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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 29/09/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 183/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n.183/2022 R.G.
Promossa da
Cod. Fisc. e P. Iva , con sede legale in Milano (20122–MI), Parte_1 P.IVA_1
Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, in persona del Procuratore , dott. Pt_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Ferrario (Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
) e Alessandra Ricciardi (Cod. Fisc. ), ed elettivamente domiciliata
[...] C.F._2
presso il loro studio sito in Milano (20122-MI), Via Tommaso Salvini, 10.
Attrice
Contro
L' cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, con sede in Campobasso, Via Ugo Petrella n. 1 (86100 – CB) -
Convenuta contumace
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69
del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione notificato il 26/01/2022 evocava in giudizio la convenuta Parte_1
formulando le seguenti testuali conclusioni: “…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: CP_3
accertare il diritto di credito di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 141.873,55 per sorte
[...]
capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo effettivo di tutte le fatture
di cui all'elenco ai sensi del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto
all'esito del presente giudizio.SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: condannare l'
[...]
al pagamento dell'importo di euro 480,00 a titolo di risarcimento Controparte_2
danni forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che
risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: per le ragioni e i
titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1
parte dell' e per l'effetto, condannarla al pagamento in Controparte_2
favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta alla stessa per:- sorte Parte_1
capitale;- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale delle fatture cedute: “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale…”
Iscritta il 03/02/2022 la causa al ruolo, la prima udienza di comparizione veniva fissata per il
14/06/2022.All'udienza di prima comparizione, tenutasi in modalità cartolare, partecipava la sola parte attrice, parte convenuta non si costituiva per cui veniva dichiarata la contumacia della convenuta , ritualmente citata e non costituita in giudizio;
Controparte_4
veniva disposta l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta e su richiesta di parte attrice,
che, ritenuta la causa documentalmente istruita, aveva chiesto di fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, con provvedimento datato 11/07/2022, veniva fissata l'udienza del 29/12/2023
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza anzidetta, tenutasi in modalità cartolare, parte attrice riportava della sensibile riduzione della creditoria azionata a seguito di pagamenti parziali effettuati nell'aprile 2022 da parte debitrice. Alla luce dei pagamenti spontanei di parte convenuta, , nel dicembre Parte_1
2023, dichiarava di vantare e riduceva la domanda nei confronti dell Controparte_2
per un credito complessivo di euro 10.361,89 in linea capitale, oltre interessi moratori ai
[...]
sensi del D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento ex art. 6, d.lgs. 231/2002, pari ad euro 480,00 precisando le seguenti“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta la propria competenza, ogni altra istanza, sia istruttoria che di merito, deduzione ed eccezione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare il diritto di credito di nei confronti Parte_1
dell e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Controparte_2
pagamento dell'importo di euro 10.361,89 per sorte capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo effettivo di tutte le fatture di cui all'elenco ai sensi del
D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: condannare l
[...]
al pagamento dell'importo di euro 480,00 a titolo di Controparte_2
risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA E
NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell Parte_1 Controparte_2
e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di di ogni
[...] Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta alla stessa per: - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale delle fatture cedute: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale.
Veniva disposta ed espletata ctu tecnico contabile con il dott. Persona_1
All'esito dell'avvenuto deposito della ctu la causa veniva rinviata alla udienza del 3 luglio u.s. per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc autorizzando il deposito di brevi note conclusive .
********
La domanda e' fondata e va' accolta nei termini di seguito specificati.
Dalla istruttoria espletata ed in particolare dai risultati cui e' pervenuta la ctu, le cui conclusioni si condividono in quanto esenti da censure, è emersa la fondatezza, per gran parte, delle ragioni attoree.
Ed infatti, parte attrice instaura il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento dei crediti di cui è divenuta titolare per effetto dei contratti di cessione pro soluto e le fatture cedute, sono allegate.
Dalle risultanze svolte dal ctu, e' emersa la fondatezza del credito vantato dall'attrice che l'ausiliario , per effetto dei pagamenti intervenuti nel mese di aprile 2022, ha quantificato nell'importo complessivo di euro 18.532,22..
