Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 21/05/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2022/221
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
sottosezione civile 2°
composta dai magistrati:
Maria Teresa Spanu Presidente
Donatella Aru Consigliere
Grazia M. Bagella Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n.ro 221 del ruolo affari generali del contenzioso civile dell'anno 2022
promossa da
, con sede in Sanluri, RI P.I. Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro tempore sig. P.IVA_1 Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppe Altieri cf. e C.F. C.F._1 Parte_2
del Foro di Vibo Valentia, giusta procura a margine del ricorso per decreto C.F._2
ingiuntivo ed elettivamente domiciliata in Lunamatrona, corso d'Italia 55 presso lo studio dell'avv.
Andrea Spiga
appellante
CONTRO
Pagina 1
rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di RI (c.f.
), presso i cui uffici, in RI, via Dante 23 è elettivamente domiciliato, P.IVA_3
appellato, appellante incidentale
All'udienza del 7 febbraio 2025 la causa è stata tenuta a decisione con l'assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle repliche sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'appellante: “Voglia l'On.le Corte di Appello adita, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e, per l' effetto:
- rigettare la domanda di parte attrice e per l'effetto condannare l'opponente al pagamento della somma di euro 483.480,16 oltre iva (759.366,98 importo dovuto al netto di 131.547,02 importo percepito al momento della rottamazione straordinaria – 275.886,82 importo liquidato in sentenza
= 483.480,16 quale importo ancora da percepire) oltre interessi di legge con condanna al pagamento di spese di entrambi i gradi di giudizio, comprese le spese di CT , con distrazione a favore del procuratore costituito.
In via gradata chiede, in riforma della sentenza impugnata di voler porre le spese di CT a carico di entrambe le parti e condanna al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.”.
Nell'interesse dell'appellato: “In accoglimento dell' appello del , rigettare Controparte_1
l'avversa domanda, in subordine per quanto di ragione;
rigettare, in ogni caso, l' appello di Pt_1
[...
spese vinte.”. Parte_1
Ragioni di fatto e di diritto
Con sentenza n. 702/2022, il Tribunale di RI, decidendo sull'opposizione proposta dal avverso il decreto ingiuntivo n°476/2014 reso per l'importo di euro Controparte_1
778.399,63 più IVA sull'istanza di C.D.A. di per l'attività svolta, Parte_1
di custode di veicoli sottoposti a provvedimenti amministrativi, disponeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
dichiarava tenuto e condannava l'opponente al pagamento, in favore
Pagina 2 dell'opposta, della somma di € 275.886,82 oltre interessi di legge dal 27.2.2014 al saldo;
rigettava ogni altra domanda e/o eccezione e compensava integralmente le spese di lite, ponendo le spese della c.t.u. a carico dell' opposta.
La vicenda da cui è scaturita l'opposizione può essere riassunta come segue.
Secondo quanto esposto dalla ricorrente in sede monitoria, la effettuata la Controparte_2
ricognizione dei veicoli giacenti nella depositeria dell'esponente, con decreto prefettizio del
15.9.2008 aveva disposto l'alienazione di n.141 veicoli, nonché quantificato in € 129.160,83
“l'importo dovuto al custode per gli oneri di custodia dei veicoli rottamati con la procedura straordinaria di alienazione, secondo le tariffe di cui all'art.38 comma VI, del D.L. 269 cit. a carico della sola , quantificazione “… effettuata in deroga alle tariffe Controparte_2
vigenti” - - “da identificare con quelle adottate dalla al momento dell'adozione del CP_2
provvedimento di alienazione”. Tuttavia, con sentenza n.92 del 2013 la Corte Costituzionale aveva dichiarato la illegittimità della suddetta norma, sicché avrebbe dovuto riconoscersi, in capo ad essa ricorrente, il diritto ad ottenere il pagamento delle spese di custodia con l'applicazione delle tariffe predisposte dalla vigenti al momento dell'adozione del provvedimento di alienazione CP_2
straordinaria, maturate dalla data iniziale fissata nel decreto di alienazione alla data dello stesso.
