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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 20/11/2025, n. 1216 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 1216 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
RB DE BO Presidente
CE CO Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 343 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Carla AMADEI
appellante
contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo D'Agostino
appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 625-2023, pubblicata in data 12.10.2023.
All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante (come da atto di appello del 09.04.2024 e note conclusionali depositate il 08.07.2025):
“Piaccia all'Intestata Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ACCERTARE e DICHIARARE la illegittimità della sentenza stessa nella parte in cui ha condannato l'appellante, GE . a rifondere all'appellata Sig. Parte_1 le spese di lite del giudizio di primo grado, non ricorrendo i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 91, 1° co. C.P.C.;
con consequenziale riforma della sentenza in punto, escludendo essa condanna e con obbligo della Sig. Controparte_1
stante la soccombenza della Sig. in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata,
Voglia CONDANNARE la medesima a rifondere al GE. le Parte_1 spese e compensi del primo grado di giudizio.
Vinte le spese ed i compensi del presente grado di appello”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta del 27.08.2024 e note conclusionali depositate il 03.06.2025):
“-In via preliminare
• Voglia l'Ill.ma Corte di Appello de L'Aquila adita rigettare l'appello poiché tardivo
e/o inammissibile.
- In via principale:
pag. 2/14 • Voglia l'Ill.ma Corte di Appello de L'Aquila rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
-In via subordinata:
• Voglia l'Ill.ma Corte di Appello de L'Aquila adita rigettare l'appello principale e accogliere il presente appello incidentale, con conseguente condanna dell'appellante e riforma della sentenza:
- Diminuzione di almeno il 25% di quanto riconosciuto dal CTU.
- Aumento del 30% del primo e secondo grado delle spese di giudizio. Con vittoria di spese competenze, onorari ed accessori oltre IVA e CPA aumentato del 30% in quando gli atti depositati sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma I°- bis del DM
55/14 così come modificato dal DM 37/18”.
1. Fatto e diritto in primo grado.
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., il geometra adiva il Tribunale di Parte_1
L'Aquila, al fine di sentir condannare al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 5.835,40 quale compenso per l'attività professionale prestata in suo favore, in relazione alla pratica di dichiarazione di successione dei genitori.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo la violazione dell'obbligo di stipula del contratto scritto imposto dal D.L. n. 1/2012, come modificato e integrato dalla legge
124/2017 e dal codice deontologico dei geometri, l'inconferenza di alcune attività indicate come svolte dal professionista, la sproporzione della parcella richiesta, ritenendo invece congruo l'importo di euro 1.130,00; domandava, inoltre, il risarcimento del danno per violazione della buona fede ex art. 96 c.p.c.
Disposta la conversione del rito ed istruito il processo mediante la sola produzione documentale, veniva disposta CTU e il procedimento giungeva all'udienza del
12.10.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art.
pag. 3/14 281-sexies c.p.c., cui seguiva decisione della controversia mediante pronuncia di sentenza incorporata al verbale di udienza.
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 625-2023, pubblicata il 12.10.2023, così disponeva:
“- condanna al pagamento delle prestazioni svolte dal GEetra Controparte_1
in relazione ai fatti e per i motivi di cui in parte motiva, nella Parte_1 misura complessiva di euro 2.603,44 oltre oneri accessori;
- condanna ex art. 91 c.p.c., a rifondere, a favore di Parte_1 CP_1
, le spese di lite del procedimento che si liquidano in complessivi euro
[...]
1.700,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
- rigetta ogni ulteriore e diversa domanda”.
Per il giudice, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, emergevano sufficienti elementi probatori a favore del rapporto intercorso tra le parti con riferimento alle attività oggetto di contestazione, con sufficienti elementi di prova della volontà della di avvalersi dell'opera del professionista con riguardo alla CP_1 dichiarazione di successione dei genitori e al fine di poter addivenire alla compravendita dell'immobile sito in Grotti di Borgorose.
La mancata stipula per iscritto del contratto professionale, non soggetto a vincoli di forma, non doveva ritenersi ostativa al diritto al compenso (ex plurimis, Cass. civ. n.
8863-2021), essendo sufficiente che il professionista fornisse la prova dell'incarico e suo espletamento, per poi spettare al giudice stabilire in base ai parametri di cui al D.L.
n. 1/2012, convertito in legge 27/2012, D.M. 40/2012, la quantificazione dello stesso, dovendo ritenersi nel contratto di prestazione d'opera intellettuale l'onerosità quale elemento normale (Cass. civ. n. 23893 del 2016), e ciò pur successivamente all'introduzione dell'obbligo di preventivare i costi, con legge 124/2017.
Sulla base dell'espletata CTU il giudice di primo grado quantificava il compenso per l'incarico relativo alla dichiarazione di successione dei deceduti genitori della pag. 4/14 convenuta nell'importo di euro 1.464,14 (di cui euro 1.295,84 per onorari ed euro
168,30 per spese), sulla base dei parametri ministeriali.
Procedendo alla verifica dello svolgimento delle ulteriori attività, il C.t.u. verificava quelle ritenute afferenti all'incarico ricevuto, oltre alle attività sottoscritte dalla convenuta per delega, e concludeva indicando le prestazioni ritenute, invece, non pertinenti.
Ritendo che le attività su cui la convenuta aveva consapevolezza andassero compensate nella misura complessiva di euro 1.520,25, di cui euro 1.490,55 per onorari ed euro
29,70 per spese, detratti gli acconti documentati, il Tribunale riteneva dovuto al professionista l'importo complessivo di euro 2.603,44, oltre oneri accessori.
