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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 02/07/2025, n. 337 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 337 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 42/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore GERENZANI IE
opponente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VIA DURINI 5 20122 MILANO presso il Difensore
TE EP
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 727/2022 emesso dal Tribunale di
Piacenza per l'importo di euro 148.861,46, richiesto da Controparte_1
quale mandataria di nei confronti di Fabbrica Italia S.r.l.
[...] Controparte_2
(oggi fallita) e, in via solidale, del signor in qualità di fideiussore. Il Parte_1
credito è successivamente stato ceduto ad Controparte_3
che si è costituita nel giudizio di opposizione promosso dal signor
[...] Pt_1
La struttura del rapporto giuridico sottostante si fonda su un contratto di fido n.
13534326 intestato a Fabbrica Italia S.r.l., garantito da fideiussione n. 25611372
rilasciata dal signor in data 10 novembre 2020 sino alla concorrenza di euro Pt_1
150.000,00. La ha comunicato la revoca del fido e la risoluzione dei rapporti con CP_2
diffida del 26 novembre 2021, procedendo successivamente alla richiesta del decreto ingiuntivo.
Svolge opposizione il rilevando: i) l'intervenuto fallimento della debitrice Pt_1
principale (se ben si è compreso, ai fini dell'inesigibilità quantomeno parziale del credito vantato nei confronti del fideiussore); ii) la tardività della costituzione avversaria;
iii) l'inesistenza del credito essendo il rapporto sottostante viziato dalla applicazione di interessi usurari e/o anatocistici;
concludendo per la nullità e in ogni caso per l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle pagina 2 di 5 parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
pagina 3 di 5 14574/2010).
Tanto premesso, vi sono almeno tre questioni che emergono in termini di maggior evidenza determinando il rigetto dell'opposizione.
I) Il principio consolidato della solidarietà passiva nella fideiussione, sancito dall'art. 1944 c.c., consente al creditore di agire direttamente nei confronti del fideiussore senza necessità di preventiva escussione del debitore principale, tanto più
quando questi sia fallito. Nel caso di specie, il contratto di fideiussione n. 25611372
prevede espressamente all'art. 3 che "le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione
sono solidali ed indivisibili", escludendo qualsiasi beneficio di escussione. L'art. 142
L.Fall., poi, fa “salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori
del debitore e degli obbligati in via di regresso". Ne consegue che il fallimento del debitore principale – che oltretutto non è neanche parte del giudizio – non incide, né mai potrebbe, sulla procedibilità dell'azione nei confronti del fideiussore coobbligato in solido.
II) La contestazione sul merito (interessi usurari e anatocistici) appare assolutamente generica e non supportata dall'allegazione di elementi probatori specifici. La giurisprudenza ha chiarito che “Nelle controversie relative alla spettanza e
alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia
nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre
il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in
concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e
gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cassazione civile sez.
III, 11/10/2024, n.26525). A fronte di una contestazione assolutamente generica,
ha fornito prova completa ed esaustiva del proprio credito mediante: contratto CP_1
di fido n. 13534326 intestato a Fabbrica Italia S.r.l., che costituisce il titolo originario pagina 4 di 5 del rapporto obbligatorio;
fideiussione n. 25611372 rilasciata da in data 10 Pt_1
novembre 2020 sino alla concorrenza di euro 150.000,00, con espressa previsione della solidarietà; diffida del 26 novembre 2021 con cui comunicava la revoca CP_2
del fido e la risoluzione dei rapporti;
contratto di cessione del portafoglio crediti da ad con efficacia giuridica dal 15 dicembre 2022. CP_1 CP_1
Ne discende la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Spese
secondo soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in €
7.500,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PIACENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonino Fazio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 42/2023 promossa da:
(c.f. ) elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Indirizzo Telematico presso il Difensore GERENZANI IE
opponente contro
(c.f. ) Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in VIA VIA DURINI 5 20122 MILANO presso il Difensore
TE EP
opposto
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La presente sentenza viene redatta secondo le indicazioni dettate dagli artt. 121, 132
c.p.c.; 46 e 118 disp. att. c.p.c..
1. Viene opposto il decreto ingiuntivo n. 727/2022 emesso dal Tribunale di
Piacenza per l'importo di euro 148.861,46, richiesto da Controparte_1
quale mandataria di nei confronti di Fabbrica Italia S.r.l.
[...] Controparte_2
(oggi fallita) e, in via solidale, del signor in qualità di fideiussore. Il Parte_1
credito è successivamente stato ceduto ad Controparte_3
che si è costituita nel giudizio di opposizione promosso dal signor
[...] Pt_1
La struttura del rapporto giuridico sottostante si fonda su un contratto di fido n.
13534326 intestato a Fabbrica Italia S.r.l., garantito da fideiussione n. 25611372
rilasciata dal signor in data 10 novembre 2020 sino alla concorrenza di euro Pt_1
150.000,00. La ha comunicato la revoca del fido e la risoluzione dei rapporti con CP_2
diffida del 26 novembre 2021, procedendo successivamente alla richiesta del decreto ingiuntivo.
