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Sentenza 28 giugno 2025
Sentenza 28 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/06/2025, n. 5335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5335 |
| Data del deposito : | 28 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 12979/2023 cui è riunito N.R.G. 26538/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N.R.G. 12979/2023 e N.R.G. 26538/2023
TRA
C.F. - P.IVA ), con sede in Pompei (NA), Parte_1 P.IVA_1
Via MonSInor Di Liegro 9/B, in persona del legale rappresentante pro tempore SI.ra
[...]
(C.F. ), , con studio in Parte_2 C.F._1 Parte_3
Poggiomarino (NA), alla via G. Iervolino n. 96, elettivamente domiciliata in Milano, in Corso
Porta Vittoria n. 28, presso lo studio dell'avv. Federica Vianello, come da procura in atti,
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
24.10.1970 ed ivi residente, in via Friuli n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_3
, con studio in Poggiomarino (NA), alla via G. Iervolino n. 96, elettivamente
[...]
domiciliata in Milano, in Corso Porta Vittoria n. 28, presso lo studio dell'avv. Federica
Vianello, come da procura in atti,
ATTORI
CONTRO
C.F. e P. IVA ) con sede legale in RI, piazza Controparte_1 P.IVA_2
San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n.
8, rappresentata, in virtù di procura rilasciata in data 25 novembre 2019 a rogito Notaio
[...]
di Milano, rep. 34.945, racc. 11.871, registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti Per_1
Pubblici di Milano-Dip. II, in data 26 novembre 2019 al n. 52441 serie 1T, dalla CP_2
pagina 1 di 35 C.F. e P.IVA ), con sede in Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova CP_3 P.IVA_3
n. 19, in persona del procuratore avv. nato ad [...] il 6 febbraio Controparte_4
1971, C.F. , a tanto autorizzato in forza di procura conferita C.F._2 dall'Amministratore Delegato della nato ad [...] Controparte_5 CP_6
in data 22 gennaio 1984 a firma autenticata Notaio di Milano in data 25 marzo Persona_2
2022 dal notaio di Milano, rep. 8787, racc. 5089, registrata a Milano 2 il 1° Persona_2 aprile 2022 al n. 33325 serie 1T, rappresentata ed assistita dall'Avv. Roberto Esposito del foro di Napoli, presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I n. 259 elegge elettivamente domicilio, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC: da Email_1
intendersi quale domicilio elettronico,
CONVENUTA
E con l'intervento di
C.F.: , a socio unico, numero di iscrizione al registro delle Controparte_7 P.IVA_4
Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , successore a titolo particolare ex lege n. 130 P.IVA_4 del 30/04/1999, dell ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 ed in forza Controparte_1
di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della citata L. 130/1999, stipulato in data 12.12.2023, con efficacia economica dalle ore 00.01 dell'12 dicembre 2023 ed efficacia giuridica dal 18 dicembre 2023, con cui, , con sede in RI, Controparte_1
Piazza San Carlo, 156, codice fiscale n. ha ceduto pro-soluto in suo favore, tutti i P.IVA_2
crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Parte II n. 146 del 12 dicembre 2023 (Avviso di cessione TX23AAB11908 del 12/12/2023), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
rappresentata da (C.F. e P.IVA ), con sede P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_3
legale in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona del procuratore Avv. CP_8
(C.F. , nato l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
[...] C.F._3
Esposito (mail - codice fiscale: – Email_2 CodiceFiscale_4
PEC: – tel. - fax: 081/5634320), domicilio Email_1 elettronico indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 pagina 2 di 35 INTERVENTRICE EX ART. 111 III COMMA C.P.C.
NEL GIUDIZIO EX ART. 645 C.P.C. RUBRICATO AL N. 26538 / 2023
OGGETTO: contratto di mutuo- usura-anatocismo- responsabilità contrattuale banca
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI:
PER Parte_4
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 9219/2023, emesso dal Tribunale di Milano
Dott.ssa Michela Guantario il 12.05.2023 in relazione al ricorso R.G. 5188/2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la somma intimata non è dovuta dall'odierna opponente alla Controparte_5
2. Per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità parziale e/o annullabilità del contratto di mutuo in quanto affetto da usura.
3. Accertare e dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo è, in ogni caso, nullo e/o annullabile in quanto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
4. Accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di mutuo vi è stata, da parte del convenuto Istituto bancario, sia l'applicazione della capitalizzazione composta, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a quelli nominali.
5. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato, che la
Banca convenuta ha applicato al contratto di finanziamento erogato alla società opponente interessi ultralegali determinati unilateralmente, in assenza di specifica e valida pattuizione scritta e in violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
6. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato, che la
Banca convenuta ha applicato al contratto di finanziamento interessi determinati in misura superiore a quella consentita dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. pagina 3 di 35 7. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato, che la convenuta ha illegittimamente applicato anatocismi vietati dall'articolo 1283 c.c. in CP_9
violazione delle prescrizioni formali e sostanziali dettate dalla Delibera CICR del 09.02.2000, senza ricevere alcuna approvazione scritta dall'attrice, senza mai fornire le comunicazioni e indicazioni di cui all'art. 6 della richiamata delibera e senza rispettare le condizioni di reciprocità dell'art. 2 della citata delibera, anche in ragione della nullità ex art. 1344 c.c. di ogni clausola elusiva di determinazione irrisoria degli interessi attivi e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore delle odierne opponenti.
8. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato,
l'inesistenza del credito azionato e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla n. q. indicata nei confronti della e della Controparte_5 Parte_1
garante SI.ra . Parte_2
9. Per l'effetto di quanto innanzi, dichiarare, in ogni caso, totalmente gratuito il mutuo, determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al contratto di mutuo.
10. Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Istituto di credito per aver omesso di rilevare le anomalie dell'immobile che ne riducono enormemente il valore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni derivanti all'attrice, quantificati sin d'ora in euro
115.000,00 relativi all'operazione di demolizione, oltre al danno scaturito dall'indebitamento, oltre al danno relativo alla patita risoluzione del contratto di locazione per giusta causa, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e/o anche, se del caso, in via equitativa.
11. Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in atto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla e l'inesistenza di qualsiasi obbligazione di Controparte_1
pagamento nei confronti della SI.ra . Parte_2
12. Condannare, altresì, la convenuta banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, dal sorgere del rapporto sino ad oggi (quantificate in euro 312.903,56) oltre agli interessi legali creditori in favore dell'attore.
pagina 4 di 35 Condannare, altresì, alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
PER Controparte_1
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e eclaratoria di invalidità e/o nullità parziale e/o annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. Persona_3
22828 per asserita usura, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento di usura originaria del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché ad oggetto applicazione Persona_3
di illegittimo anatocismo nell'esecuzione del rapporto, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dalle parti attrici;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e declaratoria di applicazione, in relazione al rapporto negoziale scaturente dal predetto contratto di mutuo, di interessi, costi e remunerazioni senza il consenso della mutuataria, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni attoree ad oggetto il collegamento negoziale tra l'acquisto del cespite cauzionale da parte della società attrice opponente ed il contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio
[...]
di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché di quelle ad oggetto Persona_3
l'imputabilità alla banca dei presunti vizi del predetto immobile;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in qualità Controparte_7
di cessionaria della banca ex lege 130/1999, come tale subentrata solo nel lato attivo del rapporto, rispetto alle domande formulate dagli attori ad oggetto la condanna della banca cedente alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente riscosse o addebitate nel corso del rapporto di mutuo;
Nel merito:
pagina 5 di 35 - rigettare tutte le domande degli attori ed attori opponenti perché destituite di fondamento;
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 9219/2023 emesso dal G.U. dott.ssa Michela Guantario del Tribunale di Milano in data 12 – 19 maggio 2023, a definizione del procedimento monitorio rubricato al n. 5188/2023 R.G.;
- gradatamente, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: Parte_1
, con sede in Pompei alla via MonSInor Di Liegro n. 9/B, e la SInora P.IVA_1 [...]
, nata a [...] il [...] al Parte_2 CodiceFiscale_5 pagamento in favore della banca, con effetti ex art. 111 IV comma c.p.c. nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria del credito per le medesime causali di cui al Controparte_7
decreto ingiuntivo opposto, con il vincolo della solidarietà, della somma di € 984.724,86, valuta 20 luglio 2022, composta da € 128.813,52 per quota capitale rate insolute al 30 giugno
2022, € 17.940,08 per quota interessi rate insolute, € 815.818,96 per capitale residuo, € 18.872,68 per interessi corrispettivi al 30 giugno 2022, € 770,50 per interessi corrispettivi al 30 luglio
2022 ed € 2.509,12 per interessi di mora, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sulle componenti di capitale a far data dal 21 luglio 2022 fino al saldo, o al pagamento di quella maggiore o minor somma che risulti dovuta in base alle emergenze istruttorie;
- accertare e dichiarare che la garanzia rilasciata dalla SInora nata a Parte_2
Torre del Greco (NA) il 24 ottobre 1970 C.F. con la sottoscrizione del C.F._1
contratto di mutuo in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Persona_3
Napoli, rep. 39922, racc. 22828, per le obbligazioni assunte dalla Parte_1
C.F.: , nei confronti della banca mutuante con il suindicato contratto di mutuo ha P.IVA_1
natura giuridica di contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità alla banca da parte della predetta garante delle eccezioni spettanti alla debitrice principale inerenti il rapporto garantito, nonché l'immediata eSIibilità nei confronti della predetta del credito insoluto della banca oggetto della domanda monitoria;
- condannare gli attori ed attori opponenti, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese e competenze dei giudizi riuniti.
PER SPV TERZA INTERVENUTA CP_7
pagina 6 di 35 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e eclaratoria di invalidità e/o nullità parziale e/o annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. Persona_3
22828 per asserita usura, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento di usura originaria del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché ad oggetto applicazione Persona_3
di illegittimo anatocismo nell'esecuzione del rapporto, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dalle parti attrici;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e declaratoria di applicazione, in relazione al rapporto negoziale scaturente dal predetto contratto di mutuo, di interessi, costi e remunerazioni senza il consenso della mutuataria, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni attoree ad oggetto il collegamento negoziale tra l'acquisto del cespite cauzionale da parte della società attrice opponente ed il contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio
[...]
di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché di quelle ad oggetto Persona_3
l'imputabilità alla banca dei presunti vizi del predetto immobile;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in qualità Controparte_7 di cessionaria della banca ex lege 130/1999, come tale subentrata solo nel lato attivo del rapporto, rispetto alle domande formulate dagli attori ad oggetto la condanna della banca cedente alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente riscosse o addebitate nel corso del rapporto di mutuo;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande degli attori ed attori opponenti perché destituite di fondamento;
pagina 7 di 35 - confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 9219/2023 emesso dal G.U. dott.ssa Michela Guantario del Tribunale di Milano in data 12 – 19 maggio 2023, a definizione del procedimento monitorio rubricato al n. 5188/2023 R.G.;
- gradatamente, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: Parte_1
, con sede in Pompei alla via MonSInor Di Liegro n. 9/B, e la SInora P.IVA_1 [...]
, nata a [...] il [...] al Parte_2 CodiceFiscale_5
pagamento in favore della banca, con effetti ex art. 111 IV comma c.p.c. nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria del credito per le medesime causali di cui al Controparte_7
decreto ingiuntivo opposto, con il vincolo della solidarietà, della somma di € 984.724,86, valuta 20 luglio 2022, composta da € 128.813,52 per quota capitale rate insolute al 30 giugno
2022, € 17.940,08 per quota interessi rate insolute, € 815.818,96 per capitale residuo, € 18.872,68 per interessi corrispettivi al 30 giugno 2022, € 770,50 per interessi corrispettivi al 30 luglio
2022 ed € 2.509,12 per interessi di mora, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sulle componenti di capitale a far data dal 21 luglio 2022 fino al saldo, o al pagamento di quella maggiore o minor somma che risulti dovuta in base alle emergenze istruttorie;
- accertare e dichiarare che la garanzia rilasciata dalla SInora nata a Parte_2
Torre del Greco (NA) il 24 ottobre 1970 C.F. con la sottoscrizione del C.F._1 contratto di mutuo in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Persona_3
Napoli, rep. 39922, racc. 22828, per le obbligazioni assunte dalla Parte_1
C.F.: , nei confronti della banca mutuante con il suindicato contratto di mutuo ha P.IVA_1 natura giuridica di contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità alla banca da parte della predetta garante delle eccezioni spettanti alla debitrice principale inerenti il rapporto garantito, nonché l'immediata eSIibilità nei confronti della predetta del credito insoluto della banca oggetto della domanda monitoria;
- condannare gli attori ed attori opponenti, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese e competenze dei giudizi riuniti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
pagina 8 di 35 Il giudizio iscritto al n. R.G. 12979/2023 ha ad oggetto la riassunzione del giudizio introdotto dall'attrice innanzi al Tribunale di Torre AT a seguito di declaratoria di incompetenza resa con ordinanza emessa in data 29.12.2022 a favore del Tribunale di Milano.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore ha citato in giudizio Parte_2
per far valere il proprio diritto ad ottenere una pronuncia dichiarativa Controparte_1 della nullità del contratto di mutuo n. 82536, stipulato in data 28.07.2011, dell'importo di euro
1.900.000,00, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca sull'immobile, l'opificio industriale, ubicato in Salerno, via Brun, n. 1, NCF al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, acquistato in data
25.10.2010, all'asta giudiziaria relativa ai beni immobili del Fallimento della società CDS di
Lepore F. s.a.s - n. 28/2007, del Tribunale di Salerno, affetto da usura oltre che da causa illecita che rende il contratto in frode alla legge e nullo ai sensi dell'art. 1344 c.c., con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo di interessi usurari e di capitalizzazione composta.
L'attrice deduce la condotta colposa della banca che non essendosi accorta al momento dell'erogazione del finanziamento che l'opificio presentava difformità edilizie ostative al rilascio del certificato di agibilità, oltre che difformità di prospetto che ne riducevano il valore, ha violato i principi di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto in violazione dell'art. 1375 c.c. con conseguente diritto della mutuataria al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa nel corso del giudizio.
A fondamento della propria pretesa parte attrice deduceva:
➢ di aver partecipato, in data 25.10.2010, all'asta giudiziaria relativa ai beni immobili del
Fallimento della società CDS di Lepore F. s.a.s - n. 28/2007, del Tribunale di Salerno,
G.D. dott. Giorgio , aggiudicandosi l'opificio industriale, ubicato in Salerno, via CP_10
Brun, n. 1, NCF al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, per l'importo di euro 2.351.000,00 (cfr. all. 1 e 2);
➢ di avere chiesto per l'acquisto di tale immobile al convenuto istituto di credito un finanziamento e Intesa San Paolo S.p.A. disponeva l'istruttoria sull'operazione immobiliare da finanziarie. Terminata positivamente l'istruttoria, la banca concedeva pagina 9 di 35 alla il mutuo n. 82536, in data 28.07.2011, dell'importo di Parte_1
euro 1.900.000,00, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca sull'immobile in questione, per la somma di euro 3.325.000,00, ipoteca successivamente ridotta ad euro
1.822.175,00 in data 28.06.2019. Il piano di ammortamento prevedeva la restituzione n.
177 rate di euro 10.734,04 ciascuna, decorrenti dal 31.10.2011, a cui era applicato un tasso nominale annuo del 3,65% aumentato di 2,20 punti percentuali ed applicato un tasso annuo effettivo globale pari al 4,038%. La società attrice confidando nell'appetibilità commerciale dell'opificio, atteso che il finanziamento veniva concesso previa valutazione economica del bene e previa verifica della conformità urbanistica dello stesso, procedeva alla sottoscrizione del contratto;
➢ di avere collocare sul mercato immobiliare l'opificio che, in data 10.04.2012, veniva concesso in locazione alla società con contratto registrato in Parte_5
data 13.04.12;
➢ Che la conduttrice vedeva respinta la richiesta di finanziamento pubblico mediante fondi europei a causa dell'esistenza di difformità dell'opificio rispetto ai titoli abitativi ed invitava a porre rimedio a tale irregolarità in modo da Parte_1 ottenere il certificato di agibilità;
➢ al fine di verificare quanto eccepito dalla conduttrice, di avere conferito incarico all'arch. il quale accertava la presenza di alcune difformità sia di Persona_4 prospetto (dimensionamento e localizzazione di aperture sul prospetto ovest), nonché una sostanziale difformità tipologica e strutturale relativa alla pensilina adagiata sui prospetti sud ed est del fabbricato, quindi non vi era corrispondenza con quanto rappresentato nei grafici allegati alla concessione Edilizia n. 257 del 20.12.2002 (cfr. all.
3 citazione in riassunzione). Siffatte difformità erano tali da non permettere l'acquisizione del necessario nulla-osta propedeutico alla stipula della Convenzione con il Consorzio ASI da parte della conduttrice dei locali e tale da non permettere neppure il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, richiesto presso il Comune di Salerno, determinando il recesso dal contratto di locazione da parte della Parte_5
e l'impossibilità da parte della società attrice di trovare una giusta collocazione
[...]
commerciale dell'immobile.
pagina 10 di 35 Per tali ragioni l'attrice introduceva il presente giudizio e deduceva l'invalidità del contratto di mutuo e la scorrettezza del comportamento tenuto dall'istituto di credito. In particolare, a fondamento delle proprie domande l'attore adduceva:
➢ l'invalidità del contratto di mutuo in quanto affetto da usura, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che deve essere dichiarato gratuito con conseguente diritto del mutuatario alla restituzione degli interessi corrisposti e a corrispondere alla banca la sola quota capitale in luogo dell'intera rata;
➢ l'invalidità del contratto di mutuo in quanto viziato da illegittimo anatocismo, atteso che la convenzione contestuale alla stipula del mutuo che stabilisce che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno di anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., con conseguente diritto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla banca;
➢ per effetto della dedotta usura, la nullità del contratto perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c., stante la previsione, nella fase patologica del rapporto, dell'applicazione di un interesse che cumulandosi diventerebbe un usurario, determinando la nullità della pattuizione sull'interesse convenzionale e l'illiceità della causa del contratto;
➢ la responsabilità precontrattuale del convenuto istituto di credito per aver erroneamente valutato l'immobile, non essendosi accorto che lo stesso fosse privo del certificato di agibilità e presentasse difformità di prospetto e strutturali, condotta negligente di omesso rilievo delle difformità che causava il recesso dal contratto di locazione dea parte del conduttore e l'impossibilità di collocare l'immobile sul mercato immobiliare con conseguente grave danno per la tenuta a Parte_1 rimborsare le rate del mutuo senza poter collocare sul mercato l'immobile e diritto al risarcimento dei danni.
