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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 06/07/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
1
n. rg19267 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19267 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
DI DIO STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via
Marc'Antonio n. 9,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI DIO STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, via Marc'Antonio n. 9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 08/11/2024, e Persona_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Parte_1
relativi al figlio minore nato il [...] come accordo in esso Per_2
1 2
contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Affido condiviso del minore (Napoli, 05 gennaio 2019) ad entrambi i Persona_3
genitori, con pari partecipazione degli stessi alle scelte educative;
il minore dovrà essere educato in conformità ad progetto educativo unico e condiviso da entrambi i genitori, con la medesima responsabilizzazione, affinché attuino una genitorialità cooperativa. Anche se con collocamento e residenza anagrafica stabile del minore presso la madre in Napoli ( Na ) via
Concezione a Montecalvario n. 38;
2. Modalità del diritto di visita:
a. Il minore godrà di residenza privilegiata presso l'abitazione della madre, con Per_2
diritto - dovere del padre di tenere con sé il figlio due fine settimana al mese che potrebbero anche non coincidere con il weekend dovendosi conciliare con le esigenze lavorative del sig.
Per_1
b. Il sig. terrà il figlio con sé per due pomeriggi a settimana, di regola e con possibilità Per_1
di variazione, il lunedì e giovedì, con prelevamento al termine delle attività didattiche e accompagnamento in serata;
c. Per le festività Natalizie, ad anni alterni, e a partire dalle prossime festività, il minore sarà con il padre la settimana dal 26 dicembre al mattino del 31 dicembre e l'anno successivo la settimana dal 2 gennaio al 7 gennaio. Altresì, sarà ad anni alterni con la madre e a partire dal presente anno il giorno 24 e 25 dicembre e l'anno successivo il giorno
31 dicembre e 1 gennaio;
d. Per le festività Pasquali sarà ad anni alterni, e a partire dal prossimo anno con il padre dal sabato santo sera al martedì mattina e dall'anno successivo dal giovedì santo al sabato sera e viceversa con la madre;
e. Nel periodo estivo trascorrerà quindici giorni con il padre nel mese di luglio e/o agosto con definizione concreta delle date entro il 30 giugno di ogni anno;
3. il sig. verserà un contributo al mantenimento del minore di Persona_1 Persona_3
€ 400,00 ( euro quattrocento,00 ) mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese
2 3
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, più il 50% delle spese sanitarie straordinarie eccedenti il Servizio Sanitario Nazionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
3
n. rg19267 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice rel. – ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 19267 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale (ricorso congiunto)
[...]
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Persona_1
DI DIO STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in Napoli, via
Marc'Antonio n. 9,
E
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1
atti, dall'avv. DI DIO STEFANIA presso il quale elettivamente domicilia in
Napoli, via Marc'Antonio n. 9,
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato il 08/11/2024, e Persona_1
chiedevano disciplinarsi i rapporti tra loro Parte_1
relativi al figlio minore nato il [...] come accordo in esso Per_2
1 2
contenuto.
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis
51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
“Affido condiviso del minore (Napoli, 05 gennaio 2019) ad entrambi i Persona_3
genitori, con pari partecipazione degli stessi alle scelte educative;
il minore dovrà essere educato in conformità ad progetto educativo unico e condiviso da entrambi i genitori, con la medesima responsabilizzazione, affinché attuino una genitorialità cooperativa. Anche se con collocamento e residenza anagrafica stabile del minore presso la madre in Napoli ( Na ) via
Concezione a Montecalvario n. 38;
2. Modalità del diritto di visita:
a. Il minore godrà di residenza privilegiata presso l'abitazione della madre, con Per_2
diritto - dovere del padre di tenere con sé il figlio due fine settimana al mese che potrebbero anche non coincidere con il weekend dovendosi conciliare con le esigenze lavorative del sig.
Per_1
b. Il sig. terrà il figlio con sé per due pomeriggi a settimana, di regola e con possibilità Per_1
di variazione, il lunedì e giovedì, con prelevamento al termine delle attività didattiche e accompagnamento in serata;
c. Per le festività Natalizie, ad anni alterni, e a partire dalle prossime festività, il minore sarà con il padre la settimana dal 26 dicembre al mattino del 31 dicembre e l'anno successivo la settimana dal 2 gennaio al 7 gennaio. Altresì, sarà ad anni alterni con la madre e a partire dal presente anno il giorno 24 e 25 dicembre e l'anno successivo il giorno
31 dicembre e 1 gennaio;
d. Per le festività Pasquali sarà ad anni alterni, e a partire dal prossimo anno con il padre dal sabato santo sera al martedì mattina e dall'anno successivo dal giovedì santo al sabato sera e viceversa con la madre;
e. Nel periodo estivo trascorrerà quindici giorni con il padre nel mese di luglio e/o agosto con definizione concreta delle date entro il 30 giugno di ogni anno;
3. il sig. verserà un contributo al mantenimento del minore di Persona_1 Persona_3
€ 400,00 ( euro quattrocento,00 ) mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese
2 3
rivalutabili secondo gli indici ISTAT, più il 50% delle spese sanitarie straordinarie eccedenti il Servizio Sanitario Nazionale.”
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare); di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, e rispondenti agli interessi del minore, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• omologa le condizioni pattuite dalle parti,
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 20/06/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Ivana Sassi Dott.ssa Valeria Rosetti
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