Sentenza 9 maggio 2025
Decreto collegiale 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. I, sentenza 09/05/2025, n. 9007 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 9007 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09007/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03105/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3105 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Costanzo Roberto Di Gioia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero Interno e Questura di Roma, non costituiti in giudizio;
per la declaratoria
di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 20/01/2025 alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma ed al Servizio Centrale concernente la documentazione inerente il procedimento di ammissione dell’istante al regime di accoglienza ex D. L. nr. 142/2015, non riscontrata soltanto dalla Questura di Roma;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 il dott. Filippo Maria Tropiano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Visto il ricorso proposto per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso inviata dall’esponente in data 20 gennaio 2025 alla Prefettura di Roma, alla Questura di Roma ed al Servizio Centrale, concernente la documentazione di cui al procedimento di ammissione al regime di accoglienza ex D. L. nr. 142/2015 e non riscontrata dalla sola Questura di Roma;
Rilevato che con la domanda ostensiva l’esponente anela ad ottenere l’accesso alla documentazione
indicata nella ridetta istanza di accesso e, segnatamente, ai rilievi foto-dattiloscopici dell’istante, al foto-segnalamento e alla documentazione identificativa esistente nelle banche dati AFIS;
Rilevato che la Questura di Roma non si è costituita in giudizio;
Considerato la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 7 maggio 2025;
Rilevato che il ricorrente ha depositato, in data 5 maggio 2025, breve memoria nella quale ha dato atto che la Questura di Roma, in data 13 marzo 2025, ha riscontrato l’istanza ostensiva, rappresentando che la documentazione relativa al procedimento di accoglienza deve essere richiesta alla Prefettura e che la domanda relativa ai rilievi foto-dattiloscopici deve essere rivolta alla Polizia scientifica;
Considerato che quanto comunicato dalla Questura ha fatto venir meno l’interesse al ricorso, che, pertanto, deve essere dichiarato improcedibile, fermo l’onere del ricorrente di rivolgersi alle autorità competenti ad evadere la domanda di accesso, non potendosi onerare l’amministrazione intimata di ricercare la documentazione che sia in possesso di altri uffici;
Rilevato che le spese possono compensarsi, in presenza delle condizioni di legge;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche indicate nel presente provvedimento.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesca Petrucciani, Presidente FF
Filippo Maria Tropiano, Consigliere, Estensore
Matthias Viggiano, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Filippo Maria Tropiano | Francesca Petrucciani |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.