La documentazione che il dott. ha esaminato per l'indagine peritale compiuta e' Persona_1
riportata a pag. 5 della ctu ed ha riguardato: “…sulla documentazione contrattuale oltreché
contabile di seguito sinteticamente riepilogata:1)elenco dei crediti azionati come riportati nell'atto di citazione;
2)documentazione contrattuale tra la e (cedente);3)fatture CP_3 CP_5 Controparte_6
oggetto di cessione;
4)contratti di cessione dei crediti;
5) notificazione avvenuta cessione al debitore;
6) ed elenco dei crediti aggiornato a seguito dei pagamenti ricevuti da Parte_1
in corso di controversia.
[...]
Secondo il ctu(pagg.8-9 -10-11-14 ctu) “…la sorte capitale residua dovuta da a CP_3 [...]
nell'ambito del presente procedimento ammonta a complessivi 9.011,26 Euro;
ottenuto Parte_1
sottraendo, all'importo totale delle fatture azionate (€ 592.599,00), il valore complessivo delle due
imputazioni al capitale come poc'anzi rappresentate (€ 583.587,74)… il conteggio finale degli interessi è
effettuato alla data del 30/06/2024.Ne consegue che l'ammontare totale degli interessi legali di mora (non
ancora pagati) è pari ad € 9.041,07… l'ampiezza dell'articolo 1.2 del contratto di cessione deve far
propendere per l'inclusione anche di tali importi.In definitiva, il riconoscimento in capo al cessionario del
rimborso forfettario ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 è effettuato per tutte le fatture (n. 12) azionate nell'ambito del
procedimento.Sulla base di quanto sin qui precisato, l'ammontare totale del rimborso forfettario da
riconoscersi alla è pari ad € 480,00 (ovvero € 40,00 per ciascuna delle n. 12 Parte_1
fatture)… Sulla base della normativa di riferimento e della documentazione esaminata si possono trarre le
conclusioni rappresentate nel presente capitolo. Segnatamente, l'importo ancora dovuto dalla alla CP_3
conteggiando gli interessi ancora dovuti alla data del 30/06/2024 risulta essere pari a Parte_1 18.532,33 Euro…”
La attrice, a fronte della contumacia della convenuta, ha provato: Pt_1
a) l'esistenza del rapporto negoziale tra ceduto e cedente alla base delle fatture emesse e per cui oggi si insiste per il pagamento;
b) il perfezionamento dell'atto di cessione dei crediti del 2021;
c) la legittimazione attiva della nella sua qualità di cessionaria, a promuovere il presente Pt_1
giudizio e ad esigere il pagamento di quanto dovuto;
d) l' inadempimento dell e il conseguente diritto della al pagamento non solo del CP_3 Pt_1
credito vantato per sorte capitale, ma anche degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza sino al saldo di ogni singola fattura, nonché del risarcimento forfettario di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2002.
Ed infatti, all'esito della CTU esperita, il consulente tecnico nominato ha egli stesso confermato la debenza dei crediti vantati da e la correttezza dei calcoli dalla medesima offerti nel Parte_1
corso del giudizio. Difatti, nella perizia depositata in data 12/07/2024, il CTU, Dott. Persona_1
rassegnava le seguenti conclusioni:
“Sulla base della normativa di riferimento e della documentazione esaminata si possono trarre le conclusioni
rappresentate nel presente capitolo. Segnatamente, l'importo ancora dovuto dalla alla CP_3 [...]
conteggiando gli interessi ancora dovuti alla data del 30/06/2024 risulta essere pari a Parte_1
18.532,33 euro…”
Va' ulteriormente precisato che il ctp di parte attrice, dott. ha dichiarato di aderire Persona_2
alle conclusioni svolte dal ctu.