Pertanto, la parte concludeva chiedendo che il contratto di mutuo dedotto in giudizio fosse accertato e dichiarato nullo e/o annullabile in quanto affetto da usura, nonché in ogni caso nullo e/o annullabile in quanto in frode alla legge ex art. 1344 c.c., ovvero, accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di mutuo vi sia stata da parte del convenuto istituto bancario sia l'applicazione della capitalizzazione composta, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a pagina 11 di 35 quelli nominali, con conseguente rideterminazione dell'esatto dare e avere tra le parti, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Infine, chiedeva CP_9
di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto istituto di credito per aver omesso di rilevare le anomalie dell'immobile che ne riducono enormemente il valore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni derivanti all'attrice.
La causa veniva iscritta a ruolo con numero R.G. 4659/2022 del Tribunale di Torre
AT ed assegnata alla cognizione del G.U. dott.ssa Vitulano.
Nel giudizio così instaurato si è costituita la società rappresentata Controparte_1 dalla propria mandataria la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_5
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Milano quale foro convenzionale esclusivo e, in via gradata, quale foro competente in applicazione dell'art. 19
c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate dall'attrice
Con ordinanza emessa in data 29 dicembre 2022, il G.I. sciogliendo la riserva, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre AT per la competenza del
Tribunale di Milano, concedendo termine di giorni novanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente.
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2023, la nel Parte_1
rispetto del termine concessi dal G.U. del Tribunale di Torre AT, ha riassunto innanzi all'intestato Tribunale la controversia, riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto in tale giudizio.
Si è costituita nel presente giudizio la convenuta rappresentata dalla Controparte_1 propria mandataria che reiterava le deduzioni ed eccezioni già formulate Controparte_5
nel giudizio rubricato al n. 4659/2022 N.R.G. del Tribunale di Torre AT. In particolare, deduceva che:
➢ il mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 TUB veniva erogato alla Parte_1
in data 28.7.2011 contestualmente alla stipula con accredito sul conto corrente n.
[...]
1000/1005 intestato alla società mutuataria;
➢ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla mutuataria con il predetto contratto la stessa ha concesso alla banca ipoteca volontaria sul cespite di pagina 12 di 35 titolarità della stessa sito in Salerno alla via Brun, n. 1, identificato nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, iscritta per l'importo di
€ 3.325.000,00 presso la C.RR.II. di Salerno in data 2 agosto 2011 ai nn. 30350 RG/ 4675
RP;
➢ con atto in data 28 giugno 2019 a rogito del notaio di San Gennaro Persona_5
Vesuviano (NA), rep. 8355, racc. 5966, a seguito di ricontrattazione, le parti concordavano, senza effetto novativo delle obbligazioni scaturenti dal citato contratto di mutuo, la riduzione dell'iscrizione ipotecaria ad € 1.822.175,00, di cui € 1.041.242,62 per capitale ed € 780.931,97 per interessi;
➢ in data 30 ottobre 2019 la banca mutuante veniva fusa per incorporazione nell'
[...]
la quale pertanto subentrava ex art. 2504 bis c.c. in tutti i rapporti Controparte_1 sostanziali e processuali della banca incorporata;
➢ a far data dalla rata scaduta il 30 luglio 2021, la si rendeva Parte_1
inadempiente nel pagamento delle rate del finanziamento concesso con il contratto in data 28 luglio 2011;
➢ l'inadempimento determinava la revoca degli affidamenti e l'intimazione di pagamento immediata, comunicata alla debitrice ed alle sue garanti la lettera raccomandata A/R in data 3 febbraio 2022;
➢ la lettera rimaneva priva di riscontro e la società, con successiva lettera raccomandata Parte in data 15 settembre 2022, comunicava alla mutuataria ed ai garanti della stessa di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto prevista e disciplinata dall'art. 7 del contratto e dall'art. 40 II comma T.U.B., con conseguente eSIibilità immediata dell'intero credito per rate insolute, interessi e capitale residuo del mutuo.
Parte convenuta rilevava l'inammissibilità della doglianza relativa all'usura originaria in quanto generica e priva di allegazioni in fatto non essendo stata effettuato il raffronto tra il tasso convenzionale ed il tasso soglia. Tale deduzione, inoltre, si riteneva infondata in quanto nel corso del rapporto il tasso di interesse corrispettivo era variabile ed andava rapportato all'Euribor a un mese aumentato di 2,20 punti percentuali ed arrotondato allo 0,05% superiore, e che il predetto tasso, alla data della stipula (28 luglio 2011), era pari al 3,65%, determinato dalla somma dell'Euribor a un mese dell'1,442% aumentato di 2,20 punti pagina 13 di 35 percentuali e arrotondato allo 0,05%. Alla data della stipula, precisa l'art. 2 lettera f) del contratto, il TAEG era pari al 4,038% annuo. Il predetto tasso di interesse era ampiamente al di sotto del tasso soglia, che, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
27 giugno 2011, era pari al 7,9875% per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile.
In secondo luogo, sottolineava l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'anatocismo in quanto anch'esso generica e carente sul piano assertivo, ed in ogni caso carente di prova e palesemente infondata nel merito, atteso che Il credito della banca per esposizione del contratto di mutuo è immediatamente eSIibile in tutte le sue componenti a seguito della risoluzione comunicata con lettera raccomandata in data 15 luglio 2022, ammontava, alla data del 20 luglio 2022 ad € 984.724,86, composti da € 146.753,60 per rate insolute, € 19.643,18 per interessi corrispettivi, € 815,818,96 per capitale residuo ed € 2.509,12 per interessi di mora maturati sul capitale al 20 luglio 2022. Infine, in relazione alla responsabilità contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede nella stipula del contratto di mutuo, rilevava l'infondatezza della stessa stante l'insussistenza di collegamento negoziale tra il mutuo fondiario e l'acquisto dell'immobile effettuato con aggiudicazione all'asta ed il recesso del conduttore non era imputabile alla banca. Pertanto, la convenuta concludeva per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
Alla prima udienza il giudice rilevava l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria onerando parte attrice. All'udienza del 19 marzo 2024, il giudice disponeva la riunione al giudizio n. R.G. 12979/2023 della causa di cui al n. R.G. 26538/2023 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 9219/2023 del 19.05.2023 ottenuto da Controparte_1
nei confronti delle medesime parti odierne attrici, per il pagamento delle rate scadute
[...]
del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Il procedimento monitorio veniva introdotto su ricorso della società nella Controparte_5
qualità di mandataria con rappresentanza della con cui si chiedeva di Controparte_1
ingiungere alla società e ai garanti e Parte_1 Parte_2
nella qualità di erede della garante , la somma di € Controparte_11 Persona_6
984.724,86, oltre interessi a fronte dell'inadempimento del contratto di mutuo oggetto del pagina 14 di 35 presente giudizio. A fondamento della pretesa monitoriamente azionata la banca deduceva che:
➢ con contratto in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Persona_3
Napoli, rep. 39922, racc. 22828, il C.F.: , Controparte_12 P.IVA_6
concedeva alla in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, C.F.: , con sede in Pompei alla via MonSInor Di Liegro n. 9/B, P.IVA_1 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 ss. T.U.B. dell'importo di € 1.900.000,00;
➢ l'erogazione della somma mutuata veniva effettuata alla stessa data del rogito, tramite accredito sul conto corrente n. 1000/1005 intestato alla società mutuataria;
➢ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla mutuataria con il predetto contratto la stessa concedeva alla banca ipoteca volontaria sul cespite di sua titolarità sito in Salerno alla via Stefano Brun snc, identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, R.C. € 49.520,00, iscritta per l'importo di € 3.325.000,00 presso la C.RR.II. di Salerno in data 2 agosto 2011 ai nn. 30350 RG/
4675 RP;
➢ nel medesimo atto e rilasciavano fideiussione Parte_2 Persona_6
specifica a prima richiesta a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...]
nei confronti della banca mutuante con il suindicato contratto di Parte_1
fondiario;
➢ la garante decedeva il 7 settembre 2021, devolvendo la propria eredità Persona_6
al figlio SInor in virtù di testamento pubblico in data 10 agosto Controparte_11
2017 a rogito del notaio di Torre AT (NA) con il quale, in Persona_7 virtù di institutio ex re certa, ha attribuito al predetto tutti i beni immobili di sua titolarità;
➢ con atto in data 28 giugno 2019 a rogito del notaio di San Gennaro Persona_5
Vesuviano (NA), rep. 8355, racc. 5966, a seguito di ricontrattazione, la banca e la società mutuataria parti concordavano, senza effetto novativo delle obbligazioni scaturenti dal citato contratto di mutuo, la riduzione dell'iscrizione ipotecaria ad €
1.822.175,00, di cui € 1.041.242,62 per capitale ed € 780.931,97 per interessi;
pagina 15 di 35 ➢ in data 30 ottobre 2019 veniva fuso per incorporazione in Controparte_12
la quale pertanto subentrava ex art. 2504 bis c.c. in tutti i Controparte_1
rapporti sostanziali e processuali della banca incorporata;
➢ a far data dalla rata scaduta il 30 luglio 2021, si rendeva Parte_1
inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo concesso con il suindicato contratto in data 28 luglio 2011;
➢ l'inadempimento comportava la revoca degli affidamenti concessi alla stessa per altri rapporti e l'intimazione di pagamento immediata dell'insoluto, comunicata alla debitrice ed alle sue garanti la lettera raccomandata A/R del 3 febbraio 2022;
➢ la predetta intimazione di pagamento rimaneva priva di riscontro pertanto la banca, con successiva lettera raccomandata A/R in data 15 settembre 2022, comunicava alla mutuataria ed ai garanti della stessa di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto prevista e disciplinata dall'art. 7 del contratto e dall'art. 40 II comma T.U.B., con conseguente eSIibilità immediata dell'intero credito per rate insolute, interessi e capitale residuo del mutuo, contestualmente diffidando i debitori ad effettuare il pagamento dei debiti insoluti.
Con decreto ingiuntivo n. 9219/2023 del 19.05.2023, il Tribunale di Milano ha ingiunto a e a il pagamento dell'importo di € Parte_1 Parte_2
984.724,86, oltre interessi entro quaranta giorni, oltre alle spese del giudizio monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli ingiunti società e Parte_1
la garante hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_2
eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per invalidità del contratto di mutuo in quanto affetto da usura e da anatocismo. Pertanto, non essendo eSIibile il preteso credito vantato nei confronti della società, neppure il fideiussore è tenuto al pagamento considerata la natura accessoria dell'obbligazione fideiussoria. Inoltre, gli opponenti disconoscevano la documentazione depositata in copia dalla nel procedimento monitorio. Infine, CP_9
deduceva la responsabilità della per aver agito in giudizio in mala fede, attesa la CP_9 mancata rilevazione delle difformità del fabbricato di proprietà della Parte_1
e ne chiedeva la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la riunione del giudizio di opposizione al procedimento n. RG 12979/23 e pagina 16 di 35 proponendo domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria della natura usuraria degli interessi applicati al contratto di mutuo, oltre alla natura ultralegale degli interessi determinati in assenza di specifica pattuizione scritta e all'illegittima applicazione di interessi anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c..
Si costituiva con comparsa depositata in data 25.10.2023, contestando Controparte_1
integralmente gli assunti di parte opponente e concludendo per l'inammissibilità delle domande di accertamento della natura usuraria del contratto e per il rigetto delle domande avanzate e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nella specie, impugnava la relazione peritale di controparte sulla quale la stessa fonda la propria impalcatura difensiva, evidenziandone l'irrilevanza probatoria. Inoltre, eccepiva l'insussistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto dell'immobile oggetto del giudizio, alla luce dell'iter cronologico di tale acquisto e altresì evidenziando l'assenza di un mutuo di scopo. Pertanto, la convenuta sottolineava che i dedotti vizi del cespite erano conoscibili mediante ordinaria diligenza da parte della società attrice prima della partecipazione all'asta pubblica, in quanto com'è noto tale modalità di vendita è preceduta dalla pubblicazione del relativo avviso con indicazione dei dati dell'immobile e delle sue condizioni, ed essendo altresì consultabile dagli interessati alla partecipazione all'asta la relazione peritale disposta dal G.D.. Contestava, poi, l'eccezione relativa all'usura originaria e al dedotto anatocismo stante la genericità delle stesse, sottolineando che la validità dell'obbligazione principale rendeva legittima l'escussione della garante che aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia. Deduceva, inoltre, l'irritualità del disconoscimento delle copie dei documenti e la corretta condotta dell'Istituto di credito, rilevando l'infondatezza della domanda risarcitoria e di quella relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c. Parte opposta concludeva, dunque, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto delle avverse pretese e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di causa.
Nel giudizio interveniva con comparsa depositata in data 5.2.2024, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società rappresentata da in qualità di cessionaria pro Controparte_7 Controparte_5 soluto da fra gli altri, dei crediti azionati in via monitoria(a sua volta Controparte_1
successore a titolo universale del in virtù di atto di fusione per Controparte_12
incorporazione di quest'ultimo nella prima in data 30 ottobre 2019 e, per l'effetto, subentrata pagina 17 di 35 ex art. 2504 bis c.c. in tutti i rapporti sostanziali e processuali della banca incorporata), in forza di contratto di cessione di crediti stipulato ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130/1999, in data 12 dicembre 2023, con efficacia economica in pari data, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità della banca cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafogli e conti anticipi, compresi i privilegi e le garanzie che li assistono, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 giugno
2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza. Di tale cessione veniva dato avviso nella
G.U. Parte Seconda n. 146 del 12 dicembre 2023. Nel novero dei crediti oggetto della cessione rientrava quello vantato dalla banca cedente nei confronti della e Parte_1
dalla garante per rate insolute e capitale residuo del mutuo fondiario Parte_2 concesso alla predetta società con contratto in data 28 luglio 2011. Pertanto, la società
[...]
con atto in data 20 dicembre 2023 a firma del proprio legale rappresentante CP_7
conferiva mandato con rappresentanza alla per la gestione ed il recupero, Controparte_5
in sede giudiziale e stragiudiziale, dei crediti di titolarità della stessa. L'intervenuta, poi, svolgeva le proprie difese in maniera totalmente coincidente con quelle effettuate dall'opposta. Concludeva, del pari, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto delle avverse pretese e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di causa.
La causa di natura documentale non è stata istruita in quanto l'istanza di disporre la CTU è stata ritenuta superflua ai fini della decisione, non accoglibile l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto formulata in maniera generica oltre ad essere relativa a rapporto contrattuale non dedotto in giudizio e, quanto all'istanza di esibizione della perizia risulta irrilevante ai fini del decidere. Precisate dalle parti la causa le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
In via preliminare va confermata l'ordinanza emessa in data 11.12.2024 con la quale sono state rigettate le istanze istruttorie dedotte da parte attrice/opponente in quanto superflue ai fini della decisione.
pagina 18 di 35 I due giudizi riuniti impongono il preliminare esame delle contestazioni di invalidità del contratto di mutuo – usura e anatocismo- formulate da sia Parte_1
nell'atto introduttivo del giudizio n. R.G. 12979/2023 sia nelle domande riconvenzionali svolte nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9219/2023 introdotto con giudizio R.G.
n. 26538/2023, in quanto attengono alla patologia del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da Intesa San Paolo S.p.a. con il decreto ingiuntivo opposto.
2. Nullità del contratto di mutuo fondiario: usura, anatocismo e frode alla legge
Preliminarmente, quindi, devono essere esaminate le contestazioni di nullità del contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari e anatocistici.
Le odierne attrici hanno eccepito l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti, in quanto è stato applicato un interesse convenzionale superiore al tasso soglia.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione in quanto generica per omessa CP_9
allegazione della misura del superamento del Tasso Soglia Usura degli interessi convenzionali pattuiti.
L'eccezione è infondata.
Deve ritenersi affetta da insanabile genericità la lamentata applicazione di interessi usurari.
Parte attrice non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia con riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Sul punto, deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro pagina 19 di 35 lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
S.U. 15597/2020).
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare come gli odierni attori, nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti, non abbiano assolto in modo analitico ed esaustivo all'onere di dedurre le allegazioni in fatto del superamento della soglia usura. In particolare, non hanno specificato in che misura il tasso convenzionale avrebbe superato il tasso soglia, senza peraltro operare neppure un confronto tra i due valori.
Peraltro, l'esame della documentazione contrattuale prodotta dalla banca emerge che gli interessi convenzionali del contratto di mutuo sono stati pattuiti in misura variabile, precisamente l'art. 2 lett. e) prevede che il saggio nominale annuo degli interessi è del 3,65% Cont sino la 31.7.2011 pari all'Euribor a un mese rilevato a cura dell' e dell'ACI, aumentato di
2,20 punti e arrotondato allo 0,05 superiore, mentre alla lettera f) del medesimo articolo è previsto il TAEG pari al 4,038%. Il tasso di interesse convenzionale, quindi, risulta pattuito entro il Tasso Soglia che, come dedotto e documentato dalla banca ( vedi decreto ministeriale inerente rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura del
III trimestre 2011 depositato in data 28.6.2024), era pari al 7,98% per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile.
Il contratto di mutuo è valido ed efficace ed il tasso di interesse convenzionale è stato pattuito entro il tasso soglia usura, pertanto la domanda di declaratoria della nullità di tale contratto è infondata.
Inoltre, le odierne attrici hanno eccepito che la clausola che prevede l'applicazione del tasso di interesse usurario è nulla per frode alla legge ex art. 1344 c.c., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari. Anche tale contestazione deve ritenersi affetta da insanabile genericità atteso che le attrici si limitano a riprodurre in maniera astratta una pronuncia della giurisprudenza di legittimità in materia di frode alla legge senza fare alcun riferimento al caso concreto e, quindi, al rapporto contrattuale stipulato tra le odierne parti.
