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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 24/09/2025, n. 1001 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1001 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1120 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Francesca Iacoe ---- appellante Parte_1
E
Controparte_1
[...
appellato/ non costituito
E
, con l'Avv. Francesco Martelli ---- appellato CP_2
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Prescrizione crediti cartella di pagamento.
Conclusioni per l'appellante: “… - riformare e/o annullare la sentenza n. 625/2022,
pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro il 09.06.2022 e pubblicata in pari data,
non notificata, dichiarando, al contrario di quanto declarato in primo grado e per i motivi di cui
in narrativa, valida e correttamente notificata la cartella n. 13920130003622953000; - in riforma dell'impugnata Sentenza compensare, nei confronti dell , le Controparte_3
spese di lite liquidate nella Sentenza di primo grado, in quanto non soccombente e non
responsabile dei vizi posti a fondamento della gravata pronuncia in parte motiva.
Con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… previa correzione dell'errore materiale, confermare CP_2
la sentenza ex adverso impugnata e rigettare l'appello ex adverso proposto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario avv.
Francesco Martelli”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Vibo CP_4
Valentia, giudice del lavoro, che, sul ricorso proposto dal Sig. per CP_2
l'accertamento negativo della dovutezza di somme portate dalla cartella di pagamento n° 139
2013 00036229 53 000, notificata addì 16/5/2013, si è pronunciato in termini di accoglimento,
ritenendo fondata l'eccezione di difetto di efficace notifica della cartella medesima, per essere stata consegnata presso un domicilio non attribuibile all'interessato.
2. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di prime cure, per CP_4
le seguenti ragioni: a) perché ha erroneamente interpretato la domanda del contribuente, non avendo colto che egli aveva opposto la cartella non già per un difetto di notifica afferente alla cartella medesima, bensì per un vizio riguardante la notifica degli atti accertativi ad essa presupposti;
b) perché non ha colto che le eccezioni di merito – sulla non dovutezza dei contributi – articolate dalla parte privata dovevano considerarsi inopponibili all'Agente della
Riscossione; c) per l'ingiusta condanna alle spese.
3. Si è costituito in giudizio anche il Sig. , il quale ha resistito ed ha chiesto la CP_2
correzione dell'errore materiale commesso dal Tribunale, per l'avere egli annullato la cartella opposta, senza specificare che il difetto di notifica lamentato riguardava, effettivamente, gli atti presupposti alla cartella e non già la cartella.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile, sotto un doppio profilo.
I.1 Anzitutto perché la questione affrontata dal Tribunale, in parte motiva, attiene ad un vizio di notifica, quindi ad un aspetto ascrivibile alla categoria delle opposizioni a vizi formali di un atto del procedimento, presupposto per un'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c.
Ciò rende, quindi, come affermato nell'incipit delle presenti motivazioni, inammissibile l'odierno gravame, posto che l'art. 618 c.p.c., ultimo comma, prevede espressamente la non impugnabilità delle sentenze pronunciate a norma del primo comma dell'art. 617 c.p.c., le quali, al più, possono formare oggetto di ricorso in Cassazione.
I.2 In secondo luogo, perché laddove, in luogo della motivazione della sentenza del tribunale, si voglia privilegiare il contenuto precettivo del dispositivo, la cui statuizione reca l'accoglimento della “domanda nel merito”, è inammissibile l'appello introdotto non già dal titolare del credito, bensì dall'agente della riscossione.
In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così pronunciata:
2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di
riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della
pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che,
sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere
nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.). 4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata
dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per CP_5
avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la
riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna,
egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle
pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente
come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale
statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa
difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un
diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il
fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di
questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la
formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur
avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle
parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
I.3 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso esaminato dalla CP_4
Suprema Corte (e dianzi citato), su questioni di merito decise dal Tribunale, sempre richiamando il dispositivo della sua pronuncia, il gravame risulta introdotto in difetto di
legitimatio ad causam.
II.- Il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione dirimente, almeno in parte, della legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tra le parti costituite.
