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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 06/05/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1655/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1655/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN NOME E PER CONTO DI CONSAP Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_1 in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
. NAZ. PER L'ASSICURAZIONE CONTRO (C.F. CP_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 7 20122 MILANO presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. CASAGRANDA ITALO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
NONCHE'
C.F. ), CP_3 C.F._1
C.F. ) CP_4 C.F._2
pagina 1 di 9 C.F. ) CP_5 C.F._3
C.F. ) CP_6 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per IN NOME E PER CONTO DI Parte_1 Controparte_7
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...]
In principalità:
- previe le declaratorie, in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in particolare del capo 2 del dispositivo, condannare a pagare all' la somma di € 278.972,61, anziché € Parte_1 CP_8
487.012,56, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
In ogni caso:
- con compensazione delle spese di primo grado e vittoria di spese, diritti e onorari del grado di appello
Per NAZ. PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO Controparte_1
Rigettare l'appello di contro la sentenza del Tribunale di Como siccome infondato in CP_9 fatto e diritto.
Con il favore delle spese di lite del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, , e hanno convenuto in CP_3 CP_4 CP_6 CP_5
giudizio (quale impresa designata dalla per la Regione Lombardia per Parte_1 CP_7
la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Strada), e Parte_2 CP_10
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_11 Pt_5
, in qualità di eredi di .
[...] Persona_1
Assumevano che, in data 09.01.2013, mentre attraversava sulle strisce pedonali, era CP_3 stata investita da un'autovettura condotta da , alla guida in stato di ebrezza, riportando Persona_1 un grave trauma cranico e fratture plurime a seguito delle quali aveva conseguito un'invalidità permanente con conseguente perdita del lavoro e impossibilità a riprendere l'attività lavorativa.
era stato dichiarato colpevole con sentenza del Giudice di Pace di Como n. 336/2014, Persona_1
con la quale era stato condannato alla pena della multa e al risarcimento del danno patito dalla parte civile.
pagina 2 di 9 Egli era deceduto in data 18/10/2014 lasciando quali eredi la moglie , i figli Controparte_10
, , e la madre Controparte_11 Parte_4 Parte_3 Pt_5
.
[...]
Al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile Persona_1
da circolazione dei veicoli. ha quindi chiesto di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non CP_3
patrimoniale biologico (da invalidità temporanea e permanente, con personalizzazione), del danno patrimoniale per spese mediche e del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica subiti in conseguenza del sinistro.
e che prestano la propria assistenza alla madre nello CP_4 CP_6 CP_5
svolgimento delle ordinarie occupazioni di vita, hanno chiesto di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno parentale subito in conseguenza del sinistro.
Si è costituita in giudizio contestando che gli attori avessero provato sia la Parte_1
responsabilità del conducente del veicolo non assicurato, sia la scopertura assicurativa e, comunque,
l'ammontare del danno subito.
Sosteneva, inoltre, che non aveva dichiarato di aver percepito dall' , a titolo di CP_3 CP_8
indennizzo per l'infortunio in itinere occorsole, la somma di € 497.240,72, per cui doveva essere escluso il diritto ad ulteriore risarcimento del danno;
che non vi erano i presupposti per il risarcimento del danno richiesto dai figli dell'attrice in mancanza di prova della macrolesione subita dal genitore, del patimento d'animo sofferto e dello sconvolgimento delle loro abitudini di vita.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domane attoree e, in via subordinata, di Pt_1 detrarre dal risarcimento del danno, eventualmente dovuto, le somme già percepite dall' . CP_8
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_10 Controparte_11 Parte_4
, affermando di aver rinunciato all'eredità di;
si è
[...] Parte_3 Persona_1 costituita anche , madre di , divenuta mera chiamata all'eredità a Parte_5 Persona_1
seguito della rinuncia dei primi chiamati legittimi, assumendo che era sua intenzione rinunciare all'eredità del figlio premorto, con atto che si riservava di formalizzare.
Pertanto, essi, preliminarmente, hanno chiesto di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, il rigetto delle domande attoree.
E' intervenuto in giudizio, ex art. 105 c.p.c., l' deducendo che per il sinistro in itinere occorso a CP_8
le aveva corrisposto, a titolo di indennizzo, prestazioni assicurative per complessivi CP_3
pagina 3 di 9 €497.240,72 (comprensivi dei ratei già pagati e del valore capitale della rendita), per indennità di inabilità temporanea assoluta, danno biologico, danno patrimoniale, spese mediche, spese legali e interessi.