Sulla base dei conteggi fatti seguendo l'indicato criterio, dunque, la ricorrente risultava creditrice,
per il titolo dedotto, dell'importo complessivo di € 778.399,63 oltre IVA, calcolato al netto del pagamento già effettuato dalla . CP_2
Nel proporre opposizione, il , oltre a dedurre l'inammissibilità della Controparte_1
domanda per incapacità di agire della ricorrente e la sua nullità a motivo della totale indeterminatezza dei criteri di computo di quanto asseritamente dovuto (profili in questa sede non più in discussione) aveva eccepito la prescrizione quinquennale e/o decennale di ogni pretesa, ed assunto, per quanto, invece, ancora rileva, la inapplicabilità al rapporto dedotto, della sentenza della Corte Costituzionale n.92/2013, siccome rapporto già esaurito all'atto della decisione, in ogni caso deducendo la non corretta quantificazione delle somme indicate dalla depositaria, siccome
Pagina 3 non rispettosa delle tariffe stabilite dal Prefetto negli anni 1993 e 2006 (con ridimensionamento dei compensi, al più, ad € 288.013,96). L'opposta, a sua volta, aveva confutato le eccezioni pregiudiziali/preliminari avverse ed assunto, nel merito, che la sentenza della Corte Costituzionale
cit. era destinata ad esplicare i suoi effetti sui criteri di quantificazione delle spese di custodia, di tal che, non essendo decorso il termine di prescrizione decennale, essa creditrice ben poteva reclamare il diritto al pagamento del compenso secondo le tariffe ordinarie. Queste poi, a giudizio dell'opposta, non potevano che essere le ultime, in quanto vigenti al momento della sentenza della
Corte Costituzionale cit.
***
Il Tribunale, nel disattendere le eccezioni sollevate dall'opponente, dichiarata infondata nel merito l'eccezione di prescrizione (decennale) posto che, pacificamente, il diritto di credito del custode diventa esigibile a decorrere dalla cessazione della custodia, e quindi, nella specie,
dal(l'equipollente) provvedimento di alienazione straordinaria, riteneva fondata la tesi dell'opposta secondo cui il rapporto dedotto in causa non poteva considerarsi esaurito alla data della pronuncia della Corte Cost. cit., che, pertanto, dispiegava i suoi effetti (retroattivi) su di esso, a beneficio della società.
A fondamento di tali conclusioni il Tribunale richiamava, anzitutto, i passaggi fondamentali della pronuncia della Corte Cost. (v. sent. n. 92/2013) secondo cui, in riferimento ai contratti di durata:
“…non può ritenersi interdetto al legislatore di emanare disposizioni modificative in senso sfavorevole, anche se l'oggetto dei rapporti di durata sia costituito da diritti soggettivi perfetti: ciò,
peraltro, alla condizione che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irragionevole,
frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate su disposizioni di leggi precedenti,
l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. Il profilo che qui viene in risalto è rappresentato non soltanto da un generico affidamento in un quadro normativo dal quale scaturiscano determinati diritti, ma da quello specifico affidamento in un fascio di situazioni (giuridiche ed economiche) iscritte in un rapporto
Pagina 4 convenzionale regolato iure privatorum tra pubblica amministrazione e titolari di aziende di deposito di vetture, in ossequio alla quale le parti (entrambe le parti) hanno raggiunto l'accordo e assunto le rispettive obbligazioni. L'affidamento appare qui, in altri termini, rivolto non tanto alle astratte norme regolative del rapporto o alla loro relativa sicurezza, quanto piuttosto al concreto contenuto dell'accordo e dei reciproci specifici impegni assunti dalle parti al momento della stipula della convenzione di deposito: impegni sulla cui falsariga, come accade in ogni ordinaria dinamica contrattuale, si sono venuti a calibrare i rispettivi oneri di ordine anche economico, oltre che le corrispondenti aspettative”. Sulla base di tali considerazioni doveva conseguentemente ritenersi che la disciplina di cui all'art.38, VI co, cit. avesse “… finito per ingenerare una sorta di novazione del rapporto intercorrente tra le parti: … l'originaria liquidazione delle somme dovute al custode,
secondo le tariffe previste dall'art.12, DPR 571/82, è stata sostituita con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario, determinato espressamente in deroga secondo i criteri indicati. Il
