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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 07/10/2025, n. 693 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 693 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE e LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 2184 /2025
Oggi 07/10/2025, preso atto delle note sostitutive di udienza depositate
Il Giudice
dopo breve camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MARSALA
SEZIONE CIVILE E LAVORO in composizione monocratica, nella persona del giudice Cinzia RD, all'esito della discussione scritta, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2184/2025 del Ruolo Generale Lavoro vertente
TRA
( ), nella qualità di genitore del minore Parte_1 C.F._1
( , rappresentata e difesa dall'avv. Mariachiara Persona_1 C.F._2
CI , per mandato in atti Email_1
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Antonino Rizzo
( t) per procura generale alle liti in notaio in Email_2 Per_2
atti.
RESISTENTE
OGGETTO: post ATPO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 26.7.2025, , nella qualità di genitore del Parte_1
minore , contestando le risultanze dell'accertamento tecnico preventivo Persona_1
espletato ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c., conveniva in giudizio l' per sentir accertare il CP_1
possesso dei requisiti sanitari previsti dalla legge per il riconoscimento dello status di
2 handicap grave di cui all'art. 3, comma 3, della L. 104/1992 in capo al minore Persona_1
dalla data di presentazione della domanda in via amministrativa.
Resisteva in giudizio l contestando l'inammissibilità e la fondatezza del ricorso di CP_1
cui chiedeva il rigetto.
La causa, senza alcuna attività istruttoria, è stata decisa all'odierna udienza.
L'opposizione dev'essere dichiarata inammissibile.
Com'è noto l'art. 445-bis, 6° comma, c.p.c., stabilisce espressamente che: “Nei casi di
mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico
dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di
trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio,
specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”.
Appare, quindi, evidente come il ricorso in opposizione, proposto ai sensi della suddetta norma, debba, a pena d'inammissibilità, descrivere analiticamente i motivi di contestazione delle risultanze medico legali della consulenza tecnica effettuata nella fase sommaria, non potendosi l'opponente limitare ad una generica critica degli stessi o alla richiesta di una semplice rivisitazione delle condizioni sanitarie.
I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente dell'Atp e specificare puntualmente gli elementi e le controdeduzioni di cui si lamenta la mancata o insufficiente valutazione.
In difetto il giudizio deve terminare con una sentenza in rito di inammissibilità.
Nel caso di specie, parte ricorrente anziché articolare una specifica contestazione dell'iter motivazionale seguito dal CTU, nominato durante la fase sommaria, si è limitata a contestare, in maniera del tutto generica, con espressioni ripetitive ed astratte, che il ctu non ha tenuto in debita considerazione le patologie gravi da cui risulta essere affetto il minore né la terapia farmacologica dallo stesso assunta.
In particolare, la ricorrente si è limitata a ripetere, in più passaggi, la asserita mancanza di correttezza del giudizio clinico del CTU, senza però fornire alcuna critica specifica alla
3 visita peritale espletata. Invero, nel ricorso si legge “(…) il CTU non ha assolutamente tenuto
conto del grave quadro sintomatologico -comportamentale del minore, della peggiorata oppositività,
presenza di una disgregolazione emotiva con agiti eteroagressivi, che richiede una terapia
farmacologica particolarmente impegnativa e che richiede un continuo controllo da parte dei familiari
oltre ai frequenti controlli specialistici”.
Tali contestazioni, invero, risultano estremamente generiche e non appaiono all'evidenza, dotate dei necessari requisiti di specificità richiesti dalla legge.
Infatti, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, il Consulente ha valutato il minore affetto da: “(…) storia di disturbo di attenzione sottotipo combinato, disturbo oppositivo
provocatorio, disturbo della funzione motoria, disturbo evolutivo del linguaggio;
in terapia con
Ritalin; non sta frequentando terapia riabilitativa e non andava alla Cittadella della Salute;
ha finito
di fare training presso la Cittadella della Salute da circa 1 anno;
frequenta la 2^ media dell'Ist. Comp.
“ – indirizzo musicale con insegnante di sostegno per 9 ore (suona la chitarra); CP_2 Per_3
frequenta le lezioni di educazione fisica;
la mattina si alza da solo (mette la sveglia); si lava da solo
(faccia, mani, col sapone); si sveste da solo e si riveste da solo e in maniera adeguata alla circostanza;
per colazione mangia solo biscotti di un tipo (“Nascondino” del Mulino Bianco); si prepara lo zaino
per andare a scuola da solo, la sera prima;
per andare a scuola viene accompagnato;
quando rientra a
casa, pranza (mangia da solo) e poi va al doposcuola (verso le 16:00); fa i compiti e quando finisce,
verso le 17:30, rientra a casa e poi si rilassa giovando con il telefonino o con la play station (main
craft, formula 1); cena autonomamente;
si mette autonomamente il pigiama e va a dormire verso le
22:00; al di fuori della scuola non frequenta gruppi musicali o sportivi (non c'è tempo) (…) ”.
Il Ctu ha correttamente affermato che “il complesso patologico diagnosticato, di cui è portatore il
ricorrente – già portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L.
5.2.1992 n.104- per il risvolto
funzionale espresso non integra gli estremi per il diritto al riconoscimento dello stato di portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 3, L.
5.2.1992 n.104 (…)”. Infine, ha concluso come segue: “(…) per quanto obiettivato il minore è in grado autonomamente di lavarsi, curare
l'igiene personale, vestirsi o svestirsi, di muoversi, di avere rapporti sociali con i pari e con i familiari
in casa, di prendere decisioni, intraprendere compiti e portarli a termine, intrattenere una
conversazione; inoltre, non riceve attualmente prestazioni assistenziali/riabilitative domiciliari.
4 Pertanto, non si ravvede una compromissione, singola o plurima, che abbia ridotto l'autonomia
personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente,
continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (…)”.
Da ultimo, non assume rilevanza la consulenza medica del 23.7.2025, prodotta agli atti,
riguardo alla asserita “peggiorata oppositività del minore ed all'assunzione di una terapia farmacologica impegnativa- che richiede un costante monitoraggio da parte dei familiari e frequenti controlli specialistici” - in quanto non risulta adeguatamente documentata.
Pertanto, in assenza di una puntuale contestazione all'elaborato peritale del consulente tecnico non si rinvengono i presupposti per disporre un rinnovo delle operazioni di consulenza.
In conclusione, le generiche critiche espresse alla consulenza rendono il ricorso inammissibile e, in ogni caso, inidonee ad inficiare le conclusioni cui il professionista è
giunto.
Alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di lite, avendo parte ricorrente fornito la dichiarazione sostitutiva richiesta dall'art.152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e parte ricorrente non tenuta alla rifusione delle spese di lite.
Marsala, il 7.10.2025
IL GIUDICE
ZI RD
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice Cinzia RD in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010,
n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della
Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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