Peraltro, le odierne parti attrici non hanno né allegato né provato l'esistenza di un accordo in frode alla legge che avrebbe coinvolto l'Istituto di Credito con conseguente nullità del contratto di mutuo, che è l'unico atto di cui parte attrice ha dedotto la nullità per contrarietà a pagina 20 di 35 norma imperativa senza dimostrare un coinvolgimento della convenuta o la complessiva operazione fraudolenta posta in essere.
Le odierne attrici/opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento anche sotto il profilo della produzione di interessi anatocistici.
Tale censura è parimenti infondata.
In particolare, nel caso in esame parti attrici si dolgono dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici ma si limitano a riprodurre in maniera astratta numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di anatocismo senza fare alcun riferimento al caso concreto e, quindi, al rapporto contrattuale stipulato tra le odierne parti ed alle condizioni economiche pattuite ed in concreto applicate.
Peraltro, la prospettazione sconta, in ogni caso, una grave carenza di precisione, in quanto le parti attrici non hanno in alcun modo esplicitato in fatto il meccanismo attraverso il quale si avrebbe la produzione di interessi su interessi, mediante puntuale connessione della contestazione alla documentazione allegata, né hanno dedotto alcunché specifico in diritto.
Sul punto, ribadendo i principi della giurisprudenza di legittimità già evidenziati, incombeva su parti attrici l'onere di analitica contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Le contestazioni mosse dalle odierne attrici sono rimaste sfornite di dimostrazione né sono state precisate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ne consegue l'infondatezza per genericità dell'allegazione e mancanza di adeguata dimostrazione alla quale non avrebbe potuto sopperire la CTU contabile che può essere disposta solo in presenza di contestazioni chiare, esplicitate e giuridicamente argomentate alla luce della documentazione versata in atti.
Inoltre l'esame documentale ed in particolare l'art. 2 lett. h) del contratto di mutuo evidenzia come “Gli interessi di mora matureranno altresì sulle rate di interesse a decorrere dalla data della relativa scadenza e sino al momento del pagamento, nonché nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'impresa, sull'importo complessivamente dovuto per capitale, interessi corrispettivi e di mora e accessori a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi. Gli interessi di mora non sono suscettibili di capitalizzazioni periodiche”. Tale clausola è stata espressamente pattuita per iscritto e pertanto deve ritenersi legittima, considerato che risulta conforme alla delibera CICR del
9.2.2000. Infatti per i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22.4.2000- data di entrata in pagina 21 di 35 vigore della Delibera CICR citata- si configura una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c. sicchè gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo scaduta possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento;
è vietata la capitalizzazione di tali interessi moratori, siano essi applicati sugli interessi corrispettivi oppure sull'aliquota capitale. Gli interessi di mora vanno calcolati sulla intera rata e quindi anche sulla parte di rata consistente negli interessi corrispettivi;
tuttavia, gli interessi così calcolati (ossia, gli interessi moratori calcolati anche sugli interessi corrispettivi) non possono produrre a loro volta interessi (divieto di capitalizzazione periodica).
L'ultima parte dell'art. 2 lett. h) del contratto di mutuo fondiario in esame esclude ogni forma di anatocismo, inoltre la banca ha avuto modo di precisare che “gli interessi di mora sono maturati a far data dal 30 luglio 2021 ed i predetti accessori, come dedotto in limine litis e documentato dal ricorso monitorio, non sono stati computati nella formulazione della domanda giudiziale sulle rate insolute comprensive di quota interessi ma solo sulla relativa quota capitale, avendo la comparente chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti delle controparti per il credito insoluto composto da capitale residuo, dalle rate insolute distinte nelle loro componenti di quota capitale e quota interessi, nonché da interessi maturati e maturandi sulle sole componenti di capitale (capitale residuo e quota capitale rate insolute), con esclusione di qualsiasi forma di anatocismo.”, pertanto si deve escludere che la banca abbia chiesto la condanna delle attrici al pagamento di interessi su interessi avendo calcolato gli interessi di mora unicamente sulla quota capitale. Si legge nella memoria depositata dalla banca “La formulazione della domanda giudiziale in sede monitoria, con la quale la comparente ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti delle controparti per l'importo di
€ 984.724,86, valuta 20 luglio 2022, con specificazione delle componenti di € 128.813,52 per quota capitale rate insolute al 30 giugno 2022, € 17.940,08 per quota interessi rate insolute, € 815.818,96 per capitale residuo, € 18.872,68 per interessi corrispettivi al 30 giugno 2022, € 770,50 per interessi corrispettivi al 30 luglio 2022 ed € 2.509,12 per interessi di mora, oltre interessi di mora maturati e maturandi sulle componenti di capitale a far data dal 21 luglio 2022 fino al saldo.” Peraltro, l'estratto autentico delle scritture contabili prodotto dalla banca evidenzia i conteggi delle rate scadute in quota capitale e degli interessi corrispettivi e moratori scaduti, conteggi, peraltro, che non sono stati espressamente contestati da parte attrice.
pagina 22 di 35 Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve ribadirsi l'infondatezza della contestazione e della conseguente domanda di ripetizione dell'indebito oltre che l'inammissibilità della CTU contabile invocata dall'attrice stante l'infondatezza delle contestazioni e, del pari, l'irrilevanza della CTU contabile prodotta, effettuata nel procedimento innanzi al Tribunale di Torre
AT, N.R.G. 4471/2022, che si riferisce ad un contratto derivato di tipo IRS, stipulato in data 16.09.2011, su proposta di contratto del Banco di Napoli S.p.A. Pertanto, appare evidente che tale documentazione sia irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto riferita ad un contratto non oggetto del giudizio.
3. Interessi ultralegali determinati unilateralmente
Le odierne attrici hanno eccepito che l'Istituto di credito abbia determinato unilateralmente il tasso di interesse in misura ultralegale, in violazione dell'art. 1282 c.c.
L'eccezione è infondata.
La banca e la terza intervenuta hanno contestato la fondatezza della pretesa attorea stante la genericità delle allegazioni delle circostanze di fatto.
Tali contestazioni sono fondate in quanto l'esame dell'atto di citazione proposto dalle odierne attrici ad instaurazione del presente giudizio è molto scarno e le allegazioni in fatto sono talmente carenti che non consentono alla giudicante la corretta cognizione dei fatti per come genericamente allegati.
Inoltre, la giudicante condivide il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(vedi Cass. Civ. Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018) secondo cui “il limite oggettivo imposto all'accertamento demandato al Giudice di merito dalla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., implica che il Giudice possa e debba acquisire al rilevante probatorio da selezionare e valutare in base al criterio del prudente apprezzamento, quegli e soltanto quegli elementi di fatto che le parti abbiano inteso puntualmente allegare, non potendo fondare la propria decisione su fatti, quando anche rinvenibili a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultano essere stati oggetto di allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti, e che non abbiano, pertanto, costituito elementi della fattispecie concreta dedotta in giudizio sui quali le parti abbiano avuto modo di discutere in contraddittorio. La ricerca di elementi fattuali non specificamente allegati dalle parti ed indicati a sostegno delle tesi giuridiche sostenute finisce per "completare ed integrare
"l'attività di allegazione e deduzione riferibile in via esclusiva, in base al principio dispositivo, alle parti processuali, valorizzando dati fattuali -necessari al perfezionamento della fattispecie normativa pagina 23 di 35 ritenuta applicabile- che le parti non avevano ritenuto di allegare in quanto considerati non rilevanti.”
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si deve ritenere che non si possono desumere dalla documentazione prodotta circostanze di fatto non allegate da parte delle attrici. Peraltro, alla lacunosa allegazione ha fatto seguito una altrettanto lacunosa produzione probatoria che comporta l'infondatezza della domanda.
Alla luce di tutte queste considerazioni le domande svolte da parti attrici devono ritenersi infondate e, pertanto devono essere rigettate.
4. Fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria
L'infondatezza dei censurati profili di invalidità del contratto di mutuo consente di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata da parte della CP_9
Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n.
17371).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass.
Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Tali conclusioni vanno poi coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. che assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare, in ordine alle circostanze relative all'avvenuta conclusione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.07.2011 da (successore a titolo universale di con Controparte_1 Controparte_12
la società in persona di , in qualità sia di Parte_1 Parte_2 legale rappresentante della società mutuataria che di garante, che non vi è contestazione sul fatto che il mutuatario abbia ricevuto la somma erogata a titolo di mutuo e si sia reso pagina 24 di 35 inadempiente all'obbligo di corresponsione delle rate del mutuo, né è contestata la ricezione della raccomandata del 15.9.2022 di Risoluzione del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 7 e
40 TUB per essersi reso moroso nel pagamento delle rate scadute dal 30.7.2021 con la quale la banca ha contestualmente intimato il pagamento della somma di € 984.724,86, composto da €
146.753,60 per rate insolute, € 19.643,18 per interessi corrispettivi, € 815,818,96 per capitale residuo ed € 2.509,12per interessi di mora maturati al 20 luglio 2022.
La società opposta ha prodotto i documenti posti a fondamento della sua pretesa (contratto mutuo, estratto autentico scritture contabili autenticati dal notaio, nonché lettera di revoca degli affidamenti e di risoluzione del contratto di mutuo e costituzione in mora) in tal modo dimostrando la fondatezza della domanda di condanna al pagamento del credito ingiunto, mentre le doglianze avanzate dall'opponente, che per contrastare la pretesa creditoria monitoriamente azionata avrebbe dovuto allegare e provare i fatti estintivi o modificativi secondo i consolidati principi di ripartizione dell'onere probatoria in materia di adempimento contrattuale, non appaiono meritevoli di accoglimento.
La parte opposta, in particolare, ha provato la conclusione del contratto di mutuo (doc. 9 parte convenuta e intervenuta) e ha allegato l'inadempimento del mutuatario, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta. Inoltre parte opponente non ha contestato la quantificazione del credito che emerge dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'estratto autentico delle scritture contabili.
L'infondatezza dell'opposizione ed il rigetto delle domande riconvenzionali comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto in quanto nel giudizio a cognizione piena è stata accertata la fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata dalla banca.
5. ESIibilità del credito nei confronti della garante
Alla luce delle predette considerazioni, risulta del pari eSIibile il credito nei confronti della garante quale obbligata in solido con la per Parte_2 Parte_1
pagina 25 di 35 tutte le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo. La validità e l'eSIibilità dell'obbligazione principale rende legittima l'escussione della garante.
In particolare, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo, risulta espressamente che la garante sia tenuta a pagare “a semplice richiesta scritta della Banca, quanto dovuto dall'Impresa e/o dai suoi successori o aventi causa” e che la garante non può “opporre alcuna eccezione per ritardare o rifiutare il pagamento richiesto, né eSIerne la restituzione della Banca, neanche in caso di opposizione del debitore […]”. Dall'esame del testo della garanzia assunta da induce la Parte_2 giudicante ad escludere la natura di fideiussione e di ravvisarne la natura di contratto autonomo di garanzia.
Il garante, in caso di un contratto autonomo di garanzia (e non rileva che il contratto sia così definito dalle parti ma è sufficiente che sia evidente che egli abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso l'immediatezza del pagamento), deve provvedere pertanto al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni ed a prescindere dall'esistenza di contestazioni tra il garantito ed il creditore relativamente al rapporto sottostante. Al garante è addirittura impedita la possibilità di iniziare o resistere in processo
(l'eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del garante da parte del creditore non è neppure opponibile da parte del garante “a prima richiesta” e “senza eccezioni”). Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia dalla ordinaria fideiussione è pertanto l'assoluta indipendenza rispetto al rapporto principale. Infatti, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta, invece, si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga, senza che sia consentito al garante opporre alcunché alla pretesa del creditore.
Nel caso in esame, il contratto stipulato da contiene una serie di clausole volte Parte_2
a rendere chiaramente l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella della debitrice principale, al fine di porre la controparte al riparo da eccezioni inerenti al rapporto principale con la debitrice garantita. In particolare, si richiama l'art. 5 del contratto a tenore del quale nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide o nulle, la garanzia resta ferma. Tale previsione, infatti con cui si sancisce l'obbligo di pagamento del garante pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà pagina 26 di 35 dell'obbligazione del garante, di cui all'art. 1939 cod. civ., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.
Infine, si valorizza la previsione dell'art. 5 del contratto de quo, secondo cui si Parte_2
è impegnata a pagare immediatamente, a semplice richiesta, quanto dovuto dalla società alla Banca. In questo caso è evidente la differenza rispetto al regime Parte_1
della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'art. 1945 cod. civ., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario con la clausola in esame, con cui si impone un pagamento immediato e si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti al debito principale, si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia. La garante, in effetti, si è impegnata a pagare, a semplice richiesta scritta della mutuante e anche in caso di opposizione da parte del debitore principale, tutte le somme
“dovute dall'Impresa e/o dai suoi successori o aventi causa. La garanzia si estende agli interessi, anche di mora, alle spese, anche giudiziarie, e agli altri oneri accessori” con previsione della validità della garanzia nonostante l'eventuale invalidità dell'obbligazione principale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1939 c.c. Si tratta di elementi che concorrono ad individuare la natura autonoma delle garanzia, conformemente all'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia
(cosiddetto Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947 e, più di recente, Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233; Cass., 14 giugno 2016 n. 12152). Da tale qualificazione discende che il garante può rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la cd. exceptio doli generalis seu praesentis formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta. Applicando tali principi alla fattispecie concreta va osservato che non vi è stata alcuna specifica contestazione sul punto da parte garante.
In assenza di contestazioni relative alla condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede nella richiesta di pagamento avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo si deve ritenere legittima la richiesta di escussione della garanzia da parte della banca.
pagina 27 di 35
6. opponibilità della cessione dei crediti al garante
Gli odierni attori si sono limitati ad opporsi genericamente alla cessione del credito avvenuta nei confronti della società sottolineando come sia ragionevole invece Controparte_7
regolare i propri rapporti con l'Istituto di credito in via diretta ed eccependo che tale cessione non sia stata comunicata alla garante . Parte_2
La convenuta opposta e l'intervenuta nel costituirsi in giudizio hanno contestato l'eccezione sollevata richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, depositando peraltro in atti la dichiarazione della cedente di inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto della cessione.
Facendo applicazione al caso in esame della giurisprudenza di legittimità deve essere ritenuta infondata l'eccezione di inopponibilità della cessione.
La Corte di Cassazione ha ribadito in una recente sentenza (Cass., n. 10200/2021), pronunciata in caso analogo al presente, che, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall´art. 58 del d. lgs. n. 385/1993, sono “individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). Nel caso di cessioni in blocco di cui alla L. n. 130 del
1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se, “alla luce di tutto l'incarto processuale”, risulti prova: i) della cessione e ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Rilevato, dunque, che la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [sia] un elemento documentale rilevante,
pagina 28 di 35 potenzialmente decisivo” al fine di ritenere provata l'intervenuta cessione, “salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 118 del 5.10.2021 (cfr. doc. n. 4 fascicolo R.G. 26538/23 comparsa di intervento) risulta particolarmente dettagliato e specifico e, pertanto, idoneo a ricomprendere il credito azionato fra quelli oggetto del contratto di cessione dei crediti in blocco. Infatti in tale avviso si legge che oggetto di cessione sono: “in forza di un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") concluso in data12 Dicembre
2023 e con efficacia giuridica a decorrere dalla Data di Efficacia Giuridica (come di seguito definita), ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da
[...]
con sede legale in Piazza Sanicarlo, 156, 10121 RI, codice fiscale, e numero di Controparte_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di RI , partita (la P.IVA_2 PartitaIVA_7
"Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_1 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 marzo 2023, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com ewww.
[...]
I sopra-menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi Email_3 crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo: ”. Email_4
Inoltre, nel caso in esame, a conferma della successione della cessionaria nei crediti vantati e monitoriamente azionati, parte intervenuta ha prodotto la dichiarazione del 19.01.2024 di
Intesa San Paolo (n. 5 all. comparsa di intervento R.G. 26538/23) che ha ribadito l'inclusione pagina 29 di 35 dei crediti vantati dalla cessionaria nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
05.10.2021 al n. 118 parte II ed in forza del contratto la cessionaria è succeduta nei crediti con le relative garanzie fideiussorie e diritti accessori. In tal modo la cessionaria si è conformata all'orientamento della Corte di Cassazione che ha precisato come il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. (Cass. n.
10200/2021).
A tale dichiarazione la Suprema Corte ha attributo SInificato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione creditoria;
a supporto di tale orientamento giurisprudenziale vi
è l'intento di eliminare la farraginosità del sistema a beneficio di una procedura snella e semplificata di cessione di crediti in blocco conformemente alle intenzioni del legislatore.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve ritenersi infondata la contestazione sollevata da parte opponente/attrice di opponibilità alla garante della cessione del credito di
[...]
alla , in quanto smentita dalla documentazione versata in atti alla luce CP_1 CP_7
della quale emerge che la cessione dei crediti in blocco, nel cui ambito era ricompreso il credito vantato dalla banca nei confronti di ha Controparte_1 Parte_1 ad oggetto anche gli accessori del credito tra cui sono ricomprese le garanzie (vedi dichiarazione resa dalla banca cedente avente ad oggetto la cessione dello specifico credito per cui è causa in favore dell' doc. n. 5 all. comparsa di intervento R.G. Controparte_7
26538/23 e avviso G.U. della cessione). Ne consegue che la successione nel credito per effetto della cessione ricomprende anche le garanzie rilasciate a corredo delle obbligazioni principali assunte dal debitore.
Anche prescindendo dalle valutazioni connesse alla natura autonoma della garanzia va osservato che, a fronte della specificità degli addebiti rivolti dalla società opposta e della consistenza del materiale probatorio fornito a sostegno della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente non ha fornito adeguati elementi di segno contrario.
