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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/07/2025, n. 2617 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2617 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte, composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Maria Antonia Garzia Presidente dott.ssa Gabriella Piantadosi Consigliere rel. dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 15.7.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 3285/2024 , vertente Parte_1
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Lucantoni, presso cui Parte_2 elettivamente domicilia in Roma, alla Via Attilio Hortis n. 54
APPELLANTE
E
, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura ad lites per atto notar del Per_1
22.3.2024 (rep. 37875 / 7313), dall'Avv. Giuseppe Fiorentino, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29, presso il Coordinamento Generale Legale dell' , APPELLATO CP_1
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 6525/2024 pubblicata in data 4.6.2024.
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, depositato il
29.12.2020, esponeva che, con nota dell'8.6.2021, l' le aveva comunicato Parte_2 CP_1
1 che, per il periodo dall'1.1.2014 al 31.12.2015, aveva ricevuto un pagamento non dovuto sulla pensione cat. SOART n. 35577880 per un importo complessivo di euro 6.947,33 in presenza di redditi superiori ai limiti previsti dalla L. 335/1995 e che l'importo sarebbe stato recuperato sulla pensione attraverso una trattenuta di 100,00 euro mensili. La ricorrente contestava tale provvedimento rilevando che: - gli unici redditi imponibili ai fini IRPEF erano quelli da lavoro dipendente corrisposti dalla Seven soc. coop. a r.l. (“in particolare nell'anno 2013… ha conseguito proventi lordi da lavoro dipendente per un totale di € 9.271,99 e, nell'anno 2014, € 9.484,74, anch'essi a titolo di retribuzione lorda da rapporto subordinato”) e tali redditi, ininfluenti ai fini della prestazione ricevuta, erano ben noti all' in ragione dei versamenti di contributi e del flusso dati Controparte_2 Pt_3 gravante sul sostituto d'imposta, cui quest'ultimo aveva puntualmente adempiuto;
- ciononostante,
l'ente, non avendola in alcun modo invitata alla presentazione del modello RED, “a distanza di anni” aveva “applicato tout court l'abbattimento massimo del 50% della prestazione in godimento”; - al ricorso amministrativo del 6.3.2023 era stata allegata la certificazione rilasciata dall'Agenzia delle
Entrate attestante i redditi percepiti nel periodo in questione e, tuttavia, l'ente non aveva fornito alcun riscontro.
Tanto premesso, ed evidenziato che con sentenza n. 1687/2023, emessa il 17.2.2023, il
Tribunale di Roma aveva già dichiarato l'irripetibilità delle somme rivendicate dall' per il
CP_1 medesimo titolo ancorché imputabili ad altre annualità, esponeva che: - ai sensi Parte_2 dell'art. 52 L. 88/1989, come interpretato autenticamente dall'art. 13 L. 412/1991, l'indebito previdenziale per essere ripetibile deve derivare da errore imputabile all'ente oppure occorre che il percettore abbia agito con dolo o abbia omesso l'invio di comunicazioni di fatti incidenti sul diritto o sulla misura della pensione diversamente non conoscibili dall' ; - i titolari di prestazioni
CP_1 collegate al reddito devono comunicare all' soltanto i dati della propria situazione reddituale,
CP_1 laddove incidenti sulle prestazioni in godimento, che non siano già stati integralmente comunicati all'Amministrazione finanziaria;
- il dolo nel caso di specie era escluso in radice “posto che gli unici redditi… prodotti negli anni in contestazione sono derivati da lavoro dipendente, onde erano già noti all' al momento dell'emanazione dell'impugnato provvedimento,…” e i dati reddituali erano
CP_1 stati comunicati, invano, all' unitamente al ricorso amministrativo del 6.3.2023 al quale erano
CP_1 state allegate le certificazioni uniche versate in atti ed il certificato rilasciato dall'Agenzia delle
Entrate in data 2.5.2022; - sussisteva il diritto a percepire, nel periodo in contestazione, il trattamento in misura piena tenuto conto dell'entità dei redditi percepiti e dei limiti di reddito stabiliti per gli anni
2013 e 2014; - l'ente previdenziale si era attivato tardivamente in violazione della tempistica definita dall'art. 13 L. 412/1991 ed era decaduto dal potere di autotutela, avendo provveduto decorsi 18 mesi dall'evento ai sensi dell'art. 21nonies L. 241/1990.
