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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/10/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2818/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2818/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
Via Puccini n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. RICCIO PAOLA;
e
, nato il [...] ad [...], residente a [...]
della Torre n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO PAOLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO.
CONCLUSIONI: “piaccia all'ecc.mo Giudice adito:
1 - Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e celebrato in data 09.08.2009 in LF atto n. 91 parte 2 serie C
[...] CP_1 anno 2009, mandando la Cancelleria per le dovute annotazione all'Ufficio di Stato Civile competente;
[… omissis…]”.
Con le note di trattazione scritta depositate il 10/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
- 1 - “1 - i ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, potendo fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2 - la sig.ra sarà il genitore collocatario del figlio minore nato a [...]_1
Prato il 23.2.2011 e della figlia nata a [...] [...] divenuta maggiorenne il Persona_2
16.9.2025;
3 - i sig.ri e manterranno l'affido condiviso sul figlio minore;
Parte_1 CP_1
4 - per quanto possibile, stante la diverse città di residenza, il figlio trascorrerà due fine settimana al mese con il padre compatibilmente con gli impegni di studio del medesimo e le necessità lavorative dei genitori e previo accordo di questi ultimi;
il sig. potrà tenere con CP_1
sé il figlio per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive previo accordo con il genitore collocatario da prendersi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento tenuto conto delle necessità del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre e potrà trascorrere sette giorni consecutivi con il padre durante le festività natalizie e due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali,
5 - il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei figli un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00 rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il giorno 15 di ogni mese e la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico universale Parte_1
il predetto importo verrà corrisposto dal sig. anche dopo il raggiungimento della CP_1
maggiore età dei figli fino a quando avranno raggiunto l'indipendenza economica;
6 – le spese straordinarie come previste ed elencate nel Protocollo Distrettuale regionale siglato in data 10.7.2024, in vigore presso il Tribunale di Ancona saranno ripartite al 50% tra le parti
8 - i ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento
9 - i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio
10 - i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ad eccezione degli obblighi nascenti dal presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (civile) contratto a LF (BA) il 09/08/2009,
- 2 - rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 16/09/2007) e Persona_2
(in data 23/02/2011), che il matrimonio non è durato per incompatibilità caratteriali Per_1
della coppia tanto che si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Prato in data
10/10/2014 e che a seguito della separazione i coniugi hanno condotto vite separate e non vi è stata riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno rappresentato che vi è una modifica relativamente ai figli rispetto alle conclusioni presentate nel ricorso introduttivo, stante il raggiungimento della maggiore età nelle more della procedura della figlia , ed hanno chiesto dichiarare Persona_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate e trascritte in epigrafe.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/10/2025.
4. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 3824/2014 del 10/10/2014 il
Tribunale di Prato ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 26/09/2014. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Trattandosi di matrimonio civile, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio stesso, contratto a LF il 09/08/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
LF al n. 91, parte 2, serie C, dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del figlio minore posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e Per_1
materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – anche con il genitore non collocatario, che, stante la diversa città di residenza,
- 3 - mantiene un contatto continuo sia telefonico che con video chiamate con i figli - , il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a LF (BA) il 09/08/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...]
di LF al n. 91, parte 2, serie C, dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate con note di trattazione scritta, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LF di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
- 4 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Silvia Corinaldesi Presidente rel. ed est. dott. Lara Seccacini Giudice dott. Valerio Guidarelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 2818/2025 promosso da:
nata il [...] a [...], residente a [...], Parte_1
Via Puccini n. 3, rappresentata e difesa dall'avv. RICCIO PAOLA;
e
, nato il [...] ad [...], residente a [...]
della Torre n. 4, rappresentato e difeso dall'avv. RICCIO PAOLA.
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO.
CONCLUSIONI: “piaccia all'ecc.mo Giudice adito:
1 - Dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i coniugi Parte_1
e celebrato in data 09.08.2009 in LF atto n. 91 parte 2 serie C
[...] CP_1 anno 2009, mandando la Cancelleria per le dovute annotazione all'Ufficio di Stato Civile competente;
[… omissis…]”.
