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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 134/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202500002588000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 13380202500002588000 notificato da ADER il 2.9.2025 e relativo alle cartelle di pagamento n. 13320240009601717001 e n. 13320240010299116000 aventi ad oggetto spese processuali e contributo unificato, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare, che il medesimo carico portato dalla cartella di pagamento n.
13320240009601717001 e per la quale era pendente giudizio presso questa Corte era stato fatto valere dall'agente della riscossione nei confronti del coniuge con la notifica della cartella n. 13320240009601717000
e con successivo atto di pignoramento che era stato opposto innanzi al Tribunale di TO Sez. Esecuzione
Mobiliare.
Concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 12.11.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SC contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte per la parte della opposizione relativa alla cartella di pagamento n. 13320240009601717001 atteso che questa ha ad oggetto credito relativo a spese processuali che non ha natura tributaria ed è, dunque, attratto alla giurisdizione del G.O. (cfr., tra le altre, Cass. n. 11480/2022).
Ciò precisato, parte ricorrente non muove alcuna censura rispetto alla sottesa cartella di pagamento n.
13320240010299116000 che l'agente della riscossione ha provato aver notificato il 11.2.2025 e che non risulta essere stata opposta.
A tanto non può che conseguire in parte qua il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte della opposizione relativa alla cartella di pagamento n. 13320240009601717001; rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LA ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 755/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SC - TO
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 13380202500002588000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 50/2026 depositato il
11/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 3.11.2025 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso il preavviso di fermo amministrativo n. 13380202500002588000 notificato da ADER il 2.9.2025 e relativo alle cartelle di pagamento n. 13320240009601717001 e n. 13320240010299116000 aventi ad oggetto spese processuali e contributo unificato, chiedendone la declaratoria di nullità.
Lamentava, in particolare, che il medesimo carico portato dalla cartella di pagamento n.
13320240009601717001 e per la quale era pendente giudizio presso questa Corte era stato fatto valere dall'agente della riscossione nei confronti del coniuge con la notifica della cartella n. 13320240009601717000
e con successivo atto di pignoramento che era stato opposto innanzi al Tribunale di TO Sez. Esecuzione
Mobiliare.
Concludeva come innanzi indicato.
Con memoria depositata il 12.11.2025 si costituiva in giudizio Agenzia delle Entrate SC contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto per infondatezza.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10.2.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve, preliminarmente, essere dichiarato il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte per la parte della opposizione relativa alla cartella di pagamento n. 13320240009601717001 atteso che questa ha ad oggetto credito relativo a spese processuali che non ha natura tributaria ed è, dunque, attratto alla giurisdizione del G.O. (cfr., tra le altre, Cass. n. 11480/2022).
Ciò precisato, parte ricorrente non muove alcuna censura rispetto alla sottesa cartella di pagamento n.
13320240010299116000 che l'agente della riscossione ha provato aver notificato il 11.2.2025 e che non risulta essere stata opposta.
A tanto non può che conseguire in parte qua il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario per la parte della opposizione relativa alla cartella di pagamento n. 13320240009601717001; rigetta, per il resto, il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.065,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.