CA
Sentenza 2 maggio 2025
Sentenza 2 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 02/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) Sebastiana Ciardo Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1148/2020 R.G., tra:
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, e , nato ad [...] il 29 C.F._1 Parte_2 marzo 1963 (c.f. ), n.q. di eredi di C.F._2 Persona_1 nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 25 ottobre 2017, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Lauricella e Salvatore Serio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Palermo, via Imera n. 3 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellanti,
e nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difesa dall'avv. Benedetto Bruno, C.F._3
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Alcamo (TP), Piazza della Repubblica n. 85 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Gabriele Lauricella per e : Parte_1 Parte_2
“…si insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello e si chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”;
- avv. Benedetto Bruno per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1) confermare l'efficacia esecutiva della sentenza ex adverso impugnata;
2) in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarare la nullità della sentenza appellata nella parte in cui, in violazione del generale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha statuito sulla causa separata di opposizione a credito ingiuntivo la cui competenza funzionale ed inderogabile appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio e riformare quindi, per quanto di ragione, la pronuncia gravata;
3) dichiarare inammissibile il secondo motivo di impugnazione riguardante il merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio e, comunque, la sua infondatezza;
4) ancora in via preliminare ed in subordine, dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'avverso atto di appello ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c.;
5) nel merito ed in via subordinata, ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato ovvero con qualsiasi altra statuizione rigettare l'atto di appello proposto dai Signori Pt_1 confermando la sentenza n. 460/2020 del Tribunale di Trapani dell'1.7.2020 e condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 agosto 2020, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 460/2020 Parte_2 dell'01.07.2020, pubblicata il 02.07.2020, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3067/2016 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 dicembre 2020, si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare la nullità della sentenza appellata nella parte in cui ha statuito sull'opposizione a decreto ingiuntivo, e, nel merito, il rigetto dell'appello, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Persona_1
141/2015, emesso dal Giudice di Pace di Alcamo il 29 luglio 2015, con il quale, gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di €3.660,00 per la fornitura di materiale in marmo non pagata, come da fattura n. 1 del 19 marzo 2015.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'avvenuto pagamento della somma ingiunta, come da quietanza rilasciata e debitamente sottoscritta da controparte.
Contestualmente, eccepiva l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del , il quale si sarebbe reso responsabile di una vendita di aliud pro CP_1 alio o, in via subordinata, della cessione di merce del tutto inidonea e priva delle qualità promesse ed essenziali ed affetta da vizi e difetti, e, in via riconvenzionale, chiedeva pronunziarsi la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, nonché, in ogni caso, dichiararsi che la merce venduta era affetta da vizi e difformità non visibili né apparenti o riconoscibili e condannarsi la ditta alla restituzione del prezzo pagato, Controparte_1 pari ad €4.000,00, ed al risarcimento del danno ulteriore, quantificabile, in via
3 equitativa, nelle somme di denaro spese per il ripristino dello stato di fatto preesistente e per la relativa manodopera.
Affermava, in proposito, che, a pochi mesi dall'installazione, le lastre di quarzite fornitegli dalla controparte avevano patito un totale distacco dai muri esterni della cappella funeraria ove erano state posizionate.
Con ordinanza del 14.10.2016, emessa nel conseguente giudizio iscritto al n. 833/2016 R.G., il Giudice di Pace di Alcamo, rilevata la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale, assegnava termine di giorni 60 per la riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Trapani.
Ritenuta, di contro, la propria competenza a decidere in merito al d.i. opposto, sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.
Riassunto il procedimento dinnanzi al Tribunale di Trapani, le parti reiteravano le proprie richieste e deduzioni.
Il giudizio veniva interrotto per la morte dell'opponente e riassunto dagli eredi, figli del de cuius, e . Parte_1 Parte_2
Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e c.t.u., con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Trapani così statuiva:
“Il Tribunale, nel contradditorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2015 emesso in data 29.7.2015, dal Giudice di Pace di Alcamo, che per l'effetto dichiara esecutivo;
rigetta ogni ulteriore domanda. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.356,00 per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di parte opponente.”
