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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 08/10/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1) dott. ssa Marialuisa Crucitti Presidente
2) dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere rel
3) dott. ssa Maria Carla Arena Consigliere
Nella causa celebrata con le forme dell'art.127 ter c.p.c. (con scadenza deposito il 7/10/2025 data dell'originaria udienza) ha emesso la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 571/2023 R.G.L. avverso la Sentenza n.
1566/2023 pubbl. il 03/10/2023 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'Avv. Sebastiano Romeo;
- APPELLANTE-
, anche in qualità di mandatario di Controparte_1 [...]
in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_2 rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Silvano Imbriaci e dall'Avv. Dario Adornato, in virtù di procura in atti;
RESISTENTE
NONCHÉ CONTRO
(già , in Controparte_3 Controparte_4 persona del legale rappresentante p.t.,
-RESISTENTE CONTUMACE -
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi ed atti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in primo grado depositato il 22.03.2022, l'appellante in epigrafe ha formulato opposizione all'intimazione di pagamento n. 06820219001771181/000 notificata l'11.10.2021, in relazione all'avvisi di addebito n. 36820150013396700000 e n. 36820160009695578000 rispettivamente notificati il 7.11.2015 e il 27.06.2016, ha eccepito la prescrizione dei crediti anche in relazione al periodo successivo alla data di asserita notificazione, in ragione dell'assenza di atti interruttivi della causa estintiva. CP_ Si sono costituiti in giudizio l' e l evidenziando l'attualità Controparte_5 del credito contributivo in presenza della notifica degli atti presupposti e di quelli interruttivi della prescrizione.
Con la sentenza appellata il Tribunale ha rigettato il ricorso- dopo avere qualificato la domanda di accertamento negativo del credito, trattandosi di un'opposizione all'esecuzione ex art 615 c.p.c., - accertando la regolare notifica dell'intimazione n. 06820199027515037/000 ricevuta entro il quinquennio dal maturarsi dei crediti trattandosi di contributi anni 2014 e 2015 sulla base, per quanto di interesse, della seguente motivazione: << Nella specie, dai documenti prodotti in atti, ovvero dall'intimazione di pagamento n. 06820199027515037/000, notificata attraverso deposito presso la Casa comunale il 19.09.2019, cui risulta allegato il successivo avviso di deposito notificato per compiuta giacenza in data 4.11.2019, emerge come non possa ritenersi configurata la prescrizione dei crediti riportati nell'intimazione di pagamento impugnata, in relazione agli avvisi opposti in ricorso, anche in considerazione della sospensione della prescrizione dal 23 Febbraio 2020 al 30 Giugno 2020 (128 giorni) ex art. 37 comma
2, d.l. 18/2020 conv. in l. 27/2020 e dal 31.12.2020 al 30.06.2021 (181 giorni) ex art. 11 comma 9, d.l.
182/2020 conv. in l. 21/2022>>.
Con appello in esame ha impugnato la sentenza contestando come primo Parte_1 motivo il procedimento di notifica degli avvisi di addebito, sottesi all'intimazione, eccependo l'omessa pronuncia sul punto da parte del Tribunale. Ha contestato come secondo motivo di appello anche la notifica dell'intimazione n. 06820199027515037/000,
Si è costituito l anche quale mandatario della per difendersi. CP_1 CP_2
è rimasta contumace. CP_6
In corrispondenza al giorno 7/10/25 è stato fissato, con decreto del Presidente di Sezione, ritualmente comunicato alle parti, il termine (in sostituzione dell'udienza) per il deposito delle note scritte ex art.127 ter c.p.c.
Alla scadenza del termine, la causa è stata decisa nella camera di consiglio dell'8/10/2025 con dispositivo corredato da motivazione depositato e pubblicato telematicamente in pari data.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato sinteticamente nello svolgimento del processo, con la sentenza gravata, il primo giudice, nel contraddittorio con l' e l , ha ritenuto non CP_1 Controparte_3 maturata la prescrizione del credito eccepita con l'opposizione all'intimazione di Pt_1
pagamento n. 06820219001771181/000 notificata l'11.10.2021, in relazione all'avvisi di addebito n.
36820150013396700000 e n. 36820160009695578000 rispettivamente notificati il 7.11.2015 e il
27.06.2016, ( tutti contributi anno 2104 e 2015) accertando la regolare notifica dell'intimazione n.
06820199027515037/000, notificata in data 19.09.2019 anche tenuto conto della sospensione dei termini di cui alla normativa emergenziale.
