Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/05/2025, n. 5208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5208 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
IV SEZIONE CIVILE 22834/2023
VERBALE DELLA CAUSA REDATTO AI SENSI Dell'art. 127 ter c.p.c. Udienza del 29.04.2025
Avanti al G.I., dr. Emanuele Lombardi, compare in senso figurato gli Avv.ti Vincenzo Persico ed Alessandro Di Dato per il Condominio in Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 118, in persona dell'amm.re p.t., Dott. i quali concludono ribadendo per l'eccezione di decadenza per l'impugnativa della CP_1 delibera;
in secondo luogo rappresentano che il Condominio, con la successiva delibera del 12.12.2023 ha revocato i punti 1,2,3. Chiede, quindi dichiararsi cessata materia del contendere attesa l'influenza della revoca del punto 4 della delibera. Compare altresì l'avv. Alberto Galassi per e il quale dichiara CP_2 Controparte_3 la cessata materia del contendere in relazione ai punti 1,2 e 3 della delibera impugnata. Insiste per la dichiarazione di nullità ex art. 1129, n. 14 c.c. del punto n.4 della delibera impugnata con vittoria di spese.
Il Giudice
Il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
Dott. Emanuele Lombardi
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI,
IV SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, in persona del Dott. Emanuele Lombardi, ha pro- nunziato la seguente
S E N T E N Z A
a definizione della causa iscritta al 22834/2023 avente ad oggetto: Impugnativa di delibera assembleare del 15.03.2023.
TRA
- nata a [...] il [...] e residente in CP_2
Napoli alla Via Riviera di Chiaia n. 118, codice fiscale , e CodiceFiscale_1
nato a [...] l'[...] ed ivi residente a[...]
Riviera di Chiaia n. 118, codice fiscale , elettivamente CodiceFiscale_2
domiciliati in Napoli al Corso Vittorio Emanuele n.112 presso lo Studio dell'Avvocato Alberto Galassi ( ) dal quale sono CodiceFiscale_3
rappresentati e difesi in virtù di procura in atti;
E
- alla Via Riviera di Chiaia n. 118, in persona dell'amm.re Controparte_4
p.t., Dott. elett.te dom.to in Napoli alla Piazza Giovanni Bovio n. 22, CP_1 presso lo studio degli avv. ti Vincenzo Persico (c.f. ) ed C.F._4
Alessandro Di Dato (C.F. ), che lo rappresentano e difendono C.F._5
giusto mandato in atti
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con citazione notificata il 30.10.2023, ed CP_2 Controparte_3
proponevano impugnativa della delibera assembleare assunta il giorno 15.03.2023, in seconda convocazione, dall'assemblea del Controparte_5
in Napoli, fabbricato dove gli attori sono comproprietari di unità immobiliare posta al piano 4° con il numero di interno 11. In particolare impugnavano il deliberato assunto al capo 1 dell'ordine del giorno, relativo all'approvazione del bilancio consuntivo anno 2021; il capo 2 relativo all'approvazione del rendiconto ordinario esercizio anno 2022; il capo 3 relativo alla nomina dell'amministratore amministratore uscente, per scadenza CP_1 mandato;
ed infine, il capo 4 relativo all'approvazione del bilancio preventivo anno
2023.
A sostegno dell'impugnazione, i condomini attori deducevano, in relazione al capo 1, la sussistenza del vizio di nullità, ovvero quantomeno di annullabilità, della delibera con cui l'assemblea aveva approvato il rendiconto ordinario esercizio 2021 perchè privo del registro di contabilità ed inoltre, nello stesso non erano state riportate le spese straordinarie sostenute dal . In relazione al capo 2 della delibera impugnata CP_4 gli attori deducevano l'omessa allegazione del registro di contabilità ex art. 1130 bis c.c.; in relazione al capo 3, relativo alla nomina dell'amministratore, la nullità della stessa per mancata indicazione, nel deliberato, del compenso dovuto;
mentre in relazione al capo 4 eccepiva illegittimità della delibera relativa all'approvazione del bi- lancio preventivo esercizio 2023 perché in esso erano contemplate voci di spesa non previamente concordate e delibate dal collegio.