*****
4 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, e Parte_1 Parte_2
censurano la sentenza nella parte in cui ha statuito sulla opposizione
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2015.
Deducono che il Tribunale, pronunciandosi nel merito dell'opposizione, abbia esorbitato dai limiti della propria competenza, non tenendo in considerazione quanto statuito dal Giudice di Pace Alcamo con l'ordinanza del 14.10.2015.
Soggiungono che il primo giudice ha altresì violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso su una materia che non gli era stata devoluta in sede di riassunzione della causa, il cui petitum era circoscritto alla sola domanda riconvenzionale spiegata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il motivo, cui ha aderito anche la difesa di è fondato. Controparte_1
L'art. 645 c.p.c. attribuisce la competenza a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che lo ha emesso.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la superiore competenza è di natura funzionale e di carattere inderogabile, con la conseguenza che, anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al giudice di pace, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.. (ex plurimis, Cass. Civ., sez. VI, n. 6232/2023; sez. VI, n. 272/2015; sez. VI, n. 3870/2014; sez. III, n. 24743/2006).
A tali principi si è attenuto il Giudice di Pace di Alcamo il quale, come anticipato, ha dichiarato la propria incompetenza per valore riguardo alle domande riconvenzionali, individuando con riferimento ad esse la competenza del Tribunale di Trapani, e, ritenuta invece la propria competenza riguardo alla opposizione a decreto ingiuntivo (ossia alla domanda di pagamento delle somme di cui all'ingiunzione opposta), ha sospeso il relativo giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione da assumersi in sede separata.
5 Al riguardo, non tragga in inganno il passaggio della ordinanza in cui il Giudice di Pace: “dichiara la propria incompetenza per valore essendo competente il Tribunale di Trapani che deciderà su tutte le domande avanzate dalle parti nel presente giudizio”.
L'espressione “tutte le domande” va intesa come riferita esclusivamente alle domande riconvenzionali, come emerge in maniera evidente dal complessivo tenore del provvedimento, ove con estrema chiarezza il G.d.P. afferma che “la decisione in ordine al d.i. oggi opposto rientra nella competenza di questo Giudicante” e, di conseguenza, sospende il relativo giudizio fino alla definizione di quello attinente alle riconvenzionali, ritenutane la natura pregiudiziale.
Da quanto detto deriva che va dichiarata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito in ordine ad una domanda sulla quale il Tribunale non era competente e che non gli era stata devoluta in sede di riassunzione.
L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo, formulato in via subordinata, con cui gli appellanti contestano nel merito la decisione in ordine alla domanda di pagamento di cui all'ingiunzione opposta.
Il terzo motivo di appello attiene al merito della domanda riconvenzionale.
Nello statuirne il rigetto, il Tribunale richiama e fa proprie le risultanze della consulenza tecnica di ufficio esperita, in virtù delle quali si è escluso che il distacco delle lastre dalla parete della cappella funeraria fosse addebitabile a vizi dei materiali, dovendosi invece esso ricollegare ad errori nella fase di collocazione, non rispettosa delle modalità di esecuzione indicate nelle schede tecniche.
Rileva che il c.t.u. ha altresì accertato la possibilità di utilizzo del materiale venduto per esterni ed evidenziato che la mancata estensione della garanzia a simile uso può giustificarsi con le variazioni cromatiche che il materiale potrebbe subire se esposto agli agenti atmosferici.
Gli appellanti deducono che parte acquirente non disponeva delle necessarie informazioni per la corretta posa dei materiali, secondo le indicazioni del produttore, non avendo per lungo tempo, nonostante le Controparte_1
6 richieste, provveduto alla consegna del documento in suo possesso, come emerso dalla corrispondenza in atti e dalla deposizione dell'ing. il Tes_1 quale ha riferito che l'acquirente aveva specificato la destinazione ad uso esterno del marmo e che era stata la ditta venditrice a consigliare lo specifico prodotto.
Evidenziano che la ditta convenuta ha consegnato un materiale, la quarzite, prodotto e commercializzato per un uso del tutto diverso da quello esterno, ossia per il rivestimento di piani bagno e cucina in interni, come si evince dalla scheda tecnica, e che la relativa garanzia non copre i danni da calore eccessivo o esposizione agli agenti atmosferici, utilizzo all'esterno e clima.