2 Sulla scorta di tali dati così concludeva: “dichiarare che la non è tenuta a retrocedere Pt_2
€ 6.947,33, rivendicati dall' con provvedimento del 08.06.2021 a titolo di pensione di CP_1 reversibilità (collegata ai redditi 2013 e 2014) percepita nel periodo che va dal 01.01.2014 al
31.12.2015, in quanto non dovuti e/o irripetibili;
per l'effetto, condannare l' alla restituzione CP_1 in favore della ricorrente di quanto nelle more trattenuto sulla pensione in godimento. Con vittoria delle spese da distrarsi in favore del difensore antistatario”.
Si costituiva in giudizio l' , evidenziando che: - in presenza di prestazioni collegate al CP_1 reddito vige l'obbligo di dichiarazione reddituale;
- la prestazione di reversibilità è oggetto anche di eventuale incumulabilità dei redditi legge 335/95, art. 1 comma 41; - l'istituto, prima di procedere all'applicazione della incumulabilità dei redditi 335/95 art 1, comma 41 tabella F nella misura del
50% e alla rideterminazione dell'integrazione al trattamento minimo, aveva sollecitato la presentazione dei dati reddituali alla ricorrente, senza avere riscontro;
- in mancanza di dati reddituali,
l' era tenuto a procedere alla revoca definitiva della prestazione collegata al reddito ai sensi CP_1 dell'articolo 13, comma 6, lettera c) della legge n. 122 del 2010. Dopo aver evidenziato che la sentenza del Tribunale di Roma n. 1687/2023, cui aveva fatto cenno la controparte, era stata oggetto di gravame, chiedeva il rigetto del ricorso.
All'esito del giudizio il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, rigettava in ricorso.
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_2
1) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 1, della l. 412/1991. Omesso esame dei fatti oggetto di discussione tra le parti. Irripetibilità delle somme nei confronti dell'accipiens in buona fede in presenza di redditi non ostativi all'abbattimento della prestazione e pertanto non incidenti sulla misura della prestazione ai sensi della tabella f di cui all'art. 1, co. 41, della l.
335/1995 e già noti all'istituto”;
2-3) “Violazione e falsa applicazione dell'art. 13, co. 2, della l. 412/1991 anche in relazione all'art. 13 del d.l. 78/2010. Omesso esame dei fatti oggetto di discussione tra le parti. Irripetibilità delle somme nei confronti dell'accipiens per tardiva attivazione dell'ente oltre l'anno successivo dalla loro erogazione e per non aver sospeso il trattamento stimolando una condotta attiva dell'accipiens”;
4) “Error in procedendo – error in valutando – omessa pronuncia in ordine all'eccepita violazione e falsa applicazione dell'art. 21 nonies della l. 241/1990- decadenza dalla potestà recuperatoria”.
Pertanto, così concludeva: “accertare e dichiarare che la non è tenuta a retrocedere Pt_2
€ 6.947,33, rivendicati dall' con provvedimento del 08.06.2021 a titolo di pensione di CP_1 reversibilità (collegata ai redditi 2013 e 2014) percepita nel periodo che va dal 01.01.2014 al
3 31.12.2015, in quanto non dovuti e/o irripetibili;
per l'effetto, condannare l' alla restituzione CP_1 in favore dell'appellante di quanto nelle more trattenuto sulla pensione in godimento”; con vittoria delle spese del doppio grado da distrarsi in favore del difensore antistatario.
Si costituiva in giudizio l' , sostenendo la correttezza della sentenza impugnata e CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello.
Nelle more del giudizio dava atto, e documentava, che la Corte di appello Parte_2 di Roma, con sentenza n. 957/2025, aveva confermato la sentenza del Tribunale capitolino che, nell'ambito di un contenzioso tra le medesime parti, del tutto sovrapponibile al presente ma relativo ad altre annualità, aveva escluso la sussistenza dell'indebito.
