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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 13/12/2025, n. 2308 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2308 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
T R I B U N A L E D I P A T T I
S E Z I O N E L A V O R O
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott. Carmelo Proiti, in data odierna, all'esito del deposito di note ex art. 127 ter c.p.c e ritenuta la causa matura per la decisione ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento iscritto al n. 2573/2024 R.G. e vertente
TRA
, cod. fisc. , nata Parte_1 C.F._1
in Romania il 21.06.1984 e residente in [...] di
98076 Sant'Agata di Militello elettivamente domiciliata in Sant'Agata
Militello Via Ludovico Ariosto n°7A, nello studio dell'Avv. Achille
Befumo, che la rappresenta e difende come da procura in atti
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
rappresentato e difeso dal dott.. Ruggero Caldarera, giusta procura generale indicata in atti, elettivamente domiciliata in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale Inps.
RESISTENTE
OGGETTO: Pagamento su omologa
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 03.09.2024 parte ricorrente esponeva di aver ottenuto, in data 15.04.2024, decreto di omologa, a conclusione del giudizio di A.T.P. iscritto al n. 1943/2022 R.G. di codesto Tribunale, con cui era stato riconosciuto in capo alla stessa la sussistenza dei requisiti sanitari utili al conseguimento dell'assegno di invalidità civile a decorrere dalla domanda amministrativa (09.11.2021); di aver notificato tale decreto di omologa all'ente resistente in data 03.05.24.
L'odierno ricorrente eccepiva che l'Ente, nonostante il decorso del termine di legge di 120 gg., non aveva provveduto a corrispondere l'assegno di invalidità civile;
chiedeva, pertanto, che fosse dichiarato il proprio diritto a percepire l'assegno di invalidità civile con decorrenza dalla domanda amministrativa e che l' fosse condannata al CP_1
pagamento della detta indennità con la riconosciuta decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del proprio difensore. Depositava, altresì, dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
L' si costituiva con memoria depositata in data 07.01.2025, CP_1
eccependo che il suddetto decreto di omologa era stato liquidato ed accreditato in data 20/09/2024 per euro 11.620,51. Concludeva chiedendo una pronuncia di cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
La causa veniva istruita documentalmente.
In data odierna la causa viene decisa.
L' , con la memoria di costituzione, ha depositato copia del CP_1
cedolino del relativo pagamento, comprensivo degli arretrati e degli interessi, per complessivi € 11.620,51. Lo stesso ricorrente, avendo avuto contezza dell'avvenuto pagamento della prestazione da parte dell' , ha chiesto, con il deposito di note in data 17/02/2025, che sia CP_1
2 dichiarata la cessata materia del contendere, insistendo per la vittoria delle spese, visto il pagamento comunque successivo alla instaurazione del presente giudizio.
Va, quindi, dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo l' provveduto in autotutela al riconoscimento delle pretese CP_1
avanzate dalla ricorrente.
Va, tuttavia, valutata l'epoca del provvedimento adottato dall' ai CP_1 fini dell'individuazione della soccombenza virtuale per la regolamentazione delle spese del presente giudizio.
Invero, dalla documentazione presentata dall' , emerge CP_1 chiaramente che il pagamento dell'importo in favore della ricorrente è stato disposto il 20.09.2024, data successiva alla proposizione del ricorso giudiziario (03.09.2024).
Si evidenzia, altresì, che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che intervenga il pagamento entro la data dei 120 giorni dalla notifica del decreto di omologa, non la mera determinazione di pagamento (avvenuta, appunto, solo esclusivamente successivamente all'instaurazione del giudizio).
Le spese, quindi, seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, ex DM 55/2014 e ss. modificazioni, avuto riguardo al valore della causa, con applicazione dei parametri minimi stante l'attività difensiva svolta e con esclusione dell'attività istruttoria non tenutasi. Va disposta la distrazione nei confronti del procuratore antistatario.
P. Q. M.
definitivamente pronunziando sul ricorso proposta da
[...]
, con ricorso depositato in data03.09.2024, nei Parte_1 confronti dell''INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore,
3 uditi i procuratori delle parti e disattesa ogni contraria difesa, eccezione ed istanza, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore di parte CP_1 ricorrente che liquida in complessivi € 1.865,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.
Patti, 13 dicembre 2025
Il Giudice del lavoro
(dott. Carmelo Proiti)
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