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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/07/2025, n. 530 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 530 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 621/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15/07/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/03/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DAMIANI ROSITA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/12/2015; Per_ rilevato che dal matrimonio è nata una figlia: (25.05.2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 20.01.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per_ a) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore in favore della madre;
b) Il padre vedrà la figlia ogni qualvolta ne avrà la possibilità in virtù dell'attività lavorativa che svolge ed in considerazione soprattutto delle volontà della minore, previo accordo con la madre circa orari e modalità;
c) Il padre potrà avere con sé la figlia per le vacanze estive per sette giorni consecutivi comunicando tale volontà alla Per_ madre entro il mese di giugno e sempre nel rispetto delle volontà della piccola
d) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Pt_2 Parte_1
Euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, e il 50% delle spese straordinarie. 2
rilevato che dagli atti di causa è emerso che l'assegno unico è percepito interamente dalla madre ed ammonta ad €
200,00; preso atto dell'attività lavorativa svolta dal padre e delle difficoltà allegate dalla madre in ordine al reperimento del consenso necessario all'assunzione delle scelte attinenti anche all'istruzione e alla salute della figlia;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara, alle condizioni concordate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria
Capua Vetere (CE) il 12/12/2015 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 77, parte II, serie A, anno 2015);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianinive Zammarelli, magistrato ordinario in tirocinio.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente dott.ssa Giovanna Caso Giudice dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. nel procedimento r.g.n. 621/2025, trattenuto in decisione all'udienza cartolare del 15/07/2025, avente ad oggetto: divorzio congiunto, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 13/03/2025 da e , Parte_1 Parte_2 rappresentati e difesi dall'avv. DAMIANI ROSITA, tendente ad ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 12/12/2015; Per_ rilevato che dal matrimonio è nata una figlia: (25.05.2016); lette le note di trattazione scritta in cui le parti hanno rinunciato alla comparizione in udienza, pur essendo edotte di tale facoltà, e hanno ribadito la volontà di divorziare alle condizioni indicate in ricorso, non essendovi alcuna possibilità di riconciliazione;
rilevato che i coniugi hanno entrambi chiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 3 n. 2 lett. b) L. n. 898/1970;
ritenuto che
la domanda sia ammissibile, essendo decorso il termine di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale, definito con decreto di omologa del 20.01.2022; rilevato che, in mancanza di eccezione sul punto, deve presumersi che la separazione sia continuata in maniera ininterrotta dalla data in cui i coniugi furono autorizzati a vivere separatamente;
ritenuto che
i coniugi hanno chiesto al Tribunale di pronunciare il divorzio alle condizioni precisate nel ricorso da intendersi in questa sede integralmente richiamate ovvero: Per_ a) Disporre l'affidamento esclusivo rafforzato della figlia minore in favore della madre;
b) Il padre vedrà la figlia ogni qualvolta ne avrà la possibilità in virtù dell'attività lavorativa che svolge ed in considerazione soprattutto delle volontà della minore, previo accordo con la madre circa orari e modalità;
c) Il padre potrà avere con sé la figlia per le vacanze estive per sette giorni consecutivi comunicando tale volontà alla Per_ madre entro il mese di giugno e sempre nel rispetto delle volontà della piccola
d) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di Pt_2 Parte_1
Euro 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, e il 50% delle spese straordinarie. 2
rilevato che dagli atti di causa è emerso che l'assegno unico è percepito interamente dalla madre ed ammonta ad €
200,00; preso atto dell'attività lavorativa svolta dal padre e delle difficoltà allegate dalla madre in ordine al reperimento del consenso necessario all'assunzione delle scelte attinenti anche all'istruzione e alla salute della figlia;
rilevato che non sono previste condizioni contrarie alla legge o all'ordine pubblico;
ritenuto che
le pattuizioni siano conformi all'interesse della prole;
letto il parere favorevole del P.M.;
visti gli artt. 3 n. 2, lett. b) L. 01/12/1970, n. 898 e 473bis.51 c.p.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara, alle condizioni concordate, la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Santa Maria
Capua Vetere (CE) il 12/12/2015 da , nata a [...] il [...], e da Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], alle condizioni sopra richiamate;
Parte_2
2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Maria Capua Vetere di procedere alla trascrizione, all'annotazione e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 49 lett. g) e 69, lett. d), D.P.R. 03/11/2000, n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) (atto n 77, parte II, serie A, anno 2015);
3) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 15.07.2025
Il Presidente dott. Giovanni D'Onofrio
Il giudice rel.
Dott.ssa Luigia Franzese
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Marianinive Zammarelli, magistrato ordinario in tirocinio.