7. Responsabilità dell'Istituto di Credito per erronea valutazione dell'immobile e risarcimento del danno pagina 30 di 35 Parti attrici deducono che l'immobile acquistato dalla all'asta Parte_1
fallimentare sarebbe affetto da vizi urbanistici che ne inficiano la negoziabilità e ne comportano una notevole riduzione del valore commerciale. Pertanto, parti attrici deducono la responsabilità precontrattuale della atteso che nella fase di valutazione CP_9
dell'immobile non si è avveduta di tali gravi vizi, con negligenza e colpa, inducendo la società attrice ad indebitarsi oltre misura, violando così i principi di buona fede e correttezza.
In particolare, le attrici sottolineano che qualora tali vizi fossero stati rilevati nell'istruttoria che la controparte svolse tra il 2010 ed il 2011 il mutuo non sarebbe stato concesso o, in ogni caso, sarebbe stato concesso per un importo molto minore, evitando un inutile indebitamento della società attrice. Secondo la prospettazione di parti attrici, pertanto, si può configurare una responsabilità precontrattuale dell'Istituto di credito da contratto valido ma svantaggioso.
Le controparti contestano quanto eccepito da parti attrici, impugnando la relazione peritale di parte prodotta dall'attrice ed evidenziando che la predetta relazione sia priva di valenza probatoria. La convenuta e l'intervenuta contestano la presenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto dell'immobile e il contratto di mutuo. In particolare, l'acquisto dell'immobile è stato effettuato con aggiudicazione in data 25 ottobre 2010 e successivo decreto di trasferimento del 18 maggio 2011, mentre il contratto di mutuo veniva stipulato in data 28 luglio 2011, ove non viene indicato alcuno specifico scopo a cui destinare la somma. Inoltre, le controparti rilevano che i dedotti vizi del cespite, laddove esistenti, sarebbero stati ben conoscibili mediante ordinaria diligenza da parte della società attrice prima della partecipazione all'asta pubblica, in quanto tale modalità di vendita è preceduta dalla pubblicazione del relativo avviso con indicazione dei dati dell'immobile e delle sue condizioni, ed essendo altresì consultabile dagli interessati alla partecipazione all'asta ed all'aggiudicazione la relazione peritale e l'ordinanza di vendita emessa dal G.D., nelle quali obbligatoriamente vanno indicate le condizioni urbanistiche dell'immobile ed i suoi eventuali vizi.
La domanda proposta è infondata.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è espressa ritenendo che: “L'opportunità di accertare la regolarità edilizia di un immobile per il quale viene richiesto un mutuo non sembra assurgere ad obbligo che la banca si assume nei confronti dei mutuatari. (…) Deve sul punto condividersi quanto pagina 31 di 35 sostenuto dalla (omissis.) secondo cui scopo della perizia della banca è solo quello di comprendere quale valore potrebbe avere un bene sul mercato, onde verificare la tenuta della garanzia ipotecaria nel caso di inadempimento e, dunque, di vendita forzata. L'attività del perito, infatti, è funzionale all'approvazione della richiesta di mutuo (che, nel caso di specie, è stato ottenuto) e si estrinseca unicamente nei confronti della banca e non anche dei mutuatari;
di modo che, un'eventuale negligenza da parte del tecnico incaricato nella stima dell'immobile prima dell'erogazione del mutuo può produrre delle conseguenze verso questa se la natura abusiva del bene è idonea a pregiudicare la realizzazione del credito dell'istituto in sede di esecuzione forzata” (cfr. Tribunale di Napoli, sez. II Civile, sentenza n. 11522/16).
Nel caso di specie, alcun onere di verifica incombeva sulla considerato che “in tema di CP_9 vendita coatta, la natura abusiva del bene, se da un lato può compromettere l'aspettativa di recupero dell'istituto-creditore, dall'altro, non inficia in alcun modo la pignorabilità dello stesso né impedisce che si proceda alla vendita forzata. Le vicende legate ai profili urbanistici dell'immobile, infatti, non hanno incidenza alcuna sulla apposizione del vincolo pignoratizio né sulla delega delle operazioni di vendita che avranno luogo indipendentemente dalle irregolarità che il bene in concreto presenti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che le nullità disposte dall'art. 40 L. n. 47/1985 non si estendono alla esecuzione immobiliare con conseguente ammissibilità della vendita forzata, anche nei casi in cui non sia prevista alcuna forma automatica di sanatoria per l'aggiudicatario, “di talché anche
l'immobile abusivo non sanabile può costituire oggetto di vendita forzata, purché ciò sia dichiarato nel bando di vendita” (cfr. Cassazione civile, 11/10/2013, n. 23140). Infatti, se così non fosse, la natura abusiva di un immobile finirebbe per avvantaggiare lo stesso debitore che potrebbe sottrarlo al vincolo pignoratizio, paralizzando la procedura esecutiva e impedendo la soddisfazione del credito azionato.
Nel caso di specie, pertanto, non si ritiene vi sia stata una condotta della contraria a CP_9
correttezza, diligenza e buona fede nella gestione del rapporto con il cliente, che possa costituire fonte di responsabilità.
Peraltro, da una diversa prospettiva, colui che si aggiudica un immobile all'asta, non ha diritto alle normali garanzie dell'acquirente (artt. 1460 e 1497 c.c.), né può dolersi se il bene posto in vendita ad un prezzo, si rivela di valore inferiore. La pressoché totale esclusione di garanzie discende dalla natura coattiva del trasferimento, cioè dalla mancanza di qualsiasi consenso alla vendita da parte del debitore esecutato nonché dalla funzione stessa del prezzo pagina 32 di 35 ricavato dall'asta che è quello di essere ripartito fra i creditori (cfr. Trib. Agrigento, 25 ottobre
2022, n. 1300). Il trasferimento dell'immobile, avvenuto nell'ambito di una procedura esecutiva, è presidiato non solo dal controllo del Giudice dell'esecuzione ma anche dal tecnico incaricato della valutazione del bene staggito che avrebbe dovuto accertare l'esistenza di eventuali irregolarità di carattere urbanistico. Di conseguenza, in linea di principio, ove l'attore si ritenga danneggiato dal mancato rilievo di irregolarità dell'immobile acquistato all'asta, non potrà certamente rivolgersi all'istituto di credito a cui non può essere ricondotta alcuna negligenza, essendosi limitato a coltivare legittimamente l'esecuzione quale creditore.
Tale assunto, a parere del giudicante è in linea con quanto previsto dall'art. 2922 c.c. che recita: “Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione”. Il senso di tale disposizione è chiaro: chi si aggiudica un immobile all'asta, non ha diritto alle normali garanzie dell'acquirente (artt. 1460 – 1497 c.c.), né può dolersi se il bene posto in vendita ad un prezzo, si rivela di valore inferiore. La pressoché totale esclusione di garanzie discende dalla natura coattiva del trasferimento, cioè dalla mancanza di qualsiasi consenso alla vendita da parte del debitore esecutato nonché dalla funzione stessa del prezzo ricavato dall'asta che è quello di essere ripartito fra i creditori: completata l'esecuzione, infatti, non rimane più un soggetto responsabile cui l'aggiudicatario possa rivolgersi per lamentare i vizi del bene.
Ne segue il rigetto della domanda attorea.
L'infondatezza della domanda di responsabilità precontrattuale rende infondate anche le domande risarcitorie e restitutorie. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono ritenersi infondate le domande attoree che vanno respinte, mentre deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto agli effetti della pronuncia nei confronti della si osserva che Controparte_7
l'intervenuta ha provato la successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto del contratto di cessione del 12 dicembre 2023, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 12 dicembre 2023, il cui avviso è stato allegato alla comparsa di intervento. In caso di successione a titolo particolare, l'articolo 111 c.p.c. citato prevede che il giudizio prosegue tra le parti originarie ma è in facoltà del successore intervenire nel giudizio. In tal caso, salvo il caso di estromissione dell'originario titolare del diritto che,
pagina 33 di 35 tuttavia, presuppone l'adozione del relativo provvedimento e il consenso delle altre parti del giudizio, tra il dante causa e l'avente causa si realizza un'ipotesi di litisconsorzio necessario
(sul punto, v. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424; Cass., sez. Un., 9.03.1999, n. 1918).
8. Responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna di parti attrici per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda avanzata.
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, infatti, la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante della effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19 luglio 2004, n. 13355). Nel caso in esame la società
[...]
e la garante non hanno allegato la presenza del detto Parte_1 Parte_2
danno che non può, pertanto, essere ritenuto esistente in re ipsa.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande attoree.
Esclusa la fondatezza delle ragioni di contestazione mosse da parti attrici deve ritenersi infondata la domanda di condanna alla restituzione di somme trattandosi di domanda proposta sulla premessa di una rideterminazione delle poste di dare e avere in conseguenza delle infondate contestazioni di usurarietà dei tassi di interesse contrattuali, frode alla legge, interessi ultralegali e anatocismo del contratto. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, potendosi evidenziare che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Spese di lite
Le spese di lite tra ed
contro
Intesa San Parte_1 Parte_2
Paolo S.p.a. seguono la soccombenza delle attrici e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m.
55/2014, aggiornato dal D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta ed in particolare pagina 34 di 35 dell'assenza di attività istruttoria e della riduzione della fase decisoria, ritenuta congrua la nota spese depositata da parte opposta che ha applicato i parametri minimi.
Infine, visto che la , quale successore della società opposta nel diritto di CP_7 credito che ha dato origine al presente giudizio, è intervenuta nel processo ai sensi dell'art.111
c.p.c., aderendo integralmente alle difese già svolte dalla Intesa San Paolo S.p.a., si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. – secondo la disciplina ratione temporis applicabile - per compensare integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la società intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società
e da
contro
Intesa San Paolo S.p.a. Parte_1 Parte_2
nell'ambito del giudizio n. R.G. 12979/2023 e quali domande riconvenzionali nel giudizio n.
RG 26538/2023 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9219/2023 del 19.5.2023 ottenuto da rappresentata da quale mandataria Controparte_1 Controparte_5 con rappresentanza oltre che di anche della intervenuta Controparte_1 CP_7
ex art. 111 c.p.c., così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
2. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9219/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 19.05.2023 che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. ;
3. Condanna e da in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare a le spese di lite liquidate in complessivi € 14.596,50 per Controparte_1
compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4. compensa le spese di lite tra gli attori opponenti e la . CP_7
Milano, 28 giugno 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il G.I. dott.ssa Anna Giorgia Carbone, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle cause riunite iscritte ai N.R.G. 12979/2023 e N.R.G. 26538/2023
TRA
C.F. - P.IVA ), con sede in Pompei (NA), Parte_1 P.IVA_1
Via MonSInor Di Liegro 9/B, in persona del legale rappresentante pro tempore SI.ra
[...]
(C.F. ), , con studio in Parte_2 C.F._1 Parte_3
Poggiomarino (NA), alla via G. Iervolino n. 96, elettivamente domiciliata in Milano, in Corso
Porta Vittoria n. 28, presso lo studio dell'avv. Federica Vianello, come da procura in atti,
(C.F. ), nata a [...] il Parte_2 C.F._1
24.10.1970 ed ivi residente, in via Friuli n. 22, rappresentata e difesa dall'Avv. Pt_3
, con studio in Poggiomarino (NA), alla via G. Iervolino n. 96, elettivamente
[...]
domiciliata in Milano, in Corso Porta Vittoria n. 28, presso lo studio dell'avv. Federica
Vianello, come da procura in atti,
ATTORI
CONTRO
C.F. e P. IVA ) con sede legale in RI, piazza Controparte_1 P.IVA_2
San Carlo n. 156 e sede secondaria con rappresentanza stabile in Milano, via Monte di Pietà n.
8, rappresentata, in virtù di procura rilasciata in data 25 novembre 2019 a rogito Notaio
[...]
di Milano, rep. 34.945, racc. 11.871, registrata presso l'Ufficio Territoriale Atti Per_1
Pubblici di Milano-Dip. II, in data 26 novembre 2019 al n. 52441 serie 1T, dalla CP_2
pagina 1 di 35 C.F. e P.IVA ), con sede in Milano alla Via Bastioni di Porta Nuova CP_3 P.IVA_3
n. 19, in persona del procuratore avv. nato ad [...] il 6 febbraio Controparte_4
1971, C.F. , a tanto autorizzato in forza di procura conferita C.F._2 dall'Amministratore Delegato della nato ad [...] Controparte_5 CP_6
in data 22 gennaio 1984 a firma autenticata Notaio di Milano in data 25 marzo Persona_2
2022 dal notaio di Milano, rep. 8787, racc. 5089, registrata a Milano 2 il 1° Persona_2 aprile 2022 al n. 33325 serie 1T, rappresentata ed assistita dall'Avv. Roberto Esposito del foro di Napoli, presso il cui studio in Napoli al Corso Umberto I n. 259 elegge elettivamente domicilio, il quale dichiara di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo PEC: da Email_1
intendersi quale domicilio elettronico,
CONVENUTA
E con l'intervento di
C.F.: , a socio unico, numero di iscrizione al registro delle Controparte_7 P.IVA_4
Imprese di Treviso-Belluno e C.F.: , successore a titolo particolare ex lege n. 130 P.IVA_4 del 30/04/1999, dell ai sensi della L. n. 130 del 30/04/1999 ed in forza Controparte_1
di un contratto di cessione di crediti, ai sensi degli artt. 4 e 7.1 della citata L. 130/1999, stipulato in data 12.12.2023, con efficacia economica dalle ore 00.01 dell'12 dicembre 2023 ed efficacia giuridica dal 18 dicembre 2023, con cui, , con sede in RI, Controparte_1
Piazza San Carlo, 156, codice fiscale n. ha ceduto pro-soluto in suo favore, tutti i P.IVA_2
crediti qualificati come attività finanziarie deteriorate, identificabili secondo i criteri indicati nel relativo avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana – Parte II n. 146 del 12 dicembre 2023 (Avviso di cessione TX23AAB11908 del 12/12/2023), corredato dall'informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE n.
rappresentata da (C.F. e P.IVA ), con sede P.IVA_5 Controparte_5 P.IVA_3
legale in Milano, via Bastioni di Porta Nuova n. 19, in persona del procuratore Avv. CP_8
(C.F. , nato l'[...], rappresentata e difesa dall'avv. Roberto
[...] C.F._3
Esposito (mail - codice fiscale: – Email_2 CodiceFiscale_4
PEC: – tel. - fax: 081/5634320), domicilio Email_1 elettronico indirizzo di posta elettronica certificata:
Email_1 pagina 2 di 35 INTERVENTRICE EX ART. 111 III COMMA C.P.C.
NEL GIUDIZIO EX ART. 645 C.P.C. RUBRICATO AL N. 26538 / 2023
OGGETTO: contratto di mutuo- usura-anatocismo- responsabilità contrattuale banca
I procuratori delle parti hanno assunto le seguenti:
CONCLUSIONI:
PER Parte_4
Revocare e/o annullare il decreto ingiuntivo n. 9219/2023, emesso dal Tribunale di Milano
Dott.ssa Michela Guantario il 12.05.2023 in relazione al ricorso R.G. 5188/2023 e, conseguentemente, accertare e dichiarare che la somma intimata non è dovuta dall'odierna opponente alla Controparte_5
2. Per le causali di cui al decreto ingiuntivo de quo e, per l'effetto, respingere e/o rigettare le domande tutte così formulate nel relativo ricorso per ingiunzione;
accertare e dichiarare l'invalidità e/o la nullità parziale e/o annullabilità del contratto di mutuo in quanto affetto da usura.
3. Accertare e dichiarare, altresì, che il contratto di mutuo è, in ogni caso, nullo e/o annullabile in quanto in frode alla legge ex art. 1344 c.c.
4. Accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di mutuo vi è stata, da parte del convenuto Istituto bancario, sia l'applicazione della capitalizzazione composta, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a quelli nominali.
5. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato, che la
Banca convenuta ha applicato al contratto di finanziamento erogato alla società opponente interessi ultralegali determinati unilateralmente, in assenza di specifica e valida pattuizione scritta e in violazione delle prescrizioni di forma e di contenuto previste per il legittimo esercizio dello ius variandi e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse.
6. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato, che la
Banca convenuta ha applicato al contratto di finanziamento interessi determinati in misura superiore a quella consentita dalla Legge 7 marzo 1996 n. 108 e dai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi medi e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse. pagina 3 di 35 7. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato, che la convenuta ha illegittimamente applicato anatocismi vietati dall'articolo 1283 c.c. in CP_9
violazione delle prescrizioni formali e sostanziali dettate dalla Delibera CICR del 09.02.2000, senza ricevere alcuna approvazione scritta dall'attrice, senza mai fornire le comunicazioni e indicazioni di cui all'art. 6 della richiamata delibera e senza rispettare le condizioni di reciprocità dell'art. 2 della citata delibera, anche in ragione della nullità ex art. 1344 c.c. di ogni clausola elusiva di determinazione irrisoria degli interessi attivi e, per l'effetto, condannare la convenuta banca alla restituzione delle somme illegittimamente addebitate e/o riscosse, oltre agli interessi legali creditori in favore delle odierne opponenti.
8. Accertare e dichiarare, anche in via riconvenzionale e con efficacia di giudicato,
l'inesistenza del credito azionato e l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla n. q. indicata nei confronti della e della Controparte_5 Parte_1
garante SI.ra . Parte_2
9. Per l'effetto di quanto innanzi, dichiarare, in ogni caso, totalmente gratuito il mutuo, determinare l'esatto dare-avere tra le parti in base ai risultati del ricalcolo che verrà effettuato in sede di CTU contabile e sulla base dell'intera documentazione relativa al contratto di mutuo.
10. Accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto Istituto di credito per aver omesso di rilevare le anomalie dell'immobile che ne riducono enormemente il valore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni derivanti all'attrice, quantificati sin d'ora in euro
115.000,00 relativi all'operazione di demolizione, oltre al danno scaturito dall'indebitamento, oltre al danno relativo alla patita risoluzione del contratto di locazione per giusta causa, nella misura che sarà dimostrata in corso di causa e/o anche, se del caso, in via equitativa.