Il motivo è infondato.
Non ricorrono, in effetti, i profili di responsabilità del venditore posti a fondamento della domanda riconvenzionale.
Sussiste consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (ex plurimis: Cass. Civ, sez. II, n. 968/2025; sez. II, n. 13214/2024; sez. II, n. 10456/2020).
Il vizio redibitorio, disciplinato dall'art. 1490 c.c., riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa.
La mancanza di qualità promesse o essenziali è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 10045/2018; sez. II, n. 13782/2017; sez. II, n. 6596/2016; sez. II, n. 10285/2010).
Nel caso in esame, come accertato dal c.t.u. all'esito di un accurato studio dei luoghi, dei materiali e delle relative caratteristiche fisiche e, di fatto, non contestato dagli appellanti, l'accadimento posto a fondamento dell'azione
7 intentata nei confronti della ditta venditrice, ossia il distacco delle lastre di marmo dalla parete su cui erano state apposte, non trova affatto la propria causa né in difetti del materiale venduto, né nelle caratteristiche intrinseche e fisiologiche di questo.
Il geometra ha, infatti, evidenziato che le lastre non avevano CP_2 subito alcuna deformazione e, nella quasi totalità, presentavano dell'intonaco, per uno spessore di circa 2,8 cm, rimasto ad esse incollato a seguito del distacco dalla struttura.
Da ciò, e in virtù di una serie di considerazioni/constatazioni cui si rimanda, l'ausiliario ha ricondotto il distacco alla mancanza della dovuta attenzione in sede di montaggio da parte delle maestranze, riferendo che:
- il mancato aggrappo è stata causato dall'effetto “…della pellicola dell'aggrappante, accompagnato probabilmente da un eccessivo annacquamento del prodotto, o… per aver collocato l'intonaco dopo giorni dalla stesura dell'aggrappante”;
- oltre al mancato aggrappo, il distacco è conseguito “… ad un supporto d'intonaco non stagionato e certamente alla scelta di una colla molto performante”;
- ha contribuito al distacco anche il mancato fissaggio meccanico delle lastre alla parete, attività consigliata dalla scheda tecnica dell'intonaco Cemix per rivestimenti, come quello oggetto di specie, con lato maggiore di 30 cm.
In conclusione, il consulente ha addebitato il cedimento delle lastre di quarzite, in ragione del 50%, all'impresa, “per non aver rispettato le indicazioni delle schede tecniche”, e, per il restante 50%, alla direzione dei lavori, “per non aver verificato l'operato dell'impresa esecutrice e non aver fatto predisporre i necessari ancoraggi meccanici al momento della messa in opera delle lastre con la tipologia di colla scelta”.
Si consideri che le schede tecniche cui ha fatto riferimento il professionista non sono quelle del marmo, bensì quelle dell'intonaco, del gel adesivo e dell'aggrappante utilizzati dalle ditte incaricate dallo stesso allegate Pt_1 alla relazione tecnica, le cui indicazioni non sono state rispettate.
Evidentemente, non competeva alla ditta venditrice fornire alle maestranze incaricate dall'acquirente di montare le lastre le istruzioni relative ai materiali da utilizzare a tal fine e, d'altro canto, era onere di chi si era assunto simile compito operare nel rispetto delle leges artis e delle regole della buona tecnica, informandosi autonomamente.
8 Con riferimento, invece, alle indicazioni riportate nella scheda tecnica delle lastre in quarzo, il c.t.u., premesso trattarsi di materiale particolarmente duro, impermeabile e resistente agli urti e a quasi tutti gli acidi, ha chiarito che l'unico problema che potrebbe ad esso derivare dalla esposizione alla luce in esterno è quello della variazione cromatica;
ha circoscritto il pericolo e gli effetti di un eventuale shock termico alla incidenza di forti temperature derivate da fiamme, ad esempio quelle dei fornelli, di circa 600 gradi, ma non certamente a quella delle temperature del vento di scirocco o di un'insolazione diretta, confermando trattarsi di materiale che non subisce deformazioni di sagoma se esposto alla luce solare.