Pertanto, chiedeva ai sensi degli artt. 1916, 2054 c.c., 142, 144, 148 Cod. Ass e 283 c.1 lett. B D. Lgs.
209/2005 di ottenere dagli eredi di , in solido, e da il rimborso di Persona_1 Parte_1 quanto pagato all'assicurata in conseguenza del sinistro ovvero la minore somma che risultasse di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'infortunio al soddisfo.
, madre di , con memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., depositava l'atto Parte_5 Persona_1 di rinuncia all'eredità del figlio premorto.
All'udienza dell'11.03.2022, preso atto delle dichiarazioni di rinuncia agli atti rese sia dagli attori sia dall' nei confronti dei convenuti , , CP_8 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, e e dell'accettazione della rinuncia da Parte_4 Parte_3 Parte_5 parte di questi ultimi, è stata dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del rapporto processuale tra gli attori e i convenuti suddetti, e tra l' e i medesimi convenuti, con liquidazione delle spese di lite CP_8
in favore di questi ultimi.
Nel corso della causa è stata espletata una CTU medica sulla persona dell'attrice . CP_3
Con sentenza n.1346/2023, il Tribunale di Como ha condannato a pagare a Parte_1 CP_3 la somma di €133.327,81, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
l'ha
[...] condannata a pagare all' la somma di €487.012,56, oltre interessi legali dalla data della sentenza CP_8 al saldo;
a pagare a e la somma di €54.600,00 ciascuno, oltre CP_4 CP_6 CP_5
interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
ha rigettato la domanda di rimborso formulata dall' nei confronti degli attori in sede di precisazione delle conclusioni;
ha condannato CP_8 [...]
a rifondere a e le spese di lite da Parte_1 CP_3 CP_4 CP_6 CP_5
distrarsi in favore del procuratore degli attori, Avv. Paolo Cerri, dichiaratosi antistatario;
ha condannato a rifondere all' le spese di lite;
ha posto a carico di le Parte_1 CP_8 Parte_1
spese di CTU, già liquidate con separato decreto, condannandola a rifondere alle altre parti quanto le stesse avessero già corrisposto al CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello citando l' nonché, ai fini della litis Parte_1 CP_8
denuntiatio e senza domande e/o impugnazioni nei loro confronti, CP_3 CP_4 [...]
e CP_6 CP_5
pagina 4 di 9 Ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in particolare del capo 2 del dispositivo, di condannarla a pagare all' la somma di €278.972,61, anziché €487.012,56, oltre interessi legali CP_8
dalla data della sentenza di primo grado al saldo. In ogni caso, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado e vittoria di spese del grado di appello.
Quale unico motivo di appello sostiene che non è liquidabile il danno da incapacità lavorativa generica in assenza di prova circa la diminuzione di reddito patita.
Infatti, rileva che l'attrice non fornito alcuna prova in merito al lavoro svolto precedentemente, al reddito percepito, all'eventuale licenziamento in seguito al sinistro, al reddito, eventualmente diminuito, percepito successivamente al sinistro per cui, nonostante l'accertata macrolesione, la carenza probatoria attorea impedisce il riconoscimento del danno patrimoniale da incapacità specifica lavorativa.
Pertanto, poiché l' ha svolto la domanda ex art. 1916 c.c. nei confronti della Compagnia, CP_8
surrogandosi nei diritti della danneggiata per ottenere il pagamento dell'indennizzo versato alla stessa, gli stessi oneri probatori che gravano sulla danneggiata, gravano anche sull' che deve provare CP_8
tutto quanto innanzi specificato e rimasto sfornito di prova da parte dell'attrice.
Infatti, l' , sostiene l'appellante, oltre ai conteggi delle somme erogate, nulla ha provato per cui CP_8
rileva la manifesta contraddittorietà in cui è incorso il giudice di primo grado che ha rigettato Pt_1
la domanda di liquidazione del danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica formulata dall'attrice ma ha accolto la domanda di surroga dell' relativamente al danno patrimoniale CP_8
pagato in forma di rendita richiamando il concetto di incapacità lavorativa generica.
Pertanto, ritiene che l'azione surrogatoria dell' può essere accolta limitatamente a Pt_1 CP_8
€23.991,42 per indennità temporanea e per l'intero ammontare dell'indennizzo riconosciuto dall'istituto all'attrice a titolo di danno biologico per €254.981,19, mentre deve essere rigettata con riferimento all'importo di €208.039,95 riconosciuto dall' all'attrice per danno patrimoniale. CP_8
Si è costituita l' per chiedere il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_8
Precisate le conclusioni, depositate memorie e note, la causa, all'udienza del 17.04.2025, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello: Con riferimento capo 2 del dispositivo e limitatamente all'accoglimento della domanda di surroga dell' nei diritti della sig.ra per quanto pagato all'infortunata a titolo di danno CP_8 CP_3 patrimoniale, in relazione alla perdita della capacità lavorativa, pari a € 208.039,95 (pag. 16- 18
pagina 5 di 9 parte motiva), per erronea e contraddittoria motivazione e per errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento all'art. 1916 c.c. e all'art. 115 c.p.c.
