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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/04/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, in funzione di giudice civile ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n° 4388/2022 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, vertente
TRA
(C.F. Parte_1
), in persona del Prefetto pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale P.IVA_1 dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in Napoli, alla via Diaz n. 11, domicilia per legge;
APPELLANTE
E
, nato in [...] il [...] (c.f.: ), Controparte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Concetta di Giacomo e con la stessa elettivamente domiciliato in Nola
(Na) alla Via Seminario n. 2;
NONCHE'
(C.F. , in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, con sede legale in 00142 Roma, via G. Grezar, n. 14
APPELLATA CONTUMACE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello depositato il 22.11.2022, la ha impugnato la Parte_1 sentenza n. 555/2022 con cui il giudice di pace aveva accolto l'opposizione proposta da
[...]
avverso la cartella esattoriale n. 07120200044692340000 emessa dall' Controparte_1 [...]
, per omessa notifica del supposto verbale. La parte appellante ha eccepito l'omesso Controparte_2 esame della documentazione attestante la regolarità della notificazione del verbale consegnato al
1/4 trasgressore, con conseguente infondatezza della eccezione di prescrizione tenuto conto anche della sospensione del relativo decorso dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, per ragioni connesse all'emergenza epidemiologica da covid-19, in virtù del Decreto Rilancio (DL n. 34/2020), convertito con modificazioni dalla Legge n. 77/2020.
Si è costituito in giudizio in data 12.06.2023 disconoscendo la Controparte_1 documentazione attestante la regolarità della notifica del verbale perché prodotta in copia fotostatica ed evidenziando di non avere mai ricevuto il verbale di accertamento dell'infrazione per essere la notifica avvenuta presso un luogo di residenza diverso da quello effettivo, come documentato dal certificato di residenza storico, che esibiva solo in sede di gravame.
Regolarmente instauratosi il contraddittorio, all'udienza del 14.03.2024, il Tribunale ha dichiarato la contumacia dell' e rinviato la causa per la decisione al 10.03.2025. Controparte_2
L'appello è fondato.
In via preliminare vale rilevare che il giudice di pace ha accolto il ricorso proposto avverso la cartella in esame per prescrizione del diritto alla riscossione e conseguente nullità ed illegittimità sia della cartella di pagamento che degli atti prodromici, ritenendo, altresì, non sufficientemente provata la responsabilità dell'opponente ai sensi dell'art. 7 comma 10 del Dlgs n. 150/2011, per non avere l'amministrazione adempiuto all'onere di dimostrare i fatti costituitivi dell'illecito (cfr. sentenza in atti).
Sempre in via preliminare vale rilevare che con il ricorso in opposizione presentato dinanzi al giudice di pace avverso la cartella notificata in data 08.12.2021 la parte appellata ha dedotto di non aver mai ricevuto la notifica del verbale di accertamento della violazione chiedendo l'accertamento della prescrizione della pretesa. Costituitasi la , alla prima udienza del 04.05.2022, la parte ricorrente ha evidenziato che Parte_1 dall'esame della documentazione versata in atti dalla emergeva che la notifica del verbale era stata Parte_1 operata a mezzo di servizio postale con raccomandata a.r n. 783498397810 che non riportava nella parte retrostante le generalità del destinatario e che la c.a.d. n. 783596397812 del 20.6.2016 era riferibile ad altra diversa spedizione e, precisamente, alla raccomandata n. 783496397810 diversa da quella numero
783498397810 riportato sul fronte della cartolina prodotta. Infine nella memoria difensiva depositata nel presente giudizio , pur reiterando il disconoscimento delle copie prodotte e l'eccezione di nullità CP_1 della notifica, ha dedotto di non avere mai ricevuto il verbale di accertamento dell'infrazione per essersi trasferito in altro luogo di residenza sin dal 20.9.2013.
Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la non corrispondenza dedotta dalla difesa della parte appellata costituisce un mero errore materiale di trascrizione, nella compilazione del CAD, del numero di raccomandata n. 783496397810, contenente il verbale di accertamento, in luogo di quella riportante il n. 783498397810, risultando, invece, univoci gli altri elementi e, segnatamente, il destinatario della spedizione ed il numero di cronologico indicato in 2276547, corrispondente a quello riportato nella
2/4 relata del verbale di accertamento, pure corrispondente al numero di cronologico riportato nell'avviso Parte di ricevimento della , e nel supposto avviso di ricevimento 783498397810, prodotti agli atti.
Da quanto esposto deriva che il procedimento notificatorio risulta correttamente eseguito.
Con riferimento alla diversa contestazione relativa al cambio di residenza vale, invece, osservare che la stessa costituisce circostanza nuova non ammessa in appello e, in ogni caso, non rilevante ai fini dell'esclusione della validità della predetta notifica.
L'eccezione di decadenza formulata con il richiamo all'art. 25 del DPR 602/73 secondo cui ogni singolo credito deve essere richiesto, per il tramite della cartella di pagamento, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui il credito è divenuto definitivo, deve essere, invece, rigettata in quanto il predetto regime non si applica alle sanzioni previste per violazione delle norme al codice della strada.
Infatti la Cassazione ha affermato che “l'inapplicabilità della decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art.
25, alle ipotesi di riscossione coattiva di entrate erariali diverse dai tributi risponde ad una logica ben precisa. Tale previsione è funzionale alla fissazione di un termine ultimo entro cui il contribuente deve venire a conoscenza delle pretese del fisco (v. sul punto Corte cost. n. 280 del 2005). Analoghe esigenze non sussistono in relazione alla riscossione di sanzioni amministrative per violazione delle norme previdenziali o del codice della strada. In questi casi, infatti, non vi è una "limitata difesa" del preteso debitore, come avviene nel procedimento di accertamento dei tributi. Al contrario,
l'ordinanza-ingiunzione deve essere notificata e la stessa può essere opposta innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria già prima della formazione del ruolo da consegnare dall'agente di riscossione. In sostanza, la differenza strutturale dei procedimenti di accertamento prodromici alla formazione del ruolo esattoriale, nel caso di riscossione di tributi o di sanzioni amministrative, giustifica l'esistenza di un regime di decadenza che ha ragion d'essere per la prima ipotesi, ma non per la seconda. Conseguentemente, poichè le fattispecie non sono identiche e neppure simili, deve concludersi che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, non è compreso fra quelle "norme previste per la esazione delle imposte dirette" cui rinvia la L. n. 689 del 1981, art. 27. Sicché, alla riscossione di sanzioni amministrative a mezzo di ruolo esattoriale non si applica il regime di decadenza ivi previsto” (cfr. Cassazione civile sez. III, 08/11/2018, n.28529).
A fini di mera completezza deve essere rilevato che, in seguito al verbale di accertamento per violazione al codice della strada n. SCV/0004850437 del 7.06.2016, notificato in data 30.06.2016, l CP_2
ha notificato la cartella impugnata n. 07120200044692340000 in data 8.12.2021 quando il
[...] termine quinquennale non era ancora decorso tenuto conto della sospensione dei termini prevista nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le spese del giudizio di primo grado non sono dovute in ragione della difesa da parte di funzionari, mentre le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano tenuto conto del valore della causa, dell'omesso svolgimento dell'attività istruttoria e dei valori minimi di cui al DM 147/2022 previsti per la non complessità delle questioni trattate.
PQM
3/4 Il Tribunale di Avellino, in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Paola Beatrice, definitivamente pronunziando nella controversia civile in esame, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e, in riforma Parte_3 della sentenza impugnata n. 555/2022, resa dal Giudice di Pace di , rigetta l'opposizione Pt_1 avverso la cartella esattoriale n. 07120200044692340000;
- condanna la parte appellata al pagamento in favore dell'appellante delle Controparte_1 spese di lite del presente giudizio che si liquidano in € 850,5 per compenso professionale oltre rimborso per spese generali al 15%, iva, cpa come per legge ed € 64,5 per esborsi.
Così deciso il 9.4.2025 all'esito dell'udienza del 10.3.2025
Il Giudice dott.ssa Paola Beatrice
4/4