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Sentenza 10 settembre 2024
Sentenza 10 settembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/09/2024, n. 5590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5590 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 7094/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di secondo grado riunite iscritte al n. 7094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e al n. 48 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.05.2024 e vertenti
TRA
Parte_1 C.F._1
Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
Parte_4 C.F._4
Parte_5 C.F._5
Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7
Parte_8 C.F._8
Controparte_1 C.F._9
Controparte_2 C.F._10
Parte_9 C.F._11
Parte_10 C.F._12
Controparte_3 C.F._13
Parte_11 C.F._14
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 1
CP_4 C.F._15
Parte_12 C.F._16
Parte_13 C.F._17
Parte_14 C.F._18
Parte_15 C.F._19
Parte_16 C.F._20
CP_5 C.F._21
Controparte_6 C.F._22
CP_7 C.F._23
Parte_17 C.F._24
CP_8 C.F._25
Controparte_9 C.F._26
Parte_18 C.F._27
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
R.G. n. 7094/2020
CP_10 C.F._28
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
R.G. n. 48/2021
E
( ), Controparte_11 P.IVA_1
Controparte_12 Controparte_13
( ), ( ), P.IVA_2 Controparte_14 P.IVA_3 [...]
( ), Controparte_15 P.IVA_4 [...]
( ) rappresentati e difesi Controparte_16 P.IVA_5
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 2 CONCLUSIONI
Per gli appellanti e appellati incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale:
- perché questa chiarisca se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
- perché, in particolare, chiarisca se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.
- In via principale, condannare la al Controparte_11
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad
Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figur professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs.
368/99);
- alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt. 34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 3 del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
- Condannare, altresì, la al pagamento nei Controparte_11
confronti degli appellanti, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del
d.lgs n. 257/91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto
e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
- Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado.”
(R.G. n. 7094/20)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento della presente impugnazione, in totale riforma della sentenza n. 7907/2020 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma relativa al procedimento civile n. r.g. 51828/2016:
1) in via preliminare accertare e dichiarare la legittimazione passiva del
[...]
, del del Controparte_17 Controparte_18
Controparte_19
2) in via preliminare accertare e dichiarare che alla data di notifica dell'atto di citazione non era maturata alcuna prescrizione relativamente alle domande promosse dal dott. . CP_10
3)nel merito accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione di primo grado ovvero:
a) condannare tutte le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Dott. per l'omesso e/o tardivo recepimento CP_10
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 4 nei suoi confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45
D.Lgs.368/99) - alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex
D.Lgs. 368/99, artt.34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
b) condannare, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei confronti del Dott. delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei CP_10
diritti, tutti richiamati in premessa, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello,da distrarsi in favore del legale antistatario.
4) in via istruttoria si chiede che la Corte di Appello di Roma voglia ammettere le richieste istruttorie formulate dall'attore nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2.”
(R.G. n. 48/2021)
Per gli appellati e appellanti incidentali:
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 5 “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di appello Voglia dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato;
in subordine, accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato
l'intervenuta prescrizione del diritto al ristoro del presunto danno conseguente alla tardiva attivazione del regime di cui al D.lgs. n. 368 del 199, perlomeno con riferimento alle annualità di frequenza anteriori di almeno dieci anni alla data di notifica dall'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato corsi di specializzazione in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, e di avere usufruito solamente di una borsa di studio prevista dal D.Lgs n.
257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Rassegnavano pertanto le conclusioni con analogo contenuto a quello indicato in epigrafe.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7907/20, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei rigettava la domanda attorea in CP_20
quanto infondata.
3. Gli appellanti hanno lamentato errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato in quanto, l'art. 46 comma 2 del D. Lgs. n. 368/99, nella parte in cui prevedeva che gli articoli da 37 a 42 del medesimo decreto si applicavano a decorrere dall'anno accademico 2006/07, contrastava con la normativa eurounitaria. Il principio dell'adeguata remunerazione doveva essere garantito anche mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 6 studio, comprendente la sua indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale in funzione perequativa per il miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN.