All'udienza del 15.7.2025, sulle conclusioni come in atti, la causa veniva decisa mediante lettura del dispositivo di seguito trascritto.
2. L'appello è fondato.
2.1. Il Tribunale ha respinto il ricorso in ragione del fatto che ha omesso di Parte_2
CP_ comunicare all' i redditi da lavoro dipendente percepiti negli anni 2013 e 2014; ha ritenuto, infatti, che la pensionata sia incorsa nella violazione del comma 10-bis dell'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009 (introdotto dall'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010) e che, a fronte dell'omessa comunicazione, non assuma rilievo la circostanza della “mancata incidenza in concreto del reddito” (così alla pagina 7 della sentenza impugnata).
2.2. Con il primo, articolato, motivo di impugnazione, l'odierna appellante ha in particolare sostenuto che l'omissione comunicativa rileva solo ove abbia ad oggetto fatti incidenti sul diritto o sulla misura della prestazione, mentre, nella specie, i redditi percepiti non erano ostativi al godimento, in misura piena, della pensione di reversibilità; inoltre, si trattava di redditi conosciuti o conoscibili dall' . CP_1
La doglianza è fondata.
Occorre premettere che i redditi percepiti da negli anni per cui è causa non Parte_2 incidono affatto, per la loro entità, sulla fruizione della pensione di reversibilità in misura piena.
E ciò in quanto l'art. 1, comma 41, della L. n. 335/1995 stabilisce che gli importi dei trattamenti pensionistici ai superstiti sono cumulabili con i redditi del beneficiario, ancorché entro certe soglie rivalutate annualmente dal Ministero dell'Economia e Finanza e stabilite ai sensi dell'allegato n. 3 della Tabella F in calce alla predetta legge, che prevede abbattimenti sulla misura intera della prestazione, via via più rilevanti a seconda dell'entità del cumulo. Segnatamente, qualora il reddito conseguito nell'anno precedente non sia superiore a tre volte il trattamento minimo su base annua del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolata in misura pari a 13 volte l'importo in vigore
4 al 1° gennaio, allora il percipiente ha diritto al trattamento di pensione indiretta in misura piena, ovvero senza alcun abbattimento.
In particolare, nell'ipotesi di cumulo tra pensione indiretta ai superstiti e redditi del beneficiario, con riferimento all'anno 2013 il limite di reddito personale entro cui non v'è alcuna riduzione della pensione di reversibilità è pari a euro 19.321,77; per l'anno 2014, il predetto limite è pari a euro 19.534,32. Ebbene, per entrambi gli anni rilevanti nella specie, il reddito complessivamente percepito dall'appellante, come risultante dalla certificazione dell'Agenzia delle entrate in atti, è inferiore a tale soglia: nell'anno 2013 risultano redditi per euro 9.271,99 e nell'anno
2014 redditi per euro 9.484,74.
Ne segue che, sotto il profilo oggettivo, non vi è alcun indebito: i redditi percepiti non avrebbero, di per sé, impedito, o limitato sotto il profilo del quantum, la fruizione della pensione di reversibilità negli anni 2014 e 2015.
Tanto premesso, occorre richiamare la norma sulla scorta della quale il Tribunale ha ritenuto ripetibile la prestazione previdenziale per cui è causa.
L'art. 13, comma 6, lett. c), del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla L. 122/2010, ha modificato l'art. 35 del D.L. 207/2008, convertito dalla L. 14/2009, con l'introduzione del comma
10bis, il quale prevede: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui alla L. 30 dicembre
1991, n. 412, art. 13, Ai titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalità stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa.
Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli
Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso”.
La S.C. ha avuto modo di chiarire che «la norma è chiara nel riferirsi alla sola ipotesi in cui vi siano redditi che rilevano ai fini del diritto alla prestazione: laddove non ci sia situazione finanziaria incidente, viene meno la ratio di una disposizione che prescrive una comunicazione al fine di consentire, all' , di verificare la permanenza del diritto a fruire di prestazioni che al reddito CP_1 sono collegate.». Ha aggiunto che, del resto, «l'obbligo di rendere all' informazioni relative alle CP_1
5 condizioni economiche sussiste ormai per i soli assistiti che non siano tenuti alla presentazione dei redditi o in relazione a quei redditi la cui produzione non sia già nota all' » (cfr. Sez. L, CP_1
Ordinanza n. 17411 del 2025).