Afferma l'appellante che il giudice di primo grado, correttamente, ha affermato che Parte_1
non è liquidabile il danno da incapacità specifica lavorativa in assenza di prova circa la diminuzione di reddito patita.
Infatti, non è stato provato dall'attrice il lavoro svolto precedentemente, il reddito percepito,
l'eventuale licenziamento in seguito al sinistro, il reddito, eventualmente diminuito, percepito successivamente al sinistro per cui, nonostante l'accertata macrolesione, la carenza probatoria attorea impedisce il riconoscimento del danno patrimoniale da incapacità specifica lavorativa.
Continua l'appellante affermando che ha svolto la domanda ex art. 1916 c.c. nei confronti della CP_8
Compagnia, surrogandosi nei diritti della danneggiata per ottenere il pagamento dell'indennizzo versato alla stessa con conseguente sostituzione dell'Ente nei diritti della danneggiata per l'esercizio della domanda risarcitoria.
Pertanto, sostiene , gli stessi oneri probatori che gravano sulla danneggiata, gravano anche sull' CP_8 che deve provare l'attività svolta prima del sinistro dall'attrice, il reddito percepito prima del sinistro, la diminuita capacità lavorativa e il pregiudizio economico patito per la diminuzione del reddito successivamente al sinistro.
Invece, l' oltre ai conteggi delle somme erogate, nulla ha provato per cui l'appellante rileva la CP_8
manifesta contraddittorietà in cui è incorso il giudice di primo grado che, nel mentre ha rigettato la domanda di liquidazione del danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica formulata dall'attrice, ha poi accolto la domanda di surroga dell' relativamente al danno patrimoniale pagato CP_8
in forma di rendita richiamando il concetto di incapacità lavorativa generica.
Infatti, continua l'appellante, il Tribunale di Como nella sentenza impugnata precisa “l'accoglimento della domanda di surrogazione dell per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per CP_8
danno patrimoniale "presunto", presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile”
(Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, n. 3296).
L'appellante conclude affermando che la prova che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro non è stata fornita né dall'attrice né dall' CP_8
Di conseguenza, ritiene che l'azione surrogatoria dell' può essere accolta limitatamente a Pt_1 CP_8
€23.991,42 per indennità temporanea ex art. 68 DPR n. 1124/1965 nonché per l'intero ammontare pagina 6 di 9 dell'indennizzo riconosciuto dall'istituto all'attrice a titolo di danno biologico per €254.981,19, mentre deve essere rigettata con riferimento all'importo di €208.039,95 riconosciuto dall' all'attrice per CP_8
danno patrimoniale.
Inoltre, afferma che la capacità lavorativa generica è liquidabile esclusivamente come danno Pt_1
biologico (appesantimento e/o personalizzazione del danno non patrimoniale).
La Corte rileva in primo luogo che la capacità lavorativa generica non rientra nel danno biologico e che alcuna censura è stata sollevata da in merito al riconoscimento del danno biologico e alle Pt_1
modalità di liquidazione di tale danno.
Ma soprattutto, la Corte osserva che la più recente giurisprudenza riconosce il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa generica come danno autonomo non ricompreso nel danno biologico per cui vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione dell'incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca dell'evento (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche i danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorché il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di aspirare ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dello stesso, idonei alla produzione di reddito (Cassazione, III^ sezione civile, n. 26641/2023, pubblicata in data settembre
2023).
Infatti, la lesione della capacità lavorativa generica, che consiste nella idoneità a svolgere un lavoro diverso dal proprio, ma confacente alle proprie abitudini ed inclinazioni, può costituire un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal
Giudice, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano o meno inciso sulla capacità lavorativa specifica (Cassazione n. 908/2013).
Tale danno si configura come danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance - distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica-, che deriva dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al Giudice in base ad una valutazione necessariamente equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile.