Gli appellanti del giudizio R.G. n. 7094/20 hanno censurato, inoltre, la regolamentazione delle spese di lite. Il tribunale avrebbe dovuto dichiararne la compensazione atteso il contrasto giurisprudenziale in materia.
La e i appellati hanno chiesto Controparte_11 CP_20
il rigetto dell'appello. Hanno proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale chiedendo di dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli odierni appellanti.
4. Ai fini dell'inquadramento giuridico della vicenda deve rammentarsi che già da tempo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9147/09, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
5. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della
Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 7 Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità del 2018 che ha precisato che “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. (Cass.
n. 4449/2018, Rv. 647457 – 02; e in analoghi termini Cass. n. 6355/2018, n.
13445/2018, n. 14168/2019).
7. Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 8 La medesima domanda può ritenersi fondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico.
Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale (oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che: "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 9 del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Proprio sulla base di tali considerazioni la Cassazione in più occasioni, affrontando la questione della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione europea, ha escluso qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ha affermato l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. n.
13572/2019 che a sua volta richiama le ordinanze nn. 31922 e 17051/2018).
8. Devono, pertanto, essere rigettati i suddetti motivi di appello, rimanendo assorbito il motivo di appello incidentale condizionato.
9. Può trovare invece accoglimento il motivo di appello proposto dagli appellanti della causa R.G. n. 7094/20 riguardante l'omessa compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, considerato che sino alla già richiamata sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n.
4449/2018 la Suprema Corte non si era mai occupata dell'eventuale applicazione della disciplina del trattamento economico prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in data antecedente all'anno accademico 2006-2007 e che solo successivamente, anche in conseguenza delle altre pronunce sopra menzionate, si è consolidato un orientamento contrario. Ora, la presente causa è stata introdotta in primo grado nell'anno 2016. Ritiene il Collegio, anche sulla scorta di precedenti specifici di questa Corte (v. sentenze nn. 3622/2023 e 1738/2023) e di arresti altrettanto r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 10 pertinenti della Suprema Corte, che hanno evidenziato la complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione (v. Cass. n.
16760/2019, Cass. n. 22105/2019), che le spese di lite del precedente grado di giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti.
8. Nei rapporti tra gli appellanti del giudizio R.G. n. 7094/20 e le parti appellate, le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento dell'appello in relazione alle spese di lite, possono essere poste a carico degli appellanti per tre quarti e compensate per il rimanente quarto.
Nei rapporti tra e le parti appellate, le spese di lite seguono la CP_10
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della estrema semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte di un ulteriore importo a CP_10
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Causa R.G. n. 7094/20:
1) In parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Rigetta per il resto l'appello proposto;
3) Dichiara compensate nei limiti di un quinto le spese di lite del presente grado e condanna le appellanti al pagamento in favore delle parti appellate dei restanti quattro quinti, che si liquidano in € 44.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali;
Causa R.G. n. 48/2021:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore delle parti appellate CP_10
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali.
