Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 370 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 370 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4031/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile- riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa TIa Satta - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4031 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2024 riservata in decisione all'udienza del 05.11.2024, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
, c.f.: elettivamente domiciliata come in Parte_1 C.F._1 atti presso lo studio dell'avv. Claudio Turturiello, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
c.f.: , residente in Controparte_1 C.F._2
IN (NA), alla via Trieste n.20;
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
1
CONCLUSIONI
All'udienza del 05.11.2024 il Giudice relatore, sulle conclusioni di parte ricorrente, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis-12 c.p.c. depositato il 16.05.2024, , Parte_1 in atti generalizzata, premesso di aver contratto matrimonio in Napoli (NA) il
04.12.2015 con e precisando che dalla loro unione erano Controparte_1 nati due figli, entrambi minorenni, considerata l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, chiedeva pronunziarsi la separazione con addebito al marito alle condizioni di cui al ricorso.
Con decreto depositato in data 31.05.2024 il Giudice Delegato fissava per la comparizione dei coniugi dinanzi a sé l'udienza del 05.11.2024, onerando le parti di depositare le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e in assenza, certificazione reddituali emesse dal competente ente pubblico nonché il piano genitoriale, in uno alla nota sottoscritta indicante la qualificazione professionale e l'attività lavorativa, le entrate nette mensili con relative fonti, le proprietà immobiliari e mobiliari di ciascun membro del nucleo familiare, eventuali rapporti di collaborazione domestica, rapporti bancari e le passività gravanti sul bilancio familiare.
, sebbene regolarmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio, rimanendo contumace per tutta la durata del procedimento.
La sola ricorrente compariva personalmente in data 05.11.2024 dinanzi al Giudice
Delegato il quale, a seguito dell'audizione della medesima, emetteva i provvedimenti provvisori ed urgenti di cui all'ordinanza resa in calce al verbale d'udienza, qui di seguito integralmente trascritti:
2 3 All'esito della discussione, il Giudice, sulle conclusioni come formulate a verbale e in assenza di istanze istruttorie, riservava la causa al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero ha apposto il visto esprimendo parere favorevole.
DECLARATORIA DI CONTUMACIA DEL RESISTENTE
In via preliminare va dichiarata, in limine litis, la contumacia del resistente, IG.
in quanto, sebbene sia stato regolarmente citato, non si è Controparte_1 costituto in giudizio.
4 DOMANDA DI SEPARAZIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione. In particolare, la gravità delle accuse che parte ricorrente ha rivolto al coniuge, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, la contumacia del resistente nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
STATUIZIONI ACCESSORIE
DOMANDA DI ADDEBITO
Per quanto riguarda la domanda di addebito formulata dalla ricorrente, va ricordato che, l'accertamento dell'addebito richiede la prova del rapporto causale tra la violazione di un obbligo nascente dal matrimonio e la disgregazione della famiglia.
Ai fini dell'accertamento del predetto nesso causale, il giudice deve valutare complessivamente il comportamento di entrambi i coniugi, nel senso che la violazione dei doveri matrimoniali deve essere la causa, e non l'effetto, della crisi del rapporto coniugale, restando in linea di principio irrilevanti, ai fini della pronuncia dell'addebito della separazione, i comportamenti successivi alla rottura del rapporto, e cioè quando sia provata l'esistenza di un'eventuale preesistente crisi già in atto.
Più precisamente, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale: “la dichiarazione di addebito della separazione implica la prova che l'irreversibile crisi coniugale sia ricollegabile esclusivamente al comportamento, volontariamente e consapevolmente, contrario ai doveri nascenti dal matrimonio di uno o di entrambi i coniugi, ovverosia che sussista un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della ulteriore convivenza;
in caso di mancato raggiungimento della prova che il comportamento contrario ai predetti doveri tenuto da uno dei coniugi, o da entrambi, sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza, legittimamente viene pronunciata la separazione senza addebito” (cfr.