Infine, ha riferito di aver appreso dalla azienda produttrice che il prodotto, benchè garantito solo per piani cucina o bagni, viene normalmente venduto anche per uso esterno.
Dunque, nonostante l'indicazione per un uso interno, l'unica potenziale problematica riguardante l'utilizzo esterno del materiale venduto atteneva ad una modifica cromatica, estranea alle doglianze attoree.
Deve, pertanto, escludersi che la ditta abbia venduto dei beni affetti CP_1 da imperfezioni e difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione, o appartenenti ad un genere diverso e funzionalmente del tutto inidonei ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità preannunciata, o, ancora, privi degli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra.
Per quanto detto, merita conferma il rigetto della domanda riconvenzionale.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
9 Ciò posto, deve escludersi, nonostante l'accoglimento del primo motivo di appello, che ricorra una condizione di soccombenza reciproca, avendo tale punto dell'impugnazione, su cui lo stesso convenuto ha aderito, riguardato una statuizione erroneamente assunta dal primo giudice su una questione non devolutagli.
Ne deriva che, ferma restando la statuizione sulle spese già assunta con la sentenza impugnata, gli appellanti, soccombenti in ordine alla domanda riconvenzionale effettivamente oggetto del giudizio, vanno condannati al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia,
€500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
10
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
460/2020 dell'01.07.2020, pubblicata il 02.07.2020, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3067/2016 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2015;
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€2.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO SEZIONE SECONDA CIVILE
Riunita in camera di consiglio, composta dai magistrati:
1) Giuseppe Lupo Presidente;
2) Onofrio Maria Laudadio Consigliere rel.;
3) Sebastiana Ciardo Consigliere;
ha emesso la seguente
sentenza
definitiva nella causa civile iscritta al n. 1148/2020 R.G., tra:
nata ad [...] il [...] (c.f. Parte_1
, e , nato ad [...] il 29 C.F._1 Parte_2 marzo 1963 (c.f. ), n.q. di eredi di C.F._2 Persona_1 nato ad [...] il [...] ed ivi deceduto il 25 ottobre 2017, rappresentati e difesi dagli avv.ti Gabriele Lauricella e Salvatore Serio ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei difensori, sito in Palermo, via Imera n. 3 (indirizzi p.e.c. dei difensori indicati in atti),
appellanti,
e nato ad [...] il [...] (c.f. Controparte_1
, rappresentato e difesa dall'avv. Benedetto Bruno, C.F._3
1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Alcamo (TP), Piazza della Repubblica n. 85 (indirizzo p.e.c. del difensore indicato in atti),
convenuto.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
In occasione dell'udienza del 14 giugno 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, secondo le modalità di cui agli artt. 127, comma 3, e 127 ter c.p.c., i procuratori delle parti hanno concluso come di seguito:
- avv. Gabriele Lauricella per e : Parte_1 Parte_2
“…si insiste nelle conclusioni rassegnate nell'atto di citazione in appello e si chiede che la causa venga posta in decisione, con assegnazione dei termini per lo scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica ex art. 190 c.p.c.”;
- avv. Benedetto Bruno per Controparte_1
“IN VIA PRELIMINARE:
1) confermare l'efficacia esecutiva della sentenza ex adverso impugnata;
2) in accoglimento del primo motivo di impugnazione, dichiarare la nullità della sentenza appellata nella parte in cui, in violazione del generale principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, ha statuito sulla causa separata di opposizione a credito ingiuntivo la cui competenza funzionale ed inderogabile appartiene al giudice che ha emesso il provvedimento monitorio e riformare quindi, per quanto di ragione, la pronuncia gravata;
3) dichiarare inammissibile il secondo motivo di impugnazione riguardante il merito della pretesa creditoria fatta valere con il ricorso monitorio e, comunque, la sua infondatezza;
4) ancora in via preliminare ed in subordine, dichiarare con ordinanza l'inammissibilità dell'avverso atto di appello ai sensi dell'art. 348-bis, comma 1, c.p.c.;
5) nel merito ed in via subordinata, ritenere e dichiarare inammissibile e/o infondato ovvero con qualsiasi altra statuizione rigettare l'atto di appello proposto dai Signori Pt_1 confermando la sentenza n. 460/2020 del Tribunale di Trapani dell'1.7.2020 e condannare gli appellanti alla refusione delle spese di lite”.