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 11 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di CP_10
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
09.09.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Prima Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Dr. Nicola Saracino Presidente
Dr. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dr. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nelle cause civili di secondo grado riunite iscritte al n. 7094 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e al n. 48 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenute in decisione con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. del 17.05.2024 e vertenti
TRA
Parte_1 C.F._1
Parte_2 C.F._2
Parte_3 C.F._3
Parte_4 C.F._4
Parte_5 C.F._5
Parte_6 C.F._6
Parte_7 C.F._7
Parte_8 C.F._8
Controparte_1 C.F._9
Controparte_2 C.F._10
Parte_9 C.F._11
Parte_10 C.F._12
Controparte_3 C.F._13
Parte_11 C.F._14
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 1
CP_4 C.F._15
Parte_12 C.F._16
Parte_13 C.F._17
Parte_14 C.F._18
Parte_15 C.F._19
Parte_16 C.F._20
CP_5 C.F._21
Controparte_6 C.F._22
CP_7 C.F._23
Parte_17 C.F._24
CP_8 C.F._25
Controparte_9 C.F._26
Parte_18 C.F._27
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI – APPELLATI INCIDENTALI
R.G. n. 7094/2020
CP_10 C.F._28
rappresentato e difeso dall'avv. Marco Cappiello
APPELLANTE – APPELLATO INCIDENTALE
R.G. n. 48/2021
E
( ), Controparte_11 P.IVA_1
Controparte_12 Controparte_13
( ), ( ), P.IVA_2 Controparte_14 P.IVA_3 [...]
( ), Controparte_15 P.IVA_4 [...]
( ) rappresentati e difesi Controparte_16 P.IVA_5
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI – APPELLANTI INCIDENTALI
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 2 CONCLUSIONI
Per gli appellanti e appellati incidentali:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte, contrariis reiectis, in totale riforma della sentenza impugnata, previo interpello della CGUE con rinvio pregiudiziale:
- perché questa chiarisca se da una direttiva che detta una disciplina destinata a durare nel tempo discenda o meno l'obbligo dello Stato membro non solo di non dettare nuove normative in contrasto con la direttiva recepita, ma anche di preservare, ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione, gli effetti sostanziali, e non solo formali, della disciplina di recepimento esposti ad un cambiamento per un mutamento delle situazioni di fatto;
- perché, in particolare, chiarisca se la direttiva comunitaria 82/76/CEE oltre a stabilire l'obbligo di determinare discrezionalmente l'importo dell'adeguata remunerazione implichi per lo Stato membro anche l'obbligo di mantenere nel tempo tale adeguatezza, discrezionalmente determinata, quando la remunerazione abbia visto il suo potere di acquisto sostanzialmente eroso dalla svalutazione monetaria e sia stata esclusa dal generalizzato aumento dei redditi collegato all'aumento del PIL reale.
- In via principale, condannare la al Controparte_11
risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dagli odierni appellanti per l'omesso e/o tardivo recepimento nei loro confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad
Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figur professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45 D.Lgs.
368/99);
- alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex D.Lgs. 368/99, artt. 34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 3 del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
- Condannare, altresì, la al pagamento nei Controparte_11
confronti degli appellanti, anche a titolo di risarcimento del danno, della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto e quanto avrebbero dovuto percepire ove gli importi fossero stati incrementati secondo il tasso annuale di inflazione, ai sensi del
d.lgs n. 257/91, nonché della somma corrispondente alla differenza tra quanto effettivamente percepito in dipendenza della frequenza al corso di specializzazione svolto
e l'importo che avrebbero percepito ove fosse stata applicata la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, ovvero nella maggiore o minore somma da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa.
- Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari dei due gradi di giudizio o, in subordine, con compensazione delle spese del doppio grado.”
(R.G. n. 7094/20)
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, in accoglimento della presente impugnazione, in totale riforma della sentenza n. 7907/2020 emessa dal Tribunale
Ordinario di Roma relativa al procedimento civile n. r.g. 51828/2016:
1) in via preliminare accertare e dichiarare la legittimazione passiva del
[...]