Disattendeva, invece, il primo giudice l'istanza relativa all'accertamento della responsabilità professionale del geometra incaricato, ritenendo che andasse vagliata in altra sede, rigettando altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c., proposta dalla in quanto non provate la mala fede e la colpa grave CP_1 dell'attore nel promuovere il giudizio.
Le spese del procedimento venivano poste a carico dell'attore ex art. 91 c.p.c., avendo trovato accoglimento la domanda in misura non superiore all'offerta formulata dalla convenuta in sede di mediazione stragiudiziale.
3. L'appello
3.1 Avverso la sentenza di primo grado propone appello sulla base Parte_1 di un unico motivo di gravame con il quale lamenta l'errata applicazione dell'art. 91
c.p.c.
In particolare, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di condannarlo alle spese di lite, nonostante egli avesse ottenuto, con l'impugnata pronuncia, una somma superiore rispetto all'offerta conciliativa formulata dalla controparte (€ 2.603,44 contro
€ 2.000,00).
Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda dell'attore di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite. pag. 5/14 3.2 Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello sia per la tardività della proposizione, posto che la sentenza di primo grado era stata notificata il 19.10.2023, e il termine breve di trenta giorni per proporre appello scadeva il 20.11.2023, sia per la mancanza degli avvertimenti previsti dall'art. 163 c.p.c. e per la violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c.
Nel merito domanda il rigetto dell'appello principale ed in via subordinata propone appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
1. Mancata pronuncia sulla riduzione del compenso.
Con tale motivo di gravame chiede la riduzione almeno del 25% del compenso riconosciuto al professionista, invocando a tal fine la normativa sulla tutela del consumatore e la giurisprudenza di legittimità laddove avrebbe affermato la possibilità di riduzione del compenso in mancanza di un preventivo scritto.
2. Mancata pronuncia sull'aumento del 30% dei compensi forensi.
Sotto tale profilo chiede che la liquidazione in proprio favore delle spese di primo grado tenga conto dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014 in presenza di atti redatti con tecniche informatiche avanzate (ricerca testuale, navigazione interna).
4. Motivi della decisione
4.1 Con eccezione preliminare, l'appellata chiede pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello per tardività del gravame ex artt. 325 e 326 c.p.c.
Sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata il 19.10.2023 e che il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per proporre appello sarebbe scaduto il 20.11.2023, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione in appello in data 08.04.2024 sarebbe tardiva.
pag. 6/14 Questa Corte ritiene che l'appello non possa essere dichiarato inammissibile per decorso del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi.
La sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 625-2023 è stata pubblicata in data
12.10.2023.
Nel caso in esame, la pec inviata il 19.10.2023 tramite posta elettronica certificata dall'Avv. Paolo D'Agostino, difensore di all'Avv. Carla Controparte_1
Amedei, difensore di presentava il seguente contenuto: quale Parte_1 oggetto era indicato “Tribunale De L'Aquila Rg 225/2022 Sentenza 625/223”; quali allegati vi erano la sentenza e il “proforma di fattura”; il testo del messaggio, rivolto al difensore, riportava “Gentile Collega - In data 12.10.2023 è stata pubblicata la sentenza in oggetto (che si allega in copia conforme all'originale), dalla differenza tra il dare e l'avere, mi risulta una credito di € 122,94 in favore del tuo assistito. Se anche te convieni con i conteggi effettuati, previa comunicazione dell'IBAN, farò fare il bonifico alla sig.ra Si rimane in attesa. Cordiali saluti. CP_1 Em_1
D'Agostino”.
È evidente che si trattava di una missiva con la quale il difensore della convenuta, in cui favore il giudice di primo grado aveva distratto la rifusione delle spese processuali (v. il dispositivo della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 625-2023), rilevava una bonaria compensazione delle stesse “dare avere mi risulta un credito di € 122,94 in favore del tuo assistito”, ed a tal fine trasmetteva il testo della sentenza.
Prevede l'art. 285 c.p.c., intitolato “Modo di notificazione della sentenza”, che “La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170”; l'art. 170, a sua volta, disciplina le
“Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento”.
Lungi dall'essere chiaro l'intento della parte convenuta in primo grado di notificare la sentenza anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non vi era nessun indice dell'intenzione del difensore della di sollecitare la CP_1 valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione della pag. 7/14 sentenza, che veniva appunto soltanto trasmessa, senza che fossero presenti i necessari requisiti della notificazione, primo tra tutti la relata e l'attestazione di conformità (vedi art. 11 L. n. 53 del 1994).
La missiva del 19.10.2023, che pure aveva tra i suoi allegati il testo della sentenza di primo grado, non era quindi atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione.
Tale notificazione – come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass., sez. un., n. 20866/2020) – deve svolgere infatti “il ruolo di una vera provocazione, in senso tecnico-giuridico, a esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare”; conseguentemente, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità”; pertanto, “pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito [..], di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica e ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado) (Cass. Civ. ordinanza n. 23396 del
01.08.2023).
pag. 8/14 Quindi l'eccezione non può essere accolta, risultando chiaramente nel caso di specie l'intenzione del notificante come volta ad eccepire la compensazione del credito vantato dalla rispetto al maggior credito vantato dall' a seguito della CP_1 Pt_1 sentenza, e a manifestare al contempo la volontà di definire la questione attraverso il pagamento da parte della convenuta in primo grado della differenza residua.
4.2. Sempre in via preliminare, il convenuto eccepisce la mancanza degli avvertimenti previsti ex art. 163 c.p.c. nell'atto di appello.
L'assunto non può essere accolto.
Per principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, nelle indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., non modificato sul punto dalla recente riforma cosiddetta
Cartabia, non può essere compreso l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.; le decadenze ex art. 38 e 167 c.p.c., infatti, si riferiscono solo al regime di primo grado e, mancando un'espressa disposizione di legge, non è possibile estendere la norma (Sez.