III.- La richiesta di correzione di errore materiale spiegata dall'appellato, invece, si respinge,
posto che il tenore del dispositivo della sentenza di primo grado è coerente rispetto alle richiesta ivi azionata dalla parte.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 9 novembre 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 625/2022, resa in data 9 giugno 2022, così
provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Rigetta la richiesta di correzione di errore materiale;
3. Compensa le spese del grado;
4. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale
In nome del Popolo Italiano
Corte D'Appello di Catanzaro
SEZIONE LAVORO
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta:
1. dott.ssa Gabriella Portale Presidente
2. dott. Rosario Murgida Consigliere
3. dott. avv. Domenico Ottavio Siclari Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al numero 1120 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
, con l'Avv. Francesca Iacoe ---- appellante Parte_1
E
Controparte_1
[...
appellato/ non costituito
E
, con l'Avv. Francesco Martelli ---- appellato CP_2
Oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Vibo Valentia. Prescrizione crediti cartella di pagamento.
Conclusioni per l'appellante: “… - riformare e/o annullare la sentenza n. 625/2022,
pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia Sez. Lavoro il 09.06.2022 e pubblicata in pari data,
non notificata, dichiarando, al contrario di quanto declarato in primo grado e per i motivi di cui
in narrativa, valida e correttamente notificata la cartella n. 13920130003622953000; - in riforma dell'impugnata Sentenza compensare, nei confronti dell , le Controparte_3
spese di lite liquidate nella Sentenza di primo grado, in quanto non soccombente e non
responsabile dei vizi posti a fondamento della gravata pronuncia in parte motiva.
Con ogni consequenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese di lite per entrambi i gradi di giudizio”;
Conclusioni per l'appellato : “… previa correzione dell'errore materiale, confermare CP_2
la sentenza ex adverso impugnata e rigettare l'appello ex adverso proposto.
Con vittoria di spese, competenze e onorari da distrarsi in favore del difensore antistatario avv.
Francesco Martelli”.
Svolgimento del processo
1. L'appello è stato proposto dall' avverso la sentenza del Tribunale di Vibo CP_4
Valentia, giudice del lavoro, che, sul ricorso proposto dal Sig. per CP_2
l'accertamento negativo della dovutezza di somme portate dalla cartella di pagamento n° 139
2013 00036229 53 000, notificata addì 16/5/2013, si è pronunciato in termini di accoglimento,
ritenendo fondata l'eccezione di difetto di efficace notifica della cartella medesima, per essere stata consegnata presso un domicilio non attribuibile all'interessato.
2. Più specificamente, l' ha criticato quanto stabilito dal giudice di prime cure, per CP_4
le seguenti ragioni: a) perché ha erroneamente interpretato la domanda del contribuente, non avendo colto che egli aveva opposto la cartella non già per un difetto di notifica afferente alla cartella medesima, bensì per un vizio riguardante la notifica degli atti accertativi ad essa presupposti;
b) perché non ha colto che le eccezioni di merito – sulla non dovutezza dei contributi – articolate dalla parte privata dovevano considerarsi inopponibili all'Agente della
Riscossione; c) per l'ingiusta condanna alle spese.
3. Si è costituito in giudizio anche il Sig. , il quale ha resistito ed ha chiesto la CP_2
correzione dell'errore materiale commesso dal Tribunale, per l'avere egli annullato la cartella opposta, senza specificare che il difetto di notifica lamentato riguardava, effettivamente, gli atti presupposti alla cartella e non già la cartella.
4. All'udienza fissata con le modalità di cui all'art. 127-ter del c.p.c., giusta decreto del
Presidente del Collegio della Sezione Lavoro della Corte datato 4 settembre 2025, acquisito il fascicolo di primo grado ed acquisite altresì le note di trattazione scritta, la causa è stata decisa nei termini che seguono.
Motivi della decisione
I.- L'appello è inammissibile, sotto un doppio profilo.
I.1 Anzitutto perché la questione affrontata dal Tribunale, in parte motiva, attiene ad un vizio di notifica, quindi ad un aspetto ascrivibile alla categoria delle opposizioni a vizi formali di un atto del procedimento, presupposto per un'opposizione agli atti esecutivi, disciplinata dall'art. 617 c.p.c.
Ciò rende, quindi, come affermato nell'incipit delle presenti motivazioni, inammissibile l'odierno gravame, posto che l'art. 618 c.p.c., ultimo comma, prevede espressamente la non impugnabilità delle sentenze pronunciate a norma del primo comma dell'art. 617 c.p.c., le quali, al più, possono formare oggetto di ricorso in Cassazione.