Come specificato dal giudice di primo grado a pag. 17 della sentenza, “il Ctu ha rilevato un grado di invalidità permanente pari al 65% dell'integrità psichica globale e le specifiche conseguenze invalidanti sul piano psico – neurologico , descritte come importanti turbe neurocognitive e del tono dell'umore presentandosi la perizianda disorientata nel tempo e parzialmente nello spazio, dismnesica nella memoria sia recente, sia pregressa, sia sul piano fisico, alla luce delle difficoltà di deambulazione pagina 7 di 9 conseguenti alle fratture dell'area sacrale e del bacino, consentono di ritenere che l'attrice abbia perduto la possibilità di svolgere lavori anche diversi da quello svolto al momento del sinistro e che, pertanto, la stessa abbia subito un danno anche patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica”.
La Corte rileva anche che il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica è stato riconosciuto dalla giurisprudenza non solo a favore di soggetto percettore di reddito da lavoro, ma anche a favore di una persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza occupazione lavorativa e perciò senza reddito;
anche a favore di chi non percepisce reddito, come una casalinga e anche al minore che non è ancora in grado di percepire reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che nel futuro andrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima quando inizierà a svolgere un'attività remunerata, in ragione della ridotta capacità lavorativa conseguente alle lesioni subite (Cassazione n. 24481 del 4 novembre 2020).
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto da è stata fornita la prova di tale tipologia di danno Pt_1
patrimoniale, come ritenuto anche dal giudice di primo grado.
Pertanto, l' ha diritto al rimborso non solo di quanto erogato a titolo di danno biologico e CP_8
inabilità temporanea assoluta, ma anche di quanto erogato a titolo di danno patrimoniale, compresi i ratei medio tempore erogati, come documentati in atti ed espositi nella comparsa di intervento dell' , comprese le spese mediche che hanno natura di danno patrimoniale (artt. 66 Controparte_12
e seguenti del TU 1124/1965).
Tali voci di danno, quindi, andranno risarcite all' per intero, (Cassazione III^ sezione civile, CP_12 sentenza n. 14981 dell'11 maggio 2022).
Secondo motivo di appello:
Conseguente riforma di quanto statuito al capo 6 in tema di spese giudiziali.
Il secondo motivo di appello relativo alle spese, per quanto innanzi esposto, resta assorbito.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
pagina 8 di 9 Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in nome e per conto di Parte_1 Controparte_7
in persona del L.R.P.T. contro . NAZ.
[...] CP_1 Controparte_13
nonché
[...] CP_3 CP_4 CP_5
vverso la sentenza n.1346/2023 emessa dal tribunale di Como, in contraddittorio fra CP_6
le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna in nome e per conto di al pagamento delle Parte_1 Parte_6
spese del secondo grado del giudizio in favore di che liquida nella somma di €9.991,00 oltre CP_8
al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano il 23.04.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Alba Maria Giuranno Anna Mantovani
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Anna Mantovani Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. Alba Maria Giuranno Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 1655/2024 promossa in grado d'appello
DA
IN NOME E PER CONTO DI CONSAP Parte_1 [...]
(C.F. ), elettivamente domiciliata Parte_2 P.IVA_1 in VIA MUGIASCA, 10 22100 COMO presso lo studio dell'avv. ORLANDONI ANDREA, che la rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLANTE
CONTRO
. NAZ. PER L'ASSICURAZIONE CONTRO (C.F. CP_1 Controparte_2
), elettivamente domiciliato in VIA MAZZINI 7 20122 MILANO presso lo studio P.IVA_2 dell'avv. CASAGRANDA ITALO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
APPELLATO
NONCHE'
C.F. ), CP_3 C.F._1
C.F. ) CP_4 C.F._2
pagina 1 di 9 C.F. ) CP_5 C.F._3
C.F. ) CP_6 C.F._4
APPELLATI CONTUMACI
avente ad oggetto: lesione personale sulle seguenti conclusioni.
Per IN NOME E PER CONTO DI Parte_1 Controparte_7
IN PERSONA DEL L.R.P.T.
[...]
In principalità:
- previe le declaratorie, in parziale riforma della sentenza impugnata, ed in particolare del capo 2 del dispositivo, condannare a pagare all' la somma di € 278.972,61, anziché € Parte_1 CP_8
487.012,56, oltre interessi legali dalla data della sentenza di primo grado al saldo.
In ogni caso:
- con compensazione delle spese di primo grado e vittoria di spese, diritti e onorari del grado di appello
Per NAZ. PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO Controparte_1
Rigettare l'appello di contro la sentenza del Tribunale di Como siccome infondato in CP_9 fatto e diritto.
