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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 13/12/2025, n. 887 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 887 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona dei magistrati dott. Giovanni D'Onofrio Presidente rel. dott.ssa Luigia Franzese Giudice dott.ssa Maria Rita Guarino Giudice
nel procedimento r.g.n. 578/2025, trattenuto in decisione all'udienza del 05/12/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA letto il ricorso depositato in data 10/03/2025 da , rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. FIORILLO GUIDO, e da , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2
ON IO, tendente ad ottenere la separazione consensuale dei coniugi;
rilevato che i coniugi hanno contratto matrimonio in ROCCAMONFINA in data 03/10/2009 dal quale sono nate due figlie gemelle il 19/01/2010; Per_1 Per_2 rilevato che i coniugi chiedevano di pronunciare la separazione alle condizioni precisate nel ricorso ovvero:
1) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto e ciascuno sarà libero di fissare la propria residenza ed il proprio domicilio o dimora ovunque, con reciproca facoltà di ottenere il rilascio del passaporto.
2) La casa coniugale, acquistata da entrambi i coniugi, rimane assegnata alla sig.ra Parte_2
, che provvederà al pagamento delle utenze domestiche, nel mentre il sig.
[...] Parte_1
lascerà l'abitazione coniugale, trasferendo la propria residenza altrove;
[...] conseguentemente, entro il 31.12.2025, la sig.ra provvederà ad intestarsi le utenze Pt_2 dell'abitazione.
3) Le tre figlie vengono affidate ad entrambi i genitori ma continueranno ad abitare con la mamma nell'abitazione familiare.
4) Il padre avrà facoltà di tenere contatti con le figlie in qualsiasi momento. Quanto alla regolamentazione del diritto di visita, il padre potrà vedere e tenere con sé le figlie tutti i pomeriggi, previo accordo con la madre, nonché i fine settimana alternati, dal sabato, dopo gli 1 impegni scolastici, continuatamente, pernotto compreso, fino alle ore 20,00 della domenica, nelle stagioni autunnali ed invernali, e fino alle ore 21,00 in primavera ed estate;
potrà tenerli, inoltre, con sé ogni martedì e giovedì dall'uscita da scuola fino a sera. Durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie per l'intera giornata del 25 e del 31 dicembre, od, alternativamente, del 26 dicembre e di Capodanno;
durante le vacanze pasquali, ad anni alterni, i minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre il giorno di Lunedì dell'Angelo e viceversa;
nel periodo delle vacanze estive le figlie trascorreranno, con ciascuno dei genitori, due settimane anche non consecutive da stabilirsi concordemente entro il 30 maggio di ogni anno;
per le altre festività e per il giorno del compleanno delle figlie si seguirà il criterio dell'alternanza annuale.
5) La sig.ra rinunzia al mantenimento ed al 50% dell'assegno unico che, Parte_2 pertanto, verrà incassato interamente dal sig. , nel mentre quest'ultimo Parte_1 corrisponderà alla sig.ra un contributo economico per il mantenimento delle figlie pari Pt_2 ad € 700,00 (settecento/00) mensili complessivi, oltre al 50% delle spese straordinarie, da concordare preventivamente.
6) Il veicolo Nissan Micra tg. CW424VW, intestato al ma nel pieno possesso ed uso Pt_1 della sig.ra , resterà nella piena disponibilità di quest'ultima, la quale provvederà ad Pt_2 effettuare il trasferimento di proprietà in proprio favore entro e non oltre il 15.10.2025.
7) I coniugi stabiliscono che l'importo relativo al libretto postale n. 000032790616 cointestato ad entrambi i ricorrenti, di circa quattromila euro, verrà suddiviso in parti eguali in favore delle tre figlie;
8) i coniugi dichiarano di avere concordemente diviso i loro beni e si danno reciprocamente atto di avere, in tal modo, regolato ogni aspetto della separazione, con reciproca soddisfazione per
l'accordo raggiunto.
9) i ricorrenti provvederanno al pagamento del 50% ciascuno (cc. 1000/4119 CP_1
), della rata mensile del mutuo necessario per l'acquisto della casa coniugale, intestata
[...] ad entrambi;
al termine del mutuo e con la maggiore età delle figlie verranno assunte le successive decisioni patrimoniali;
rilevato che il giudice relatore ha sollevato un rilievo in merito al punto 5) (all'udienza del
20/06/2025), in particolare sul punto in cui la madre della minore, quale genitore collocatario, rinunciava alla sua percentuale di assegno unico familiare in favore del padre con obbligo a carico di quest'ultimo di versare un contributo economico al mantenimento delle figlie pari a € 700,00 mensili;
2 rilevato che all'udienza del 05/12/2025 la madre della minore (moglie) dava atto di non voler più procedere alla separazione alle predette condizioni in quanto inique, mentre il padre
(marito) chiedeva omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso attesa la sottoscrizione di entrambe le parti;
rilevato che, secondo la disciplina ordinaria, l'assegno unico familiare è percepito al 50% da ciascun genitore (art. 2 d.lgs. n. 230/2021) e che, in caso di affido esclusivo a un genitore, lo stesso spetta al genitore affidatario (art. 6 d.lgs n. 230/2021); rilevato altresì che tale assegno, avente funzione di sostegno alla genitorialità e alla natalità, non sostituisce l'assegno a carico dei genitori a titolo di contributo al mantenimento delle figlie che va commisurato alle risorse economiche di entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c.; considerato inoltre che, secondo un recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito può disporre la percezione dell'assegno unico in misura integrale al genitore collocatario del minore anche in caso di affido condiviso, poiché è il genitore che provvede ai bisogni e alle esigenze immediate dello stesso (cfr. Cass., Sez. I, 22/02/2025, n.
4672); rilevato che, pertanto, la pattuizione di cui al punto 5) del ricorso risulta contraria sia alla normativa citata sia al suddetto principio giurisprudenziale, poiché non suffragata da alcuna adeguata motivazione relativa alla deroga alla regola a beneficio del genitore non collocatario
(padre), atteso l'affido condiviso delle minori con collocamento prevalente presso la madre;
considerato peraltro che l'importo dell'assegno unico familiare, che secondo gli accordi doveva essere percepito interamente dal padre, risulta pari alla somma pattuita a titolo di mantenimento a carico dello stesso (€ 700,00 mensili) e che, pertanto, sussisterebbe altresì una violazione del principio di proporzionalità di cui all'art. 337 ter c.c. giacché il contributo al mantenimento versato dal padre corrisponderebbe nel quantum all'importo dell'assegno unico familiare;
ritenuto quindi che le pattuizioni non siano conformi all'interesse delle figlie minori;
visto l'art. 473 bis.51 c.p.c.; rilevato che il ricorso è stato depositato congiuntamente e che pertanto sussistono i presupposti per compensare le spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
3 2) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso a S. Maria C.V. nella camera di consiglio del 11/12/2025
Il Presidente est. dott. Giovanni D'Onofrio
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