Art. 2.
L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 sara' disposta nella misura di lire 55.900.000 per l'esercizio finanziario 1957-58; di lire 154.100.000 per l'esercizio 1958-59 e di lire 258.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1966-67.
L'erogazione del contributo di cui al precedente art. 1 sara' disposta nella misura di lire 55.900.000 per l'esercizio finanziario 1957-58; di lire 154.100.000 per l'esercizio 1958-59 e di lire 258.750.000 per ciascuno degli esercizi dal 1959-60 al 1966-67.