Articolo 15 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199
Articolo 14Articolo 16
Versione
1 febbraio 1972
Art. 15. (Revocazione)

I decreti del Presidente della Repubblica che decidono i ricorsi straordinari possono essere impugnati per revocazione nei casi previsti dall' art. 395 del codice di procedura civile .
Nei casi previsti nei numeri 4 e 5 dell'art. 395 del codice di procedura civile il ricorso per revocazione deve essere proposto nel termine di sessanta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa o della pubblicazione del decreto impugnato nei modi stabiliti dai regolamenti particolari delle singole amministrazioni; negli altri casi il termine di sessanta giorni decorre dal giorno della scoperta o dell'accertamento del dolo o della falsita' o del recupero dei documenti.
Al ricorso per revocazione sono applicabili le norme contenute nel presente capo.
Entrata in vigore il 1 febbraio 1972
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