Articolo 6 della Legge 17 dicembre 2010, n. 227
Articolo 5
Versione
14 gennaio 2011
Art. 6. 1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Entrata in vigore il 14 gennaio 2011