Con il favore delle spese di lite del grado di appello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, , e hanno convenuto in CP_3 CP_4 CP_6 CP_5
giudizio (quale impresa designata dalla per la Regione Lombardia per Parte_1 CP_7
la liquidazione dei danni a carico del Fondo di Garanzia Strada), e Parte_2 CP_10
, , , e
[...] Parte_3 Parte_4 Controparte_11 Pt_5
, in qualità di eredi di .
[...] Persona_1
Assumevano che, in data 09.01.2013, mentre attraversava sulle strisce pedonali, era CP_3 stata investita da un'autovettura condotta da , alla guida in stato di ebrezza, riportando Persona_1 un grave trauma cranico e fratture plurime a seguito delle quali aveva conseguito un'invalidità permanente con conseguente perdita del lavoro e impossibilità a riprendere l'attività lavorativa.
era stato dichiarato colpevole con sentenza del Giudice di Pace di Como n. 336/2014, Persona_1
con la quale era stato condannato alla pena della multa e al risarcimento del danno patito dalla parte civile.
pagina 2 di 9 Egli era deceduto in data 18/10/2014 lasciando quali eredi la moglie , i figli Controparte_10
, , e la madre Controparte_11 Parte_4 Parte_3 Pt_5
.
[...]
Al momento del sinistro, era privo di copertura assicurativa per la responsabilità civile Persona_1
da circolazione dei veicoli. ha quindi chiesto di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno non CP_3
patrimoniale biologico (da invalidità temporanea e permanente, con personalizzazione), del danno patrimoniale per spese mediche e del danno patrimoniale da perdita di capacità lavorativa specifica subiti in conseguenza del sinistro.
e che prestano la propria assistenza alla madre nello CP_4 CP_6 CP_5
svolgimento delle ordinarie occupazioni di vita, hanno chiesto di condannare i convenuti, in solido, al risarcimento del danno parentale subito in conseguenza del sinistro.
Si è costituita in giudizio contestando che gli attori avessero provato sia la Parte_1
responsabilità del conducente del veicolo non assicurato, sia la scopertura assicurativa e, comunque,
l'ammontare del danno subito.
Sosteneva, inoltre, che non aveva dichiarato di aver percepito dall' , a titolo di CP_3 CP_8
indennizzo per l'infortunio in itinere occorsole, la somma di € 497.240,72, per cui doveva essere escluso il diritto ad ulteriore risarcimento del danno;
che non vi erano i presupposti per il risarcimento del danno richiesto dai figli dell'attrice in mancanza di prova della macrolesione subita dal genitore, del patimento d'animo sofferto e dello sconvolgimento delle loro abitudini di vita.
Pertanto, ha chiesto, in via principale, il rigetto delle domane attoree e, in via subordinata, di Pt_1 detrarre dal risarcimento del danno, eventualmente dovuto, le somme già percepite dall' . CP_8
Si sono costituiti in giudizio , , Controparte_10 Controparte_11 Parte_4
, affermando di aver rinunciato all'eredità di;
si è
[...] Parte_3 Persona_1 costituita anche , madre di , divenuta mera chiamata all'eredità a Parte_5 Persona_1
seguito della rinuncia dei primi chiamati legittimi, assumendo che era sua intenzione rinunciare all'eredità del figlio premorto, con atto che si riservava di formalizzare.
Pertanto, essi, preliminarmente, hanno chiesto di dichiarare la propria carenza di legittimazione passiva con conseguente estromissione dal giudizio;
nel merito, il rigetto delle domande attoree.
E' intervenuto in giudizio, ex art. 105 c.p.c., l' deducendo che per il sinistro in itinere occorso a CP_8
le aveva corrisposto, a titolo di indennizzo, prestazioni assicurative per complessivi CP_3
pagina 3 di 9 €497.240,72 (comprensivi dei ratei già pagati e del valore capitale della rendita), per indennità di inabilità temporanea assoluta, danno biologico, danno patrimoniale, spese mediche, spese legali e interessi.
Pertanto, chiedeva ai sensi degli artt. 1916, 2054 c.c., 142, 144, 148 Cod. Ass e 283 c.1 lett. B D. Lgs.
209/2005 di ottenere dagli eredi di , in solido, e da il rimborso di Persona_1 Parte_1 quanto pagato all'assicurata in conseguenza del sinistro ovvero la minore somma che risultasse di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal giorno dell'infortunio al soddisfo.
, madre di , con memoria ex art. 183, c. 6, n. 2 c.p.c., depositava l'atto Parte_5 Persona_1 di rinuncia all'eredità del figlio premorto.