Un., n. 9407/2013; conf. Cass. n. 341 del 2016; Cass. n. 7772 del 2022).
4.3 Motivi di merito.
La Corte d'Appello di L'Aquila, esaminati gli atti e le doglianze delle parti, ritiene di perimetrare l'appello principale e quello incidentale come di seguito.
4.4 Con unico motivo di gravame, lamenta l'errata applicazione Parte_1 dell'art. 91 c.p.c. In particolare, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di condannarlo alle spese di lite, nonostante egli avesse ottenuto, con l'impugnata pronuncia, una somma superiore rispetto all'offerta conciliativa formulata dalla controparte.
Emerge, invero, dagli atti ed in particolare dal verbale di mediazione stragiudiziale del
16 giugno 2021 (all. n, 6 di parte convenuta nel fascicolo di primo grado), che in quella sede la propose “a saldo e stralcio della parcella il versamento di ulteriori CP_1
€ 2000,00 (duemila/00) oltre ai 900 (novecento/00) già corrisposti, comprensivi di onorario, Cassa GEetri ed IVA”. La proposta venne rifiutata dall' che Pt_1 successivamente, con la pronuncia in questa sede impugnata, conseguì in proprio favore pag. 9/14 la condanna della convenuta al pagamento della maggior somma di “euro 2.603,44 oltre oneri accessori”. L'importo oggetto di condanna risulta, pertanto, maggiore di quello offerto, anche in considerazione del fatto che mentre quest'ultimo, dell'ammontare di euro 2000,00, era comprensivo degli oneri accessori, la somma di euro 2.603,44 derivava dal conteggio dei soli onorari e delle spese, come puntualizzato in motivazione, ai quali dovevano sommarsi Iva, cassa previdenza ed interessi legali.
Dunque, difettava il presupposto previsto dall'art. 91 c.p.c. comma I, secondo periodo, secondo il quale “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Deve ritenersi, perciò, che il giudice di primo grado abbia fatto errata applicazione della norma, di cui difettava il presupposto dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, circostanza che, peraltro, ove esistente, avrebbe consentito una condanna della parte vittoriosa comunque limitata alle sole spese sostenute dopo il rifiuto della proposta.
4.5 Censura, inoltre, l'appellante la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda dell'attore di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Prima di esaminare tale motivo di gravame è opportuno decidere in merito alle questioni sollevate con il primo motivo dell'appello incidentale della in quanto CP_1 idonee ad incidere sull'esito della controversia.
4.6 “Mancata pronuncia sulla riduzione del compenso”.
Con tale motivo di gravame la ha chiesto la riduzione almeno del 25% del CP_1 compenso riconosciuto al professionista, in base alla normativa sulla tutela del consumatore e alla giurisprudenza di legittimità che avrebbe affermato la possibilità di riduzione de compenso in mancanza di un preventivo scritto;
richiama a tal fine la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1615/2022.
pag. 10/14 In realtà, è proprio muovendo dalla giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante incidentale che si coglie l'arbitrarietà di una eventuale riduzione del
25% del compenso spettante al professionista, affidata esclusivamente alla mancata preventiva pattuizione dello stesso tra le parti. Ed invero, si legge nella pronuncia richiamata che “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l' art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice (cfr. Sez. II -, Ordinanza n. 14293 del 04 giugno 2018 non massimata;
cfr. altresì Sez. L -, Sentenza n. 1900 del 25 gennaio 2017 Rv. 642785).
Nel caso di specie, la mancanza di convenzione tra le parti rendeva quindi applicabile la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con L. 2 marzo 1949, n. 144) … “.
Nell'ipotesi in esame, dunque, in assenza di valido preventivo il giudice di primo grado, sulla base della quantificazione operata dal CTU, ha determinato i compensi spettanti all' facendo applicazione dei parametri ministeriali applicati. Pt_1
Ne deriva che una volta accertata la corretta applicazione dei parametri, del resto non fatta oggetto di specifica impugnativa in sede di gravame, una riduzione degli onorari del 25% affidata al generico richiamo alla disciplina del consumatore risulterebbe arbitraria, come osservato dalla menzionata giurisprudenza di legittimità nel precedente richiamato (“Di tale articolato meccanismo di liquidazione del compenso il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto, ma non lo ha fatto, essendosi limitato, per la mancata Direzione dei Lavori, a ridurre del 25% il compenso determinato dal CTU, senza spiegare come sia giunto a tale riduzione”).
In ordine, poi, alla generica invocazione della tutela del consumatore pare utile rammentare come il dogma dell'intangibilità degli assetti economici voluti dalle parti ceda di fronte all'esigenza di evitare, oltre che squilibri giuridici contrari a buona fede,
pag. 11/14 squilibri economici intollerabili e, per ciò solo, in contrasto con l'ordine pubblico economico.
Se è vero che la vessatorietà attiene all'equilibrio giuridico del contratto (art. 33 cod. cons. D.Lgs. n. 206/2005), è anche vero che la valutazione dell'utilità del risultato non può non comprendere e considerare aspetti prettamente economici (art. 34 cod. cons.).
La normativa a tutela del consumatore, infatti, nel dettare i criteri di vessatorietà, oltre a fare riferimento alla natura del bene o del servizio e alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto ed alle altre clausole sole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende, consente al giudice di valutare la vessatorietà alla luce dell'oggetto del contratto e dell'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, laddove tali elementi non siano individuati in modo chiaro e preciso.