11. Accertare e dichiarare per tutti i motivi esposti in atto l'infondatezza della pretesa creditoria avanzata dalla e l'inesistenza di qualsiasi obbligazione di Controparte_1
pagamento nei confronti della SI.ra . Parte_2
12. Condannare, altresì, la convenuta banca alla restituzione delle somme indebitamente addebitate e/o riscosse, dal sorgere del rapporto sino ad oggi (quantificate in euro 312.903,56) oltre agli interessi legali creditori in favore dell'attore.
pagina 4 di 35 Condannare, altresì, alla refusione delle spese e compensi del presente giudizio con attribuzione al sottoscritto procuratore che se ne dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c.
PER Controparte_1
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e eclaratoria di invalidità e/o nullità parziale e/o annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. Persona_3
22828 per asserita usura, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento di usura originaria del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché ad oggetto applicazione Persona_3
di illegittimo anatocismo nell'esecuzione del rapporto, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dalle parti attrici;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e declaratoria di applicazione, in relazione al rapporto negoziale scaturente dal predetto contratto di mutuo, di interessi, costi e remunerazioni senza il consenso della mutuataria, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni attoree ad oggetto il collegamento negoziale tra l'acquisto del cespite cauzionale da parte della società attrice opponente ed il contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio
[...]
di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché di quelle ad oggetto Persona_3
l'imputabilità alla banca dei presunti vizi del predetto immobile;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in qualità Controparte_7
di cessionaria della banca ex lege 130/1999, come tale subentrata solo nel lato attivo del rapporto, rispetto alle domande formulate dagli attori ad oggetto la condanna della banca cedente alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente riscosse o addebitate nel corso del rapporto di mutuo;
Nel merito:
pagina 5 di 35 - rigettare tutte le domande degli attori ed attori opponenti perché destituite di fondamento;
- confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 9219/2023 emesso dal G.U. dott.ssa Michela Guantario del Tribunale di Milano in data 12 – 19 maggio 2023, a definizione del procedimento monitorio rubricato al n. 5188/2023 R.G.;
- gradatamente, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: Parte_1
, con sede in Pompei alla via MonSInor Di Liegro n. 9/B, e la SInora P.IVA_1 [...]
, nata a [...] il [...] al Parte_2 CodiceFiscale_5 pagamento in favore della banca, con effetti ex art. 111 IV comma c.p.c. nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria del credito per le medesime causali di cui al Controparte_7
decreto ingiuntivo opposto, con il vincolo della solidarietà, della somma di € 984.724,86, valuta 20 luglio 2022, composta da € 128.813,52 per quota capitale rate insolute al 30 giugno
2022, € 17.940,08 per quota interessi rate insolute, € 815.818,96 per capitale residuo, € 18.872,68 per interessi corrispettivi al 30 giugno 2022, € 770,50 per interessi corrispettivi al 30 luglio
2022 ed € 2.509,12 per interessi di mora, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sulle componenti di capitale a far data dal 21 luglio 2022 fino al saldo, o al pagamento di quella maggiore o minor somma che risulti dovuta in base alle emergenze istruttorie;
- accertare e dichiarare che la garanzia rilasciata dalla SInora nata a Parte_2
Torre del Greco (NA) il 24 ottobre 1970 C.F. con la sottoscrizione del C.F._1
contratto di mutuo in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Persona_3
Napoli, rep. 39922, racc. 22828, per le obbligazioni assunte dalla Parte_1
C.F.: , nei confronti della banca mutuante con il suindicato contratto di mutuo ha P.IVA_1
natura giuridica di contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità alla banca da parte della predetta garante delle eccezioni spettanti alla debitrice principale inerenti il rapporto garantito, nonché l'immediata eSIibilità nei confronti della predetta del credito insoluto della banca oggetto della domanda monitoria;
- condannare gli attori ed attori opponenti, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese e competenze dei giudizi riuniti.
PER SPV TERZA INTERVENUTA CP_7
pagina 6 di 35 In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e eclaratoria di invalidità e/o nullità parziale e/o annullabilità del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. Persona_3
22828 per asserita usura, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento di usura originaria del contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché ad oggetto applicazione Persona_3
di illegittimo anatocismo nell'esecuzione del rapporto, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dalle parti attrici;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande attoree ad oggetto accertamento e declaratoria di applicazione, in relazione al rapporto negoziale scaturente dal predetto contratto di mutuo, di interessi, costi e remunerazioni senza il consenso della mutuataria, in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate in merito dall'attrice;
- accertare e dichiarare l'inammissibilità delle domande ed eccezioni attoree ad oggetto il collegamento negoziale tra l'acquisto del cespite cauzionale da parte della società attrice opponente ed il contratto di mutuo stipulato in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio
[...]
di Napoli, rep. 39922, racc. 22828, nonché di quelle ad oggetto Persona_3
l'imputabilità alla banca dei presunti vizi del predetto immobile;
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della in qualità Controparte_7 di cessionaria della banca ex lege 130/1999, come tale subentrata solo nel lato attivo del rapporto, rispetto alle domande formulate dagli attori ad oggetto la condanna della banca cedente alla restituzione delle somme asseritamente indebitamente riscosse o addebitate nel corso del rapporto di mutuo;
Nel merito:
- rigettare tutte le domande degli attori ed attori opponenti perché destituite di fondamento;
pagina 7 di 35 - confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto n. 9219/2023 emesso dal G.U. dott.ssa Michela Guantario del Tribunale di Milano in data 12 – 19 maggio 2023, a definizione del procedimento monitorio rubricato al n. 5188/2023 R.G.;
- gradatamente, in denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, condannare la in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: Parte_1
, con sede in Pompei alla via MonSInor Di Liegro n. 9/B, e la SInora P.IVA_1 [...]
, nata a [...] il [...] al Parte_2 CodiceFiscale_5
pagamento in favore della banca, con effetti ex art. 111 IV comma c.p.c. nella sfera giuridico patrimoniale della cessionaria del credito per le medesime causali di cui al Controparte_7
decreto ingiuntivo opposto, con il vincolo della solidarietà, della somma di € 984.724,86, valuta 20 luglio 2022, composta da € 128.813,52 per quota capitale rate insolute al 30 giugno
2022, € 17.940,08 per quota interessi rate insolute, € 815.818,96 per capitale residuo, € 18.872,68 per interessi corrispettivi al 30 giugno 2022, € 770,50 per interessi corrispettivi al 30 luglio
2022 ed € 2.509,12 per interessi di mora, oltre interessi convenzionali di mora maturati e maturandi sulle componenti di capitale a far data dal 21 luglio 2022 fino al saldo, o al pagamento di quella maggiore o minor somma che risulti dovuta in base alle emergenze istruttorie;
- accertare e dichiarare che la garanzia rilasciata dalla SInora nata a Parte_2
Torre del Greco (NA) il 24 ottobre 1970 C.F. con la sottoscrizione del C.F._1 contratto di mutuo in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Persona_3
Napoli, rep. 39922, racc. 22828, per le obbligazioni assunte dalla Parte_1
C.F.: , nei confronti della banca mutuante con il suindicato contratto di mutuo ha P.IVA_1 natura giuridica di contratto autonomo di garanzia e, per l'effetto, dichiarare l'inopponibilità alla banca da parte della predetta garante delle eccezioni spettanti alla debitrice principale inerenti il rapporto garantito, nonché l'immediata eSIibilità nei confronti della predetta del credito insoluto della banca oggetto della domanda monitoria;
- condannare gli attori ed attori opponenti, con il vincolo della solidarietà, alla rifusione delle spese e competenze dei giudizi riuniti.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Premessa – svolgimento del processo
pagina 8 di 35 Il giudizio iscritto al n. R.G. 12979/2023 ha ad oggetto la riassunzione del giudizio introdotto dall'attrice innanzi al Tribunale di Torre AT a seguito di declaratoria di incompetenza resa con ordinanza emessa in data 29.12.2022 a favore del Tribunale di Milano.
La società in persona del legale rappresentante pro tempore in Parte_1
persona del legale rappresentante pro tempore ha citato in giudizio Parte_2
per far valere il proprio diritto ad ottenere una pronuncia dichiarativa Controparte_1 della nullità del contratto di mutuo n. 82536, stipulato in data 28.07.2011, dell'importo di euro
1.900.000,00, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca sull'immobile, l'opificio industriale, ubicato in Salerno, via Brun, n. 1, NCF al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, acquistato in data
25.10.2010, all'asta giudiziaria relativa ai beni immobili del Fallimento della società CDS di
Lepore F. s.a.s - n. 28/2007, del Tribunale di Salerno, affetto da usura oltre che da causa illecita che rende il contratto in frode alla legge e nullo ai sensi dell'art. 1344 c.c., con conseguente diritto della mutuataria alla restituzione degli importi indebitamente percepiti a titolo di interessi usurari e di capitalizzazione composta.
L'attrice deduce la condotta colposa della banca che non essendosi accorta al momento dell'erogazione del finanziamento che l'opificio presentava difformità edilizie ostative al rilascio del certificato di agibilità, oltre che difformità di prospetto che ne riducevano il valore, ha violato i principi di correttezza e buona fede sia nella fase precontrattuale per violazione dell'art. 1337 c.c. che nell'esecuzione del contratto in violazione dell'art. 1375 c.c. con conseguente diritto della mutuataria al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa nel corso del giudizio.
A fondamento della propria pretesa parte attrice deduceva:
➢ di aver partecipato, in data 25.10.2010, all'asta giudiziaria relativa ai beni immobili del
Fallimento della società CDS di Lepore F. s.a.s - n. 28/2007, del Tribunale di Salerno,
G.D. dott. Giorgio , aggiudicandosi l'opificio industriale, ubicato in Salerno, via CP_10
Brun, n. 1, NCF al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, per l'importo di euro 2.351.000,00 (cfr. all. 1 e 2);
➢ di avere chiesto per l'acquisto di tale immobile al convenuto istituto di credito un finanziamento e Intesa San Paolo S.p.A. disponeva l'istruttoria sull'operazione immobiliare da finanziarie. Terminata positivamente l'istruttoria, la banca concedeva pagina 9 di 35 alla il mutuo n. 82536, in data 28.07.2011, dell'importo di Parte_1
euro 1.900.000,00, a garanzia del quale veniva iscritta ipoteca sull'immobile in questione, per la somma di euro 3.325.000,00, ipoteca successivamente ridotta ad euro
1.822.175,00 in data 28.06.2019. Il piano di ammortamento prevedeva la restituzione n.
177 rate di euro 10.734,04 ciascuna, decorrenti dal 31.10.2011, a cui era applicato un tasso nominale annuo del 3,65% aumentato di 2,20 punti percentuali ed applicato un tasso annuo effettivo globale pari al 4,038%. La società attrice confidando nell'appetibilità commerciale dell'opificio, atteso che il finanziamento veniva concesso previa valutazione economica del bene e previa verifica della conformità urbanistica dello stesso, procedeva alla sottoscrizione del contratto;
➢ di avere collocare sul mercato immobiliare l'opificio che, in data 10.04.2012, veniva concesso in locazione alla società con contratto registrato in Parte_5
data 13.04.12;
➢ Che la conduttrice vedeva respinta la richiesta di finanziamento pubblico mediante fondi europei a causa dell'esistenza di difformità dell'opificio rispetto ai titoli abitativi ed invitava a porre rimedio a tale irregolarità in modo da Parte_1 ottenere il certificato di agibilità;
➢ al fine di verificare quanto eccepito dalla conduttrice, di avere conferito incarico all'arch. il quale accertava la presenza di alcune difformità sia di Persona_4 prospetto (dimensionamento e localizzazione di aperture sul prospetto ovest), nonché una sostanziale difformità tipologica e strutturale relativa alla pensilina adagiata sui prospetti sud ed est del fabbricato, quindi non vi era corrispondenza con quanto rappresentato nei grafici allegati alla concessione Edilizia n. 257 del 20.12.2002 (cfr. all.
3 citazione in riassunzione). Siffatte difformità erano tali da non permettere l'acquisizione del necessario nulla-osta propedeutico alla stipula della Convenzione con il Consorzio ASI da parte della conduttrice dei locali e tale da non permettere neppure il rilascio del certificato di agibilità dell'immobile, richiesto presso il Comune di Salerno, determinando il recesso dal contratto di locazione da parte della Parte_5
e l'impossibilità da parte della società attrice di trovare una giusta collocazione
[...]
commerciale dell'immobile.
pagina 10 di 35 Per tali ragioni l'attrice introduceva il presente giudizio e deduceva l'invalidità del contratto di mutuo e la scorrettezza del comportamento tenuto dall'istituto di credito. In particolare, a fondamento delle proprie domande l'attore adduceva:
➢ l'invalidità del contratto di mutuo in quanto affetto da usura, ai sensi dell'art. 1815 c.c., che deve essere dichiarato gratuito con conseguente diritto del mutuatario alla restituzione degli interessi corrisposti e a corrispondere alla banca la sola quota capitale in luogo dell'intera rata;
➢ l'invalidità del contratto di mutuo in quanto viziato da illegittimo anatocismo, atteso che la convenzione contestuale alla stipula del mutuo che stabilisce che sulle rate scadute decorrono gli interessi sull'intera somma integra un fenomeno di anatocismo vietato ai sensi dell'art. 1283 c.c., con conseguente diritto alla restituzione delle somme illegittimamente percepite dalla banca;
➢ per effetto della dedotta usura, la nullità del contratto perché in frode alla legge ex art. 1344 c.c., stante la previsione, nella fase patologica del rapporto, dell'applicazione di un interesse che cumulandosi diventerebbe un usurario, determinando la nullità della pattuizione sull'interesse convenzionale e l'illiceità della causa del contratto;
➢ la responsabilità precontrattuale del convenuto istituto di credito per aver erroneamente valutato l'immobile, non essendosi accorto che lo stesso fosse privo del certificato di agibilità e presentasse difformità di prospetto e strutturali, condotta negligente di omesso rilievo delle difformità che causava il recesso dal contratto di locazione dea parte del conduttore e l'impossibilità di collocare l'immobile sul mercato immobiliare con conseguente grave danno per la tenuta a Parte_1 rimborsare le rate del mutuo senza poter collocare sul mercato l'immobile e diritto al risarcimento dei danni.
Pertanto, la parte concludeva chiedendo che il contratto di mutuo dedotto in giudizio fosse accertato e dichiarato nullo e/o annullabile in quanto affetto da usura, nonché in ogni caso nullo e/o annullabile in quanto in frode alla legge ex art. 1344 c.c., ovvero, accertare e dichiarare che nel corso del rapporto di mutuo vi sia stata da parte del convenuto istituto bancario sia l'applicazione della capitalizzazione composta, sia l'addebito di costi, remunerazioni e competenze non concordate e, in ogni caso, non dovute in quanto superiori a pagina 11 di 35 quelli nominali, con conseguente rideterminazione dell'esatto dare e avere tra le parti, con condanna della alla restituzione delle somme indebitamente riscosse. Infine, chiedeva CP_9
di accertare e dichiarare la responsabilità del convenuto istituto di credito per aver omesso di rilevare le anomalie dell'immobile che ne riducono enormemente il valore e, per l'effetto, condannarla al risarcimento di tutti i danni derivanti all'attrice.
La causa veniva iscritta a ruolo con numero R.G. 4659/2022 del Tribunale di Torre
AT ed assegnata alla cognizione del G.U. dott.ssa Vitulano.
Nel giudizio così instaurato si è costituita la società rappresentata Controparte_1 dalla propria mandataria la quale, in via preliminare, eccepiva Controparte_5
l'incompetenza territoriale del Tribunale adito a favore del Tribunale di Milano quale foro convenzionale esclusivo e, in via gradata, quale foro competente in applicazione dell'art. 19
c.p.c. Nel merito, chiedeva il rigetto integrale delle domande attoree in considerazione della genericità e carenza sotto il profilo assertivo delle deduzioni formulate dall'attrice
Con ordinanza emessa in data 29 dicembre 2022, il G.I. sciogliendo la riserva, dichiarava l'incompetenza territoriale del Tribunale di Torre AT per la competenza del
Tribunale di Milano, concedendo termine di giorni novanta per la riassunzione della controversia innanzi al giudice dichiarato competente.
Con atto di citazione notificato in data 20 marzo 2023, la nel Parte_1
rispetto del termine concessi dal G.U. del Tribunale di Torre AT, ha riassunto innanzi all'intestato Tribunale la controversia, riportandosi integralmente a quanto esposto, dedotto, eccepito e prodotto in tale giudizio.
Si è costituita nel presente giudizio la convenuta rappresentata dalla Controparte_1 propria mandataria che reiterava le deduzioni ed eccezioni già formulate Controparte_5
nel giudizio rubricato al n. 4659/2022 N.R.G. del Tribunale di Torre AT. In particolare, deduceva che:
➢ il mutuo fondiario ai sensi dell'art. 38 TUB veniva erogato alla Parte_1
in data 28.7.2011 contestualmente alla stipula con accredito sul conto corrente n.
[...]
1000/1005 intestato alla società mutuataria;
➢ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla mutuataria con il predetto contratto la stessa ha concesso alla banca ipoteca volontaria sul cespite di pagina 12 di 35 titolarità della stessa sito in Salerno alla via Brun, n. 1, identificato nel Catasto
Fabbricati del predetto Comune al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, iscritta per l'importo di
€ 3.325.000,00 presso la C.RR.II. di Salerno in data 2 agosto 2011 ai nn. 30350 RG/ 4675
RP;
➢ con atto in data 28 giugno 2019 a rogito del notaio di San Gennaro Persona_5
Vesuviano (NA), rep. 8355, racc. 5966, a seguito di ricontrattazione, le parti concordavano, senza effetto novativo delle obbligazioni scaturenti dal citato contratto di mutuo, la riduzione dell'iscrizione ipotecaria ad € 1.822.175,00, di cui € 1.041.242,62 per capitale ed € 780.931,97 per interessi;
➢ in data 30 ottobre 2019 la banca mutuante veniva fusa per incorporazione nell'
[...]
la quale pertanto subentrava ex art. 2504 bis c.c. in tutti i rapporti Controparte_1 sostanziali e processuali della banca incorporata;
➢ a far data dalla rata scaduta il 30 luglio 2021, la si rendeva Parte_1
inadempiente nel pagamento delle rate del finanziamento concesso con il contratto in data 28 luglio 2011;
➢ l'inadempimento determinava la revoca degli affidamenti e l'intimazione di pagamento immediata, comunicata alla debitrice ed alle sue garanti la lettera raccomandata A/R in data 3 febbraio 2022;
➢ la lettera rimaneva priva di riscontro e la società, con successiva lettera raccomandata Parte in data 15 settembre 2022, comunicava alla mutuataria ed ai garanti della stessa di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto prevista e disciplinata dall'art. 7 del contratto e dall'art. 40 II comma T.U.B., con conseguente eSIibilità immediata dell'intero credito per rate insolute, interessi e capitale residuo del mutuo.