All'udienza dell'11.03.2022, preso atto delle dichiarazioni di rinuncia agli atti rese sia dagli attori sia dall' nei confronti dei convenuti , , CP_8 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, e e dell'accettazione della rinuncia da Parte_4 Parte_3 Parte_5 parte di questi ultimi, è stata dichiara l'estinzione ex art. 306 c.p.c. del rapporto processuale tra gli attori e i convenuti suddetti, e tra l' e i medesimi convenuti, con liquidazione delle spese di lite CP_8
in favore di questi ultimi.
Nel corso della causa è stata espletata una CTU medica sulla persona dell'attrice . CP_3
Con sentenza n.1346/2023, il Tribunale di Como ha condannato a pagare a Parte_1 CP_3 la somma di €133.327,81, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
l'ha
[...] condannata a pagare all' la somma di €487.012,56, oltre interessi legali dalla data della sentenza CP_8 al saldo;
a pagare a e la somma di €54.600,00 ciascuno, oltre CP_4 CP_6 CP_5
interessi legali dalla data della sentenza al saldo;
ha rigettato la domanda di rimborso formulata dall' nei confronti degli attori in sede di precisazione delle conclusioni;
ha condannato CP_8 [...]
a rifondere a e le spese di lite da Parte_1 CP_3 CP_4 CP_6 CP_5
distrarsi in favore del procuratore degli attori, Avv. Paolo Cerri, dichiaratosi antistatario;
ha condannato a rifondere all' le spese di lite;
ha posto a carico di le Parte_1 CP_8 Parte_1
spese di CTU, già liquidate con separato decreto, condannandola a rifondere alle altre parti quanto le stesse avessero già corrisposto al CTU.
Avverso tale sentenza, ha proposto appello citando l' nonché, ai fini della litis Parte_1 CP_8
denuntiatio e senza domande e/o impugnazioni nei loro confronti, CP_3 CP_4 [...]
e CP_6 CP_5
pagina 4 di 9 Ha chiesto, in parziale riforma della sentenza impugnata ed in particolare del capo 2 del dispositivo, di condannarla a pagare all' la somma di €278.972,61, anziché €487.012,56, oltre interessi legali CP_8
dalla data della sentenza di primo grado al saldo. In ogni caso, con compensazione delle spese del giudizio di primo grado e vittoria di spese del grado di appello.
Quale unico motivo di appello sostiene che non è liquidabile il danno da incapacità lavorativa generica in assenza di prova circa la diminuzione di reddito patita.
Infatti, rileva che l'attrice non fornito alcuna prova in merito al lavoro svolto precedentemente, al reddito percepito, all'eventuale licenziamento in seguito al sinistro, al reddito, eventualmente diminuito, percepito successivamente al sinistro per cui, nonostante l'accertata macrolesione, la carenza probatoria attorea impedisce il riconoscimento del danno patrimoniale da incapacità specifica lavorativa.
Pertanto, poiché l' ha svolto la domanda ex art. 1916 c.c. nei confronti della Compagnia, CP_8
surrogandosi nei diritti della danneggiata per ottenere il pagamento dell'indennizzo versato alla stessa, gli stessi oneri probatori che gravano sulla danneggiata, gravano anche sull' che deve provare CP_8
tutto quanto innanzi specificato e rimasto sfornito di prova da parte dell'attrice.
Infatti, l' , sostiene l'appellante, oltre ai conteggi delle somme erogate, nulla ha provato per cui CP_8
rileva la manifesta contraddittorietà in cui è incorso il giudice di primo grado che ha rigettato Pt_1
la domanda di liquidazione del danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica formulata dall'attrice ma ha accolto la domanda di surroga dell' relativamente al danno patrimoniale CP_8
pagato in forma di rendita richiamando il concetto di incapacità lavorativa generica.
Pertanto, ritiene che l'azione surrogatoria dell' può essere accolta limitatamente a Pt_1 CP_8
€23.991,42 per indennità temporanea e per l'intero ammontare dell'indennizzo riconosciuto dall'istituto all'attrice a titolo di danno biologico per €254.981,19, mentre deve essere rigettata con riferimento all'importo di €208.039,95 riconosciuto dall' all'attrice per danno patrimoniale. CP_8
Si è costituita l' per chiedere il rigetto dell'appello, con vittoria di spese. CP_8
Precisate le conclusioni, depositate memorie e note, la causa, all'udienza del 17.04.2025, è stata riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello: Con riferimento capo 2 del dispositivo e limitatamente all'accoglimento della domanda di surroga dell' nei diritti della sig.ra per quanto pagato all'infortunata a titolo di danno CP_8 CP_3 patrimoniale, in relazione alla perdita della capacità lavorativa, pari a € 208.039,95 (pag. 16- 18
pagina 5 di 9 parte motiva), per erronea e contraddittoria motivazione e per errata valutazione delle risultanze istruttorie con riferimento all'art. 1916 c.c. e all'art. 115 c.p.c.