5 Cass. Civ. Sez. I n. 11922 del 22.05.2009 e Cass. Civ. Sez. I n. 2445 del
9.02.2015). “In tema di separazione personale, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri posta dall'art. 143 cod. civ. a carico dei coniugi, essendo, invece, necessario accertare se tale violazione, lungi dall'essere intervenuta quando era già maturata ed in conseguenza di una situazione di intollerabilità della convivenza, abbia, viceversa, assunto efficacia causale nel determinarsi della crisi del rapporto coniugale. L'apprezzamento circa la responsabilità di uno o di entrambi i coniugi nel determinarsi della intollerabilità della convivenza è istituzionalmente riservato al giudice di merito e non può essere censurato in sede di legittimità in presenza di una motivazione congrua e logica”.
(Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 18074 del 20/08/2014) .
Quindi, ai fini della pronuncia di addebito, deve essere fornita la prova non solo della sussistenza di comportamenti contrari agli obblighi derivanti dal matrimonio, ma anche del nesso causale tra tali comportamenti e la fine dell'unione matrimoniale. Se è vero che talvolta, specialmente laddove vi siano comportamenti eclatanti quali la violenza domestica o l'infedeltà, il nesso causale può essere dimostrato anche attraverso il ricorso a presunzioni o a massime di comune esperienza, è altrettanto vero che quando sia accertata una crisi sentimentale tra i coniugi protrattasi per lungo tempo prima dei comportamenti illegittimi, i comportamenti stessi non possono essere visti in termini di antecedente causale rispetto alla separazione. E' il coniuge che richiede l'addebito a carico dell'altro coniuge ad essere gravato dall'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la convivenza. È, invece, onere dell'altro coniuge eccepire l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda e provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda. Pertanto, ove sia dedotto ma non dimostrato il comportamento del coniuge violativo dei doveri derivanti dal matrimonio, è esclusa l'adozione della pronuncia di separazione con addebito.
Ciò premesso in punto di diritto, osserva il Tribunale in punto di fatto che la ricorrente ha chiesto l'addebito della separazione al marito deducendo che quest'ultimo ha intrattenuto una stabile relazione extraconiugale.
La domanda di addebito è infondata, non avendo parte ricorrente formulato istanze istruttorie né articolato mezzi di prova volti a dimostrare gli assunti posti a fondamento della propria domanda.
Alla luce delle considerazioni svolte, la separazione deve, pertanto, essere
6 pronunciata ai sensi dell'art. 151, co. 1, c.p.c.
REGIME DI AFFIDO DELLA FIGLIA MINORE: AFFIDO CONDIVISO
Relativamente all'affidamento dei figli minori TI (nato il [...]) e PE
(nata il [...]), deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della
S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr.
Cass. 26587/2009, Cass. 24526/2010).
D'altro canto, l'affidamento condiviso non può ragionevolmente ritenersi precluso dalla mera conflittualità esistente tra i genitori, poiché avrebbe, altrimenti, una applicazione solo residuale, finendo di fatto con il coincidere con il vecchio affidamento congiunto (Cass. n. 16593/08; Cass. n. 1777/12).
Invero, in caso di conflitto tra i genitori, proprio l'affidamento condiviso riesce a ripartire, in modo equilibrato, le responsabilità tra l'uno e l'altro dei genitori, in quanto, lasciando inalterata la responsabilità genitoriale di entrambi, da un lato, esso tutela la relazione di ciascun genitore con il minore, dall'altro, tende a garantire a quest'ultimo un rapporto continuativo ed equilibrato con gli stessi.
Occorre, altresì, precisare che la valutazione prognostica circa il potenziale pregiudizio che può derivare al minore dall'affido condiviso deve necessariamente prendere in considerazione l'importanza e il peso di ogni elemento che abbia caratterizzato la condotta genitoriale inadeguata al fine di “preservare la continuità delle relazioni parentali con l'altro genitore, a tutela del diritto del figlio alla bigenitorialità e alla crescita equilibrata e serena” (cfr. Cassazione civile sez. I,
16/05/2019, n.13274).