, del del Controparte_17 Controparte_18
Controparte_19
2) in via preliminare accertare e dichiarare che alla data di notifica dell'atto di citazione non era maturata alcuna prescrizione relativamente alle domande promosse dal dott. . CP_10
3)nel merito accogliere le conclusioni formulate nell'atto di citazione di primo grado ovvero:
a) condannare tutte le parti convenute, in solido tra loro, al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi dal Dott. per l'omesso e/o tardivo recepimento CP_10
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 4 nei suoi confronti delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei diritti, tutti richiamati in premessa, da liquidarsi nella misura pari ad Euro 50.000,00 per ogni anno di specializzazione svolto od in quella, maggiore o minore, da determinarsi in corso di causa e ritenuta di giustizia anche in via equitativa, in relazione e conseguenti:
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione o retribuzione durante il periodo di frequenza al corso di specializzazione;
- alla mancata corresponsione della adeguata remunerazione in misura corrispondente a figure professionali analoghe, ovvero a quella percepita dai medici specializzandi a partire dall'anno accademico 2006/2007 e successivi;
- alla mancata applicazione dei benefici previsti a titolo di carriera (ex art. 45
D.Lgs.368/99) - alla mancata applicazione dei benefici economici e contributivi ex
D.Lgs. 368/99, artt.34 e seguenti e successive modificazioni, nonché previsti dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo, 6 luglio, 2 novembre 2007 e successivi, attuativi della indicata normativa.
b) condannare, altresì, le parti convenute, in solido tra loro, anche a titolo di risarcimento del danno per l'omesso e/o tardivo recepimento nei confronti del Dott. delle direttive e sentenze comunitarie, nonché per la violazione dei CP_10
diritti, tutti richiamati in premessa, per il mancato incremento dell'emolumento di cui all'art. 6 del D.lgs 257/91 secondo il tasso annuale di inflazione e secondo la rideterminazione triennale prevista in funzione del miglioramento tabellare minimo di cui alla contrattazione collettiva relativa al personale medico dipendente del SSN, nella misura pari a tale incremento od in quella ritenuta di giustizia, anche in via equitativa.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi, con sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge e vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello,da distrarsi in favore del legale antistatario.
4) in via istruttoria si chiede che la Corte di Appello di Roma voglia ammettere le richieste istruttorie formulate dall'attore nel giudizio di primo grado nella memoria ex art. 183 c.p.c. VI comma n. 2.”
(R.G. n. 48/2021)
Per gli appellati e appellanti incidentali:
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 5 “Si chiede che codesta Ecc.ma Corte di appello Voglia dichiarare inammissibile o, comunque, rigettare l'appello in quanto infondato;
in subordine, accogliere l'appello incidentale, riformando la sentenza di primo grado nella parte in cui ha negato
l'intervenuta prescrizione del diritto al ristoro del presunto danno conseguente alla tardiva attivazione del regime di cui al D.lgs. n. 368 del 199, perlomeno con riferimento alle annualità di frequenza anteriori di almeno dieci anni alla data di notifica dall'atto di citazione introduttivo del primo grado di giudizio;
con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il Relatore, osserva quanto segue.
1. Gli odierni appellanti adivano il Tribunale di Roma riferendo di avere frequentato corsi di specializzazione in diverse discipline mediche a seguito di iscrizione in anni accademici successivi al 1990/1991 e anteriori al 2006/2007, e di avere usufruito solamente di una borsa di studio prevista dal D.Lgs n.
257/1991.
Lamentavano di avere subito un danno patrimoniale a causa del ritardo con cui lo Stato italiano aveva recepito integralmente le direttive comunitarie
75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, poiché la previsione contenuta nel D. Lgs. n. 368/99 circa il diritto degli specializzandi ad ottenere la sottoscrizione di un contratto di formazione-lavoro era stata attuata solo a partire dall'anno accademico 2006/2007.
Rassegnavano pertanto le conclusioni con analogo contenuto a quello indicato in epigrafe.
2. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 7907/20, accolta l'eccezione di carenza di legittimazione passiva dei rigettava la domanda attorea in CP_20
quanto infondata.