Afferma l'appellante che il giudice di primo grado, correttamente, ha affermato che Parte_1
non è liquidabile il danno da incapacità specifica lavorativa in assenza di prova circa la diminuzione di reddito patita.
Infatti, non è stato provato dall'attrice il lavoro svolto precedentemente, il reddito percepito,
l'eventuale licenziamento in seguito al sinistro, il reddito, eventualmente diminuito, percepito successivamente al sinistro per cui, nonostante l'accertata macrolesione, la carenza probatoria attorea impedisce il riconoscimento del danno patrimoniale da incapacità specifica lavorativa.
Continua l'appellante affermando che ha svolto la domanda ex art. 1916 c.c. nei confronti della CP_8
Compagnia, surrogandosi nei diritti della danneggiata per ottenere il pagamento dell'indennizzo versato alla stessa con conseguente sostituzione dell'Ente nei diritti della danneggiata per l'esercizio della domanda risarcitoria.
Pertanto, sostiene , gli stessi oneri probatori che gravano sulla danneggiata, gravano anche sull' CP_8 che deve provare l'attività svolta prima del sinistro dall'attrice, il reddito percepito prima del sinistro, la diminuita capacità lavorativa e il pregiudizio economico patito per la diminuzione del reddito successivamente al sinistro.
Invece, l' oltre ai conteggi delle somme erogate, nulla ha provato per cui l'appellante rileva la CP_8
manifesta contraddittorietà in cui è incorso il giudice di primo grado che, nel mentre ha rigettato la domanda di liquidazione del danno da diminuzione della capacità lavorativa specifica formulata dall'attrice, ha poi accolto la domanda di surroga dell' relativamente al danno patrimoniale pagato CP_8
in forma di rendita richiamando il concetto di incapacità lavorativa generica.
Infatti, continua l'appellante, il Tribunale di Como nella sentenza impugnata precisa “l'accoglimento della domanda di surrogazione dell per gli importi pagati a titolo di incremento della rendita per CP_8
danno patrimoniale "presunto", presuppone l'accertamento che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro, in assenza del quale nessuna surrogazione sarà possibile”
(Cassazione civile, sez. VI, 12/02/2018, n. 3296).
L'appellante conclude affermando che la prova che la vittima abbia effettivamente patito un danno civilistico alla capacità di lavoro non è stata fornita né dall'attrice né dall' CP_8
Di conseguenza, ritiene che l'azione surrogatoria dell' può essere accolta limitatamente a Pt_1 CP_8
€23.991,42 per indennità temporanea ex art. 68 DPR n. 1124/1965 nonché per l'intero ammontare pagina 6 di 9 dell'indennizzo riconosciuto dall'istituto all'attrice a titolo di danno biologico per €254.981,19, mentre deve essere rigettata con riferimento all'importo di €208.039,95 riconosciuto dall' all'attrice per CP_8
danno patrimoniale.
Inoltre, afferma che la capacità lavorativa generica è liquidabile esclusivamente come danno Pt_1
biologico (appesantimento e/o personalizzazione del danno non patrimoniale).
La Corte rileva in primo luogo che la capacità lavorativa generica non rientra nel danno biologico e che alcuna censura è stata sollevata da in merito al riconoscimento del danno biologico e alle Pt_1
modalità di liquidazione di tale danno.
Ma soprattutto, la Corte osserva che la più recente giurisprudenza riconosce il danno patrimoniale da lesione della capacità lavorativa generica come danno autonomo non ricompreso nel danno biologico per cui vanno risarciti non solo i danni patrimoniali subiti in ragione dell'incapacità di continuare ad esercitare l'attività lavorativa prestata all'epoca dell'evento (danni da incapacità lavorativa specifica) ma anche i danni patrimoniali ulteriori, derivanti dalla perdita o dalla riduzione della capacità lavorativa generica, allorché il grado di invalidità non consenta al danneggiato la possibilità di aspirare ad altri lavori, confacenti alle attitudini e condizioni personali ed ambientali dello stesso, idonei alla produzione di reddito (Cassazione, III^ sezione civile, n. 26641/2023, pubblicata in data settembre
2023).