I.2 In secondo luogo, perché laddove, in luogo della motivazione della sentenza del tribunale, si voglia privilegiare il contenuto precettivo del dispositivo, la cui statuizione reca l'accoglimento della “domanda nel merito”, è inammissibile l'appello introdotto non già dal titolare del credito, bensì dall'agente della riscossione.
In tal senso, infatti, si è espressa la Corte di legittimità, con orientamento di recente ribadito.
E per l'esattezza, la Cassazione, in fattispecie assolutamente analoga, s'è così pronunciata:
2.- Il ricorso è inammissibile.
3.- Secondo i principi di recente affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte, in materia di
riscossione dei crediti previdenziali la legittimazione a contraddire in ordine al merito della
pretesa contributiva compete soltanto all'ente impositore, quale unico titolare della situazione
sostanziale dedotta in causa (Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514).
Il difetto di legitimatio ad causam è rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, salvo che,
sulla questione, si sia formato il giudicato interno.
Tale profilo si ricollega al principio dettato dall'art. 81 cod. proc. civ., che impedisce di far valere
nel processo un diritto altrui in nome proprio, al di fuori dei casi espressamente previsti dalla
legge, (sentenza n. 7514 del 2022, cit.). 4.- Le doglianze formulate con il presente ricorso vertono sul merito della pretesa avanzata
dall' e, in particolare, sull'eccezione di prescrizione che l'obbligata ha sollevato per CP_5
avversare il credito contributivo, racchiuso nelle cartelle esattoriali notificate dall'agente per la
riscossione.
5.- Come questa Corte ha rilevato in una controversia sovrapponibile a quella odierna,
egualmente promossa dall'agente per la riscossione e incentrata sul tema della prescrizione delle
pretese, "alla stregua dei principi di diritto espressi da Cass. n. 7514 del 2022, cit., appare evidente
come nessun interesse possa riconoscersi all'odierna ricorrente all'impugnazione di tale
statuizione, concernendo essa il merito della pretesa contributiva in ordine alla quale essa
difetta di legittimazione ad agire e non potendosi esperire un'impugnazione per far valere un
diritto altrui (cfr. in tal senso Cass. n. 8829 del 2007); (...) all'anzidetta conclusione non osta il
fatto che i giudici territoriali abbiano deciso la causa nel merito, atteso che le Sezioni Unite di
questa Corte hanno affermato che la decisione della causa nel merito non comporta la
formazione del giudicato implicito sulla legittimazione ad agire ove tale quaestio iuris, pur
avendo costituito la premessa logica della statuizione di merito, non sia stata sollevata dalle
parti (così Cass. S.U. n. 7925 del 2019)" (Cass., sez. lav., 10 giugno 2022, n. 18812).
I.3 Orbene, poiché l'appello dell' verte, proprio come nel caso esaminato dalla CP_4
Suprema Corte (e dianzi citato), su questioni di merito decise dal Tribunale, sempre richiamando il dispositivo della sua pronuncia, il gravame risulta introdotto in difetto di
legitimatio ad causam.
II.- Il recente intervento chiarificatore delle Sezioni Unite di questa Corte sulla questione dirimente, almeno in parte, della legitimatio ad causam induce a ravvisare i presupposti per l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio, tra le parti costituite.
III.- La richiesta di correzione di errore materiale spiegata dall'appellato, invece, si respinge,
posto che il tenore del dispositivo della sentenza di primo grado è coerente rispetto alle richiesta ivi azionata dalla parte.
IV.- Stante il rigetto dell'impugnazione, deve darsi atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione (cfr. Cass. SU 4315/2020).
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1
, con ricorso depositato in data 9 novembre 2022, avverso la sentenza del
[...]
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 625/2022, resa in data 9 giugno 2022, così
provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Rigetta la richiesta di correzione di errore materiale;
3. Compensa le spese del grado;
4. Dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante principale e di quello incidentale, salva la verifica dell'eventuale requisito soggettivo di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello, Sezione lavoro, di Catanzaro, il
22 settembre 2025.
Il Consigliere estensore
Dott. avv. Domenico Ottavio Siclari
Il Presidente
Dott.ssa Gabriella Portale