Nel caso di specie, non sono emersi in giudizio comprovati elementi pregiudizievoli per i minori, tale da ostacolare l'affido degli stessi ad entrambi i genitori, come d'altronde richiesto da parte ricorrente.
Sulla base delle anzidette considerazioni, deve, pertanto, essere confermato l'affido
7 condiviso dei minori TI e , come peraltro già disposto in via provvisoria PE ed urgente giusta ordinanza resa in calce al verbale d'udienza del 06.11.2024.
Tale regime comporta che le decisioni di maggior interesse per i minori, quali quelle su salute, educazione, istruzione e residenza abituale, vanno adottate da entrambi i genitori, secondo quanto consentito dall'art. 337-quater, co.3, c.c., sì che gli stessi facciano fronte ad un comune impegno progettuale in ordine alle scelte relative alla vita della prole nonché in ordine alla cura della prole medesima nell'ambito della gestione dei vari incombenti della vita quotidiana.
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata dei minori, ritiene il
Collegio che vada confermato quello della madre, con la quale TI e PE hanno sempre vissuto, non essendo emersi elementi tali da suggerire un cambio di domiciliazione dei minori stessi.
DIRITTO DI VISITA DEL CONIUGE NON COLLOCATARIO DELLA PROLE
Relativamente al diritto-dovere di frequentazione del padre con i figli, osserva il
Collegio che va perseguito l'obiettivo di consentire ai minori di intrattenere rapporti equilibrati con entrambe le figure genitoriali, atteso che il rapporto padre/figlio deve incrementato e supportato e non di certo ostacolato.
In ragione di ciò ritiene il Tribunale che il padre potrà tenere con sé TI, salvo diverso accordo e tenuto conto delle eIGenze e degli impegni extra scolastici di
TI, oltre che dei suoi desiderata, due pomeriggi a settimana nelle giornate di martedì e giovedì dalle 16.00 alle 20.00; due finesettimana al mese, alternati, dalle
10.00 del sabato alle 20.00 della domenica;
durante le vacanze natalizie, ad anni alterni, il 24 o il 25 dicembre, il 31 dicembre o il 1 gennaio, il 26 dicembre o il 6 gennaio;
sempre ad anni alterni, il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
per quindici giorni nel periodo estivo da concordare entro il 30 giugno;
per le altre festività e per i compleanni dei minori si seguirà il criterio dell'alternanza.
Con riguardo alla GL , considerato che la stessa è autistica e che ha visto PE il padre solo di rado, si ritiene necessario che per un primo arco temporale di 12 mesi le visite avvengono presso gli spazi neutri del SS di IN (competenti in base al domicilio della minore in viale Trieste n. 20) con Persona_2 frequenza di due volte a settimana sulla base del calendario che sarà predisposto dagli stessi SS, al fine di garantire continuità nel rapporto padre-GL e consentire al padre di acquisire maggiore autonomia nella gestione della disabilità di , PE
8 al termine dei 12 mesi, il diritto di visita sarà il medesimo predisposto per il figlio
TI.
ASSEGNAZIONE DELLA CASA FAMILIARE
In ordine all'assegnazione della casa familiare -meglio identificata in atti- osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'assegnazione alla ricorrente, genitore collocatario dei figli minori.
Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia che la casa sia in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
Nel caso di specie, la casa coniugale sita in IN (NA) alla via Trieste n.20,
è tutt'ora abitata dalla ricorrente unitamente ai figli minori TI e , con la PE conseguenza che sussistono i presupposti di legge per disporne l'assegnazione alla IG.ra . Parte_1
STATUIZIONI ECONOMICHE
DOMANDA DI MANTENIMENTO DEL CONIUGE
Con riferimento alla domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra
, deve premettersi in linea generale che per giurisprudenza Parte_1 costante, al coniuge cui non sia addebitabile la separazione spetta, ai sensi dell'art. 156 c.c., un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione, che sussista una differenza di reddito tra i coniugi (Cass. civ. n. 1480/06, n. 13747/03) e che risulti, altresì, la capacità del coniuge onerato di far fronte con le proprie sostanze al relativo esborso. A differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la separazione presuppone – infatti - la permanenza del vincolo coniugale, con la conseguenza che i «redditi adeguati» cui va rapportato, ai sensi
9 dell'art. 156 cod. civ., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post -coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio. (cfr. in tal senso Cass. n. 975/2021).
