TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/12/2025, n. 13281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13281 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA IV SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice ON TI, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura integrale all'udienza del 23/12/2025, la seguente
SENTENZA
nella causa in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie, iscritta al n° 40684/2025 r.g.l., vertente
TRA
, con l'avv. D'ARCANGELO GIAMPAOLO Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro-tempore, con l'avv. BELLOMARÌ SILVIA
RESISTENTE
OGGETTO: esenzione ticket
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 445bis c.p.c., depositato il 13.5.2025, Parte_1
ha adito questo Tribunale, in funzione di giudice del lavoro,
[...]
1 chiedendo espletarsi accertamento tecnico preventivo obbligatorio per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti la pensione di inabilità, l'esenzione ticket, l'indennità di accompagnamento o, in via subordinata, la pensione di vecchiaia anticipata o, in ulteriore subordine, la contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000, il congedo per cure per gli invalidi di cui all'art. 7 D.Lgs. 119/2011, l'handicap grave o non grave. La ricorrente ha esposto in fatto quanto segue:
- in data 11.2.2022, ella ha presentato domande amministrative volte al riconoscimento della invalidità civile e dell'handicap;
- ciò nonostante, trascorso il termine per la conclusione dell'iter amministrativo, ella non è stata convocata a visita medica dall' . CP_2
Ciò esposto, parte ricorrente ha proposto l'azione giudiziaria. Instaurato ritualmente il contraddittorio, l' si è costituito in CP_2 giudizio resistendo assai genericamente alla domanda. All'udienza di prima comparizione del 18.11.2025, il procuratore di parte ricorrente ha fatto presente “di aver depositato telematicamente in data 17.11.2025 verbale con il quale la competente Commissione medica ha riconosciuto la propria assistita invalida con riduzione CP_2 permanente della capacità lavorativa in misura del 67% con decorrenza dal 11.2.2022 e invalido con totale e permanente inabilità lavorativa a decorrere dal 1.2.2025; chiede, pertanto, alla luce del riconoscimento medio tempore intervenuto, dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alla esenzione dal ticket, all'accertamento del '60% ex art. 4 c. 4 legge 68/99' e all'accertamento della invalidità ai fini del congedo per cure e all'accertamento della condizione di handicap non grave e chiede espletarsi CTU medico-legale per le ulteriori prestazioni con decorrenza dalla data della domanda amministrativa”. Il Tribunale, all'esito della camera di consiglio, “premesso che oggetto del ricorso sono, in via principale, il requisito sanitario necessario ai fini della pensione di inabilità o dell'esenzione dal ticket sanitario e dell'indennità di accompagnamento e che è richiesta, in subordine, la verifica del requisito sanitario ai fini di una serie di altre prestazioni, segnatamente la pensione di vecchiaia anticipata di cui all'art. 1 del D.Lgs. 503/1992, la contribuzione figurativa di cui all'art. 80, comma 3, L. 388/2000, il congedo per cure di cui all'art. 7 D.Lgs. 119/2011, la disabilità ex art. 3, comma 1, L. 104/1992 o la disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, L. 104/1992, mentre è inammissibile la domanda riguardante lo 'stato di invalido civile in misura
2 maggiore e non inferiore al 60% ex art. 4 c. 4 legge 68/99' perché non correlata ad alcuna prestazione previdenziale, considerato che il riconoscimento in via amministrativa dell'invalidità in misura del 67% dalla data della domanda amministrativa e in misura del 100% dal 1.2.2025 assorbe soltanto la domanda avente ad oggetto l'esenzione dal ticket”, ha disposto separarsi tale domanda, mutarsi il rito in rito previdenziale ordinario ex art. 442 e sgg. c.p.c. ed ha rinviato, rispetto a tale domanda, ai fini della declaratoria della cessazione della materia del contendere. All'udienza di rinvio, la domanda, istruita per via documentale, è stata discussa e decisa come di seguito.
***
Da quanto dichiarato dalle parti oltreché da quanto documentato (vd. il verbale della Commissione medica competente del 28.10.2025 da cui CP_2 risulta il riconoscimento, in capo alla sig.ra , della condizione di Pt_1 soggetto “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa…” in misura del 67% a decorrere dal 1.2.2025, depositato dalla parte stessa in data 17.11.2025; è stato depositato, altresì, il verbale della Commissione medica per l'accertamento dell'handicap del 28.10.2025 da cui risulta il riconoscimento, in favore della ricorrente, dello status di
“Portatore di handicap ai sensi dell'art. 3, comma 1, L. 5.2.1992, n. 104” ma tale accertamento non incide sull'oggetto dell'originaria domanda che sarà istruita mediante CTU medico-legale anche in ordine alla disabilità con necessità di sostegno intensivo ex art. 3, comma 3, L. 104/1992), emerge con evidenza la cessazione della materia del contendere. Si stima equo compensare integralmente tra le parti le spese di giudizio tenuto conto della data di decorrenza dello stato invalidante, successiva alla domanda amministrativa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
- dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Roma il 23/12/2025
IL GIUDICE
ON TI
3