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Sentenza 14 gennaio 2026
Sentenza 14 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Asti, sez. I, sentenza 14/01/2026, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Asti |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 5/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
VICINI ROBERTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi,6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023IT007198000 REGISTRO 2023
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Snc - P. IVA Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi,6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T007198000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (cessazione materia del contendere con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processualsi che chiede nella misura di un euro)
Resistente/Appellato: (cessazione materia del contendere con compensazione delle spese processualsi )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 30/10/2023, la società Ricorrente_2 snc ha venduto l'intera attività al sig. Ricorrente_1 (impresa individuale) davanti al notaio Nominativo_1 di Asti.
Il prezzo della vendita era convenuto in € 13.000,00 (€ 10.000,00 per l'avviamento e € 3.000,00 per le attrezzature). L'imposta pagata ammontava a € 390,00 (il 3% del prezzo).
L'Agenzia delle Entrate di Asti ha ritenuto che il valore dell'avviamento dichiarato fosse troppo basso rispetto ai guadagni reali dell'impresa.
L'Ufficio ha ricalcolato il valore dell'azienda e ha emesso l'avviso di liquidazione n. TSH 19796954006
(collegato all'atto 2023 1T 007198 000). Quindi ha chiesto € 1.213,50 in più per tasse, oltre a interessi e sanzioni. Il 25/09/2025 Ricorrente_1 ha presentato un'istanza di autotutela (per chiedere l'annullamento interno) e il giorno dopo, il 26/09/2025, ha fatto ricorso al giudice (CGT di Asti).
Secondo il contribuente, i dati usati dall'Ufficio erano errati e il metodo di calcolo troppo rigido. Nelle sue controdeduzioni, l'Ufficio spiegando le ragioni del calcolo basato sulla redditività ha affermato che, dal controllo dei documenti, risultava il proprio errore. Per tale ragione, agendo in autotutela, in data 11/11/2025, aveva annullato l'atto impugnato.
Venivano presentati due ricorsi, uno dalla Società "Ricorrente_2 snc e l'altro da Ricorrente_1 Ricorrente_1 in proprio.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 le parti chiedevano la riunione dei processi, che veniva effettuata, e la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Insistevano le proprie conclusioni rispetto alla condanna delle spese. La agenzia chiedeva che venissero compensate;
la parte ricorrente chiedeva che la
Agenzia venisse condannata a pagare anche solo la cifra irrisoria di un euro.
Sosteneva parte resistente che essendo l'annullamento avvenuto in soli 47 giorni;
quindi, un tempo molto rapido, era inspiegabile l'iniziativa del contribuente di depositare un ricorso (solo un giorno dopo l'istanza di autotutela), senza aspettare la risposta dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate annullato l'atto in autotutela dopo che il ricorso è già stato depositato, il processo si deve chiudere per "cessazione della materia del contendere".
Prescindendo dal principio della soccombenza virtuale, che dovrebbe portare alla individuazione di chi avrebbe vinto la causa se l'Amministrazione non avesse annullato l'atto, con conseguenza condanna a pagare le spese processuali al contribuente;
si ritiene che, nell'ottica del dovere di leale collaborazione, sarebbe stato opportuna la risposta all'autotutela da parte del contribuente. L'atto oggetto del ricorso, il n.
2023 IT 007198 000, è notificato il 15 settembre 2025 (a Ricorrente_1) e il 30 settembre 2025 (alla Società), per la parte riguardante l'Imposta di Registro sulla cessione d'azienda stipulata il 30 ottobre 2023 (Notaio Nominativo_1, registrato il 17 novembre 2023, serie IT, numero 007198). Depositare il ricorso solo 24 ore dopo l'autotutela non è stato ragionevole visto che il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo per attendere la risposta della agenzia e decidere se depositare poi il ricorso.
