 del 12 ottobre 2018 e ormai definitiva e passata in giudicato, nonché le cartelle n. 097 2017 02113 0231 4000, asseritamente notificata in data 30 novembre 2017, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2017
02548 5137 8000, asseritamente notificata in data 17 gennaio 2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2018 00338 9782 0000, asseritamente notificata in data 13 marzo 2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2018 00338 9792 1000 asseritamente notificata in data 13 marzo
2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2018 00894 0992 4000, asseritamente notificata in data 15 ottobre 2018, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge;
097 2019 01348 2948 3000, asseritamente notificata in data 8 maggio 2019, ma effettivamente mai notificata nelle forme ufficiali o valide previste per legge, in forza del mancato rispetto della procedura di cui agli atti sopra indicati, per estinzione dei titoli su cui si basa la procedura giusta sentenza passata in giudicato e, per l'effetto, dichiarare come nulla sia dovuto dalla sig.ra nei confronti dell'Ente resistente, Parte_2 relativamente ai titoli sopra impugnati, con eventuale ordine di riassunzione, nel merito, innanzi i Tribunali competenti per ciascun singolo tributo indicato nel provvedimento impugnato.…” per l'opposta: “…accertare e dichiarare il proprio difetto di giurisdizione (in favore della in favore della Commissione Tributaria Provinciale di Roma) nella parte in cui l'opposizione e le domande avversarie investono e riguardano i crediti erariali/tributari e le relative cartelle di pagamento nn.
09720170211302314000, 09720170254851378000,
2 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
09720180033897820000, 09720180033897921000 e
09720190134829483000 e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione, del giudizio di merito e delle domande svolte da - accertare e dichiarare il proprio Controparte_4 difetto di competenza territoriale/funzionale (in favore del Giudice di Pace di Frosinone) nella parte in cui l'opposizione e le domande avversarie investono
e riguardano le sanzioni amministrative/ contravvenzioni al Codice della Strada iscritte a ruolo dalla e la relativa cartella n. Controparte_5
09720180089409924000 e, conseguentemente, dichiarare l'inammissibilità e/o l'improcedibilità dell'opposizione, del giudizio di merito e delle domande svolte da - accertare e dichiarare Controparte_4
l'infondatezza delle contestazioni avversarie con conseguente integrale rigetto del ricorso e delle domande svolte da Controparte_4
FATTO e DIRITTO
Considerato
Che, con pignoramento notificato in data 30.1.2020, la
[...]
(creditore procedente) promuoveva, ai danni della CP_6
(debitrice esecutato) e presso la Controparte_4
(terza pignorata), espropriazione di crediti nelle forme Controparte_2 dirette c.d. esattoriali (prescritte dall'art. 72 bis del DPR n. 602/73) per la riscossione coattiva della complessiva somma di € 248.735,40; che l'esecuzione veniva intrapresa in forza dei seguenti titoli:
che con ricorso depositato in data 24.2.2020 la debitrice esecutata proponeva opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615, II co., c.p.c. (eccependo l'intervenuto l'annullamento, in sede giudiziale, di alcune cartelle di pagamento); nonché opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'art. 617, II
3 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
co., c.p.c. (eccependo l'omessa notifica delle residue cartelle – quelle non oggetto di annullamento giudiziale - e la carenza di motivazione dell'atto di pignoramento); che, instauratosi il contraddittorio con l'agente della riscossione, il G.E., all'esito della fase sommaria, con ordinanza del 12.11.2020, rilevato che la CTP di Roma aveva annullato le cartelle impugnate, sospendeva l'esecuzione,
“…. limitatamente alle cartelle nn. 09720140237556669000, 09720140303918439000, 09720150011214565000, 09720150033554377000 (Ruolo n. 2015/003121), 09720160019508835000” e compensava le spese di lite;
e, quindi, assegnava termine sino al 14.02.2021 per l'eventuale introduzione del giudizio di merito dinnanzi al giudice competente;
Considerato che con atto di citazione notificato in data 12.2.2021 la
[...] introduceva il giudizio di merito e conveniva in Parte_1 giudizio, dinanzi a questo Tribunale, la (creditrice Controparte_7 procedente) per ivi sentir accogliere le conclusioni in epigrafe trascritte;
che si costituiva in giudizio la (creditrice Controparte_8 procedente) contestando l'opposizione e rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte;
che con ordinanza del 30.12.2021 il G.E. ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della erché terza pignorata Controparte_2
e, dunque, litisconsorte necessario; che pur ritualmente evocata, non si costituiva in giudizio la CP_2
e con ordinanza del 17.3.2022 ne veniva dichiarata la contumacia;
[...]
che, acquisiti i documenti, la causa era posta in decisione, sulle precisate conclusioni (in epigrafe trascritte), alla data del 1.9.2025 di scadenza del termine per il deposito delle memorie di replica;
………….