Ritiene il Collegio che l'affermazione dei giudici di legittimità, riportata nella pronuncia testé richiamata, secondo cui non è possibile pretendere «una comunicazione in assenza di redditi incidenti sulla prestazione» debba riferirsi, secondo criteri di ragionevolezza e in adesione alla ratio della norma in esame, sia all'ipotesi in cui il soggetto non percepisca alcun reddito (come nel caso scrutinato dalla S.C.) sia all'ipotesi (ricorrente nella specie) in cui redditi vi siano, ma siano del tutto irrilevanti ai fini del diritto e della misura della prestazione in godimento.
Vi è di più. Con riferimento al caso in esame, deve rilevarsi che i redditi percepiti dalla negli anni innanzi precisati sono costituiti esclusivamente da redditi derivanti da lavoro Pt_2 dipendente, che, quindi, l' poteva senz'altro conoscere a seguito delle comunicazioni CP_1 puntualmente effettuate dal datore di lavoro - secondo le allegazioni presenti nell'originario ricorso, non contestate dall' e confermate dalla documentazione in atti - al medesimo Istituto al fine del CP_1 versamento dei contributi, risultanti dall'estratto contributivo prodotto. È in atti, poi, la prova che il datore di lavoro aveva tempestivamente dichiarato, quale sostituto d'imposta, all'Agenzia delle entrate i redditi da lavoro dipendente versati a negli anni di riferimento, attraverso Parte_2 la trasmissione della certificazione unica.
Pertanto, consultando i propri archivi (nonché la banca dati dell'Agenzia delle entrate),
l'Istituto appellato ben avrebbe potuto conoscere l'importo dei redditi da lavoro dipendente della tutti rientranti nel limite che non osta alla percezione piena della pensione di reversibilità. Pt_2
Ed è bene evidenziare che, in materia analoga a quella che ci occupa, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 166/1996, ha ritenuto, “secondo un criterio di logica pratica o di ragionevolezza, che la ripetibilità cessa là dove l'ente previdenziale abbia continuato il pagamento … pur avendo la disponibilità delle informazioni necessarie per l'accertamento del reddito del pensionato, o in seguito alla tempestiva presentazione della dichiarazione sostitutiva del certificato fiscale, …, o altrimenti, per esempio attraverso una comunicazione del datore di lavoro alle cui dipendenze il pensionato ha trovato occupazione, …”.
2.3. Le argomentazioni innanzi svolte risultano assorbenti rispetto ad ogni altra questione prospettata nell'atto di gravame, anche con gli ulteriori motivi di appello.
Ne segue che le somme pretese dall' con il provvedimento datato 8.6.2021 non sono CP_1 ripetibili e l' è tenuto a restituire alla parte appellante le somme nelle more trattenute, con CP_1 riferimento alle causali di cui al già menzionato provvedimento, sulla pensione di reversibilità.
6 3. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza dell' e vengono determinate come CP_1 in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore di , antistatario. Parte_2
P.Q.M.
La Corte, in riforma della sentenza impugnata, così provvede:
- dichiara che non è tenuta a restituire all' la somma di cui al provvedimento Parte_2 CP_1 datato 8.6.2021 per cui è causa e condanna l'Istituto appellato a restituire alla parte appellante le somme nelle more trattenute, con riferimento alle causali di cui al predetto provvedimento, sulla pensione cat. SOART n. 35577880; CP_
- condanna l' al pagamento delle spese sostenute da nel doppio grado di Parte_2 giudizio, liquidate quanto al primo grado in euro 2.200,00 e quanto al secondo grado in euro 1.000,00 oltre - per entrambi i gradi - rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Iva e Cpa come per legge, con distrazione in favore dell'Avv. Giovanni Lucantoni, antistatario.
Il Consigliere estensore La Presidente
dott.ssa Gabriella Piantadosi dott.ssa Maria Antonia Garzia
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