Con l'appello il ha ribadito l'eccezione di nullità per mancanza di prova della notifica Pt_1 degli avvisi di addebito, ha contestato anche la notifica dell'atto interruttivi della prescrizione.
Il primo motivo è inammissibile per mancanza di interesse ad agire.
Ed invero il tribunale, dopo avere qualificato correttamente la domanda di accertamento negativo ex art 615 c.p.c. atteso che il ricorrente ha eccepito- quale vizio di merito volto a paralizzare la pretesa- la sola prescrizione dei crediti, ha accertato la regolare notifica dell'intimazione n.
06820199027515037/000, ricevuta in data 19.09.2019 e, di conseguenza, ha rigettato il ricorso ritenuto assorbito il rilievo concernete l'omessa notifica degli avvisi di addebito.
Il percorso seguito è corretto, atteso che il ricorrente ha eccepito la prescrizione del credito che è stata interrotta dalla sola notifica dell'intimazione suddetta, ricevuta entro il quinquennio dal maturarsi del credito. L'omessa notifica degli avvisi di addebito è stata eccepita al solo fine di contestare il decorso della prescrizione e non in funzione recuperatoria di eventuali vizi di merito, che in ogni caso non sono stati eccepiti, sicchè è corretto avere ritenuto assorbito l'accertamento delle regolare o meno tifica degli avvisi di addebito bastando solo l'intimazione n.
06820199027515037/000, ricevuta in data 19.09.2019 ad interrompere la prescrizione originaria del credito.
L'omessa notifica dell'avviso di addebito nel caso in esame è pertanto irrilevante a fronte della prova della messa in mora proveniente per conto di ricevuta entro il quinquennio dalla CP_1 nascita del credito. Non si tratta di un vizio della sequenza procedimentale , tipico cel processo tributario, ma di un'opposizione all'esecuzione volta a paralizzare la pretesa perché ritenuta estinta per prescrizione. Di conseguenza, non essendo maturata alcuna prescrizione la domanda è stata correttamente rigettata con assorbimento del capo concernente l'accertamento della regolare notifica degli avvisi di addebito.
Il secondo motivo anche è infondato.
Si condivide l'accertamento in fatto condotto in primo grado secondo cui è regolare la notifica
<<dell'intimazione di pagamento n. 06820199027515037 000, notificata attraverso deposito presso la< i>
[...] il 19.09.2019, cui risulta allegato il successivo avviso di deposito notificato per compiuta giacenza CP_7 in data 4.11.2019 >>.
Ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento, nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire e' quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessita' che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata che da' atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale;
avviso che, sia esso sottoscritto dal destinatario o da persone abilitate, sia esso annotato dall'agente postale in ordine all'assenza di persone atte a ricevere l'avviso medesimo, è parte integrante della relazione di notifica ai sensi dell'art. 140 c.p.c., in quanto persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Cass.,25351/2020. Ne consegue che, ai fini della notificazione delle cartelle di pagamento nel caso di irreperibilità relativa del destinatario, il procedimento da seguire è quello disciplinato dall'art. 140 c.p.c., che prevede la necessità che venga prodotta in giudizio, a prova del perfezionamento del procedimento notifica tono, l'avviso di ricevimento (o di compiuta giacenza) della raccomandata informativa che dà atto dell'avvenuto deposito dell'atto da notificare presso la casa comunale (Cass. n. 33525 del 2019).
L'appello va, di conseguenza, rigettato e la sentenza confermata
Le spese di lite del grado quantificate nella misura dei valori medi dimezzati, attesa la semplicità delle questioni trattate e delle eccezioni mosse relativi al secondo scaglione (da € 5.100,00 a € 26.000) esclusa la fase istruttoria non tenutasi, della tabella 4 del DM 37/2018 in euro € 1.700,00 vanno poste a carico dell'appellante e disposte in favore dell Parte_1 CP_1
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da contro con riferimento alla sentenza Parte_1 CP_1
n. 1566/2023 depositata in data 3/10/2023 dal Tribunale di Reggio Calabria ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattesa, così decide:
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza appellata e rigetta l'originario ricorso
2) Condanna alla rifusione delle spese del primo grado che liquida in Parte_1 euro 1.700,00 oltre accessori di legge in favore di ed € 1865,00 oltre accessori di legge per il CP_1 primo grado in favore di quale unico soggetto;
CP_1
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio dell'8/11/ 2025
Il Relatore Il Presidente
Dott.ssa Ginevra Chinè Dott. ssa Marialuisa Crucitti