Gli obblighi informativi attengono a rapporti obbligatori di più ampia portata, rispetto ai quali assumono un ruolo accessorio, strumentale e complementare. Attraverso gli obblighi informativi, infatti, vengono acquisite tutte le notizie necessarie per addivenire a determinazioni contrattuali consapevoli ed informate. In ragione di ciò, generalmente si radicano nella fase delle trattative con un ruolo di bilanciamento degli assetti informativi.
Si tratta così di affrontare il tema del contratto validamente concluso, ma a condizioni diverse da quelle che sarebbero state pattuite se fosse stato pienamente rispettato il canone della buona fede nelle trattative, posto che nel caso di specie per la convenuta, odierna appellante incidentale, si è verificata l'assenza di preventivo professionale obbligatorio.
Osta, tuttavia, al rilievo della portata vessatoria che l'applicazione delle tariffe professionali comporterebbe per il consumatore, il difetto sia della sproporzione della parcella ipotizzato dalla avendo il giudice di primo grado fatto corretta CP_1 applicazione dell'art. 2233 c.c. secondo cui: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”, sia della lamentata impossibilità di scelta da pag. 12/14 parte della cliente di altro professionista, circostanza questa rimasta allo stato di mera asserzione.
La doglianza deve essere, dunque, anche sotto tale profilo rigettata.
4.7 Così pienamente confermata la sentenza di primo grado nel merito della liquidazione dei compensi spettanti al geometra per l'attività espletata Pt_1 nell'interesse della convenuta, la Corte ritiene in ordine alla statuizione sulle spese di lite, erroneamente poste a carico dell'attore, che le stesse possano essere compensate per la metà, avendo quest'ultimo conseguito solo un parziale riconoscimento del credito e risultando la proposta in mediazione, seppur superata nell'ammontare, tuttavia non in modo drastico rispetto a quanto statuito dal primo giudice, dovendo esser poste per la restante metà, in ossequio al principio della soccombenza, a carico della CP_1
4.8 Tale statuizione sulle spese di lite di primo grado comporta l'assorbimento della questione proposta dalla con il secondo motivo di appello CP_1 incidentale, con il quale sollecitava l'aumento del 30% delle spese di lite liquidate in proprio favore dal primo giudice.
5. In ordine alle spese del presente grado, risultando accolto il solo appello principale, con modifica parziale della sentenza gravata, a fronte dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria in quanto non espletata.
6. Trova applicazione per l'appellante incidentale la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 625-2023, resa dal Tribunale di L'Aquila, Parte_1 pubblicata il 12.10.2023, nei confronti di e sull'appello Controparte_1 incidentale da quest'ultima proposto, così provvede:
• in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate per metà le spese di lite di primo grado che, liquidate per l'intero in euro 145,00 per esborsi e in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e Cpa come per legge, pone per metà a carico di Controparte_1
• condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 174,00 per esborsi e in euro
1923,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge;
• dichiara che l'appellante incidentale è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 novembre 2025
Consigliere rel.
CE CO
Presidente
RB DE BO
pag. 14/14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
La Corte, nelle persone dei seguenti magistrati:
RB DE BO Presidente
CE CO Consigliere relatore
Mariangela Fuina Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in secondo grado iscritta al n° 343 del Ruolo generale dell'anno 2024, promossa da:
(c.f. ; Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall' Avv. Carla AMADEI
appellante
contro
(c.f. ); Controparte_1 C.F._2
rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo D'Agostino
appellato
OGGETTO: appello avverso sentenza del Tribunale di L'Aquila, n. 625-2023, pubblicata in data 12.10.2023.
All'udienza tenutasi in data 23 settembre 2025 in trattazione scritta, secondo quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., all'esito dei termini già concessi ai sensi dell'art. 352
c.p.c. e del deposito delle comparse conclusionali e memorie di replica, le parti costituite hanno rassegnato le conclusioni con note di trattazione scritta e il Collegio, con ordinanza resa in pari data, ha trattenuto la causa in decisione.
Conclusioni delle parti:
per l'appellante (come da atto di appello del 09.04.2024 e note conclusionali depositate il 08.07.2025):
“Piaccia all'Intestata Corte di Appello, in parziale riforma della sentenza impugnata,
ACCERTARE e DICHIARARE la illegittimità della sentenza stessa nella parte in cui ha condannato l'appellante, GE . a rifondere all'appellata Sig. Parte_1 le spese di lite del giudizio di primo grado, non ricorrendo i Controparte_1 presupposti di cui all'art. 91, 1° co. C.P.C.;
con consequenziale riforma della sentenza in punto, escludendo essa condanna e con obbligo della Sig. Controparte_1
stante la soccombenza della Sig. in riforma della sentenza Controparte_1 impugnata,
Voglia CONDANNARE la medesima a rifondere al GE. le Parte_1 spese e compensi del primo grado di giudizio.
Vinte le spese ed i compensi del presente grado di appello”.
Per l'appellata (come da comparsa di costituzione e risposta del 27.08.2024 e note conclusionali depositate il 03.06.2025):
“-In via preliminare
• Voglia l'Ill.ma Corte di Appello de L'Aquila adita rigettare l'appello poiché tardivo
e/o inammissibile.
- In via principale:
pag. 2/14 • Voglia l'Ill.ma Corte di Appello de L'Aquila rigettare l'appello e confermare la sentenza di primo grado.
-In via subordinata:
• Voglia l'Ill.ma Corte di Appello de L'Aquila adita rigettare l'appello principale e accogliere il presente appello incidentale, con conseguente condanna dell'appellante e riforma della sentenza:
- Diminuzione di almeno il 25% di quanto riconosciuto dal CTU.