Parte convenuta rilevava l'inammissibilità della doglianza relativa all'usura originaria in quanto generica e priva di allegazioni in fatto non essendo stata effettuato il raffronto tra il tasso convenzionale ed il tasso soglia. Tale deduzione, inoltre, si riteneva infondata in quanto nel corso del rapporto il tasso di interesse corrispettivo era variabile ed andava rapportato all'Euribor a un mese aumentato di 2,20 punti percentuali ed arrotondato allo 0,05% superiore, e che il predetto tasso, alla data della stipula (28 luglio 2011), era pari al 3,65%, determinato dalla somma dell'Euribor a un mese dell'1,442% aumentato di 2,20 punti pagina 13 di 35 percentuali e arrotondato allo 0,05%. Alla data della stipula, precisa l'art. 2 lettera f) del contratto, il TAEG era pari al 4,038% annuo. Il predetto tasso di interesse era ampiamente al di sotto del tasso soglia, che, come da decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del
27 giugno 2011, era pari al 7,9875% per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile.
In secondo luogo, sottolineava l'inammissibilità dell'eccezione relativa all'anatocismo in quanto anch'esso generica e carente sul piano assertivo, ed in ogni caso carente di prova e palesemente infondata nel merito, atteso che Il credito della banca per esposizione del contratto di mutuo è immediatamente eSIibile in tutte le sue componenti a seguito della risoluzione comunicata con lettera raccomandata in data 15 luglio 2022, ammontava, alla data del 20 luglio 2022 ad € 984.724,86, composti da € 146.753,60 per rate insolute, € 19.643,18 per interessi corrispettivi, € 815,818,96 per capitale residuo ed € 2.509,12 per interessi di mora maturati sul capitale al 20 luglio 2022. Infine, in relazione alla responsabilità contrattuale per violazione dei principi di correttezza e buona fede nella stipula del contratto di mutuo, rilevava l'infondatezza della stessa stante l'insussistenza di collegamento negoziale tra il mutuo fondiario e l'acquisto dell'immobile effettuato con aggiudicazione all'asta ed il recesso del conduttore non era imputabile alla banca. Pertanto, la convenuta concludeva per l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese.
Alla prima udienza il giudice rilevava l'omesso esperimento della mediazione obbligatoria onerando parte attrice. All'udienza del 19 marzo 2024, il giudice disponeva la riunione al giudizio n. R.G. 12979/2023 della causa di cui al n. R.G. 26538/2023 avente ad oggetto l'opposizione a decreto ingiuntivo n. 9219/2023 del 19.05.2023 ottenuto da Controparte_1
nei confronti delle medesime parti odierne attrici, per il pagamento delle rate scadute
[...]
del contratto di mutuo oggetto del presente giudizio.
Il procedimento monitorio veniva introdotto su ricorso della società nella Controparte_5
qualità di mandataria con rappresentanza della con cui si chiedeva di Controparte_1
ingiungere alla società e ai garanti e Parte_1 Parte_2
nella qualità di erede della garante , la somma di € Controparte_11 Persona_6
984.724,86, oltre interessi a fronte dell'inadempimento del contratto di mutuo oggetto del pagina 14 di 35 presente giudizio. A fondamento della pretesa monitoriamente azionata la banca deduceva che:
➢ con contratto in data 28 luglio 2011 a rogito del notaio di Persona_3
Napoli, rep. 39922, racc. 22828, il C.F.: , Controparte_12 P.IVA_6
concedeva alla in persona del legale rappresentante pro- Parte_1
tempore, C.F.: , con sede in Pompei alla via MonSInor Di Liegro n. 9/B, P.IVA_1 mutuo fondiario ai sensi degli artt. 38 ss. T.U.B. dell'importo di € 1.900.000,00;
➢ l'erogazione della somma mutuata veniva effettuata alla stessa data del rogito, tramite accredito sul conto corrente n. 1000/1005 intestato alla società mutuataria;
➢ a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalla mutuataria con il predetto contratto la stessa concedeva alla banca ipoteca volontaria sul cespite di sua titolarità sito in Salerno alla via Stefano Brun snc, identificato nel Catasto Fabbricati del predetto Comune al foglio 52, p.lla 853, cat. D/8, R.C. € 49.520,00, iscritta per l'importo di € 3.325.000,00 presso la C.RR.II. di Salerno in data 2 agosto 2011 ai nn. 30350 RG/
4675 RP;
➢ nel medesimo atto e rilasciavano fideiussione Parte_2 Persona_6
specifica a prima richiesta a garanzia delle obbligazioni assunte dalla
[...]
nei confronti della banca mutuante con il suindicato contratto di Parte_1
fondiario;
➢ la garante decedeva il 7 settembre 2021, devolvendo la propria eredità Persona_6
al figlio SInor in virtù di testamento pubblico in data 10 agosto Controparte_11
2017 a rogito del notaio di Torre AT (NA) con il quale, in Persona_7 virtù di institutio ex re certa, ha attribuito al predetto tutti i beni immobili di sua titolarità;
➢ con atto in data 28 giugno 2019 a rogito del notaio di San Gennaro Persona_5
Vesuviano (NA), rep. 8355, racc. 5966, a seguito di ricontrattazione, la banca e la società mutuataria parti concordavano, senza effetto novativo delle obbligazioni scaturenti dal citato contratto di mutuo, la riduzione dell'iscrizione ipotecaria ad €
1.822.175,00, di cui € 1.041.242,62 per capitale ed € 780.931,97 per interessi;
pagina 15 di 35 ➢ in data 30 ottobre 2019 veniva fuso per incorporazione in Controparte_12
la quale pertanto subentrava ex art. 2504 bis c.c. in tutti i Controparte_1
rapporti sostanziali e processuali della banca incorporata;
➢ a far data dalla rata scaduta il 30 luglio 2021, si rendeva Parte_1
inadempiente nel pagamento delle rate del mutuo concesso con il suindicato contratto in data 28 luglio 2011;
➢ l'inadempimento comportava la revoca degli affidamenti concessi alla stessa per altri rapporti e l'intimazione di pagamento immediata dell'insoluto, comunicata alla debitrice ed alle sue garanti la lettera raccomandata A/R del 3 febbraio 2022;
➢ la predetta intimazione di pagamento rimaneva priva di riscontro pertanto la banca, con successiva lettera raccomandata A/R in data 15 settembre 2022, comunicava alla mutuataria ed ai garanti della stessa di avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto prevista e disciplinata dall'art. 7 del contratto e dall'art. 40 II comma T.U.B., con conseguente eSIibilità immediata dell'intero credito per rate insolute, interessi e capitale residuo del mutuo, contestualmente diffidando i debitori ad effettuare il pagamento dei debiti insoluti.
Con decreto ingiuntivo n. 9219/2023 del 19.05.2023, il Tribunale di Milano ha ingiunto a e a il pagamento dell'importo di € Parte_1 Parte_2
984.724,86, oltre interessi entro quaranta giorni, oltre alle spese del giudizio monitorio.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli ingiunti società e Parte_1
la garante hanno proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo, Parte_2
eccependo la nullità del decreto ingiuntivo opposto per invalidità del contratto di mutuo in quanto affetto da usura e da anatocismo. Pertanto, non essendo eSIibile il preteso credito vantato nei confronti della società, neppure il fideiussore è tenuto al pagamento considerata la natura accessoria dell'obbligazione fideiussoria. Inoltre, gli opponenti disconoscevano la documentazione depositata in copia dalla nel procedimento monitorio. Infine, CP_9
deduceva la responsabilità della per aver agito in giudizio in mala fede, attesa la CP_9 mancata rilevazione delle difformità del fabbricato di proprietà della Parte_1
e ne chiedeva la condanna per lite temeraria ai sensi dell'art. 96 c.p.c. chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo, la riunione del giudizio di opposizione al procedimento n. RG 12979/23 e pagina 16 di 35 proponendo domanda riconvenzionale di accertamento e declaratoria della natura usuraria degli interessi applicati al contratto di mutuo, oltre alla natura ultralegale degli interessi determinati in assenza di specifica pattuizione scritta e all'illegittima applicazione di interessi anatocistici vietati dall'art. 1283 c.c..
Si costituiva con comparsa depositata in data 25.10.2023, contestando Controparte_1
integralmente gli assunti di parte opponente e concludendo per l'inammissibilità delle domande di accertamento della natura usuraria del contratto e per il rigetto delle domande avanzate e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Nella specie, impugnava la relazione peritale di controparte sulla quale la stessa fonda la propria impalcatura difensiva, evidenziandone l'irrilevanza probatoria. Inoltre, eccepiva l'insussistenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto dell'immobile oggetto del giudizio, alla luce dell'iter cronologico di tale acquisto e altresì evidenziando l'assenza di un mutuo di scopo. Pertanto, la convenuta sottolineava che i dedotti vizi del cespite erano conoscibili mediante ordinaria diligenza da parte della società attrice prima della partecipazione all'asta pubblica, in quanto com'è noto tale modalità di vendita è preceduta dalla pubblicazione del relativo avviso con indicazione dei dati dell'immobile e delle sue condizioni, ed essendo altresì consultabile dagli interessati alla partecipazione all'asta la relazione peritale disposta dal G.D.. Contestava, poi, l'eccezione relativa all'usura originaria e al dedotto anatocismo stante la genericità delle stesse, sottolineando che la validità dell'obbligazione principale rendeva legittima l'escussione della garante che aveva stipulato un contratto autonomo di garanzia. Deduceva, inoltre, l'irritualità del disconoscimento delle copie dei documenti e la corretta condotta dell'Istituto di credito, rilevando l'infondatezza della domanda risarcitoria e di quella relativa alla responsabilità ex art. 96 c.p.c. Parte opposta concludeva, dunque, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto delle avverse pretese e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di causa.
Nel giudizio interveniva con comparsa depositata in data 5.2.2024, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la società rappresentata da in qualità di cessionaria pro Controparte_7 Controparte_5 soluto da fra gli altri, dei crediti azionati in via monitoria(a sua volta Controparte_1
successore a titolo universale del in virtù di atto di fusione per Controparte_12
incorporazione di quest'ultimo nella prima in data 30 ottobre 2019 e, per l'effetto, subentrata pagina 17 di 35 ex art. 2504 bis c.c. in tutti i rapporti sostanziali e processuali della banca incorporata), in forza di contratto di cessione di crediti stipulato ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge
130/1999, in data 12 dicembre 2023, con efficacia economica in pari data, tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di titolarità della banca cedente derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafogli e conti anticipi, compresi i privilegi e le garanzie che li assistono, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 ed il 30 giugno
2020 i cui debitori sono stati classificati a sofferenza. Di tale cessione veniva dato avviso nella
G.U. Parte Seconda n. 146 del 12 dicembre 2023. Nel novero dei crediti oggetto della cessione rientrava quello vantato dalla banca cedente nei confronti della e Parte_1
dalla garante per rate insolute e capitale residuo del mutuo fondiario Parte_2 concesso alla predetta società con contratto in data 28 luglio 2011. Pertanto, la società
[...]
con atto in data 20 dicembre 2023 a firma del proprio legale rappresentante CP_7
conferiva mandato con rappresentanza alla per la gestione ed il recupero, Controparte_5
in sede giudiziale e stragiudiziale, dei crediti di titolarità della stessa. L'intervenuta, poi, svolgeva le proprie difese in maniera totalmente coincidente con quelle effettuate dall'opposta. Concludeva, del pari, per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto opposto, il rigetto delle avverse pretese e la conseguente conferma del decreto ingiuntivo con il favore delle spese di causa.
La causa di natura documentale non è stata istruita in quanto l'istanza di disporre la CTU è stata ritenuta superflua ai fini della decisione, non accoglibile l'istanza di esibizione ai sensi dell'art. 210 c.p.c. in quanto formulata in maniera generica oltre ad essere relativa a rapporto contrattuale non dedotto in giudizio e, quanto all'istanza di esibizione della perizia risulta irrilevante ai fini del decidere. Precisate dalle parti la causa le conclusioni la causa è stata trattenuta in decisione all'esito del decorso dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e repliche.
In via preliminare va confermata l'ordinanza emessa in data 11.12.2024 con la quale sono state rigettate le istanze istruttorie dedotte da parte attrice/opponente in quanto superflue ai fini della decisione.
pagina 18 di 35 I due giudizi riuniti impongono il preliminare esame delle contestazioni di invalidità del contratto di mutuo – usura e anatocismo- formulate da sia Parte_1
nell'atto introduttivo del giudizio n. R.G. 12979/2023 sia nelle domande riconvenzionali svolte nell'atto di opposizione al decreto ingiuntivo n. 9219/2023 introdotto con giudizio R.G.
n. 26538/2023, in quanto attengono alla patologia del titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa creditoria azionata da Intesa San Paolo S.p.a. con il decreto ingiuntivo opposto.
2. Nullità del contratto di mutuo fondiario: usura, anatocismo e frode alla legge
Preliminarmente, quindi, devono essere esaminate le contestazioni di nullità del contratto di mutuo per pattuizione di interessi usurari e anatocistici.
Le odierne attrici hanno eccepito l'usurarietà originaria degli interessi pattuiti, in quanto è stato applicato un interesse convenzionale superiore al tasso soglia.
La ha eccepito l'inammissibilità dell'eccezione in quanto generica per omessa CP_9
allegazione della misura del superamento del Tasso Soglia Usura degli interessi convenzionali pattuiti.
L'eccezione è infondata.
Deve ritenersi affetta da insanabile genericità la lamentata applicazione di interessi usurari.
Parte attrice non ha fornito alcuna indicazione specifica in ordine ai modi, ai tempi e alla misura in cui si sarebbe verificato in concreto il superamento del tasso soglia con riferimento al rapporto contrattuale oggetto di causa.
Sul punto, deve trovare applicazione il condiviso principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “la contestazione della natura usuraria dei tassi avrebbe dovuto comportare, da parte dell'opponente, la necessità di indicare in sede di merito la pattuizione originaria, le somme pagate ogni anno a titolo di interessi e non solo l'aliquota, il tutto in rapporto al capitale oggetto del finanziamento. Tra l'altro, solo dal confronto tra quanto è stato pagato e quanto si sarebbe dovuto pagare applicando un tasso di interesse legale si può arrivare a comprendere se vi sia stata o meno applicazione di un tasso usurario” (Cass. 2311/2018). Da ultimo anche le Sezioni unite hanno confermato che “l'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c. si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro pagina 19 di 35 lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto” (Cass.
S.U. 15597/2020).
Applicando, dunque, i suddetti principi al caso di specie, è agevole rilevare come gli odierni attori, nell'atto introduttivo del giudizio e nei successivi scritti, non abbiano assolto in modo analitico ed esaustivo all'onere di dedurre le allegazioni in fatto del superamento della soglia usura. In particolare, non hanno specificato in che misura il tasso convenzionale avrebbe superato il tasso soglia, senza peraltro operare neppure un confronto tra i due valori.
Peraltro, l'esame della documentazione contrattuale prodotta dalla banca emerge che gli interessi convenzionali del contratto di mutuo sono stati pattuiti in misura variabile, precisamente l'art. 2 lett. e) prevede che il saggio nominale annuo degli interessi è del 3,65% Cont sino la 31.7.2011 pari all'Euribor a un mese rilevato a cura dell' e dell'ACI, aumentato di
2,20 punti e arrotondato allo 0,05 superiore, mentre alla lettera f) del medesimo articolo è previsto il TAEG pari al 4,038%. Il tasso di interesse convenzionale, quindi, risulta pattuito entro il Tasso Soglia che, come dedotto e documentato dalla banca ( vedi decreto ministeriale inerente rilevazione dei tassi di interesse effettivi globali medi ai fini della legge sull'usura del
III trimestre 2011 depositato in data 28.6.2024), era pari al 7,98% per la categoria dei mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile.
Il contratto di mutuo è valido ed efficace ed il tasso di interesse convenzionale è stato pattuito entro il tasso soglia usura, pertanto la domanda di declaratoria della nullità di tale contratto è infondata.
Inoltre, le odierne attrici hanno eccepito che la clausola che prevede l'applicazione del tasso di interesse usurario è nulla per frode alla legge ex art. 1344 c.c., perché tesa ad eludere il divieto di pattuire interessi usurari. Anche tale contestazione deve ritenersi affetta da insanabile genericità atteso che le attrici si limitano a riprodurre in maniera astratta una pronuncia della giurisprudenza di legittimità in materia di frode alla legge senza fare alcun riferimento al caso concreto e, quindi, al rapporto contrattuale stipulato tra le odierne parti.
Peraltro, le odierne parti attrici non hanno né allegato né provato l'esistenza di un accordo in frode alla legge che avrebbe coinvolto l'Istituto di Credito con conseguente nullità del contratto di mutuo, che è l'unico atto di cui parte attrice ha dedotto la nullità per contrarietà a pagina 20 di 35 norma imperativa senza dimostrare un coinvolgimento della convenuta o la complessiva operazione fraudolenta posta in essere.
Le odierne attrici/opponenti hanno eccepito la nullità del contratto di finanziamento anche sotto il profilo della produzione di interessi anatocistici.
Tale censura è parimenti infondata.
In particolare, nel caso in esame parti attrici si dolgono dell'illegittima applicazione di interessi anatocistici ma si limitano a riprodurre in maniera astratta numerose pronunce della giurisprudenza di legittimità in materia di anatocismo senza fare alcun riferimento al caso concreto e, quindi, al rapporto contrattuale stipulato tra le odierne parti ed alle condizioni economiche pattuite ed in concreto applicate.