3. Gli appellanti hanno lamentato errata la valutazione di liceità della condotta dello Stato in quanto, l'art. 46 comma 2 del D. Lgs. n. 368/99, nella parte in cui prevedeva che gli articoli da 37 a 42 del medesimo decreto si applicavano a decorrere dall'anno accademico 2006/07, contrastava con la normativa eurounitaria. Il principio dell'adeguata remunerazione doveva essere garantito anche mediante un meccanismo di adeguamento delle borse di r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 6 studio, comprendente la sua indicizzazione annuale per l'adeguamento al costo della vita nella misura del tasso programmato di inflazione e la sua rideterminazione triennale in funzione perequativa per il miglioramento stipendiale tabellare minimo previsto dalla contrattazione collettiva relativa al personale medico neoassunto dipendente dal SSN.
Gli appellanti del giudizio R.G. n. 7094/20 hanno censurato, inoltre, la regolamentazione delle spese di lite. Il tribunale avrebbe dovuto dichiararne la compensazione atteso il contrasto giurisprudenziale in materia.
La e i appellati hanno chiesto Controparte_11 CP_20
il rigetto dell'appello. Hanno proposto appello incidentale condizionato all'accoglimento dell'appello principale chiedendo di dichiararsi l'intervenuta prescrizione del diritto vantato dagli odierni appellanti.
4. Ai fini dell'inquadramento giuridico della vicenda deve rammentarsi che già da tempo sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 9147/09, affermando che, stante la natura non autoesecutiva delle direttive europee n. 75/362/CEE e n. 82/76/CEE, la omessa o tardiva trasposizione delle stesse comporta il diritto degli interessati al risarcimento dei danni il quale va ricondotto allo schema della responsabilità per inadempimento dell'obbligazione ex lege dello Stato, di natura indennitaria, trattandosi comunque di condotta non qualificabile come antigiuridica se non nell'ambito dell'ordinamento comunitario.
5. Lo scopo della direttiva n. 75/363 e dei successivi interventi comunitari è stato indubbiamente quello di introdurre in ambito comunitario disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo del diritto di stabilimento e la libera prestazione dei servizi di medico, prevedendo, altresì, il reciproco riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli.
Per quanto attiene, in particolare, all'attività di specializzazione, è da evidenziare che la richiamata normativa – al fine di porre tutti i professionisti cittadini degli Stati membri su una certa base di parità all'interno della
Comunità – ha introdotto disposizioni di coordinamento delle condizioni di formazione del medico specialista, fissando alcuni criteri minimi concernenti l'accesso alla formazione specializzata, la sua durata minima, il modo e il luogo in cui quest'ultima deve essere effettuata.
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 7 Anche la successiva direttiva 93/16/CEE, pur avendo ribadito che per l'attività di formazione deve essere corrisposta un'adeguata remunerazione, nulla ha imposto agli Stati membri con specifico riferimento alla necessità di garantire agli specializzandi: 1) la stipula, all'atto dell'iscrizione, di un contratto annuale di formazione rinnovabile di anno in anno per l'intera durata del corso;
2) un trattamento economico di miglior favore rispetto alla remunerazione prevista dal D. Lgs n. 257/91; 3) i versamenti contributivi;
4) la copertura assicurativa;
5) un incremento annuale della borsa di studio, nella misura del tasso programmato di inflazione, o un adeguamento periodico della stessa.
Né a tal fine rileva il fatto che il D. Lgs. n. 368/1999 abbia introdotto una tale disciplina. Questa, infatti, è il risultato di una scelta discrezionale esclusivamente riservata al legislatore nazionale ed in nessun modo vincolata o condizionata da obblighi d'adeguamento alla normativa comunitaria.
Tali principi sono stati affermati in maniera costante dalla giurisprudenza di legittimità del 2018 che ha precisato che “La disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall'anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti;
tale diversità di trattamento non è irragionevole, in quanto il legislatore è libero di differire gli effetti di una riforma ed il fluire del tempo costituisce di per sé idoneo elemento di diversificazione della disciplina, né sussiste disparità di trattamento tra i medici specializzandi iscritti presso le Università italiane e quelli iscritti in scuole di altri paesi europei, atteso che le situazioni giuridiche non sono comparabili, non avendo la Direttiva 93/16/CEE previsto o imposto uniformità di disciplina e di trattamento economico, o disparità di trattamento con i medici neoassunti che lavorano nell'ambito del SSN, non comparabili in ragione della peculiarità del rapporto che si svolge nell'ambito della formazione specialistica. (Cass.
n. 4449/2018, Rv. 647457 – 02; e in analoghi termini Cass. n. 6355/2018, n.