2 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 28 agosto 2020, e Parte_1
proponevano appello avverso la sentenza n. 460/2020 Parte_2 dell'01.07.2020, pubblicata il 02.07.2020, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3067/2016 R.G..
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 04 dicembre 2020, si costituiva in giudizio chiedendo, Controparte_1 preliminarmente, di dichiarare la nullità della sentenza appellata nella parte in cui ha statuito sull'opposizione a decreto ingiuntivo, e, nel merito, il rigetto dell'appello, con condanna degli appellanti alla refusione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 14 giugno 2024, la causa è stata assunta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c..
*****
proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. Persona_1
141/2015, emesso dal Giudice di Pace di Alcamo il 29 luglio 2015, con il quale, gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_1 dell'importo di €3.660,00 per la fornitura di materiale in marmo non pagata, come da fattura n. 1 del 19 marzo 2015.
A sostegno dell'opposizione, deduceva l'avvenuto pagamento della somma ingiunta, come da quietanza rilasciata e debitamente sottoscritta da controparte.
Contestualmente, eccepiva l'inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del , il quale si sarebbe reso responsabile di una vendita di aliud pro CP_1 alio o, in via subordinata, della cessione di merce del tutto inidonea e priva delle qualità promesse ed essenziali ed affetta da vizi e difetti, e, in via riconvenzionale, chiedeva pronunziarsi la risoluzione per inadempimento del contratto di compravendita, nonché, in ogni caso, dichiararsi che la merce venduta era affetta da vizi e difformità non visibili né apparenti o riconoscibili e condannarsi la ditta alla restituzione del prezzo pagato, Controparte_1 pari ad €4.000,00, ed al risarcimento del danno ulteriore, quantificabile, in via
3 equitativa, nelle somme di denaro spese per il ripristino dello stato di fatto preesistente e per la relativa manodopera.
Affermava, in proposito, che, a pochi mesi dall'installazione, le lastre di quarzite fornitegli dalla controparte avevano patito un totale distacco dai muri esterni della cappella funeraria ove erano state posizionate.
Con ordinanza del 14.10.2016, emessa nel conseguente giudizio iscritto al n. 833/2016 R.G., il Giudice di Pace di Alcamo, rilevata la propria incompetenza per valore a decidere sulla domanda riconvenzionale, assegnava termine di giorni 60 per la riassunzione della causa dinnanzi al Tribunale di Trapani.
Ritenuta, di contro, la propria competenza a decidere in merito al d.i. opposto, sospendeva il procedimento ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale.
Riassunto il procedimento dinnanzi al Tribunale di Trapani, le parti reiteravano le proprie richieste e deduzioni.
Il giudizio veniva interrotto per la morte dell'opponente e riassunto dagli eredi, figli del de cuius, e . Parte_1 Parte_2
Istruita la causa mediante assunzione di prove orali e c.t.u., con la sentenza oggetto di impugnazione il Tribunale di Trapani così statuiva:
“Il Tribunale, nel contradditorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: rigetta l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2015 emesso in data 29.7.2015, dal Giudice di Pace di Alcamo, che per l'effetto dichiara esecutivo;
rigetta ogni ulteriore domanda. Condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite sostenute da parte opposta, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, che si liquidano in euro 2.356,00 per compensi ed esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge. Pone le spese di CTU, liquidate come da separato decreto in atti, definitivamente a carico di parte opponente.”
*****
4 Proponendo impugnazione, con il primo motivo, e Parte_1 Parte_2
censurano la sentenza nella parte in cui ha statuito sulla opposizione
[...] avverso il decreto ingiuntivo n. 141/2015.
Deducono che il Tribunale, pronunciandosi nel merito dell'opposizione, abbia esorbitato dai limiti della propria competenza, non tenendo in considerazione quanto statuito dal Giudice di Pace Alcamo con l'ordinanza del 14.10.2015.