Peraltro, la prospettazione sconta, in ogni caso, una grave carenza di precisione, in quanto le parti attrici non hanno in alcun modo esplicitato in fatto il meccanismo attraverso il quale si avrebbe la produzione di interessi su interessi, mediante puntuale connessione della contestazione alla documentazione allegata, né hanno dedotto alcunché specifico in diritto.
Sul punto, ribadendo i principi della giurisprudenza di legittimità già evidenziati, incombeva su parti attrici l'onere di analitica contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda.
Le contestazioni mosse dalle odierne attrici sono rimaste sfornite di dimostrazione né sono state precisate nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183 VI comma n. 1 c.p.c., ne consegue l'infondatezza per genericità dell'allegazione e mancanza di adeguata dimostrazione alla quale non avrebbe potuto sopperire la CTU contabile che può essere disposta solo in presenza di contestazioni chiare, esplicitate e giuridicamente argomentate alla luce della documentazione versata in atti.
Inoltre l'esame documentale ed in particolare l'art. 2 lett. h) del contratto di mutuo evidenzia come “Gli interessi di mora matureranno altresì sulle rate di interesse a decorrere dalla data della relativa scadenza e sino al momento del pagamento, nonché nei casi di risoluzione del contratto, di recesso dallo stesso di decadenza dal termine o di procedure concorsuali a carico dell'impresa, sull'importo complessivamente dovuto per capitale, interessi corrispettivi e di mora e accessori a decorrere dal giorno del verificarsi di uno dei suddetti eventi. Gli interessi di mora non sono suscettibili di capitalizzazioni periodiche”. Tale clausola è stata espressamente pattuita per iscritto e pertanto deve ritenersi legittima, considerato che risulta conforme alla delibera CICR del
9.2.2000. Infatti per i contratti di mutuo fondiario stipulati dal 22.4.2000- data di entrata in pagina 21 di 35 vigore della Delibera CICR citata- si configura una speciale ipotesi di anatocismo legale che si sottrae al divieto generale di cui all'art. 1283 c.c. sicchè gli interessi corrispettivi compresi nella rata di mutuo scaduta possono essere capitalizzati se il contratto lo prevede e producono interessi moratori fino alla data del pagamento;
è vietata la capitalizzazione di tali interessi moratori, siano essi applicati sugli interessi corrispettivi oppure sull'aliquota capitale. Gli interessi di mora vanno calcolati sulla intera rata e quindi anche sulla parte di rata consistente negli interessi corrispettivi;
tuttavia, gli interessi così calcolati (ossia, gli interessi moratori calcolati anche sugli interessi corrispettivi) non possono produrre a loro volta interessi (divieto di capitalizzazione periodica).
L'ultima parte dell'art. 2 lett. h) del contratto di mutuo fondiario in esame esclude ogni forma di anatocismo, inoltre la banca ha avuto modo di precisare che “gli interessi di mora sono maturati a far data dal 30 luglio 2021 ed i predetti accessori, come dedotto in limine litis e documentato dal ricorso monitorio, non sono stati computati nella formulazione della domanda giudiziale sulle rate insolute comprensive di quota interessi ma solo sulla relativa quota capitale, avendo la comparente chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti delle controparti per il credito insoluto composto da capitale residuo, dalle rate insolute distinte nelle loro componenti di quota capitale e quota interessi, nonché da interessi maturati e maturandi sulle sole componenti di capitale (capitale residuo e quota capitale rate insolute), con esclusione di qualsiasi forma di anatocismo.”, pertanto si deve escludere che la banca abbia chiesto la condanna delle attrici al pagamento di interessi su interessi avendo calcolato gli interessi di mora unicamente sulla quota capitale. Si legge nella memoria depositata dalla banca “La formulazione della domanda giudiziale in sede monitoria, con la quale la comparente ha chiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti delle controparti per l'importo di
€ 984.724,86, valuta 20 luglio 2022, con specificazione delle componenti di € 128.813,52 per quota capitale rate insolute al 30 giugno 2022, € 17.940,08 per quota interessi rate insolute, € 815.818,96 per capitale residuo, € 18.872,68 per interessi corrispettivi al 30 giugno 2022, € 770,50 per interessi corrispettivi al 30 luglio 2022 ed € 2.509,12 per interessi di mora, oltre interessi di mora maturati e maturandi sulle componenti di capitale a far data dal 21 luglio 2022 fino al saldo.” Peraltro, l'estratto autentico delle scritture contabili prodotto dalla banca evidenzia i conteggi delle rate scadute in quota capitale e degli interessi corrispettivi e moratori scaduti, conteggi, peraltro, che non sono stati espressamente contestati da parte attrice.
pagina 22 di 35 Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve ribadirsi l'infondatezza della contestazione e della conseguente domanda di ripetizione dell'indebito oltre che l'inammissibilità della CTU contabile invocata dall'attrice stante l'infondatezza delle contestazioni e, del pari, l'irrilevanza della CTU contabile prodotta, effettuata nel procedimento innanzi al Tribunale di Torre
AT, N.R.G. 4471/2022, che si riferisce ad un contratto derivato di tipo IRS, stipulato in data 16.09.2011, su proposta di contratto del Banco di Napoli S.p.A. Pertanto, appare evidente che tale documentazione sia irrilevante ai fini del presente giudizio, in quanto riferita ad un contratto non oggetto del giudizio.
3. Interessi ultralegali determinati unilateralmente
Le odierne attrici hanno eccepito che l'Istituto di credito abbia determinato unilateralmente il tasso di interesse in misura ultralegale, in violazione dell'art. 1282 c.c.
L'eccezione è infondata.
La banca e la terza intervenuta hanno contestato la fondatezza della pretesa attorea stante la genericità delle allegazioni delle circostanze di fatto.
Tali contestazioni sono fondate in quanto l'esame dell'atto di citazione proposto dalle odierne attrici ad instaurazione del presente giudizio è molto scarno e le allegazioni in fatto sono talmente carenti che non consentono alla giudicante la corretta cognizione dei fatti per come genericamente allegati.
Inoltre, la giudicante condivide il principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità
(vedi Cass. Civ. Ordinanza n. 30607 del 27/11/2018) secondo cui “il limite oggettivo imposto all'accertamento demandato al Giudice di merito dalla necessaria corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., implica che il Giudice possa e debba acquisire al rilevante probatorio da selezionare e valutare in base al criterio del prudente apprezzamento, quegli e soltanto quegli elementi di fatto che le parti abbiano inteso puntualmente allegare, non potendo fondare la propria decisione su fatti, quando anche rinvenibili a seguito di ricerca condotta sui documenti prodotti, che non risultano essere stati oggetto di allegazione o contestazione negli scritti difensivi delle parti, e che non abbiano, pertanto, costituito elementi della fattispecie concreta dedotta in giudizio sui quali le parti abbiano avuto modo di discutere in contraddittorio. La ricerca di elementi fattuali non specificamente allegati dalle parti ed indicati a sostegno delle tesi giuridiche sostenute finisce per "completare ed integrare
"l'attività di allegazione e deduzione riferibile in via esclusiva, in base al principio dispositivo, alle parti processuali, valorizzando dati fattuali -necessari al perfezionamento della fattispecie normativa pagina 23 di 35 ritenuta applicabile- che le parti non avevano ritenuto di allegare in quanto considerati non rilevanti.”
Facendo applicazione di tali principi al caso in esame si deve ritenere che non si possono desumere dalla documentazione prodotta circostanze di fatto non allegate da parte delle attrici. Peraltro, alla lacunosa allegazione ha fatto seguito una altrettanto lacunosa produzione probatoria che comporta l'infondatezza della domanda.
Alla luce di tutte queste considerazioni le domande svolte da parti attrici devono ritenersi infondate e, pertanto devono essere rigettate.
4. Fondatezza della pretesa creditoria azionata in via monitoria
L'infondatezza dei censurati profili di invalidità del contratto di mutuo consente di esaminare la fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata da parte della CP_9
Nel corso dell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione, il creditore opposto conserva la qualità di parte attrice in senso sostanziale sulla quale grava il relativo onere probatorio: ciascuna delle parti viene ad assumere la propria naturale posizione sostanziale, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha richiesto l'ingiunzione (convenuto in opposizione) e quella di convenuto al debitore opponente (attore in opposizione), con la conseguenza che l'onere della prova del credito incombe al creditore opposto, mentre all'opponente spetta solo di provare, secondo le regole generali (art. 2697
c.c.), i fatti estintivi, modificativi o impeditivi. (così tra le altre Cass., 17 novembre 2003 n.
17371).
Peraltro, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il creditore deve provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere (Cass.
Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010).
Tali conclusioni vanno poi coordinate con il principio di non contestazione di cui all'art. 115
c.p.c. che assume rilievo nella fattispecie concreta, in particolare, in ordine alle circostanze relative all'avvenuta conclusione del contratto di mutuo fondiario stipulato in data 28.07.2011 da (successore a titolo universale di con Controparte_1 Controparte_12
la società in persona di , in qualità sia di Parte_1 Parte_2 legale rappresentante della società mutuataria che di garante, che non vi è contestazione sul fatto che il mutuatario abbia ricevuto la somma erogata a titolo di mutuo e si sia reso pagina 24 di 35 inadempiente all'obbligo di corresponsione delle rate del mutuo, né è contestata la ricezione della raccomandata del 15.9.2022 di Risoluzione del contratto di mutuo ai sensi degli artt. 7 e
40 TUB per essersi reso moroso nel pagamento delle rate scadute dal 30.7.2021 con la quale la banca ha contestualmente intimato il pagamento della somma di € 984.724,86, composto da €
146.753,60 per rate insolute, € 19.643,18 per interessi corrispettivi, € 815,818,96 per capitale residuo ed € 2.509,12per interessi di mora maturati al 20 luglio 2022.
La società opposta ha prodotto i documenti posti a fondamento della sua pretesa (contratto mutuo, estratto autentico scritture contabili autenticati dal notaio, nonché lettera di revoca degli affidamenti e di risoluzione del contratto di mutuo e costituzione in mora) in tal modo dimostrando la fondatezza della domanda di condanna al pagamento del credito ingiunto, mentre le doglianze avanzate dall'opponente, che per contrastare la pretesa creditoria monitoriamente azionata avrebbe dovuto allegare e provare i fatti estintivi o modificativi secondo i consolidati principi di ripartizione dell'onere probatoria in materia di adempimento contrattuale, non appaiono meritevoli di accoglimento.
La parte opposta, in particolare, ha provato la conclusione del contratto di mutuo (doc. 9 parte convenuta e intervenuta) e ha allegato l'inadempimento del mutuatario, conformemente a quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere di provare l'eventuale fatto estintivo della pretesa fatta valere
(Cass. Sez.Un. 13533\2001; Cass. 3373\2010). Nel caso di specie, tale prova non è stata raggiunta. Inoltre parte opponente non ha contestato la quantificazione del credito che emerge dalla documentazione versata in atti ed in particolare dall'estratto autentico delle scritture contabili.
L'infondatezza dell'opposizione ed il rigetto delle domande riconvenzionali comporta la conferma del decreto ingiuntivo opposto in quanto nel giudizio a cognizione piena è stata accertata la fondatezza della pretesa creditoria monitoriamente azionata dalla banca.
5. ESIibilità del credito nei confronti della garante
Alla luce delle predette considerazioni, risulta del pari eSIibile il credito nei confronti della garante quale obbligata in solido con la per Parte_2 Parte_1
pagina 25 di 35 tutte le obbligazioni assunte con il contratto di mutuo. La validità e l'eSIibilità dell'obbligazione principale rende legittima l'escussione della garante.
In particolare, ai sensi dell'art. 5 del contratto di mutuo, risulta espressamente che la garante sia tenuta a pagare “a semplice richiesta scritta della Banca, quanto dovuto dall'Impresa e/o dai suoi successori o aventi causa” e che la garante non può “opporre alcuna eccezione per ritardare o rifiutare il pagamento richiesto, né eSIerne la restituzione della Banca, neanche in caso di opposizione del debitore […]”. Dall'esame del testo della garanzia assunta da induce la Parte_2 giudicante ad escludere la natura di fideiussione e di ravvisarne la natura di contratto autonomo di garanzia.
Il garante, in caso di un contratto autonomo di garanzia (e non rileva che il contratto sia così definito dalle parti ma è sufficiente che sia evidente che egli abbia rinunziato alle eccezioni ed abbia promesso l'immediatezza del pagamento), deve provvedere pertanto al pagamento nei confronti del creditore, senza possibilità di portare contestazioni ed a prescindere dall'esistenza di contestazioni tra il garantito ed il creditore relativamente al rapporto sottostante. Al garante è addirittura impedita la possibilità di iniziare o resistere in processo
(l'eventuale decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del garante da parte del creditore non è neppure opponibile da parte del garante “a prima richiesta” e “senza eccezioni”). Ciò che contraddistingue il contratto autonomo di garanzia dalla ordinaria fideiussione è pertanto l'assoluta indipendenza rispetto al rapporto principale. Infatti, mentre il fideiussore è debitore allo stesso modo e ampiezza del debitore principale e si obbliga direttamente ad adempiere, il garante a prima richiesta, invece, si obbliga a tenere indenne il creditore dalla mancata prestazione del garantito, per qualsiasi ragione ciò avvenga, senza che sia consentito al garante opporre alcunché alla pretesa del creditore.
Nel caso in esame, il contratto stipulato da contiene una serie di clausole volte Parte_2
a rendere chiaramente l'obbligazione del garante autonoma rispetto a quella della debitrice principale, al fine di porre la controparte al riparo da eccezioni inerenti al rapporto principale con la debitrice garantita. In particolare, si richiama l'art. 5 del contratto a tenore del quale nell'ipotesi in cui le obbligazioni garantite siano dichiarate invalide o nulle, la garanzia resta ferma. Tale previsione, infatti con cui si sancisce l'obbligo di pagamento del garante pur in presenza dell'invalidità del rapporto garantito, rende manifesta la deroga rispetto al regime proprio della fideiussione codicistica, improntato al principio dell'accessorietà pagina 26 di 35 dell'obbligazione del garante, di cui all'art. 1939 cod. civ., secondo cui la fideiussione non è valida se non è valida l'obbligazione principale.
Infine, si valorizza la previsione dell'art. 5 del contratto de quo, secondo cui si Parte_2
è impegnata a pagare immediatamente, a semplice richiesta, quanto dovuto dalla società alla Banca. In questo caso è evidente la differenza rispetto al regime Parte_1
della fideiussione tipica, nella quale, a norma dell'art. 1945 cod. civ., il fideiussore può opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale. Al contrario con la clausola in esame, con cui si impone un pagamento immediato e si preclude la possibilità di paralizzare l'altrui pretesa creditoria con la formulazione di eccezioni inerenti al debito principale, si manifesta, con più evidenza, la causa concreta del negozio autonomo di garanzia. La garante, in effetti, si è impegnata a pagare, a semplice richiesta scritta della mutuante e anche in caso di opposizione da parte del debitore principale, tutte le somme
“dovute dall'Impresa e/o dai suoi successori o aventi causa. La garanzia si estende agli interessi, anche di mora, alle spese, anche giudiziarie, e agli altri oneri accessori” con previsione della validità della garanzia nonostante l'eventuale invalidità dell'obbligazione principale, in deroga alla previsione di cui all'art. 1939 c.c. Si tratta di elementi che concorrono ad individuare la natura autonoma delle garanzia, conformemente all'orientamento della giurisprudenza secondo cui l'inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola di pagamento “a prima richiesta e senza eccezioni” vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia
(cosiddetto Garantievertrag), in quanto incompatibile con il principio di accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo quando vi sia un'evidente discrasia rispetto all'intero contenuto della convenzione negoziale (Cass., Sez. Un., 18 febbraio 2010, n. 3947 e, più di recente, Cass., 20 ottobre 2014, n. 22233; Cass., 14 giugno 2016 n. 12152). Da tale qualificazione discende che il garante può rifiutare l'adempimento soltanto sollevando la cd. exceptio doli generalis seu praesentis formulabile nel caso in cui la richiesta di pagamento sia prima facie abusiva o fraudolenta. Applicando tali principi alla fattispecie concreta va osservato che non vi è stata alcuna specifica contestazione sul punto da parte garante.
In assenza di contestazioni relative alla condotta contraria ai principi di correttezza e buona fede nella richiesta di pagamento avanzata con ricorso per decreto ingiuntivo si deve ritenere legittima la richiesta di escussione della garanzia da parte della banca.
pagina 27 di 35
6. opponibilità della cessione dei crediti al garante
Gli odierni attori si sono limitati ad opporsi genericamente alla cessione del credito avvenuta nei confronti della società sottolineando come sia ragionevole invece Controparte_7
regolare i propri rapporti con l'Istituto di credito in via diretta ed eccependo che tale cessione non sia stata comunicata alla garante . Parte_2
La convenuta opposta e l'intervenuta nel costituirsi in giudizio hanno contestato l'eccezione sollevata richiamando la giurisprudenza di legittimità che ritiene sufficiente la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, depositando peraltro in atti la dichiarazione della cedente di inclusione del credito azionato in via monitoria tra quelli oggetto della cessione.
Facendo applicazione al caso in esame della giurisprudenza di legittimità deve essere ritenuta infondata l'eccezione di inopponibilità della cessione.
La Corte di Cassazione ha ribadito in una recente sentenza (Cass., n. 10200/2021), pronunciata in caso analogo al presente, che, in relazione alle cessioni di crediti in blocco disciplinate dall´art. 58 del d. lgs. n. 385/1993, sono “individuabili distinti profili: a) il perfezionamento della cessione;
b) la prova dello stesso;
c) l'opponibilità di quella al debitore ceduto, tenuto conto che la cessione del credito è negozio consensuale, mentre la notifica al debitore ceduto ha solo la funzione di assicurare l'efficacia liberatoria del pagamento e regolare il conflitto tra cessionari
(cfr., di recente, Cass., 19/02/2019, n. 4713). Nel caso di cessioni in blocco di cui alla L. n. 130 del
1999, ex art. 4 la pubblicazione della notizia, richiamata anche dall'art. 58 Testo Unico Bancario (L. n.
