Articolo 68 della Legge 26 luglio 1961, n. 709
Articolo 67Articolo 69
Versione
24 agosto 1961
Art. 68.
Sono abrogate le disposizioni concernenti lo stato degli appuntati, guardie scelte e guardie di pubblica sicurezza contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 e successive modificazioni, il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515 , concernente la disciplina delle licenze straordinarie ed il licenziamento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza per fisica inabilita' nonche' le leggi 1 settembre 1940 n. 1373, 20 gennaio 1948, n. 15 , nella parte relativa all'arruolamento dei sottufficiali e guardie in servizio temporaneo di polizia, 3 ottobre 1951, n. 1126, ed ogni altra disposizione contraria alla presente legge o comunque con essa incompatibile.
Nulla e' innovato per quanto riguarda il trattamento di pensione spettante ai familiari degli appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza deceduti per infermita' non proveniente da causa di servizio.
Entrata in vigore il 24 agosto 1961