Soggiungono che il primo giudice ha altresì violato il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, avendo deciso su una materia che non gli era stata devoluta in sede di riassunzione della causa, il cui petitum era circoscritto alla sola domanda riconvenzionale spiegata in sede di opposizione al decreto ingiuntivo.
Il motivo, cui ha aderito anche la difesa di è fondato. Controparte_1
L'art. 645 c.p.c. attribuisce la competenza a decidere sull'opposizione a decreto ingiuntivo all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che lo ha emesso.
La giurisprudenza è concorde nell'affermare che la superiore competenza è di natura funzionale e di carattere inderogabile, con la conseguenza che, anche nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo instaurato dinanzi al giudice di pace, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.. (ex plurimis, Cass. Civ., sez. VI, n. 6232/2023; sez. VI, n. 272/2015; sez. VI, n. 3870/2014; sez. III, n. 24743/2006).
A tali principi si è attenuto il Giudice di Pace di Alcamo il quale, come anticipato, ha dichiarato la propria incompetenza per valore riguardo alle domande riconvenzionali, individuando con riferimento ad esse la competenza del Tribunale di Trapani, e, ritenuta invece la propria competenza riguardo alla opposizione a decreto ingiuntivo (ossia alla domanda di pagamento delle somme di cui all'ingiunzione opposta), ha sospeso il relativo giudizio in attesa del passaggio in giudicato della decisione da assumersi in sede separata.
5 Al riguardo, non tragga in inganno il passaggio della ordinanza in cui il Giudice di Pace: “dichiara la propria incompetenza per valore essendo competente il Tribunale di Trapani che deciderà su tutte le domande avanzate dalle parti nel presente giudizio”.
L'espressione “tutte le domande” va intesa come riferita esclusivamente alle domande riconvenzionali, come emerge in maniera evidente dal complessivo tenore del provvedimento, ove con estrema chiarezza il G.d.P. afferma che “la decisione in ordine al d.i. oggi opposto rientra nella competenza di questo Giudicante” e, di conseguenza, sospende il relativo giudizio fino alla definizione di quello attinente alle riconvenzionali, ritenutane la natura pregiudiziale.
Da quanto detto deriva che va dichiarata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha statuito in ordine ad una domanda sulla quale il Tribunale non era competente e che non gli era stata devoluta in sede di riassunzione.
L'accoglimento del primo motivo determina l'assorbimento del secondo motivo, formulato in via subordinata, con cui gli appellanti contestano nel merito la decisione in ordine alla domanda di pagamento di cui all'ingiunzione opposta.
Il terzo motivo di appello attiene al merito della domanda riconvenzionale.
Nello statuirne il rigetto, il Tribunale richiama e fa proprie le risultanze della consulenza tecnica di ufficio esperita, in virtù delle quali si è escluso che il distacco delle lastre dalla parete della cappella funeraria fosse addebitabile a vizi dei materiali, dovendosi invece esso ricollegare ad errori nella fase di collocazione, non rispettosa delle modalità di esecuzione indicate nelle schede tecniche.
Rileva che il c.t.u. ha altresì accertato la possibilità di utilizzo del materiale venduto per esterni ed evidenziato che la mancata estensione della garanzia a simile uso può giustificarsi con le variazioni cromatiche che il materiale potrebbe subire se esposto agli agenti atmosferici.
Gli appellanti deducono che parte acquirente non disponeva delle necessarie informazioni per la corretta posa dei materiali, secondo le indicazioni del produttore, non avendo per lungo tempo, nonostante le Controparte_1
6 richieste, provveduto alla consegna del documento in suo possesso, come emerso dalla corrispondenza in atti e dalla deposizione dell'ing. il Tes_1 quale ha riferito che l'acquirente aveva specificato la destinazione ad uso esterno del marmo e che era stata la ditta venditrice a consigliare lo specifico prodotto.
Evidenziano che la ditta convenuta ha consegnato un materiale, la quarzite, prodotto e commercializzato per un uso del tutto diverso da quello esterno, ossia per il rivestimento di piani bagno e cucina in interni, come si evince dalla scheda tecnica, e che la relativa garanzia non copre i danni da calore eccessivo o esposizione agli agenti atmosferici, utilizzo all'esterno e clima.