Considerato:
che, come accennato, la debitrice esecutata eccepiva, a fondamento della spiegata opposizione all'esecuzione (art. 615, II co. c.p.c.), l'intervenuto annullamento, in sede giudiziale, delle seguenti cartelle di pagamento e, cioè, delle (n. 15) cartelle di pagamento già indicate nella “domanda di rottamazione” (vd., doc. 6 fasc. opponente):
4 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che la CTP di Roma con sentenza n. 17517/2018, passata in giudicato (in atti), ha effettivamente annullato le suddette cartelle: invero, il giudice tributario ha inequivocabilmente accolto il ricorso proposto dal contribuente e confermato la definizione agevolata “… limitatamente alle n. 15 cartelle di pagamento elencate nell'allegato alla dichiarazione di adesione …”
che precisamente:
5 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che, pertanto, in relazione alle dette cartelle, sopra indicate, la creditrice procedente non ha (pacificamente) titolo per procedere ad esecuzione forzata;
che l'odierna opposta ha, infatti, soltanto replicato che sulle altre (16) cartelle (non oggetto di definizione agevolate), la CTP non aveva emesso alcuna statuizione di accertamento suscettibile di giudicato: per tali cartelle, l'agente della riscossione aveva pertanto titolo per procedere ad esecuzione forzata;
Rilevato che, tuttavia, la società debitrice ha eccepito l'omessa notifica di tali (residue) cartelle (non oggetto di definizione agevolata); che, tuttavia, contrariamente a quanto eccepito dalla esecutata, l'agente della riscossione ha comprovato per tabulas la rituale notifica, tramite PEC, di tali cartelle: l'eccezione de qua va pertanto rigettata (vd., docc. 16 bis e ss fasc. opposta);
Considerato che la società opponente ha anche eccepito la nullità del pignoramento esattoriale in quanto, contrariamente a quanto disposto dall'art. 543, II co., n. 1 c.p.c., applicabile, in parte qua, anche alla riscossione esattoriale (ai sensi dell'art. 49 DPR n. 602 cit.), l'atto esecutivo non conteneva l'esatta e dettagliata “indicazione del credito” per cui si procedeva ad esecuzione forzata, né era indicata la natura dei crediti esatti;
che, tuttavia, il pignoramento conteneva l'indicazione sia del credito per il quale si procedeva ad esecuzione forzata, di cui era appunto specificata l'entità, e sia del titolo esecutivo e del precetto siccome nell'atto esecutivo era appunto contenuto l'elenco analitico delle cartelle di pagamento per cui si procedeva ad esecuzione forzata;
che, invero, la cartella di pagamento è l'atto di riscossione che reca nel contempo, la descrizione del titolo esecutivo e l'intimazione ad adempiere: precisamente, “La cartella di pagamento, redatta in conformità al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione, con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà ad esecuzione forzata” (art. 25 DPR n. 602/73; cfr., tra le altre, Cass. n. 5637/24);
6 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che, pertanto, la forma(-contenuto) del pignoramento esattoriale non violava affatto il disposto di cui all'art. 543 c.p.c. in quanto le cartelle di pagamento, indicate nell'atto esecutivo (e già notificate), specificavano, a loro volta, la fonte e la natura del credito per il quale si procedeva a riscossione coattiva (cfr., per le prime, Cass. n. 26519/17 in motivazione);
che, d'altra parte, già nell'ordinanza cautelare, il G.E. aveva condivisibilmente osservato che “L'atto notificato ex art. 72 bis DPR 602/73”
– ossia l'atto di pignoramento – “… richiama per relationem le cartelle precedentemente notificate. Discende da ciò che l'accoglimento dell'eccezione presentata ricorre unicamente nel caso in cui l'atto presupposto, richiamato per relationem quanto all'identificazione del credito, non sia stato notificato” (circostanza che, nella specie, non si è verificata);
Considerato
che la società opponente ha poi eccepito l'omessa notifica dell'avviso di intimazione (previsto dall'art. 50, comma 2, del DPR n. 602/73) perché eseguita dall'agente della riscossione con modalità telematiche, ossia a mezzo di posta elettronica certificata, ma tramite un indirizzo PEC non risultante da pubblici elenchi e quindi in violazione della normativa legale (secondo cui la notificazione telematica può essere eseguita dal notificante esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata “risultante da pubblici elenchi”)
che, tuttavia, in un recente arresto giurisprudenziale, che non si ha motivo di disattendere, è stato affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo P.E.C. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica, in quanto per contraddire la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente (come nella specie) “… occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa” – nel caso di specie neppure adombrati - “siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza” (Cass. n. 982/2023 e Cass. n. 18684/23)
Considerato
che la società opponente ha infine eccepito la violazione dell'art. 25 DPR n. 602/73 in quanto, se si è ben inteso, l'ente creditore non avrebbe compiuto alcun accertamento (tributario) “… entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui era dovuto l'adempimento, in caso di tributi” (vd., atto di citazione, pg. 23)
7 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
che, tuttavia, tale questione avrebbe dovuto essere proposta dinanzi al giudice tributario: va infatti rilevato che “… soltanto per la riscossione delle entrate erariali tributarie sussiste l'esigenza, che giustifica il regime di decadenza, della fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco” (Cass. n. 28529/18: in applicazione del principio, la S.C. ha escluso l'operatività della decadenza in relazione alla notifica di una cartella esattoriale per la riscossione di una sanzione amministrativa comminata per la violazione di norme previdenziali)
Considerato
che, in definitiva, l'agente della riscossione non ha diritto a procedere ad esecuzione forzata limitatamente alle cartelle di pagamento annullate in sede giudiziale (e già indicate); e che, per contro, ogni altro motivo (di opposizione agli atti esecutivi o di opposizione all'esecuzione) deve essere disatteso che, attesa la reciproca soccombenza, le spese vanno integralmente compensate
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione, deduzione disattesa, così provvede:
1. dichiara che non ha diritto a procedere ad Controparte_7 esecuzione forzata limitatamente alle 15 cartelle indicate nella
“domanda di rottamazione” (allegata sub doc. 6 fasc. opponente) e precisamente in relazione alle seguenti cartelle:
8 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
2. rigetta ogni altra domanda;
3. compensa le spese di lite.
Così deciso in Roma il 15.9.2025
IL GIUDICE
(dr. Alessandro CENTO)
9 dr. Alessandro CENTO n. 13794/2021 R.G.A.C.C.
sent. firmata digitalmente
10 dr. Alessandro CENTO