Si osserva ancora in punto di diritto che “la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i "redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art. 156 c.c., l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio” ( cfr. Cassazione Sez. 1 - ,
Sentenza n. 12196 del 16/05/2017); “al coniuge, cui non sia addebitata la separazione, spetta un assegno tendenzialmente idoneo ad assicurargli un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e sussista una differenza di reddito tra i coniugi” “al fine del relativo apprezzamento, da un lato vanno prese in considerazione le complessive situazioni patrimoniali dei soggetti-comprensive non solo dei redditi in senso stretto, ma anche dei cespiti di cui essi abbiano il diretto godimento e di ogni altra possibilità suscettibile di valutazione economica – e dall'altro lato non è necessaria la determinazione dell'esatto importo dei redditi percepiti, attraverso l'acquisizione di dati numerici, ma è sufficiente un'attendibile ricostruzione delle suddette situazioni complessive, nel rapporto delle quali risulta consentita l'erogazione, dall'uno all'altro coniuge, di una somma corrispondente alle sue eIGenze” (cfr. ex plurimis: Cass. 9/2/2015 n. 2445; 13/2/2015 n. 2961).
A tal riguardo si è precisato che la conservazione del precedente tenore di vita da parte del coniuge beneficiario dell'assegno e della prole costituisce un obiettivo solo tendenziale, poiché non sempre la separazione ne consente la piena realizzazione,
10 notorio essendo che essa riduce anche le possibilità economiche del coniuge onerato e che soltanto dall'appartenenza al consorzio familiare derivano ai coniugi vantaggi - in termini, soprattutto, di contenimento delle spese fisse - riconducibili a economie di scala e ad altri risparmi connessi a consuetudini di vita in comune.
Detto obiettivo, pertanto, va perseguito nei limiti consentiti dalle condizioni economiche del coniuge obbligato e dalle altre circostanze richiamate dall'art. 156, secondo comma, cod. civ., con la precisazione che, in ogni caso, la determinazione di tali limiti è riservata al giudice di merito, cui spetta la valutazione comparativa delle risorse dei due coniugi al fine di stabilire in quale misura l'uno debba integrare i redditi insufficienti dell'altro (Cass. n. 9878/2006).
Orbene, ciò premesso in punto di diritto osserva il Tribunale, in punto di fatto, che in sede di comparizione personale (udienza del 06.11.2024), con ordinanza resa in calce al verbale d'udienza, il Giudice Delegato nulla ha previsto a titolo di assegno coniugale, in ragione dello stato di disoccupazione di entrambi i coniugi, come riferito dalla stessa ricorrente.
Non essendo emersi nel corso del giudizio elementi nuovi tali da indurre il Collegio
a determinarsi in senso difforme rispetto alle statuizioni rese in via provvisoria ed urgente- la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla ricorrente va rigettata, in assenza di prova di uno squilibrio tra le posizioni economiche delle parti.
In ordine alle capacità reddituali del IG. , si evidenzia come non siano CP_1 stati acquisiti al presente giudizio elementi utili a ricostruire la relativa situazione patrimoniale, stante la contumacia dello stesso ed eccettuate le dichiarazioni rese dalla ricorrente in sede di comparizione personale (“Mio marito attualmente è disoccupato, in passato lavorava come operaio in una fabbrica di alluminio. Io non so come si mantenga lui, so solo che vive con la compagna e che la compagna lavora”: cfr. verbale d'udienza del 06.11.2024)
Valutati gli elementi così evidenziati e considerata la durata del matrimonio (circa sette anni prima della separazione di fatto), le situazioni reddituali delle parti devono ritenersi sostanzialmente analoghe, con conseguente negazione del diritto ad ottenere assegno coniugale a carico del in ragione di Controparte_1 quanto sopra esposto.