13445/2018, n. 14168/2019).
7. Per quanto attiene alla domanda di pagamento delle somme a titolo di adeguamento triennale, essa è stata chiesta anche a titolo risarcitorio e, sotto tale profilo, valgono le considerazioni di cui sopra circa l'assenza di un inadempimento alla normativa comunitaria.
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 8 La medesima domanda può ritenersi fondata non solo sulla inesatta attuazione della direttiva comunitaria, ma anche sulla applicabilità dell'art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 257/91 che attribuisce agli specializzandi il diritto ad ottenere la rivalutazione automatica della borsa nonché l'adeguamento triennale al trattamento previsto per il personale medico.
Anche sotto questo aspetto l'orientamento della giurisprudenza di legittimità si è consolidato in senso sfavorevole al riconoscimento del diritto alla rideterminazione triennale (oltre che dell'indicizzazione annuale), per le ragioni che saranno di seguito illustrate e che si ritengono condivisibili.
Il D.L. n. 384/1992, convertito con modificazioni dalla L. 438/1992, ha previsto al comma 1 che: "Resta ferma sino al 31 dicembre 1993 la vigente disciplina emanata sulla base degli accordi di comparto di cui alla legge 29 marzo 1983, n. 93, e successive modificazioni e integrazioni. I nuovi accordi avranno effetto dal 1 gennaio 1994". Esso ha previsto, per l'anno 1993, l'attribuzione al personale destinatario dei predetti accordi di una somma forfettaria di L. 20.000 mensili per tredici mensilità. L'art. 7, inoltre, al comma 5, ha stabilito che "Tutte le indennità, compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, comprensivi, per disposizioni di legge o atto amministrativo previsto dalla legge o per disposizione contrattuale, di una quota di indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, o dell'indennità di contingenza prevista per il settore privato o che siano, comunque, rivalutabili in relazione alla variazione del costo della vita, sono corrisposti per l'anno 1993 nella stessa misura dell'anno 1992".
Quanto al diritto all'adeguamento triennale questo non è stato congelato soltanto fino al dicembre 1992. Ciò in quanto nel corso di ciascuno dei trienni successivi (quello 1994-1996, quello 1996-1998, quello 1999-2001 e quello 2001-
2004) è stato disposto il blocco della rideterminazione triennale. Le numerose disposizioni legislative succedutesi nel tempo (D.L. n. 384/1992, convertito nella
L. n. 438/1992, L. n. 537/1993, L. n. 549/1995, L. n. 662/ 1996, L. n. 449/ 1997, L. n.
488/1999, L. n. 289 del 2002) dimostrano l'intento del legislatore di congelare al livello del 1992 l'importo delle singole borse di studio e correlativamente di disporre analoghi blocchi sugli aggregati economici destinati al loro finanziamento. Ciò al fine di evitare - nell'attuale contesto storico, caratterizzato da una ormai cronica carenza di risorse finanziarie - la riduzione progressiva r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 9 del numero dei soggetti ammessi alla frequenza dei corsi, con correlato danno sociale (così da ultima Cass. n. 13572/2019).
Tale orientamento ha trovato conferma nella recente pronuncia della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite che ha così statuito: «L'importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici compresi tra il 1992/1993 e il 2005/2006 non è soggetto, né ad incremento in relazione alla variazione del costo della vita, né all'adeguamento triennale previsto dall'art. 6, comma
1, d.lgs. n. 257 del 1991; ciò per effetto del blocco di tali aggiornamenti previsto, con effetti convergenti e senza soluzione di continuità, dall'art. 7, comma 5, d.l. n. 384 del
1992, convertito nella l. n. 438 del 1992, come interpretato dall'art. 1, comma 33, l. n.