Con le note di trattazione scritta depositate il 10/10/2025 le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
- 1 - “1 - i ricorrenti continueranno a vivere separati con l'obbligo di reciproco rispetto, potendo fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2 - la sig.ra sarà il genitore collocatario del figlio minore nato a [...]_1
Prato il 23.2.2011 e della figlia nata a [...] [...] divenuta maggiorenne il Persona_2
16.9.2025;
3 - i sig.ri e manterranno l'affido condiviso sul figlio minore;
Parte_1 CP_1
4 - per quanto possibile, stante la diverse città di residenza, il figlio trascorrerà due fine settimana al mese con il padre compatibilmente con gli impegni di studio del medesimo e le necessità lavorative dei genitori e previo accordo di questi ultimi;
il sig. potrà tenere con CP_1
sé il figlio per quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive previo accordo con il genitore collocatario da prendersi entro il 30 giugno dell'anno di riferimento tenuto conto delle necessità del figlio e delle esigenze lavorative dei genitori. Il minore trascorrerà le festività natalizie e pasquali alternativamente con il padre e con la madre e potrà trascorrere sette giorni consecutivi con il padre durante le festività natalizie e due giorni consecutivi durante le vacanze pasquali,
5 - il sig. corrisponderà alla sig.ra per il mantenimento dei figli un assegno CP_1 Parte_1 mensile di € 400,00 rivalutabile in base agli indici ISTAT entro il giorno 15 di ogni mese e la sig.ra percepirà per intero l'assegno unico universale Parte_1
il predetto importo verrà corrisposto dal sig. anche dopo il raggiungimento della CP_1
maggiore età dei figli fino a quando avranno raggiunto l'indipendenza economica;
6 – le spese straordinarie come previste ed elencate nel Protocollo Distrettuale regionale siglato in data 10.7.2024, in vigore presso il Tribunale di Ancona saranno ripartite al 50% tra le parti
8 - i ricorrenti provvederanno autonomamente al proprio mantenimento
9 - i ricorrenti si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e della carta di identità valida per l'espatrio
10 - i ricorrenti dichiarano di non avere più nulla da pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo ad eccezione degli obblighi nascenti dal presente ricorso”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato congiuntamente e hanno chiesto Parte_1 CP_1
la cessazione degli effetti civili del matrimonio (civile) contratto a LF (BA) il 09/08/2009,
- 2 - rappresentando che dalla loro unione sono nati i figli (in data 16/09/2007) e Persona_2
(in data 23/02/2011), che il matrimonio non è durato per incompatibilità caratteriali Per_1
della coppia tanto che si sono separati con decreto di omologa del Tribunale di Prato in data
10/10/2014 e che a seguito della separazione i coniugi hanno condotto vite separate e non vi è stata riconciliazione.
2. L'udienza è stata sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dallo scambio di note scritte, tempestivamente depositate, con le quali le parti hanno rappresentato che vi è una modifica relativamente ai figli rispetto alle conclusioni presentate nel ricorso introduttivo, stante il raggiungimento della maggiore età nelle more della procedura della figlia , ed hanno chiesto dichiarare Persona_2
la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate e trascritte in epigrafe.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi al Pubblico Ministero ex art. 71 e 473 bis.51 c.p.c. che ha espresso parere favorevole in data 09/10/2025.
4. La domanda di divorzio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 mod. dalla L. n. 74 del 1987.
Dalla documentazione prodotta risulta che con decreto n. cronol. 3824/2014 del 10/10/2014 il
Tribunale di Prato ha omologato la separazione consensuale dei coniugi, che erano comparsi innanzi al Presidente del Tribunale il 26/09/2014. Risulta quindi ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dall'udienza presidenziale richiesto dall'art. 3, numero 2) lettera b) della predetta legge;
inoltre non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca. Il lungo lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente da entrambi.
Trattandosi di matrimonio civile, va pertanto dichiarato lo scioglimento del matrimonio stesso, contratto a LF il 09/08/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune di
LF al n. 91, parte 2, serie C, dell'anno 2009.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti e corrispondenti agli interessi dei figli.
Non si ravvisa la necessità, né l'opportunità di procedere d'ufficio all'ascolto del figlio minore posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse morale e Per_1
materiale, sono rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore – anche con il genitore non collocatario, che, stante la diversa città di residenza,
- 3 - mantiene un contatto continuo sia telefonico che con video chiamate con i figli - , il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione del minore.
Il Collegio può pertanto dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La definizione concordata del procedimento giustifica la integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 CP_1
a LF (BA) il 09/08/2009 e trascritto nel Registro dello Stato Civile del Comune
[...]
di LF al n. 91, parte 2, serie C, dell'anno 2009; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti in ordine alle condizioni indicate nel ricorso, come precisate con note di trattazione scritta, e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LF di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 20/10/2025.
Il Presidente rel.
dott. Silvia Corinaldesi
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