ASSEGNO MANTENIMENTO FIGLI
11 In ordine al mantenimento dei figli minori TI e , considerato che gli PE stessi sono collocati in via prevalente presso la madre, la quale provvede in via diretta al mantenimento, deve provvedersi in ordine all'importo del mantenimento a carico del padre.
Il Tribunale, tenuto conto dell'età dei figli e comparate le condizioni economiche dei coniugi come emergenti dalla documentazione versata in atti e dalle dichiarazioni e deduzioni svolte dalla ricorrente, valutati, altresì, i criteri ex art. 337 ter c.c. e le circostanze del caso concreto (la ricorrente è disoccupata e percepiva l'assegno di inclusione poi sospeso, parte resistente è disoccupato, ma ha pregresse esperienze di lavoro che garantiscono una potenziale capacità reddituale), ritiene congruo confermare nella misura di € 400,00 mensili (euro 200,00 per ciascun figlio) il contributo di mantenimento da porre a carico del resistente nell'interesse dei figli minori TI e , somma da assoggettarsi a rivalutazione annuale in base PE agli indici ISTAT.
La predetta somma dovrà essere corrisposta entro il giorno 5 di ciascun mese in favore della IG.ra , presso il suo domicilio ovvero mediante Parte_1 versamento sul conto corrente bancario che sarà specificato dalla stessa con pari lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Quanto alle spese straordinarie, le stesse devono esser poste al 50% a carico di ciascun genitore e regolamentate nel protocollo del 25.10.2019 tra Tribunale di
Napoli Nord e COA di Napoli Nord, qui da intendersi integralmente richiamato e trascritto.
SPESE DI LITE
Quanto alle spese di lite, atteso l'esito del giudizio, si ritiene di procedere all'integrale compensazione delle stesse.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
a) dichiara la contumacia di (c.f.: Controparte_1
), nato ad [...] il [...] e residente in C.F._2
IN (NA) alla via Trieste n.20;
12 b) pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c., la separazione personale tra i coniugi (c.f.: e Parte_1 C.F._1 CP_1
(c.f.: );
[...] C.F._2
c) rigetta la domanda di addebito formulata dalla IG.ra per le Parte_1 ragioni di cui in parte motiva;
d) assegna la casa coniugale, sita in IN (NA) alla via Trieste n.20, alla IG.ra ; Parte_1
e) dispone l'affido condiviso dei figli minori (nato a [...] il Persona_3
02.12.2013) e (nata a [...] il [...]) alla IG.ra Persona_2
, con residenza privilegiata presso la stessa, con diritto di visita Parte_1 del padre come in parte motiva indicato;
f) dispone che i SS di IN provvedano a prendere in carico il nucleo familiare per lo svolgimento degli incontri padre- GL, come in parte motiva indicato;
g) rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio dalla IG.ra Pt_1
per le ragioni di cui in parte motiva;
[...]
h) pone a carico del IG. l'obbligo di corrispondere in favore Controparte_1 della IG.ra l'assegno mensile pari alla somma di euro 400,00 Parte_1
(euro 200,00 per ciascun figlio) a titolo di mantenimento dei figli minori TI
e , oltre al 50% delle spese straordinarie, nei termini di cui in parte motiva;
PE
i) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli (NA) (Atto n.36, Parte
I, Serie /, Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238,
49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n. 74;
j) compensa le spese di lite tra le parti;
k) dispone la comunicazione della presente sentenza ai SS di IN per l'attuazione degli incontri padre-GL.
Così deciso in Aversa in camera di conIGlio del 21.1.2025
Il giudice estensore
Dott.ssa TIa Satta
13 Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
14