Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 27/03/2025, n. 846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 846 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Nella causa iscritta al R.G.L. n. 8515/2024 promossa da: ss. avv. CHIODO SILVIO Parte_1
- PARTE RICORRENTE -
C O N T R O
ass. avv.ti DIRUTIGLIANO DIEGO e ROPOLO Controparte_1
LUCA
- PARTE CONVENUTA -
La Giudice, sentita la discussione, all'esito della camera di consiglio, pronuncia la presente sentenza contestuale ex art. 429 1° comma c.p.c., contenente il dispositivo e l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Tribunale di Torino, Sezione Lavoro, considerato che:
• il compenso per le festività non fruite perché coincidenti con la domenica deve necessariamente essere qualificato come “non occasionale” alla luce del concetto di occasionalità ormai consolidato in giurisprudenza in termini di sporadicità statistica collegata ad eventi casuali e contingenti rispetto al normale svolgimento del rapporto di lavoro;
• esso infatti è legato soltanto ad un evento del tutto prevedibile quale il ricorrente sovrapporsi, nel corso degli anni, delle festività legate ad una data fissa rispetto alla domenica, dovuto alla non perfetta divisibilità dell'anno in settimane che comporta il resto di un giorno (o due, se l'anno è bisestile) all'anno con conseguente inizio di quest'ultimo sempre con un giorno della settimana diverso;
• la sua erogazione, dunque, non è certo legata a ragioni casuali e fortuite bensì
è sottoposta alla sola condizione, cui sono sottoposte tutte le altre erogazioni, che persista il rapporto di lavoro nel momento in cui si verifica la sovrapposizione;
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• non vi sono questioni in ordine alla quantificazione dell'importo richiesto a tale titolo, che, non essendo ancora cessato il rapporto di lavoro, la parte convenuta è tenuta ad accantonare nelle somme dettagliatamente indicate in ricorso, di cui nel dispositivo si indica soltanto l'importo complessivo;
• le spese seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
visto l'art. 429 c.p.c., definitivamente pronunciando, condanna la parte convenuta ad accantonare, a titolo di TFR maturato in favore di parte ricorrente per i titoli dedotti in ricorso, la somma di € 584, ulteriore rispetto a quelle già accantonate, oltre alle rivalutazioni annuali successive di legge;
condanna parte convenuta a rimborsare a parte ricorrente le spese di causa liquidate in € 490, oltre al 15% per rimborso spese forfettario, Iva e Cpa. e contributo unificato se dovuto, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Torino, 27/03/2025
La Giudice
Dr.ssa Aurora FILICETTI
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