Il motivo è infondato.
Non ricorrono, in effetti, i profili di responsabilità del venditore posti a fondamento della domanda riconvenzionale.
Sussiste consegna di "aliud pro alio", che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'articolo 1453 del codice civile e di risarcimento del danno, qualora il bene consegnato sia completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, cosicché, appartenendo a un genere diverso, si riveli funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità presagita (ex plurimis: Cass. Civ, sez. II, n. 968/2025; sez. II, n. 13214/2024; sez. II, n. 10456/2020).
Il vizio redibitorio, disciplinato dall'art. 1490 c.c., riguarda le imperfezioni e i difetti inerenti il processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione della cosa.
La mancanza di qualità promesse o essenziali è inerente alla natura della merce e concerne tutti gli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra (ex plurimis, Cass. Civ., sez. II, n. 10045/2018; sez. II, n. 13782/2017; sez. II, n. 6596/2016; sez. II, n. 10285/2010).
Nel caso in esame, come accertato dal c.t.u. all'esito di un accurato studio dei luoghi, dei materiali e delle relative caratteristiche fisiche e, di fatto, non contestato dagli appellanti, l'accadimento posto a fondamento dell'azione
7 intentata nei confronti della ditta venditrice, ossia il distacco delle lastre di marmo dalla parete su cui erano state apposte, non trova affatto la propria causa né in difetti del materiale venduto, né nelle caratteristiche intrinseche e fisiologiche di questo.
Il geometra ha, infatti, evidenziato che le lastre non avevano CP_2 subito alcuna deformazione e, nella quasi totalità, presentavano dell'intonaco, per uno spessore di circa 2,8 cm, rimasto ad esse incollato a seguito del distacco dalla struttura.
Da ciò, e in virtù di una serie di considerazioni/constatazioni cui si rimanda, l'ausiliario ha ricondotto il distacco alla mancanza della dovuta attenzione in sede di montaggio da parte delle maestranze, riferendo che:
- il mancato aggrappo è stata causato dall'effetto “…della pellicola dell'aggrappante, accompagnato probabilmente da un eccessivo annacquamento del prodotto, o… per aver collocato l'intonaco dopo giorni dalla stesura dell'aggrappante”;
- oltre al mancato aggrappo, il distacco è conseguito “… ad un supporto d'intonaco non stagionato e certamente alla scelta di una colla molto performante”;
- ha contribuito al distacco anche il mancato fissaggio meccanico delle lastre alla parete, attività consigliata dalla scheda tecnica dell'intonaco Cemix per rivestimenti, come quello oggetto di specie, con lato maggiore di 30 cm.
In conclusione, il consulente ha addebitato il cedimento delle lastre di quarzite, in ragione del 50%, all'impresa, “per non aver rispettato le indicazioni delle schede tecniche”, e, per il restante 50%, alla direzione dei lavori, “per non aver verificato l'operato dell'impresa esecutrice e non aver fatto predisporre i necessari ancoraggi meccanici al momento della messa in opera delle lastre con la tipologia di colla scelta”.
Si consideri che le schede tecniche cui ha fatto riferimento il professionista non sono quelle del marmo, bensì quelle dell'intonaco, del gel adesivo e dell'aggrappante utilizzati dalle ditte incaricate dallo stesso allegate Pt_1 alla relazione tecnica, le cui indicazioni non sono state rispettate.
Evidentemente, non competeva alla ditta venditrice fornire alle maestranze incaricate dall'acquirente di montare le lastre le istruzioni relative ai materiali da utilizzare a tal fine e, d'altro canto, era onere di chi si era assunto simile compito operare nel rispetto delle leges artis e delle regole della buona tecnica, informandosi autonomamente.
