CASS
Sentenza 2 maggio 2023
Sentenza 2 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/05/2023, n. 18233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18233 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL IC nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 25/10/2022 del TRIB. LIBERTA di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere Giuseppe Santalucia;
sentito il PG Stefano Tocci, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SA Iannone che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18233 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a IC MI la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti addebiti: - di far parte dell'associazione finalizzata alla spaccio di sostanze stupefacenti, promossa da IO NA RA e organizzata da NC SE, SA SE e IG MA, oltre che da IN AN dopo l'arresto di NC SE detto "IClina", con il ruolo di collaboratore dei fratelli SE, di MA e di AN nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti, predisponendone le dosi e provvedendo allo smercio al dettaglio delle stesse, fatti commessi in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 fino all'attualità. Reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 20); - di concorso continuato, con IN AN e SA SE, nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca, in data antecedente e prossima al 27 luglio 2017 (capo 42); - di concorso continuato, con NC SE e SA SE, nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca il 14 settembre 2017 (capo 46). 2. I reati in addebito cautelare formano oggetto di un'ampia indagine che ha riguardato le attività illecite dell'articolazione di 'ndrangheta nota come Locale di Mesoraca, diretta da IO NA RA e attiva nel territorio crotonese. Dalle attività di intercettazione è emerso il ruolo partecipativo di IC MI. Dalla conversazione tra TR AN e IE LI, posta a fondamento dell'addebito di cui al capo 42), è emerso che l'indagato, indicato con l'appellativo di Pullace, stava acquistando sostanza stupefacente da SA SE e IN AN per poi rivenderla. Dalla conversazione del 14 settembre 2017 tra TR AN, SA SE e IC MI, postgndamento dell'addebito di cui al capo 46) 1 si evince che gli interlocutori detenevano sostanza stupefacente, precedentemente acquistata da NC SE, a fini di cessione. Sono così emersi i contatti stabili di IC MI con SA SE e NC SE, spacciatori all'ingrosso di sostanza stupefacente, e ciò impedisce di ravvisare nelle condotte di MI una occasionale attività di spaccio. I dialoghi captati, aventi ad oggetto la riscossione dei proventi dell'attività di spaccio, la situazione debitoria di alcuni acquirenti, i guadagni ricavati dalla 1 vendita, la suddivisione in dosi della droga, non lasciano dubbi in merito alla consapevolezza di agire all'interno di un gruppo organizzato, nonché in merito alla intraneità allo stesso. 2.1. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di cd. reiterazione criminosa anche sulla base della reiterazione dei delitti posti in essere e delle modalità e circostanze delle azioni criminose, indicatrici di un elevato grado di serialità e professionalità criminale. Ha quindi ritenuto, in considerazione del numero e della natura dei reati per cui si procede, delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, che solo la misura carceraria sia adeguata. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di IC MI, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per la parte in cui il Tribunale ha ignorato i contenuti di una memoria difensiva, depositata all'udienza del 25 ottobre 2022, di contestazione della gravità indiziaria con specifico riferimento agli addebiti di cui ai capi 42) e 46), e soprattutto della loro inidoneità a dar fondamento all'accusa di partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di cui al capo 20). La conversazione del 27 luglio 2017 (tra TR AN e CA LI) fa ritenere al più che IC MI acquistò dieci dosi di sostanza stupefacente successivamente spacciate, e non è per nulla certa l'identificazione di SA SE come uno dei fornitori della sostanza. Non è poi dato comprendere sey:luanto detto sul conto di MI fosse il frutto di conoscenze dirette o di informazioni apprese da altri o per sentito dire. Dalla conversazione del 14 settembre 2017 si ricava che IC MI aveva acquistato sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, ma è errata l'identificazione del fornitore, tale IC, in NC SE. Con la memoria si sono offerti elementi che confermano l'inidoneità delle conversazioni a costituire indizi della partecipazione associativa e sono state fornite specifiche indicazioni di fatto valutabili nella direzione dell'affermazione di insussistenza del pericolo cautelare. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Tra i protagonisti della conversazione del 14 luglio 2017 non vi era, come invece indicato in ordinanza, SA SE e vi era di contro NC RA(); ciò impedisce di individuare in quest'ultimo il soggetto, tale IC, dal quale MI avrebbe acquistato sostanza stupefacente. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito di cui al capo 20). Come detto con i motivi precedenti, è rimasto indiziariamente incerto e su un piano di sostanziale 2 ambiguità il rapporto tra MI e i fratelli SE, con quel che necessariamente consegue quanto all'affermazione attribuita a MI del ruolo di partecipe al sodalizio. In relazione al requisito soggettivo della partecipazione il Tribunale si è limitato ad affermare che non vi sono dubbi in merito alla consapevolezza di MI di agire all'interno di un gruppo organizzato ma non ha esplicitato gli elementi e i dati di fatto da Cui dedurre tale consapevolezza. Le conversazioni utilizzate non sono indicative di condotte partecipative. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha omesso ogni riferimento a detta aggravante, restando ininfluente la eventuale coincidenza della collocazione di alcuni soggetti anche nella contestazione associativa ex art. 416-bis cod. pen. In ogni caso, detta aggravante non sussiste in relazione a IC MI, non emergendo che abbia avuto consapevolezza di apportare un qualche vantaggio al sodalizio mafioso di Mesoraca. 3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. La motivazione è priva di concreti riferimenti a fatti e circostanze;
non si comprende bene cosa abbia inteso significare il Tribunale richiamando la reiterazione dei delitti e le modalità e circostanze dell'azione criminosa o ancora la serialità e professionalità criminale. Ha omesso di considerare il rilevante lasso temporale intercorrente tra le condotte e l'esecuzione della misura cautelare, lo stato di incensuratezza e l'assenza di pendenze, e che MI si era da tempo allontanato da Mesoraca, trasferendosi stabilmente nel Centro Italia, dove ha sottoscritto vari contratti di lavoro. In riguardo alla scelta della misura il Tribunale ha trascurato questi profili di fatto, rilevanti per la mitigazione della misura. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata non ha fatto menzione della memoria depositata all'udienza di riesame dalla difesa, con cui sono state prospettate letture alternative del materiale indiziario risultante dalle operazioni di intercettazione. La carenza è decisiva anche in ragione del fatto che gli unici dati indiziari posti a carico del ricorrente sono tratti da conversazioni intercettate che, come è noto, devono essere criticamente lette dal giudice del merito senza che nel giudizio di legittimità possano essere recuperate eventuali carenze interpretative, atteso che 3 A Il con gliere estensore "l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 -. Soltanto entro i ristretti limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione può svolgersi un sindacato di legittimità sulla interpretazione e sulle valutazioni del contenuto delle conversazioni intercettate, costituendo una mera questione di fatto estranea, come tale, al controllo della Corte di cassazione-tra le molte, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. 3. La omissione valutativa in cui è incorso il Tribunale ha menomato il diritto difensivo di contraddire sull'interpretazione delle conversazioni accolta dal giudice della cautela offrendo al giudice del riesame una argomentata diversa lettura, di per sé capace di ridimensionare significativamente la portata indiziaria di quel materiale. Vale allora il principio di diritto per il quale,"in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata" - Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 -. 4. Il vizio che inficia l'ordinanza impugnata ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, e preclude allo stato, in ragione della sua radicalità, l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 marzo 2023 Il presidente