Svolge opposizione il rilevando: i) l'intervenuto fallimento della debitrice Pt_1
principale (se ben si è compreso, ai fini dell'inesigibilità quantomeno parziale del credito vantato nei confronti del fideiussore); ii) la tardività della costituzione avversaria;
iii) l'inesistenza del credito essendo il rapporto sottostante viziato dalla applicazione di interessi usurari e/o anatocistici;
concludendo per la nullità e in ogni caso per l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
2. Ritiene preliminarmente questo giudice che ragioni di economia processuale consentano la definizione del procedimento mediante il criterio della c.d. ragione più
liquida, che consente al giudice, senza dover necessariamente seguire, nella stesura delle motivazioni, l'ordine logico delle diverse questioni articolate e dedotte dalle pagina 2 di 5 parti, di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione
- anche se logicamente subordinata – in quanto assorbente. Più in dettaglio,
imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica,
consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'articolo 276 del Cpc, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'articolo 111
della Costituzione, con la conseguenza che il ricorso può essere deciso sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. per questi rilievi Cass. 12002/2014; Cass. 17214/2016; Cass.
9370/2018; Cass. 363/2019).
Tale impostazione metodologica si pone, d'altra parte, in linea di continuità e coerenza con il principio, assolutamente consolidato, secondo cui le ragioni di economia processuale si fondano principalmente sull'interesse stesso della parte ad agire o resistere in giudizio, che deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda possa derivare al proponente (cfr.
Cass. 13906/2002) prescindendo da ogni indagine sul merito della controversia e dal suo prevedibile esito (Cass. 3060/2002). Implica cioè una verifica – che il giudice può
e deve compiere d'ufficio – “in ordine alla utilità della pronuncia richiesta a spiegare un
effetto utile alla parte istante, dovendo lo stesso escludersi soltanto nel caso in cui la decisione
risulterebbe priva di conseguenze giuridicamente apprezzabili in relazione alla situazione
giuridica fatta valere” (Cass. 7635/2006). In definitiva, la sua consistenza giuridicamente oggettiva esclude che il giudice possa prendere una decisione che si esaurisca in “una
affermazione di un principio, di massima o accademica”, imponendo invece che essa sia,
necessariamente, “idonea ad accertare, costituire, modificare o estinguere una situazione
giuridica direttamente ed effettivamente incidente sulla sfera patrimoniale dell'agente.” (Cass.
pagina 3 di 5 14574/2010).
Tanto premesso, vi sono almeno tre questioni che emergono in termini di maggior evidenza determinando il rigetto dell'opposizione.
I) Il principio consolidato della solidarietà passiva nella fideiussione, sancito dall'art. 1944 c.c., consente al creditore di agire direttamente nei confronti del fideiussore senza necessità di preventiva escussione del debitore principale, tanto più
quando questi sia fallito. Nel caso di specie, il contratto di fideiussione n. 25611372
prevede espressamente all'art. 3 che "le obbligazioni derivanti dalla presente fideiussione
sono solidali ed indivisibili", escludendo qualsiasi beneficio di escussione. L'art. 142
L.Fall., poi, fa “salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti di coobbligati, dei fideiussori
del debitore e degli obbligati in via di regresso". Ne consegue che il fallimento del debitore principale – che oltretutto non è neanche parte del giudizio – non incide, né mai potrebbe, sulla procedibilità dell'azione nei confronti del fideiussore coobbligato in solido.
II) La contestazione sul merito (interessi usurari e anatocistici) appare assolutamente generica e non supportata dall'allegazione di elementi probatori specifici. La giurisprudenza ha chiarito che “Nelle controversie relative alla spettanza e
alla misura degli interessi moratori, l'onere della prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia
nel senso che il debitore che intende dimostrare l'entità usuraria degli stessi è tenuto a dedurre
il tipo contrattuale, la clausola negoziale relativa agli interessi moratori e quelli applicati in
concreto, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato e
gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento, mentre la controparte deve
allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto.” (Cassazione civile sez.
III, 11/10/2024, n.26525). A fronte di una contestazione assolutamente generica,
ha fornito prova completa ed esaustiva del proprio credito mediante: contratto CP_1
di fido n. 13534326 intestato a Fabbrica Italia S.r.l., che costituisce il titolo originario pagina 4 di 5 del rapporto obbligatorio;
fideiussione n. 25611372 rilasciata da in data 10 Pt_1
novembre 2020 sino alla concorrenza di euro 150.000,00, con espressa previsione della solidarietà; diffida del 26 novembre 2021 con cui comunicava la revoca CP_2
del fido e la risoluzione dei rapporti;
contratto di cessione del portafoglio crediti da ad con efficacia giuridica dal 15 dicembre 2022. CP_1 CP_1
Ne discende la conferma integrale del decreto ingiuntivo opposto. Spese
secondo soccombenza e nei parametri di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione;
Condanna l'opponente a rifondere all'opposta le spese di lite, che si liquidano in €
7.500,00 oltre IVA e accessori se dovuti.
Piacenza, 2 luglio 2025
Il Giudice
dott. Antonino Fazio
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