8 Con riferimento, invece, alle indicazioni riportate nella scheda tecnica delle lastre in quarzo, il c.t.u., premesso trattarsi di materiale particolarmente duro, impermeabile e resistente agli urti e a quasi tutti gli acidi, ha chiarito che l'unico problema che potrebbe ad esso derivare dalla esposizione alla luce in esterno è quello della variazione cromatica;
ha circoscritto il pericolo e gli effetti di un eventuale shock termico alla incidenza di forti temperature derivate da fiamme, ad esempio quelle dei fornelli, di circa 600 gradi, ma non certamente a quella delle temperature del vento di scirocco o di un'insolazione diretta, confermando trattarsi di materiale che non subisce deformazioni di sagoma se esposto alla luce solare.
Infine, ha riferito di aver appreso dalla azienda produttrice che il prodotto, benchè garantito solo per piani cucina o bagni, viene normalmente venduto anche per uso esterno.
Dunque, nonostante l'indicazione per un uso interno, l'unica potenziale problematica riguardante l'utilizzo esterno del materiale venduto atteneva ad una modifica cromatica, estranea alle doglianze attoree.
Deve, pertanto, escludersi che la ditta abbia venduto dei beni affetti CP_1 da imperfezioni e difetti inerenti al processo di produzione, fabbricazione, formazione e conservazione, o appartenenti ad un genere diverso e funzionalmente del tutto inidonei ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa e, quindi, a fornire l'utilità preannunciata, o, ancora, privi degli elementi essenziali e sostanziali che influiscono, nell'ambito di un medesimo genere, sull'appartenenza ad una specie piuttosto che a un'altra.
Per quanto detto, merita conferma il rigetto della domanda riconvenzionale.
*****
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, operando la valutazione della soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, in base a un criterio unitario e globale (ex plurimis: Cass. Civ., sez. II, n. 23877/2021).
9 Ciò posto, deve escludersi, nonostante l'accoglimento del primo motivo di appello, che ricorra una condizione di soccombenza reciproca, avendo tale punto dell'impugnazione, su cui lo stesso convenuto ha aderito, riguardato una statuizione erroneamente assunta dal primo giudice su una questione non devolutagli.
Ne deriva che, ferma restando la statuizione sulle spese già assunta con la sentenza impugnata, gli appellanti, soccombenti in ordine alla domanda riconvenzionale effettivamente oggetto del giudizio, vanno condannati al pagamento, in favore di delle spese del presente grado di Controparte_1 giudizio, che si liquidano - tenuto conto dei parametri di cui all'art. 4, comma 1, D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147/2022, ed, in particolare, del numero e della complessità delle questioni trattate, del pregio dell'attività svolta e dell'esito della causa - in complessivi €2.000,00 per compensi (scaglione valore da €1.100,01 a €5.200,00; €500,00 per la fase di studio della controversia,
€500,00 per la fase introduttiva del giudizio, €500,00 per la fase istruttoria/trattazione ed €500,00 per la fase decisionale), oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge.
A seguito dell'integrale rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto del fatto che ricorrono i presupposti, di cui all'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione (ciò in virtù del principio, espresso da Cass. Civ., SS.UU., n. 4315/2020, secondo cui: “Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo”. Con tale pronuncia, la Corte ha altresì chiarito che il giudice deve limitarsi a dare atto di avere adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, competendo poi esclusivamente all'Amministrazione valutare se - nonostante l'attestato tenore della pronuncia, che evidenzia la sussistenza del presupposto processuale costituito dall'esito del giudizio di impugnazione, legittimante "in astratto" la debenza del doppio contributo - la doppia contribuzione spetti "in concreto”).
10
p.q.m.
La Corte di Appello di Palermo, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da ed avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
460/2020 dell'01.07.2020, pubblicata il 02.07.2020, emessa dal Tribunale di Trapani nell'ambito del procedimento iscritto al n. 3067/2016 R.G., così provvede:
- in parziale accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara la nullità della sentenza nella parte in cui ha rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo n. 141/2015;
- rigetta per il resto l'appello;
- condanna gli appellanti al pagamento, in favore del convenuto, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in complessivi
€2.000,00 per compensi, oltre CPA, IVA e rimborso forfetario come per legge;
- dà atto che ricorrono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, perché gli appellanti versino un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Palermo, così deciso nella camera di consiglio del 09 aprile 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Onofrio Maria Laudadio Giuseppe Lupo
11