Risulta, pertanto, provato, dalle risultanze istruttorie, un credito in favore di parte attrice pari ad €
18.532,33. Conseguentemente va' accolta la domanda nei predetti termini.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza, vanno poste interamente a carico dell'ente convenuto e liquidate sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 , D.M. 147/22
e s. m. e i. , in relazione allo scaglione di valore operata una congrua riduzione in considerazione dell'attivita' effettivamente svolta e della minima difficolta' delle questioni giuridiche trattate,
oltre ad una riduzione del 30% della fase istruttoria in considerazione della limitata attivita'
istruttoria espletata e relativa alla ctu ed alla produzione documentale.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni altra domanda disattesa, assorbita o rigettata, così provvede:
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto,
Condanna la convenuta in persona del leg. Rappr.te p.t. Controparte_4
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 18.532,33 oltre interessi dal 1° luglio
2024 fino al soddisfo;
Condanna la convenuta in persona del Legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in euro 786,00 per spese vive anticipate ed € 7.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
Pone definitivamente a carico del convenuto Ente le spese di ctu in atti liquidate.
Così deciso in Campobasso il 10 settembre 2025.
Il G.O.
Filomena Girardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Unica Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. Filomena Girardi ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
Nella causa civile iscritta al n.183/2022 R.G.
Promossa da
Cod. Fisc. e P. Iva , con sede legale in Milano (20122–MI), Parte_1 P.IVA_1
Largo Augusto 1/a, ang. Via Verziere 13, in persona del Procuratore , dott. Pt_2 [...]
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesca Ferrario (Cod. Fisc. CP_1 C.F._1
) e Alessandra Ricciardi (Cod. Fisc. ), ed elettivamente domiciliata
[...] C.F._2
presso il loro studio sito in Milano (20122-MI), Via Tommaso Salvini, 10.
Attrice
Contro
L' cod. fisc. ), in persona del Controparte_2 P.IVA_2
Rappresentante pro-tempore, con sede in Campobasso, Via Ugo Petrella n. 1 (86100 – CB) -
Convenuta contumace
Concise ragioni in fatto ed in diritto della decisione
All'odierno giudizio è applicabile l'art. 58, comma II, L. 18 giugno 2009, n. 69 e, per l'effetto, la stesura della sentenza segue l'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della L. n. 69
del 2009, con omissione dello “svolgimento del processo” (salvo richiamarlo ove necessario od opportuno per una migliore comprensione delle motivazioni della presente decisione). Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., così come in ogni caso in vigore dal 21.06.2013 ex Dl. 69/13,
“la motivazione della sentenza di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella concisa esposizione dei fatti decisivi e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi ovvero mediante rinvio a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa”
Con atto di citazione notificato il 26/01/2022 evocava in giudizio la convenuta Parte_1
formulando le seguenti testuali conclusioni: “…IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: CP_3
accertare il diritto di credito di nei confronti dell' Parte_1 Controparte_2
e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento dell'importo di euro 141.873,55 per sorte
[...]
capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo effettivo di tutte le fatture
di cui all'elenco ai sensi del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto
all'esito del presente giudizio.SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: condannare l'
[...]
al pagamento dell'importo di euro 480,00 a titolo di risarcimento Controparte_2
danni forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che
risulterà dovuto all'esito del presente giudizio.IN VIA SUBORDINATA E NEL MERITO: per le ragioni e i
titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da Parte_1
parte dell' e per l'effetto, condannarla al pagamento in Controparte_2
favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta alla stessa per:- sorte Parte_1
capitale;- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale delle fatture cedute: “determinati nella
misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6, comma 2,
del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale…”
Iscritta il 03/02/2022 la causa al ruolo, la prima udienza di comparizione veniva fissata per il
14/06/2022.All'udienza di prima comparizione, tenutasi in modalità cartolare, partecipava la sola parte attrice, parte convenuta non si costituiva per cui veniva dichiarata la contumacia della convenuta , ritualmente citata e non costituita in giudizio;
Controparte_4
veniva disposta l'acquisizione di tutta la documentazione prodotta e su richiesta di parte attrice,
che, ritenuta la causa documentalmente istruita, aveva chiesto di fissarsi l'udienza di precisazione delle conclusioni, con provvedimento datato 11/07/2022, veniva fissata l'udienza del 29/12/2023
per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza anzidetta, tenutasi in modalità cartolare, parte attrice riportava della sensibile riduzione della creditoria azionata a seguito di pagamenti parziali effettuati nell'aprile 2022 da parte debitrice. Alla luce dei pagamenti spontanei di parte convenuta, , nel dicembre Parte_1
2023, dichiarava di vantare e riduceva la domanda nei confronti dell Controparte_2
per un credito complessivo di euro 10.361,89 in linea capitale, oltre interessi moratori ai
[...]