- Aumento del 30% del primo e secondo grado delle spese di giudizio. Con vittoria di spese competenze, onorari ed accessori oltre IVA e CPA aumentato del 30% in quando gli atti depositati sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 comma I°- bis del DM
55/14 così come modificato dal DM 37/18”.
1. Fatto e diritto in primo grado.
Con ricorso ex art. 702 c.p.c., il geometra adiva il Tribunale di Parte_1
L'Aquila, al fine di sentir condannare al pagamento dell'importo Controparte_1 di € 5.835,40 quale compenso per l'attività professionale prestata in suo favore, in relazione alla pratica di dichiarazione di successione dei genitori.
Si costituiva in giudizio la convenuta, eccependo la violazione dell'obbligo di stipula del contratto scritto imposto dal D.L. n. 1/2012, come modificato e integrato dalla legge
124/2017 e dal codice deontologico dei geometri, l'inconferenza di alcune attività indicate come svolte dal professionista, la sproporzione della parcella richiesta, ritenendo invece congruo l'importo di euro 1.130,00; domandava, inoltre, il risarcimento del danno per violazione della buona fede ex art. 96 c.p.c.
Disposta la conversione del rito ed istruito il processo mediante la sola produzione documentale, veniva disposta CTU e il procedimento giungeva all'udienza del
12.10.2023 per la precisazione delle conclusioni e discussione orale, ai sensi dell'art.
pag. 3/14 281-sexies c.p.c., cui seguiva decisione della controversia mediante pronuncia di sentenza incorporata al verbale di udienza.
2. La sentenza di primo grado.
Il Tribunale di L'Aquila, con sentenza n. 625-2023, pubblicata il 12.10.2023, così disponeva:
“- condanna al pagamento delle prestazioni svolte dal GEetra Controparte_1
in relazione ai fatti e per i motivi di cui in parte motiva, nella Parte_1 misura complessiva di euro 2.603,44 oltre oneri accessori;
- condanna ex art. 91 c.p.c., a rifondere, a favore di Parte_1 CP_1
, le spese di lite del procedimento che si liquidano in complessivi euro
[...]
1.700,00, oltre rimborso forfettario, CPA e IVA;
- rigetta ogni ulteriore e diversa domanda”.
Per il giudice, dall'esame della documentazione prodotta da parte attrice, emergevano sufficienti elementi probatori a favore del rapporto intercorso tra le parti con riferimento alle attività oggetto di contestazione, con sufficienti elementi di prova della volontà della di avvalersi dell'opera del professionista con riguardo alla CP_1 dichiarazione di successione dei genitori e al fine di poter addivenire alla compravendita dell'immobile sito in Grotti di Borgorose.
La mancata stipula per iscritto del contratto professionale, non soggetto a vincoli di forma, non doveva ritenersi ostativa al diritto al compenso (ex plurimis, Cass. civ. n.
8863-2021), essendo sufficiente che il professionista fornisse la prova dell'incarico e suo espletamento, per poi spettare al giudice stabilire in base ai parametri di cui al D.L.
n. 1/2012, convertito in legge 27/2012, D.M. 40/2012, la quantificazione dello stesso, dovendo ritenersi nel contratto di prestazione d'opera intellettuale l'onerosità quale elemento normale (Cass. civ. n. 23893 del 2016), e ciò pur successivamente all'introduzione dell'obbligo di preventivare i costi, con legge 124/2017.
Sulla base dell'espletata CTU il giudice di primo grado quantificava il compenso per l'incarico relativo alla dichiarazione di successione dei deceduti genitori della pag. 4/14 convenuta nell'importo di euro 1.464,14 (di cui euro 1.295,84 per onorari ed euro
168,30 per spese), sulla base dei parametri ministeriali.
Procedendo alla verifica dello svolgimento delle ulteriori attività, il C.t.u. verificava quelle ritenute afferenti all'incarico ricevuto, oltre alle attività sottoscritte dalla convenuta per delega, e concludeva indicando le prestazioni ritenute, invece, non pertinenti.
Ritendo che le attività su cui la convenuta aveva consapevolezza andassero compensate nella misura complessiva di euro 1.520,25, di cui euro 1.490,55 per onorari ed euro
29,70 per spese, detratti gli acconti documentati, il Tribunale riteneva dovuto al professionista l'importo complessivo di euro 2.603,44, oltre oneri accessori.
Disattendeva, invece, il primo giudice l'istanza relativa all'accertamento della responsabilità professionale del geometra incaricato, ritenendo che andasse vagliata in altra sede, rigettando altresì la domanda riconvenzionale di risarcimento danni ex art. 96
c.p.c., proposta dalla in quanto non provate la mala fede e la colpa grave CP_1 dell'attore nel promuovere il giudizio.
Le spese del procedimento venivano poste a carico dell'attore ex art. 91 c.p.c., avendo trovato accoglimento la domanda in misura non superiore all'offerta formulata dalla convenuta in sede di mediazione stragiudiziale.
3. L'appello
3.1 Avverso la sentenza di primo grado propone appello sulla base Parte_1 di un unico motivo di gravame con il quale lamenta l'errata applicazione dell'art. 91
c.p.c.
In particolare, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di condannarlo alle spese di lite, nonostante egli avesse ottenuto, con l'impugnata pronuncia, una somma superiore rispetto all'offerta conciliativa formulata dalla controparte (€ 2.603,44 contro
€ 2.000,00).
Censura, inoltre, la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda dell'attore di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite. pag. 5/14 3.2 Si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello sia per la tardività della proposizione, posto che la sentenza di primo grado era stata notificata il 19.10.2023, e il termine breve di trenta giorni per proporre appello scadeva il 20.11.2023, sia per la mancanza degli avvertimenti previsti dall'art. 163 c.p.c. e per la violazione del combinato disposto degli artt. 342 e 163 c.p.c.