sentito il PG Stefano Tocci, che conclude per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. SA Iannone che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede raccoglimento. Penale Sent. Sez. 1 Num. 18233 Anno 2023 Presidente: TARDIO ANGELA Relatore: SANTALUCIA GIUSEPPE Data Udienza: 21/03/2023 Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Catanzaro, in funzione di giudice del riesame, ha confermato l'ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale ha applicato a IC MI la misura cautelare della custodia in carcere per i seguenti addebiti: - di far parte dell'associazione finalizzata alla spaccio di sostanze stupefacenti, promossa da IO NA RA e organizzata da NC SE, SA SE e IG MA, oltre che da IN AN dopo l'arresto di NC SE detto "IClina", con il ruolo di collaboratore dei fratelli SE, di MA e di AN nelle attività di spaccio delle sostanze stupefacenti, predisponendone le dosi e provvedendo allo smercio al dettaglio delle stesse, fatti commessi in Mesoraca e territorio elvetico a partire dall'anno 2016 fino all'attualità. Reato aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. (capo 20); - di concorso continuato, con IN AN e SA SE, nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca, in data antecedente e prossima al 27 luglio 2017 (capo 42); - di concorso continuato, con NC SE e SA SE, nella detenzione a fini di spaccio di un quantitativo imprecisato di cocaina, in Mesoraca il 14 settembre 2017 (capo 46). 2. I reati in addebito cautelare formano oggetto di un'ampia indagine che ha riguardato le attività illecite dell'articolazione di 'ndrangheta nota come Locale di Mesoraca, diretta da IO NA RA e attiva nel territorio crotonese. Dalle attività di intercettazione è emerso il ruolo partecipativo di IC MI. Dalla conversazione tra TR AN e IE LI, posta a fondamento dell'addebito di cui al capo 42), è emerso che l'indagato, indicato con l'appellativo di Pullace, stava acquistando sostanza stupefacente da SA SE e IN AN per poi rivenderla. Dalla conversazione del 14 settembre 2017 tra TR AN, SA SE e IC MI, postgndamento dell'addebito di cui al capo 46) 1 si evince che gli interlocutori detenevano sostanza stupefacente, precedentemente acquistata da NC SE, a fini di cessione. Sono così emersi i contatti stabili di IC MI con SA SE e NC SE, spacciatori all'ingrosso di sostanza stupefacente, e ciò impedisce di ravvisare nelle condotte di MI una occasionale attività di spaccio. I dialoghi captati, aventi ad oggetto la riscossione dei proventi dell'attività di spaccio, la situazione debitoria di alcuni acquirenti, i guadagni ricavati dalla 1 vendita, la suddivisione in dosi della droga, non lasciano dubbi in merito alla consapevolezza di agire all'interno di un gruppo organizzato, nonché in merito alla intraneità allo stesso. 2.1. In punto di esigenze cautelari il Tribunale ha rilevato il pericolo di cd. reiterazione criminosa anche sulla base della reiterazione dei delitti posti in essere e delle modalità e circostanze delle azioni criminose, indicatrici di un elevato grado di serialità e professionalità criminale. Ha quindi ritenuto, in considerazione del numero e della natura dei reati per cui si procede, delle modalità del fatto e della personalità dell'indagato, che solo la misura carceraria sia adeguata. 3. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso il difensore di IC MI, che ha articolato più motivi. 3.1. Con il primo motivo ha dedotto difetto di motivazione per la parte in cui il Tribunale ha ignorato i contenuti di una memoria difensiva, depositata all'udienza del 25 ottobre 2022, di contestazione della gravità indiziaria con specifico riferimento agli addebiti di cui ai capi 42) e 46), e soprattutto della loro inidoneità a dar fondamento all'accusa di partecipazione all'associazione finalizzata allo spaccio di cui al capo 20). La conversazione del 27 luglio 2017 (tra TR AN e CA LI) fa ritenere al più che IC MI acquistò dieci dosi di sostanza stupefacente successivamente spacciate, e non è per nulla certa l'identificazione di SA SE come uno dei fornitori della sostanza. Non è poi dato comprendere sey:luanto detto sul conto di MI fosse il frutto di conoscenze dirette o di informazioni apprese da altri o per sentito dire. Dalla conversazione del 14 settembre 2017 si ricava che IC MI aveva acquistato sostanza stupefacente, verosimilmente cocaina, ma è errata l'identificazione del fornitore, tale IC, in NC SE. Con la memoria si sono offerti elementi che confermano l'inidoneità delle conversazioni a costituire indizi della partecipazione associativa e sono state fornite specifiche indicazioni di fatto valutabili nella direzione dell'affermazione di insussistenza del pericolo cautelare. 3.2. Con il secondo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione. Tra i protagonisti della conversazione del 14 luglio 2017 non vi era, come invece indicato in ordinanza, SA SE e vi era di contro NC RA(); ciò impedisce di individuare in quest'ultimo il soggetto, tale IC, dal quale MI avrebbe acquistato sostanza stupefacente. 3.3. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'addebito di cui al capo 20). Come detto con i motivi precedenti, è rimasto indiziariamente incerto e su un piano di sostanziale 2 ambiguità il rapporto tra MI e i fratelli SE, con quel che necessariamente consegue quanto all'affermazione attribuita a MI del ruolo di partecipe al sodalizio. In relazione al requisito soggettivo della partecipazione il Tribunale si è limitato ad affermare che non vi sono dubbi in merito alla consapevolezza di MI di agire all'interno di un gruppo organizzato ma non ha esplicitato gli elementi e i dati di fatto da Cui dedurre tale consapevolezza. Le conversazioni utilizzate non sono indicative di condotte partecipative. 3.4. Con il quarto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione all'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. L'ordinanza impugnata ha omesso ogni riferimento a detta aggravante, restando ininfluente la eventuale coincidenza della collocazione di alcuni soggetti anche nella contestazione associativa ex art. 416-bis cod. pen. In ogni caso, detta aggravante non sussiste in relazione a IC MI, non emergendo che abbia avuto consapevolezza di apportare un qualche vantaggio al sodalizio mafioso di Mesoraca. 3.5. Con il quinto motivo ha dedotto vizio di violazione di legge e difetto di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza di esigenze cautelari. La motivazione è priva di concreti riferimenti a fatti e circostanze;
non si comprende bene cosa abbia inteso significare il Tribunale richiamando la reiterazione dei delitti e le modalità e circostanze dell'azione criminosa o ancora la serialità e professionalità criminale. Ha omesso di considerare il rilevante lasso temporale intercorrente tra le condotte e l'esecuzione della misura cautelare, lo stato di incensuratezza e l'assenza di pendenze, e che MI si era da tempo allontanato da Mesoraca, trasferendosi stabilmente nel Centro Italia, dove ha sottoscritto vari contratti di lavoro. In riguardo alla scelta della misura il Tribunale ha trascurato questi profili di fatto, rilevanti per la mitigazione della misura. Considerato in diritto 1. Il ricorso merita accoglimento, per le ragioni di seguito esposte. 2. L'ordinanza impugnata non ha fatto menzione della memoria depositata all'udienza di riesame dalla difesa, con cui sono state prospettate letture alternative del materiale indiziario risultante dalle operazioni di intercettazione. La carenza è decisiva anche in ragione del fatto che gli unici dati indiziari posti a carico del ricorrente sono tratti da conversazioni intercettate che, come è noto, devono essere criticamente lette dal giudice del merito senza che nel giudizio di legittimità possano essere recuperate eventuali carenze interpretative, atteso che 3 A Il con gliere estensore "l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità" - Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Rv. 263715 -. Soltanto entro i ristretti limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza della motivazione può svolgersi un sindacato di legittimità sulla interpretazione e sulle valutazioni del contenuto delle conversazioni intercettate, costituendo una mera questione di fatto estranea, come tale, al controllo della Corte di cassazione-tra le molte, Sez. 3, n. 44938 del 05/10/2021, Rv. 282337 -. 3. La omissione valutativa in cui è incorso il Tribunale ha menomato il diritto difensivo di contraddire sull'interpretazione delle conversazioni accolta dal giudice della cautela offrendo al giudice del riesame una argomentata diversa lettura, di per sé capace di ridimensionare significativamente la portata indiziaria di quel materiale. Vale allora il principio di diritto per il quale,"in tema di ricorso per cassazione, l'omesso esame di una memoria difensiva da parte del tribunale del riesame non può essere dedotto in sede di legittimità, salvo che introduca temi nuovi e questioni diverse potenzialmente decisive, non sussistendo un'omessa valutazione quando gli argomenti in essa sviluppati, sui quali il provvedimento impugnato sia rimasto silente, siano smentiti dal complessivo impianto motivazionale, in quanto logicamente incompatibili con la ricostruzione accertata e la valutazione formulata" - Sez. 5, n. 5443 del 18/12/2020, dep. 2021, Rv. 280670 -. 4. Il vizio che inficia l'ordinanza impugnata ne impone l'annullamento con rinvio al Tribunale di Catanzaro in funzione di giudice del riesame, e preclude allo stato, in ragione della sua radicalità, l'esame degli ulteriori motivi di ricorso.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 21 marzo 2023 Il presidente