Si costituiva tardivamente il , il quale contestava l'assunto degli attori ed CP_4
in via preliminare eccepiva la decadenza dal termine per la proposizione dell'impugnativa della delibera del 15.3.2023. A tal proposito il deduceva CP_4 che gli attori, avendo partecipato all'assemblea condominiale del 15.3.2023 avevano adito l'organismo di mediazione in data 4.4.2023, e che il verbale negativo di mancato raggiungimento dell'accordo era stato sottoscritto in data 19.10.2023, ragion per cui, da quel momento, decorrevano i residui 10 gg per la proposizione dell'impugnativa; impugnativa che veniva notificata, quindi oltre i 10 giorni in data 30/10/2023, ovvero il 31° giorno. Inoltre eccepiva la cessata materia del contendere in quanto l'assemblea in data 12.12.2023 aveva revocato il deliberato del 15.3.2023 oggetto di impugnativa ed in particolare i capi 1,2 e 3 della suddetta delibera.
In primo luogo va rigettata l'eccezione di decadenza formulata dal perché CP_4 infondata. Infatti, giova ricordare che “in tema di impugnazione di delibere assembleari, il tentativo di mediazione - da esperirsi quale condizione di procedibilità dell'azione entro il termine di 30 giorni previsto dall'art. 1137 c.c. - interrompe una sola volta il termine decadenziale de quo. Qualora, poi, il tentativo fallisca, il termine per la proposizione della domanda giudiziale riprende a decorrere ex novo, con decorrenza dal giorno del deposito del verbale negativo presso la segreteria dell'organismo di mediazione” (Trib. Messina, 11.1.2018). Pertanto, nel caso di specie il termine decadenziale dei 30 giorni è iniziato nuovamente a decorrere dal 19.10.2023 (data di deposito del verbale negativo) laddove la notifica è avvenuta in data 30.10.2023 e quindi nei termini.
Nel merito va rilevato che la revoca della delibera impugnata, ed in particolare i capi
1,2 e 3 non può che determinare la cessata materia del contendere sul punto, come dichiarato dalle stesse parti in causa.
A tal fine si ritiene opportuno ricordare che l'istituto della “cessazione della materia del contendere” è di creazione giurisprudenziale, trova applicazione in ogni fase e grado del giudizio, deve essere pronunciata con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogniqualvolta non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso.
Per quanto concerne, invece, l'impugnativa relativa al capo 4 del deliberato del
15.03.2023 inerente illegittima approvazione del bilancio preventivo di esercizio relativo all'anno 2023 perché perchè contemplate voci di spesa non previamente concordate e delibate dall'assemblea, come l'aumento del compenso all'amministratore e, quindi, la nullità per violazione dell'art 1129, n. 14 c.c., la stessa
è fondata e merita accoglimento.
E' noto che in tema di condominio degli edifici, per la validità della delibera di approvazione del bilancio preventivo non è necessario che la relativa contabilità sia tenuta dall'amministratore con rigorose forme analoghe a quelle previste per i bilanci delle società, essendo invece sufficiente che essa sia idonea a rendere intellegibile ai condomini le voci di entrata e di spesa, con le quote di ripartizione (tra molte, Cass.
1405/2007).
Orbene, un bilancio in cui, senza alcuna preventiva specificazione ed informazione inerente un aumento di compenso all'amministratore senza specifica indicazione del deliberato stesso di approvazione dell'aumento, come nel caso in esame, non consente di mettere in grado i condomini di comprendere, con riferimento a quella gestione annuale, la regolarità di gestione delle spese condominiali.
Da ciò ne consegue che la delibera del 15.03.2023 al capo 4 che approva il bilancio preventivo 2023 deve essere annullata poiché detto bilancio non è veritiero, in quanto,
in mancanza di ogni specifica e preventiva informazione su quale deliberato abbia autorizzato l'aumento del compenso all'amministratore, non consente una completa verifica di tutta l'attività gestionale espletata dall'amministratore, sottraendo al controllo dell'assemblea una parte di detta attività. Per quanto concerne il regime delle spese le stesse seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, scaglione fino ad € 26.000,00 del DM 55/2014, valore medio ridotto per la non complessità delle questioni, con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Galassi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accoglie la domanda ed annulla la delibera adottata all'esito della discussione sul capo 4) all'ordine del giorno dell'assemblea del 15.03.2023;
- condanna il alla Via Riviera di Chiaia n. 118, a pagare le Controparte_4 spese di lite attoree che liquida in € 2.600,00 per compenso ed €550,00 per spese oltre IVA e CPA se documentate e rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso con attribuzione in favore dell'avv. Alberto Galassi.
Napoli 25.05.2025
Il Giudice
Dr. Emanuele Lombardi