Nel merito domanda il rigetto dell'appello principale ed in via subordinata propone appello incidentale sulla base dei seguenti motivi.
1. Mancata pronuncia sulla riduzione del compenso.
Con tale motivo di gravame chiede la riduzione almeno del 25% del compenso riconosciuto al professionista, invocando a tal fine la normativa sulla tutela del consumatore e la giurisprudenza di legittimità laddove avrebbe affermato la possibilità di riduzione del compenso in mancanza di un preventivo scritto.
2. Mancata pronuncia sull'aumento del 30% dei compensi forensi.
Sotto tale profilo chiede che la liquidazione in proprio favore delle spese di primo grado tenga conto dell'aumento del 30% previsto dall'art. 4, comma 1-bis del DM 55/2014 in presenza di atti redatti con tecniche informatiche avanzate (ricerca testuale, navigazione interna).
4. Motivi della decisione
4.1 Con eccezione preliminare, l'appellata chiede pronunciarsi l'inammissibilità dell'appello per tardività del gravame ex artt. 325 e 326 c.p.c.
Sostiene che la sentenza di primo grado sarebbe stata notificata il 19.10.2023 e che il termine breve di trenta giorni previsto dall'art. 325 c.p.c. per proporre appello sarebbe scaduto il 20.11.2023, con la conseguenza che la notifica dell'atto di citazione in appello in data 08.04.2024 sarebbe tardiva.
pag. 6/14 Questa Corte ritiene che l'appello non possa essere dichiarato inammissibile per decorso del termine breve di impugnazione ex art. 325 c.p.c., con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, per i seguenti motivi.
La sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 625-2023 è stata pubblicata in data
12.10.2023.
Nel caso in esame, la pec inviata il 19.10.2023 tramite posta elettronica certificata dall'Avv. Paolo D'Agostino, difensore di all'Avv. Carla Controparte_1
Amedei, difensore di presentava il seguente contenuto: quale Parte_1 oggetto era indicato “Tribunale De L'Aquila Rg 225/2022 Sentenza 625/223”; quali allegati vi erano la sentenza e il “proforma di fattura”; il testo del messaggio, rivolto al difensore, riportava “Gentile Collega - In data 12.10.2023 è stata pubblicata la sentenza in oggetto (che si allega in copia conforme all'originale), dalla differenza tra il dare e l'avere, mi risulta una credito di € 122,94 in favore del tuo assistito. Se anche te convieni con i conteggi effettuati, previa comunicazione dell'IBAN, farò fare il bonifico alla sig.ra Si rimane in attesa. Cordiali saluti. CP_1 Em_1
D'Agostino”.
È evidente che si trattava di una missiva con la quale il difensore della convenuta, in cui favore il giudice di primo grado aveva distratto la rifusione delle spese processuali (v. il dispositivo della sentenza del Tribunale di L'Aquila n. 625-2023), rilevava una bonaria compensazione delle stesse “dare avere mi risulta un credito di € 122,94 in favore del tuo assistito”, ed a tal fine trasmetteva il testo della sentenza.
Prevede l'art. 285 c.p.c., intitolato “Modo di notificazione della sentenza”, che “La notificazione della sentenza, al fine della decorrenza del termine per l'impugnazione, si fa, su istanza di parte, a norma dell'art. 170”; l'art. 170, a sua volta, disciplina le
“Notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento”.
Lungi dall'essere chiaro l'intento della parte convenuta in primo grado di notificare la sentenza anche ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, non vi era nessun indice dell'intenzione del difensore della di sollecitare la CP_1 valutazione tecnica del difensore avversario ai fini di un'eventuale impugnazione della pag. 7/14 sentenza, che veniva appunto soltanto trasmessa, senza che fossero presenti i necessari requisiti della notificazione, primo tra tutti la relata e l'attestazione di conformità (vedi art. 11 L. n. 53 del 1994).
La missiva del 19.10.2023, che pure aveva tra i suoi allegati il testo della sentenza di primo grado, non era quindi atto dotato dei requisiti formali, univoci e chiari, minimi per fare decorrere il termine breve per proporre l'impugnazione.
Tale notificazione – come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione
(Cass., sez. un., n. 20866/2020) – deve svolgere infatti “il ruolo di una vera provocazione, in senso tecnico-giuridico, a esercitare il diritto di impugnazione ed è espressione di un potere unilaterale di modificazione giuridica, riferito appunto al termine concesso a controparte per impugnare”; conseguentemente, al fine di doversi qualificare onerata di proporre impugnazione entro il termine breve, la parte contro cui quel potere di modificazione viene esercitato ha diritto di ricevere un atto dotato di requisiti formali minimi univoci e chiari in tal senso, a tanto corrispondendo simmetricamente l'onere del notificante, per potersi giovare dei cospicui effetti positivi riconosciutigli dall'ordinamento, di formare il suo proprio atto con adeguata chiarezza ed univocità”; pertanto, “pur senza la necessità di formule sacramentali o formalismi eccessivi, la condotta processuale posta in essere dal titolare del potere di modificazione appena descritto non deve essere equivoca, ma deve essere tale da porre in condizione il suo destinatario specifico, cioè il procuratore costituito [..], di percepire non solo il contenuto del provvedimento, ma anche in modo chiaro
l'intenzione del notificante di sollecitargliene la valutazione tecnica e ai fini di un'eventuale sua impugnazione. (Affermando tale principio, la S.C. ha cassato con rinvio la decisione di merito che aveva ritenuto tardivo l'appello facendo decorrere i termini per la sua proposizione da una mera comunicazione telematica con cui il difensore, chiedendo in via bonaria il pagamento delle spese processuali, aveva allegato il testo della sentenza di primo grado) (Cass. Civ. ordinanza n. 23396 del
01.08.2023).
pag. 8/14 Quindi l'eccezione non può essere accolta, risultando chiaramente nel caso di specie l'intenzione del notificante come volta ad eccepire la compensazione del credito vantato dalla rispetto al maggior credito vantato dall' a seguito della CP_1 Pt_1 sentenza, e a manifestare al contempo la volontà di definire la questione attraverso il pagamento da parte della convenuta in primo grado della differenza residua.