Infatti, la lesione della capacità lavorativa generica, che consiste nella idoneità a svolgere un lavoro diverso dal proprio, ma confacente alle proprie abitudini ed inclinazioni, può costituire un danno patrimoniale, non ricompreso nel danno biologico, la cui sussistenza va accertata caso per caso dal
Giudice, il quale non può escluderlo per il solo fatto che le lesioni patite dalla vittima abbiano o meno inciso sulla capacità lavorativa specifica (Cassazione n. 908/2013).
Tale danno si configura come danno patrimoniale attuale in proiezione futura da perdita di chance - distinto rispetto al danno da incapacità lavorativa specifica-, che deriva dalla riduzione della capacità lavorativa generica, il cui accertamento spetta al Giudice in base ad una valutazione necessariamente equitativa ai sensi dell'art. 1226 del codice civile.
Come specificato dal giudice di primo grado a pag. 17 della sentenza, “il Ctu ha rilevato un grado di invalidità permanente pari al 65% dell'integrità psichica globale e le specifiche conseguenze invalidanti sul piano psico – neurologico , descritte come importanti turbe neurocognitive e del tono dell'umore presentandosi la perizianda disorientata nel tempo e parzialmente nello spazio, dismnesica nella memoria sia recente, sia pregressa, sia sul piano fisico, alla luce delle difficoltà di deambulazione pagina 7 di 9 conseguenti alle fratture dell'area sacrale e del bacino, consentono di ritenere che l'attrice abbia perduto la possibilità di svolgere lavori anche diversi da quello svolto al momento del sinistro e che, pertanto, la stessa abbia subito un danno anche patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa generica”.
La Corte rileva anche che il risarcimento del danno da riduzione della capacità lavorativa generica è stato riconosciuto dalla giurisprudenza non solo a favore di soggetto percettore di reddito da lavoro, ma anche a favore di una persona che, subita una lesione, si trovi al momento del sinistro senza occupazione lavorativa e perciò senza reddito;
anche a favore di chi non percepisce reddito, come una casalinga e anche al minore che non è ancora in grado di percepire reddito, in quanto tale condizione può escludere il danno da invalidità temporanea, ma non anche il danno futuro collegato all'invalidità permanente che nel futuro andrà ad incidere sulla capacità di guadagno della vittima quando inizierà a svolgere un'attività remunerata, in ragione della ridotta capacità lavorativa conseguente alle lesioni subite (Cassazione n. 24481 del 4 novembre 2020).
Peraltro, a differenza di quanto sostenuto da è stata fornita la prova di tale tipologia di danno Pt_1
patrimoniale, come ritenuto anche dal giudice di primo grado.
Pertanto, l' ha diritto al rimborso non solo di quanto erogato a titolo di danno biologico e CP_8
inabilità temporanea assoluta, ma anche di quanto erogato a titolo di danno patrimoniale, compresi i ratei medio tempore erogati, come documentati in atti ed espositi nella comparsa di intervento dell' , comprese le spese mediche che hanno natura di danno patrimoniale (artt. 66 Controparte_12
e seguenti del TU 1124/1965).
Tali voci di danno, quindi, andranno risarcite all' per intero, (Cassazione III^ sezione civile, CP_12 sentenza n. 14981 dell'11 maggio 2022).
Secondo motivo di appello:
Conseguente riforma di quanto statuito al capo 6 in tema di spese giudiziali.
Il secondo motivo di appello relativo alle spese, per quanto innanzi esposto, resta assorbito.
In conclusione, l'appello non merita accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ex art.91 cpc - in applicazione dei parametri di cui al D.M.147 del 13.08.22, avuto riguardo allo scaglione di valore della controversia e applicati i valori medi, oltre al rimborso forfettario al 15% per spese generali, Iva e cap come per legge.
pagina 8 di 9 Sussistono, inoltre, i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
in nome e per conto di Parte_1 Controparte_7
in persona del L.R.P.T. contro . NAZ.
[...] CP_1 Controparte_13
nonché
[...] CP_3 CP_4 CP_5
vverso la sentenza n.1346/2023 emessa dal tribunale di Como, in contraddittorio fra CP_6
le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
- condanna in nome e per conto di al pagamento delle Parte_1 Parte_6
spese del secondo grado del giudizio in favore di che liquida nella somma di €9.991,00 oltre CP_8
al rimborso forfettario spese pari al 15%, C.P.A. ed Iva, se dovuta;
- dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1-quater del DPR n.115/2002 così come modificato dall'art.1 comma 17 della L.24/12/2012 n.228.
Così deciso in Milano il 23.04.2025
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
Alba Maria Giuranno Anna Mantovani
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