385 del 1993), ha la funzione di esonerare dalla notificazione stabilita in generale dell'art. 1264 c.c. Nei procedimenti in cui si ponga questione della legittimazione ad agire del cessionario, allora, si tratta di valutare se, “alla luce di tutto l'incarto processuale”, risulti prova: i) della cessione e ii) del fatto che questa si sia perfezionata prima dell'intimazione opposta, mentre la notifica al debitore ceduto può avvenire utilmente e successivamente alla pubblicazione richiamata – anche con l'atto di intimazione al pagamento del credito e anche nel corso del giudizio - rendendo quella specifica cessione egualmente opponibile. Rilevato, dunque, che la pubblicazione in Gazzetta della “notizia” della cessione svolge funzione differente da quella di cristallizzare modalità formali in quel momento già implementate, per ritenere che un determinato credito sia stato ceduto, la Corte di Cassazione ha ritenuto che “la dichiarazione del cedente infine notiziata dal cessionario intimante al debitore ceduto con la produzione in giudizio, al pari della disponibilità del titolo esecutivo, [sia] un elemento documentale rilevante,
pagina 28 di 35 potenzialmente decisivo” al fine di ritenere provata l'intervenuta cessione, “salvo, poi, l'ulteriore apprezzamento complessivo della condotta delle parti sia nella prospettiva del corretto esercizio della pretesa di pagamento e del corretto adempimento dell'obbligazione, sia in quella, connessa, processuale”.
L'avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, parte II, n. 118 del 5.10.2021 (cfr. doc. n. 4 fascicolo R.G. 26538/23 comparsa di intervento) risulta particolarmente dettagliato e specifico e, pertanto, idoneo a ricomprendere il credito azionato fra quelli oggetto del contratto di cessione dei crediti in blocco. Infatti in tale avviso si legge che oggetto di cessione sono: “in forza di un contratto di cessione di crediti (il "Contratto di Cessione") concluso in data12 Dicembre
2023 e con efficacia giuridica a decorrere dalla Data di Efficacia Giuridica (come di seguito definita), ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, ha acquistato pro-soluto da
[...]
con sede legale in Piazza Sanicarlo, 156, 10121 RI, codice fiscale, e numero di Controparte_1 iscrizione presso il Registro delle Imprese di RI , partita (la P.IVA_2 PartitaIVA_7
"Cedente"), taluni crediti (per capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o Controparte_1 chirografari, saldi debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 marzo 2023, i cui debitori sono stati classificati "a sofferenza" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008 (Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei
Rischi" ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 139/199. I crediti ceduti sono specificatamente individuati nel Contratto di Cessione, come risultanti da apposita lista in cui è indicato, con riferimento a ciascun debitore ceduto, il codice identificativo del rapporto da cui ha avuto origine uno o più dei crediti vantati dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto dalla Cedente nei confronti del relativo debitore ceduto. Tale lista, contenente i dati indicativi dei crediti ceduti, sarà messa a disposizione da parte della Cedente e della Cessionaria, ai sensi dell'articolo 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, sui seguenti siti internet www.intesasanpaolo.com ewww.
[...]
I sopra-menzionati dati resteranno disponibili fino all'estinzione dei relativi Email_3 crediti ceduti. Inoltre, i debitori ceduti potranno richiedere conferma dell'avvenuta cessione mediante invio di richiesta scritta al seguente indirizzo: ”. Email_4
Inoltre, nel caso in esame, a conferma della successione della cessionaria nei crediti vantati e monitoriamente azionati, parte intervenuta ha prodotto la dichiarazione del 19.01.2024 di
Intesa San Paolo (n. 5 all. comparsa di intervento R.G. 26538/23) che ha ribadito l'inclusione pagina 29 di 35 dei crediti vantati dalla cessionaria nell'operazione di cartolarizzazione dei crediti pro soluto ai sensi dell'art. 58 D.lgs. n. 385 del 1 settembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del
05.10.2021 al n. 118 parte II ed in forza del contratto la cessionaria è succeduta nei crediti con le relative garanzie fideiussorie e diritti accessori. In tal modo la cessionaria si è conformata all'orientamento della Corte di Cassazione che ha precisato come il cessionario potrà in ogni caso raggiungere la prova documentale necessaria, attraverso la produzione in giudizio di una dichiarazione ricognitiva della cessione, rilasciata da parte del creditore ceduto. (Cass. n.
10200/2021).
A tale dichiarazione la Suprema Corte ha attributo SInificato probatorio parificabile al possesso del titolo su cui l'esecuzione è basata, elemento che, nell'ambito dei rapporti normalmente intercorrenti fra soggetti bancari, non può che giustificarsi con l'avvenuto trasferimento della posizione creditoria;
a supporto di tale orientamento giurisprudenziale vi
è l'intento di eliminare la farraginosità del sistema a beneficio di una procedura snella e semplificata di cessione di crediti in blocco conformemente alle intenzioni del legislatore.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, deve ritenersi infondata la contestazione sollevata da parte opponente/attrice di opponibilità alla garante della cessione del credito di
[...]
alla , in quanto smentita dalla documentazione versata in atti alla luce CP_1 CP_7
della quale emerge che la cessione dei crediti in blocco, nel cui ambito era ricompreso il credito vantato dalla banca nei confronti di ha Controparte_1 Parte_1 ad oggetto anche gli accessori del credito tra cui sono ricomprese le garanzie (vedi dichiarazione resa dalla banca cedente avente ad oggetto la cessione dello specifico credito per cui è causa in favore dell' doc. n. 5 all. comparsa di intervento R.G. Controparte_7
26538/23 e avviso G.U. della cessione). Ne consegue che la successione nel credito per effetto della cessione ricomprende anche le garanzie rilasciate a corredo delle obbligazioni principali assunte dal debitore.
Anche prescindendo dalle valutazioni connesse alla natura autonoma della garanzia va osservato che, a fronte della specificità degli addebiti rivolti dalla società opposta e della consistenza del materiale probatorio fornito a sostegno della domanda avanzata con il ricorso per decreto ingiuntivo, l'opponente non ha fornito adeguati elementi di segno contrario.
7. Responsabilità dell'Istituto di Credito per erronea valutazione dell'immobile e risarcimento del danno pagina 30 di 35 Parti attrici deducono che l'immobile acquistato dalla all'asta Parte_1
fallimentare sarebbe affetto da vizi urbanistici che ne inficiano la negoziabilità e ne comportano una notevole riduzione del valore commerciale. Pertanto, parti attrici deducono la responsabilità precontrattuale della atteso che nella fase di valutazione CP_9
dell'immobile non si è avveduta di tali gravi vizi, con negligenza e colpa, inducendo la società attrice ad indebitarsi oltre misura, violando così i principi di buona fede e correttezza.
In particolare, le attrici sottolineano che qualora tali vizi fossero stati rilevati nell'istruttoria che la controparte svolse tra il 2010 ed il 2011 il mutuo non sarebbe stato concesso o, in ogni caso, sarebbe stato concesso per un importo molto minore, evitando un inutile indebitamento della società attrice. Secondo la prospettazione di parti attrici, pertanto, si può configurare una responsabilità precontrattuale dell'Istituto di credito da contratto valido ma svantaggioso.
Le controparti contestano quanto eccepito da parti attrici, impugnando la relazione peritale di parte prodotta dall'attrice ed evidenziando che la predetta relazione sia priva di valenza probatoria. La convenuta e l'intervenuta contestano la presenza di un collegamento negoziale tra l'acquisto dell'immobile e il contratto di mutuo. In particolare, l'acquisto dell'immobile è stato effettuato con aggiudicazione in data 25 ottobre 2010 e successivo decreto di trasferimento del 18 maggio 2011, mentre il contratto di mutuo veniva stipulato in data 28 luglio 2011, ove non viene indicato alcuno specifico scopo a cui destinare la somma. Inoltre, le controparti rilevano che i dedotti vizi del cespite, laddove esistenti, sarebbero stati ben conoscibili mediante ordinaria diligenza da parte della società attrice prima della partecipazione all'asta pubblica, in quanto tale modalità di vendita è preceduta dalla pubblicazione del relativo avviso con indicazione dei dati dell'immobile e delle sue condizioni, ed essendo altresì consultabile dagli interessati alla partecipazione all'asta ed all'aggiudicazione la relazione peritale e l'ordinanza di vendita emessa dal G.D., nelle quali obbligatoriamente vanno indicate le condizioni urbanistiche dell'immobile ed i suoi eventuali vizi.
La domanda proposta è infondata.
Sul punto la giurisprudenza di merito si è espressa ritenendo che: “L'opportunità di accertare la regolarità edilizia di un immobile per il quale viene richiesto un mutuo non sembra assurgere ad obbligo che la banca si assume nei confronti dei mutuatari. (…) Deve sul punto condividersi quanto pagina 31 di 35 sostenuto dalla (omissis.) secondo cui scopo della perizia della banca è solo quello di comprendere quale valore potrebbe avere un bene sul mercato, onde verificare la tenuta della garanzia ipotecaria nel caso di inadempimento e, dunque, di vendita forzata. L'attività del perito, infatti, è funzionale all'approvazione della richiesta di mutuo (che, nel caso di specie, è stato ottenuto) e si estrinseca unicamente nei confronti della banca e non anche dei mutuatari;
di modo che, un'eventuale negligenza da parte del tecnico incaricato nella stima dell'immobile prima dell'erogazione del mutuo può produrre delle conseguenze verso questa se la natura abusiva del bene è idonea a pregiudicare la realizzazione del credito dell'istituto in sede di esecuzione forzata” (cfr. Tribunale di Napoli, sez. II Civile, sentenza n. 11522/16).
Nel caso di specie, alcun onere di verifica incombeva sulla considerato che “in tema di CP_9 vendita coatta, la natura abusiva del bene, se da un lato può compromettere l'aspettativa di recupero dell'istituto-creditore, dall'altro, non inficia in alcun modo la pignorabilità dello stesso né impedisce che si proceda alla vendita forzata. Le vicende legate ai profili urbanistici dell'immobile, infatti, non hanno incidenza alcuna sulla apposizione del vincolo pignoratizio né sulla delega delle operazioni di vendita che avranno luogo indipendentemente dalle irregolarità che il bene in concreto presenti. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha già chiarito che le nullità disposte dall'art. 40 L. n. 47/1985 non si estendono alla esecuzione immobiliare con conseguente ammissibilità della vendita forzata, anche nei casi in cui non sia prevista alcuna forma automatica di sanatoria per l'aggiudicatario, “di talché anche
l'immobile abusivo non sanabile può costituire oggetto di vendita forzata, purché ciò sia dichiarato nel bando di vendita” (cfr. Cassazione civile, 11/10/2013, n. 23140). Infatti, se così non fosse, la natura abusiva di un immobile finirebbe per avvantaggiare lo stesso debitore che potrebbe sottrarlo al vincolo pignoratizio, paralizzando la procedura esecutiva e impedendo la soddisfazione del credito azionato.
Nel caso di specie, pertanto, non si ritiene vi sia stata una condotta della contraria a CP_9
correttezza, diligenza e buona fede nella gestione del rapporto con il cliente, che possa costituire fonte di responsabilità.
Peraltro, da una diversa prospettiva, colui che si aggiudica un immobile all'asta, non ha diritto alle normali garanzie dell'acquirente (artt. 1460 e 1497 c.c.), né può dolersi se il bene posto in vendita ad un prezzo, si rivela di valore inferiore. La pressoché totale esclusione di garanzie discende dalla natura coattiva del trasferimento, cioè dalla mancanza di qualsiasi consenso alla vendita da parte del debitore esecutato nonché dalla funzione stessa del prezzo pagina 32 di 35 ricavato dall'asta che è quello di essere ripartito fra i creditori (cfr. Trib. Agrigento, 25 ottobre
2022, n. 1300). Il trasferimento dell'immobile, avvenuto nell'ambito di una procedura esecutiva, è presidiato non solo dal controllo del Giudice dell'esecuzione ma anche dal tecnico incaricato della valutazione del bene staggito che avrebbe dovuto accertare l'esistenza di eventuali irregolarità di carattere urbanistico. Di conseguenza, in linea di principio, ove l'attore si ritenga danneggiato dal mancato rilievo di irregolarità dell'immobile acquistato all'asta, non potrà certamente rivolgersi all'istituto di credito a cui non può essere ricondotta alcuna negligenza, essendosi limitato a coltivare legittimamente l'esecuzione quale creditore.
Tale assunto, a parere del giudicante è in linea con quanto previsto dall'art. 2922 c.c. che recita: “Nella vendita forzata non ha luogo la garanzia per i vizi della cosa. Essa non può essere impugnata per causa di lesione”. Il senso di tale disposizione è chiaro: chi si aggiudica un immobile all'asta, non ha diritto alle normali garanzie dell'acquirente (artt. 1460 – 1497 c.c.), né può dolersi se il bene posto in vendita ad un prezzo, si rivela di valore inferiore. La pressoché totale esclusione di garanzie discende dalla natura coattiva del trasferimento, cioè dalla mancanza di qualsiasi consenso alla vendita da parte del debitore esecutato nonché dalla funzione stessa del prezzo ricavato dall'asta che è quello di essere ripartito fra i creditori: completata l'esecuzione, infatti, non rimane più un soggetto responsabile cui l'aggiudicatario possa rivolgersi per lamentare i vizi del bene.
Ne segue il rigetto della domanda attorea.
L'infondatezza della domanda di responsabilità precontrattuale rende infondate anche le domande risarcitorie e restitutorie. Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono ritenersi infondate le domande attoree che vanno respinte, mentre deve essere confermato il decreto ingiuntivo opposto.
Quanto agli effetti della pronuncia nei confronti della si osserva che Controparte_7
l'intervenuta ha provato la successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. nel diritto controverso, per effetto del contratto di cessione del 12 dicembre 2023, pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 146 del 12 dicembre 2023, il cui avviso è stato allegato alla comparsa di intervento. In caso di successione a titolo particolare, l'articolo 111 c.p.c. citato prevede che il giudizio prosegue tra le parti originarie ma è in facoltà del successore intervenire nel giudizio. In tal caso, salvo il caso di estromissione dell'originario titolare del diritto che,
pagina 33 di 35 tuttavia, presuppone l'adozione del relativo provvedimento e il consenso delle altre parti del giudizio, tra il dante causa e l'avente causa si realizza un'ipotesi di litisconsorzio necessario
(sul punto, v. Cass. 22 ottobre 2009, n. 22424; Cass., sez. Un., 9.03.1999, n. 1918).
8. Responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c.
Quanto alla domanda di condanna di parti attrici per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per lite temeraria, ritiene questo giudice che non sussistano i presupposti per accogliere la domanda avanzata.
In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, infatti, la domanda ex art. 96, comma 1,
c.p.c. richiede pur sempre la prova incombente alla parte istante della effettiva esistenza di un danno in conseguenza del comportamento processuale della controparte (cfr. Cassazione civile, sentenza del 19 luglio 2004, n. 13355). Nel caso in esame la società
[...]
e la garante non hanno allegato la presenza del detto Parte_1 Parte_2
danno che non può, pertanto, essere ritenuto esistente in re ipsa.
Alla luce di tali argomentazioni, quindi, devono essere rigettate le domande attoree.
Esclusa la fondatezza delle ragioni di contestazione mosse da parti attrici deve ritenersi infondata la domanda di condanna alla restituzione di somme trattandosi di domanda proposta sulla premessa di una rideterminazione delle poste di dare e avere in conseguenza delle infondate contestazioni di usurarietà dei tassi di interesse contrattuali, frode alla legge, interessi ultralegali e anatocismo del contratto. Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, rilevandosi che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
Le considerazioni sin qui svolte sono tali da assorbire ogni ulteriore contestazione, potendosi evidenziare che i profili non espressamente esaminati sono stati ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
9. Spese di lite
Le spese di lite tra ed
contro
Intesa San Parte_1 Parte_2
Paolo S.p.a. seguono la soccombenza delle attrici e si liquidano in dispositivo, secondo il d.m.
55/2014, aggiornato dal D.M. 147/22 tenuto conto del valore della causa determinato ai sensi dell'art. 5 del predetto decreto e dell'attività effettivamente svolta ed in particolare pagina 34 di 35 dell'assenza di attività istruttoria e della riduzione della fase decisoria, ritenuta congrua la nota spese depositata da parte opposta che ha applicato i parametri minimi.
Infine, visto che la , quale successore della società opposta nel diritto di CP_7 credito che ha dato origine al presente giudizio, è intervenuta nel processo ai sensi dell'art.111
c.p.c., aderendo integralmente alle difese già svolte dalla Intesa San Paolo S.p.a., si ritiene che sussistano i presupposti di cui all'art. 92 c.p.c. – secondo la disciplina ratione temporis applicabile - per compensare integralmente le spese di lite tra gli opponenti e la società intervenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in persona della dott.ssa Anna Giorgia Carbone, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sulle domande proposte dalla società
e da
contro
Intesa San Paolo S.p.a. Parte_1 Parte_2
nell'ambito del giudizio n. R.G. 12979/2023 e quali domande riconvenzionali nel giudizio n.
RG 26538/2023 di opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 9219/2023 del 19.5.2023 ottenuto da rappresentata da quale mandataria Controparte_1 Controparte_5 con rappresentanza oltre che di anche della intervenuta Controparte_1 CP_7
ex art. 111 c.p.c., così provvede:
1. Rigetta le domande proposte da e da Parte_1 Parte_2
2. Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 9219/2023 emesso dal
Tribunale di Milano in data 19.05.2023 che dichiara definitivamente esecutivo ai sensi dell'art. 653 c.p.c. ;
3. Condanna e da in solido tra loro, a Parte_1 Parte_2
rimborsare a le spese di lite liquidate in complessivi € 14.596,50 per Controparte_1
compensi, oltre 15 % per rimborso spese forfettarie, oltre IVA e C.P.A. come per legge;
4. compensa le spese di lite tra gli attori opponenti e la . CP_7
Milano, 28 giugno 2025
Il Giudice Anna Giorgia Carbone
pagina 35 di 35