549 del 1995; dall'art. 3, comma 36, l. n. 537 del 1993; dall'art. 1, comma 66, l. n. 662 del 1996; dall'art. 32, comma 12, l. n. 449 del 1997; dall'art. 22 l. n. 488 del 1999; dall'art. 36 l. n. 289 del 2002» (Cass. SS.UU. n. 20006/2024).
Proprio sulla base di tali considerazioni la Cassazione in più occasioni, affrontando la questione della compatibilità delle normative richiamate, come sopra interpretate, con il dettato costituzionale e con il diritto dell'Unione europea, ha escluso qualsiasi dubbio di incostituzionalità e ha affermato l'inutilità di una remissione degli atti alla Corte di giustizia (cfr. Cass. n.
13572/2019 che a sua volta richiama le ordinanze nn. 31922 e 17051/2018).
8. Devono, pertanto, essere rigettati i suddetti motivi di appello, rimanendo assorbito il motivo di appello incidentale condizionato.
9. Può trovare invece accoglimento il motivo di appello proposto dagli appellanti della causa R.G. n. 7094/20 riguardante l'omessa compensazione delle spese di lite del primo grado di giudizio, considerato che sino alla già richiamata sentenza della Sezione Lavoro della Corte di Cassazione n.
4449/2018 la Suprema Corte non si era mai occupata dell'eventuale applicazione della disciplina del trattamento economico prevista dall'art. 39 del d.lgs. n. 368 del 1999 nei confronti dei medici iscritti alle scuole di specializzazione in data antecedente all'anno accademico 2006-2007 e che solo successivamente, anche in conseguenza delle altre pronunce sopra menzionate, si è consolidato un orientamento contrario. Ora, la presente causa è stata introdotta in primo grado nell'anno 2016. Ritiene il Collegio, anche sulla scorta di precedenti specifici di questa Corte (v. sentenze nn. 3622/2023 e 1738/2023) e di arresti altrettanto r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 10 pertinenti della Suprema Corte, che hanno evidenziato la complessa stratificazione del quadro normativo delineatosi in ordine agli aggiornamenti delle borse di studio dei medici iscritti alle scuole di specializzazione (v. Cass. n.
16760/2019, Cass. n. 22105/2019), che le spese di lite del precedente grado di giudizio debbano essere interamente compensate tra le parti.
8. Nei rapporti tra gli appellanti del giudizio R.G. n. 7094/20 e le parti appellate, le spese di lite del presente grado di giudizio, tenuto conto del limitato accoglimento dell'appello in relazione alle spese di lite, possono essere poste a carico degli appellanti per tre quarti e compensate per il rimanente quarto.
Nei rapporti tra e le parti appellate, le spese di lite seguono la CP_10
soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del DM n. 55/2014, tenuto conto del valore complessivo della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della estrema semplicità della fase conclusionale.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte di un ulteriore importo a CP_10
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
Causa R.G. n. 7094/20:
1) In parziale riforma della sentenza appellata, compensa le spese di lite del primo grado di giudizio;
2) Rigetta per il resto l'appello proposto;
3) Dichiara compensate nei limiti di un quinto le spese di lite del presente grado e condanna le appellanti al pagamento in favore delle parti appellate dei restanti quattro quinti, che si liquidano in € 44.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali;
Causa R.G. n. 48/2021:
1) Rigetta l'appello;
2) Condanna al pagamento in favore delle parti appellate CP_10
delle spese di lite del presente grado che si liquidano in € 6.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali.
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 11 Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di di CP_10
un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
09.09.2024.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola Saracino
r.g. nn. 7094/2020 + 48/2021 12