sensi del D.lgs. 231/2002, maturati e maturandi dalla scadenza di ogni singola fattura sino al saldo effettivo, oltre al risarcimento ex art. 6, d.lgs. 231/2002, pari ad euro 480,00 precisando le seguenti“CONCLUSIONI
Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ritenuta la propria competenza, ogni altra istanza, sia istruttoria che di merito, deduzione ed eccezione respinta, emesse tutte le declaratorie del caso, così statuire:IN
VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: accertare il diritto di credito di nei confronti Parte_1
dell e, per l'effetto, condannare quest'ultima al Controparte_2
pagamento dell'importo di euro 10.361,89 per sorte capitale, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalla scadenza sino al saldo effettivo di tutte le fatture di cui all'elenco ai sensi del
D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio. SEMPRE IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: condannare l
[...]
al pagamento dell'importo di euro 480,00 a titolo di Controparte_2
risarcimento danni forfettario ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 231/2002, o del diverso maggiore o minore importo che risulterà dovuto all'esito del presente giudizio. IN VIA SUBORDINATA E
NEL MERITO: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di
[...]
ad ottenere il pagamento da parte dell Parte_1 Controparte_2
e per l'effetto, condannarla al pagamento in favore di di ogni
[...] Parte_1
diversa somma che fosse ritenuta dovuta alla stessa per: - sorte capitale;
- interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale delle fatture cedute: “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, con decorrenza dalla scadenza di ciascuna fattura sino al saldo;
- importo dovuto ai sensi dell'art. 6,
comma 2, del D.lgs. n. 231/02 come novellato dal D.lgs. n. 192/12, in relazione alla sorte capitale.
Veniva disposta ed espletata ctu tecnico contabile con il dott. Persona_1
All'esito dell'avvenuto deposito della ctu la causa veniva rinviata alla udienza del 3 luglio u.s. per la precisazione delle conclusioni ex art. 281 sexies cpc autorizzando il deposito di brevi note conclusive .
********
La domanda e' fondata e va' accolta nei termini di seguito specificati.
Dalla istruttoria espletata ed in particolare dai risultati cui e' pervenuta la ctu, le cui conclusioni si condividono in quanto esenti da censure, è emersa la fondatezza, per gran parte, delle ragioni attoree.
Ed infatti, parte attrice instaura il presente giudizio al fine di ottenere il pagamento dei crediti di cui è divenuta titolare per effetto dei contratti di cessione pro soluto e le fatture cedute, sono allegate.
Dalle risultanze svolte dal ctu, e' emersa la fondatezza del credito vantato dall'attrice che l'ausiliario , per effetto dei pagamenti intervenuti nel mese di aprile 2022, ha quantificato nell'importo complessivo di euro 18.532,22..
La documentazione che il dott. ha esaminato per l'indagine peritale compiuta e' Persona_1
riportata a pag. 5 della ctu ed ha riguardato: “…sulla documentazione contrattuale oltreché
contabile di seguito sinteticamente riepilogata:1)elenco dei crediti azionati come riportati nell'atto di citazione;
2)documentazione contrattuale tra la e (cedente);3)fatture CP_3 CP_5 Controparte_6
oggetto di cessione;
4)contratti di cessione dei crediti;
5) notificazione avvenuta cessione al debitore;
6) ed elenco dei crediti aggiornato a seguito dei pagamenti ricevuti da Parte_1
in corso di controversia.
[...]
Secondo il ctu(pagg.8-9 -10-11-14 ctu) “…la sorte capitale residua dovuta da a CP_3 [...]