Per tali ragioni si ritiene di potere procedere alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Asti, 13/01/2026
Depositata il 14/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ASTI Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore
09:30 in composizione monocratica:
VICINI ROBERTA, Giudice monocratico in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 110/2025 depositato il 21/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi,6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 2023IT007198000 REGISTRO 2023
- sul ricorso n. 112/2025 depositato il 28/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 Snc - P. IVA Ricorrente_2
Difeso da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Asti - Via Zangrandi,6 14100 Asti AT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20231T007198000 REGISTRO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 13/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (cessazione materia del contendere con condanna dell'Agenzia al pagamento delle spese processualsi che chiede nella misura di un euro)
Resistente/Appellato: (cessazione materia del contendere con compensazione delle spese processualsi )
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 30/10/2023, la società Ricorrente_2 snc ha venduto l'intera attività al sig. Ricorrente_1 (impresa individuale) davanti al notaio Nominativo_1 di Asti.
Il prezzo della vendita era convenuto in € 13.000,00 (€ 10.000,00 per l'avviamento e € 3.000,00 per le attrezzature). L'imposta pagata ammontava a € 390,00 (il 3% del prezzo).
L'Agenzia delle Entrate di Asti ha ritenuto che il valore dell'avviamento dichiarato fosse troppo basso rispetto ai guadagni reali dell'impresa.
L'Ufficio ha ricalcolato il valore dell'azienda e ha emesso l'avviso di liquidazione n. TSH 19796954006
(collegato all'atto 2023 1T 007198 000). Quindi ha chiesto € 1.213,50 in più per tasse, oltre a interessi e sanzioni. Il 25/09/2025 Ricorrente_1 ha presentato un'istanza di autotutela (per chiedere l'annullamento interno) e il giorno dopo, il 26/09/2025, ha fatto ricorso al giudice (CGT di Asti).
Secondo il contribuente, i dati usati dall'Ufficio erano errati e il metodo di calcolo troppo rigido. Nelle sue controdeduzioni, l'Ufficio spiegando le ragioni del calcolo basato sulla redditività ha affermato che, dal controllo dei documenti, risultava il proprio errore. Per tale ragione, agendo in autotutela, in data 11/11/2025, aveva annullato l'atto impugnato.
Venivano presentati due ricorsi, uno dalla Società "Ricorrente_2 snc e l'altro da Ricorrente_1 Ricorrente_1 in proprio.
Alla udienza del 13 gennaio 2026 le parti chiedevano la riunione dei processi, che veniva effettuata, e la dichiarazione della cessazione della materia del contendere. Insistevano le proprie conclusioni rispetto alla condanna delle spese. La agenzia chiedeva che venissero compensate;
la parte ricorrente chiedeva che la
Agenzia venisse condannata a pagare anche solo la cifra irrisoria di un euro.
Sosteneva parte resistente che essendo l'annullamento avvenuto in soli 47 giorni;
quindi, un tempo molto rapido, era inspiegabile l'iniziativa del contribuente di depositare un ricorso (solo un giorno dopo l'istanza di autotutela), senza aspettare la risposta dell'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Avendo l'Agenzia delle Entrate annullato l'atto in autotutela dopo che il ricorso è già stato depositato, il processo si deve chiudere per "cessazione della materia del contendere".
Prescindendo dal principio della soccombenza virtuale, che dovrebbe portare alla individuazione di chi avrebbe vinto la causa se l'Amministrazione non avesse annullato l'atto, con conseguenza condanna a pagare le spese processuali al contribuente;
si ritiene che, nell'ottica del dovere di leale collaborazione, sarebbe stato opportuna la risposta all'autotutela da parte del contribuente. L'atto oggetto del ricorso, il n.
2023 IT 007198 000, è notificato il 15 settembre 2025 (a Ricorrente_1) e il 30 settembre 2025 (alla Società), per la parte riguardante l'Imposta di Registro sulla cessione d'azienda stipulata il 30 ottobre 2023 (Notaio Nominativo_1, registrato il 17 novembre 2023, serie IT, numero 007198). Depositare il ricorso solo 24 ore dopo l'autotutela non è stato ragionevole visto che il ricorrente avrebbe avuto tutto il tempo per attendere la risposta della agenzia e decidere se depositare poi il ricorso.
Per tali ragioni si ritiene di potere procedere alla compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Asti, in composizione monocratica, dichiara la cessazione della materia del contendere. Spese compensate.
Asti, 13/01/2026