4.2. Sempre in via preliminare, il convenuto eccepisce la mancanza degli avvertimenti previsti ex art. 163 c.p.c. nell'atto di appello.
L'assunto non può essere accolto.
Per principio di diritto espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione, nelle indicazioni prescritte dall'art. 163 c.p.c., non modificato sul punto dalla recente riforma cosiddetta
Cartabia, non può essere compreso l'avvertimento di cui al n. 7 dell'art. 163 c.p.c.; le decadenze ex art. 38 e 167 c.p.c., infatti, si riferiscono solo al regime di primo grado e, mancando un'espressa disposizione di legge, non è possibile estendere la norma (Sez.
Un., n. 9407/2013; conf. Cass. n. 341 del 2016; Cass. n. 7772 del 2022).
4.3 Motivi di merito.
La Corte d'Appello di L'Aquila, esaminati gli atti e le doglianze delle parti, ritiene di perimetrare l'appello principale e quello incidentale come di seguito.
4.4 Con unico motivo di gravame, lamenta l'errata applicazione Parte_1 dell'art. 91 c.p.c. In particolare, l'appellante contesta la decisione del Tribunale di condannarlo alle spese di lite, nonostante egli avesse ottenuto, con l'impugnata pronuncia, una somma superiore rispetto all'offerta conciliativa formulata dalla controparte.
Emerge, invero, dagli atti ed in particolare dal verbale di mediazione stragiudiziale del
16 giugno 2021 (all. n, 6 di parte convenuta nel fascicolo di primo grado), che in quella sede la propose “a saldo e stralcio della parcella il versamento di ulteriori CP_1
€ 2000,00 (duemila/00) oltre ai 900 (novecento/00) già corrisposti, comprensivi di onorario, Cassa GEetri ed IVA”. La proposta venne rifiutata dall' che Pt_1 successivamente, con la pronuncia in questa sede impugnata, conseguì in proprio favore pag. 9/14 la condanna della convenuta al pagamento della maggior somma di “euro 2.603,44 oltre oneri accessori”. L'importo oggetto di condanna risulta, pertanto, maggiore di quello offerto, anche in considerazione del fatto che mentre quest'ultimo, dell'ammontare di euro 2000,00, era comprensivo degli oneri accessori, la somma di euro 2.603,44 derivava dal conteggio dei soli onorari e delle spese, come puntualizzato in motivazione, ai quali dovevano sommarsi Iva, cassa previdenza ed interessi legali.
Dunque, difettava il presupposto previsto dall'art. 91 c.p.c. comma I, secondo periodo, secondo il quale “Se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 92”. Deve ritenersi, perciò, che il giudice di primo grado abbia fatto errata applicazione della norma, di cui difettava il presupposto dell'accoglimento della domanda in misura non superiore alla proposta conciliativa, circostanza che, peraltro, ove esistente, avrebbe consentito una condanna della parte vittoriosa comunque limitata alle sole spese sostenute dopo il rifiuto della proposta.
4.5 Censura, inoltre, l'appellante la sentenza nella parte in cui non ha accolto la domanda dell'attore di condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite.
Prima di esaminare tale motivo di gravame è opportuno decidere in merito alle questioni sollevate con il primo motivo dell'appello incidentale della in quanto CP_1 idonee ad incidere sull'esito della controversia.
4.6 “Mancata pronuncia sulla riduzione del compenso”.
Con tale motivo di gravame la ha chiesto la riduzione almeno del 25% del CP_1 compenso riconosciuto al professionista, in base alla normativa sulla tutela del consumatore e alla giurisprudenza di legittimità che avrebbe affermato la possibilità di riduzione de compenso in mancanza di un preventivo scritto;
richiama a tal fine la pronuncia della Corte di Cassazione n. 1615/2022.
pag. 10/14 In realtà, è proprio muovendo dalla giurisprudenza di legittimità invocata dall'appellante incidentale che si coglie l'arbitrarietà di una eventuale riduzione del
25% del compenso spettante al professionista, affidata esclusivamente alla mancata preventiva pattuizione dello stesso tra le parti. Ed invero, si legge nella pronuncia richiamata che “Il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa, ed adeguato all'importanza dell'opera, solo ove non sia stato liberamente pattuito, in quanto l' art. 2233 c.c. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di sua determinazione, attribuendo rilevanza, in primo luogo, alla convenzione intervenuta fra le parti e poi, esclusivamente in mancanza di quest'ultima, ed in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi ed, infine, alla determinazione del giudice (cfr. Sez. II -, Ordinanza n. 14293 del 04 giugno 2018 non massimata;
cfr. altresì Sez. L -, Sentenza n. 1900 del 25 gennaio 2017 Rv. 642785).
Nel caso di specie, la mancanza di convenzione tra le parti rendeva quindi applicabile la tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri approvata con L. 2 marzo 1949, n. 144) … “.