nell'ambito del presente procedimento ammonta a complessivi 9.011,26 Euro;
ottenuto Parte_1
sottraendo, all'importo totale delle fatture azionate (€ 592.599,00), il valore complessivo delle due
imputazioni al capitale come poc'anzi rappresentate (€ 583.587,74)… il conteggio finale degli interessi è
effettuato alla data del 30/06/2024.Ne consegue che l'ammontare totale degli interessi legali di mora (non
ancora pagati) è pari ad € 9.041,07… l'ampiezza dell'articolo 1.2 del contratto di cessione deve far
propendere per l'inclusione anche di tali importi.In definitiva, il riconoscimento in capo al cessionario del
rimborso forfettario ex art. 6 D. Lgs. 231/2002 è effettuato per tutte le fatture (n. 12) azionate nell'ambito del
procedimento.Sulla base di quanto sin qui precisato, l'ammontare totale del rimborso forfettario da
riconoscersi alla è pari ad € 480,00 (ovvero € 40,00 per ciascuna delle n. 12 Parte_1
fatture)… Sulla base della normativa di riferimento e della documentazione esaminata si possono trarre le
conclusioni rappresentate nel presente capitolo. Segnatamente, l'importo ancora dovuto dalla alla CP_3
conteggiando gli interessi ancora dovuti alla data del 30/06/2024 risulta essere pari a Parte_1 18.532,33 Euro…”
La attrice, a fronte della contumacia della convenuta, ha provato: Pt_1
a) l'esistenza del rapporto negoziale tra ceduto e cedente alla base delle fatture emesse e per cui oggi si insiste per il pagamento;
b) il perfezionamento dell'atto di cessione dei crediti del 2021;
c) la legittimazione attiva della nella sua qualità di cessionaria, a promuovere il presente Pt_1
giudizio e ad esigere il pagamento di quanto dovuto;
d) l' inadempimento dell e il conseguente diritto della al pagamento non solo del CP_3 Pt_1
credito vantato per sorte capitale, ma anche degli interessi di mora ex D.lgs. 231/2002 maturati dalla scadenza sino al saldo di ogni singola fattura, nonché del risarcimento forfettario di cui all'art. 6 del D.lgs. 231/2002.
Ed infatti, all'esito della CTU esperita, il consulente tecnico nominato ha egli stesso confermato la debenza dei crediti vantati da e la correttezza dei calcoli dalla medesima offerti nel Parte_1
corso del giudizio. Difatti, nella perizia depositata in data 12/07/2024, il CTU, Dott. Persona_1
rassegnava le seguenti conclusioni:
“Sulla base della normativa di riferimento e della documentazione esaminata si possono trarre le conclusioni
rappresentate nel presente capitolo. Segnatamente, l'importo ancora dovuto dalla alla CP_3 [...]
conteggiando gli interessi ancora dovuti alla data del 30/06/2024 risulta essere pari a Parte_1
18.532,33 euro…”
Va' ulteriormente precisato che il ctp di parte attrice, dott. ha dichiarato di aderire Persona_2
alle conclusioni svolte dal ctu.
Risulta, pertanto, provato, dalle risultanze istruttorie, un credito in favore di parte attrice pari ad €
18.532,33. Conseguentemente va' accolta la domanda nei predetti termini.
Le spese, ivi comprese quelle di ctu, seguono la soccombenza, vanno poste interamente a carico dell'ente convenuto e liquidate sulla base dei parametri medi di cui al D.M. 55/2014 , D.M. 147/22
e s. m. e i. , in relazione allo scaglione di valore operata una congrua riduzione in considerazione dell'attivita' effettivamente svolta e della minima difficolta' delle questioni giuridiche trattate,
oltre ad una riduzione del 30% della fase istruttoria in considerazione della limitata attivita'
istruttoria espletata e relativa alla ctu ed alla produzione documentale.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Campobasso, in composizione monocratica definitivamente pronunziando ogni altra domanda disattesa, assorbita o rigettata, così provvede:
Accoglie la domanda nei termini di cui in parte motiva e, per l'effetto,
Condanna la convenuta in persona del leg. Rappr.te p.t. Controparte_4
al pagamento in favore di parte attrice della somma di € 18.532,33 oltre interessi dal 1° luglio
2024 fino al soddisfo;
Condanna la convenuta in persona del Legale Controparte_4
rappresentante p.t., al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice, che liquida in euro 786,00 per spese vive anticipate ed € 7.000,00 per compensi professionali oltre iva, cpa come per legge e rimborso forfettario del 15%;
Pone definitivamente a carico del convenuto Ente le spese di ctu in atti liquidate.
Così deciso in Campobasso il 10 settembre 2025.
Il G.O.
Filomena Girardi