Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 26/02/2025, n. 287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 287 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5837/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari -dr.ssa Margherita Sitongia- nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA tra
, con l'assistenza e difesa degli avv.ti Carmine Vacca e Lucio Paolo Parte_1
Nazario Rende;
e
, con l'assistenza e difesa dei Controparte_1
funzionari dott.ri Gaetano Bonofiglio e Serena Cianflone;
e
, con l'assistenza e difesa Controparte_2
degli avv.ti Umberto Ferrato e Marcello Carnovale;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 28/12/2024, contenente istanza cautelare in corso di causa, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione della pensione d'inabilità, con decorrenza 01.09.2024, nonché il diritto a vedersi riconosciuta il pagamento dei ratei di stipendio accreditati dal 08.01.2024 al 31.08.2024 per la prestazione di lavoro effettivamente resa e di adottare i provvedimenti conseguenti, come da conclusioni indicate.
Si è costituito il chiedendo di dichiarare la cessazione della materia del contendere. CP_1
CP_ Si è costituito l' eccependo, tra le altre cose, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario per essere munito di giurisdizione il giudice contabile.
Sul punto, la ricorrente ha replicato che tale eccezione è del tutto destituita di fondamento, atteso che la ricorrente nel presente giudizio non ha richiesto l'accertamento del diritto alla pensione d'inabilità, ma semplicemente una diversa decorrenza della stessa dal 01.09.2024 e non dal 08.01.2024.
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È devoluta alla Corte dei Conti la giurisdizione in relazione al contenuto dei provvedimenti che concedono, rifiutano o riducono i trattamenti pensionistici, ledendo il diritto in ordine all'an ed al quantum di essi, ed ha quindi per oggetto ogni questione relativa agli elementi formativi del diritto alla pensione e alle condizioni che determinano il diritto stesso, a norma degli art. 13 e
62 r.d. 12 luglio 1934 n. 1214.
E' stato chiarito anche da consolidata giurisprudenza di legittimità a Sezioni Unite che la giurisdizione della Corte dei Conti in materia di pensioni ex artt. 13 e 62 “ha carattere esclusivo, in quanto affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia, onde in essa sono comprese tutte le controversie in cui il rapporto pensionistico costituisca elemento identificativo del petitum sostanziale e, quindi, tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, nonché pure in costanza di rapporto di lavoro, ogni diritto relativo al rapporto pensionistico” (Cass., sez.un., nn. 12722 del 2005, 2298 del 2008, 153 e 4853 del 2013)
In conclusione, dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice adito, deve indicarsi la Corte dei conti quale autorità giudiziaria munita di giurisdizione sulla causa, innanzi alla quale il giudizio potrà essere riassunto nei termini di legge.
3. Le spese del presente giudizio sono da compensare, valutata la natura rituale della decisione.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione, così provvede:
- dichiara il difetto di giurisdizione ed indica la Corte dei conti quale autorità giudiziaria munita di giurisdizione sulla causa;
- compensa le spese di lite.
Castrovillari, 25/02/2025 La Giudice del Lavoro
(dr.ssa Margherita Sitongia)
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