Nell'ipotesi in esame, dunque, in assenza di valido preventivo il giudice di primo grado, sulla base della quantificazione operata dal CTU, ha determinato i compensi spettanti all' facendo applicazione dei parametri ministeriali applicati. Pt_1
Ne deriva che una volta accertata la corretta applicazione dei parametri, del resto non fatta oggetto di specifica impugnativa in sede di gravame, una riduzione degli onorari del 25% affidata al generico richiamo alla disciplina del consumatore risulterebbe arbitraria, come osservato dalla menzionata giurisprudenza di legittimità nel precedente richiamato (“Di tale articolato meccanismo di liquidazione del compenso il giudice di merito avrebbe dovuto tener conto, ma non lo ha fatto, essendosi limitato, per la mancata Direzione dei Lavori, a ridurre del 25% il compenso determinato dal CTU, senza spiegare come sia giunto a tale riduzione”).
In ordine, poi, alla generica invocazione della tutela del consumatore pare utile rammentare come il dogma dell'intangibilità degli assetti economici voluti dalle parti ceda di fronte all'esigenza di evitare, oltre che squilibri giuridici contrari a buona fede,
pag. 11/14 squilibri economici intollerabili e, per ciò solo, in contrasto con l'ordine pubblico economico.
Se è vero che la vessatorietà attiene all'equilibrio giuridico del contratto (art. 33 cod. cons. D.Lgs. n. 206/2005), è anche vero che la valutazione dell'utilità del risultato non può non comprendere e considerare aspetti prettamente economici (art. 34 cod. cons.).
La normativa a tutela del consumatore, infatti, nel dettare i criteri di vessatorietà, oltre a fare riferimento alla natura del bene o del servizio e alle circostanze esistenti al momento della conclusione del contratto ed alle altre clausole sole del contratto medesimo o di un altro collegato o da cui dipende, consente al giudice di valutare la vessatorietà alla luce dell'oggetto del contratto e dell'adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, laddove tali elementi non siano individuati in modo chiaro e preciso.
Gli obblighi informativi attengono a rapporti obbligatori di più ampia portata, rispetto ai quali assumono un ruolo accessorio, strumentale e complementare. Attraverso gli obblighi informativi, infatti, vengono acquisite tutte le notizie necessarie per addivenire a determinazioni contrattuali consapevoli ed informate. In ragione di ciò, generalmente si radicano nella fase delle trattative con un ruolo di bilanciamento degli assetti informativi.
Si tratta così di affrontare il tema del contratto validamente concluso, ma a condizioni diverse da quelle che sarebbero state pattuite se fosse stato pienamente rispettato il canone della buona fede nelle trattative, posto che nel caso di specie per la convenuta, odierna appellante incidentale, si è verificata l'assenza di preventivo professionale obbligatorio.
Osta, tuttavia, al rilievo della portata vessatoria che l'applicazione delle tariffe professionali comporterebbe per il consumatore, il difetto sia della sproporzione della parcella ipotizzato dalla avendo il giudice di primo grado fatto corretta CP_1 applicazione dell'art. 2233 c.c. secondo cui: “Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”, sia della lamentata impossibilità di scelta da pag. 12/14 parte della cliente di altro professionista, circostanza questa rimasta allo stato di mera asserzione.
La doglianza deve essere, dunque, anche sotto tale profilo rigettata.
4.7 Così pienamente confermata la sentenza di primo grado nel merito della liquidazione dei compensi spettanti al geometra per l'attività espletata Pt_1 nell'interesse della convenuta, la Corte ritiene in ordine alla statuizione sulle spese di lite, erroneamente poste a carico dell'attore, che le stesse possano essere compensate per la metà, avendo quest'ultimo conseguito solo un parziale riconoscimento del credito e risultando la proposta in mediazione, seppur superata nell'ammontare, tuttavia non in modo drastico rispetto a quanto statuito dal primo giudice, dovendo esser poste per la restante metà, in ossequio al principio della soccombenza, a carico della CP_1
4.8 Tale statuizione sulle spese di lite di primo grado comporta l'assorbimento della questione proposta dalla con il secondo motivo di appello CP_1 incidentale, con il quale sollecitava l'aumento del 30% delle spese di lite liquidate in proprio favore dal primo giudice.
5. In ordine alle spese del presente grado, risultando accolto il solo appello principale, con modifica parziale della sentenza gravata, a fronte dell'integrale rigetto dell'appello incidentale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, fatta esclusione per la fase istruttoria in quanto non espletata.
6. Trova applicazione per l'appellante incidentale la norma di cui all'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 30/5/2002, n. 115, che prevede l'obbligo del versamento da parte chi ha proposto un'impugnazione dichiarata inammissibile o improcedibile o rigettata integralmente di versare una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per la stessa impugnazione (vedi Cass. S.U. n. 14594 del 2016, Cass. n. 18523 del 2014).
P.Q.M.
pag. 13/14 La Corte di Appello di L'Aquila definitivamente pronunciando sull'appello proposto da contro la sentenza n. 625-2023, resa dal Tribunale di L'Aquila, Parte_1 pubblicata il 12.10.2023, nei confronti di e sull'appello Controparte_1 incidentale da quest'ultima proposto, così provvede:
• in accoglimento dell'appello principale ed in parziale riforma della sentenza impugnata, dichiara compensate per metà le spese di lite di primo grado che, liquidate per l'intero in euro 145,00 per esborsi e in euro 2.552,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e Cpa come per legge, pone per metà a carico di Controparte_1
• condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese di lite del presente grado di giudizio che liquida in euro 174,00 per esborsi e in euro
1923,00 per compensi, oltre al 15% di spese generali ed IVA e CPA come per legge;
• dichiara che l'appellante incidentale è tenuta al versamento di ulteriore importo pari a quello già dovuto a titolo di contributo unificato.
Così deciso nella camera di consiglio da remoto del 17 novembre 2025
Consigliere rel.
CE CO
Presidente
RB DE BO
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