rapporto tra depositario e amministrazione è risultato, così, in itinere, stravolto in alcuni dei suoi elementi essenziali, al di fuori della previsione di qualsiasi meccanismo di concertazione o di accordo e, anzi con l'imposizione di oneri non previsti né prevedibili né all'origine né in costanza del rapporto medesimo, al punto da potersi escludere che … sia stato operato un effettivo adeguato bilanciamento tra le esigenze contrapposte”, difettando, in particolare, nella specie, “una causa normativa adeguata: intendendosi per tale una funzione della norma che renda accettabilmente penalizzata la posizione del titolare del diritto compromesso … e che valga a bilanciare le posizioni delle parti….”. Richiamato, quindi, il combinato disposto degli artt.136 Cost. e 30, III co,
L.87/1953, secondo cui la disposizione di legge dichiarata illegittima dalla Corte Costituzionale
cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione, il Tribunale
rilevava come “… la pronuncia di accoglimento, dichiarativa di illegittimità costituzionale, elimina la norma con effetto ex tunc, con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione,
perché l'illegittimità costituzionale ha per presupposto l'invalidità originaria della legge per
Pagina 5 contrasto con un precetto costituzionale, fermo restando il principio che gli effetti della incostituzionalità non si estendano esclusivamente ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificati altri eventi cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo (così Cass.20381/2012; v. anche Cass. 10958/2010 ove si chiarisce ulteriormente che le pronunce della Corte Costituzionale “hanno effetto retroattivo con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito,
potendosi in proposito legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”)”.
Osservava dunque, il primo giudicante, come, nella specie: 1) non esistesse alcun giudicato;
2)
parte opponente non avesse dimostrato l'esistenza di alcuna transazione ovvero di un accordo a saldo e stralcio;
3) non risultasse prevista alcuna decadenza e neppure potesse ritenersi maturata alcuna prescrizione quinquennale o decennale (l'eccezione era stata, peraltro, formulata inammissibilmente senza che venisse allegato il fatto determinante l'inizio della decorrenza del termine), essendo anche evidente che l'interesse a far valere l'ulteriore diritto di credito sorgeva necessariamente dalla pronuncia di illegittimità costituzionale in disamina. Tuttavia, acclarato l'an della pretesa, il Tribunale disattendeva i criteri di calcolo posti dalla ricorrente a fondamento della domanda monitoria, sostenendo l'applicabilità delle tariffe “di cui ai decreti prefettizi 29.10.1993 e
19.12.2006, ovvero, le tariffe via via applicabili ratione temporis (non risultando invocabile il diverso criterio indicato dalla opposta di applicazione della tariffa vigente al momento del provvedimento di alienazione straordinaria, posto l'art.12 del DPR n.571 del 1982, che contiene anche il rinvio agli usi locali, attiene alla liquidazione - questa da intendersi come esigibilità del pagamento - e non anche alla misura dei corrispettivi via via stabiliti, questi divenuti nuovamente applicabili in forza della sentenza della Corte Costituzionale di cui si è detto)”. Riconosceva,
dunque, alla società i compensi calcolati dal C.T.U. sulla base dei suddetti criteri, quantificati in €
412.368,84 al lordo dell'alienazione straordinaria pari a € 131.547,02 (sicché il credito riconosciuto era pari all'importo di € 275.886,82, ovvero € 412.368,84 - € 131.547,02 - € 4935,00).
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C.D.A. di ha proposto appello lamentando l'erroneità della Parte_1
sentenza nella parte in cui ha ritenuto che ai fini della quantificazione dei compensi debbano applicarsi le tariffe ratione temporis ed affermato, per l'effetto, la non applicabilità del “…
diverso criterio indicato dalla opposta di applicazione della tariffa vigente al momento del provvedimento di alienazione straordinaria, posto che l'art. 12 del d.p.r. n. 571/1982, che contiene il rinvio agli usi locali, attiene alla liquidazione – questa da intendersi come esigibilità del pagamento – e non anche alla misura dei corrispettivi via via stabiliti, questi divenuti nuovamente applicabili in forza della sentenza della Corte Costituzionale di cui si è detto.”.
Segnatamente, l'applicazione delle diverse tariffe che si sono succedute via via avrebbe determinato la violazione ed errata interpretazione dell' artt. 116 c.p.c. e dell'art. 12 del d.p.r. 571/1982.
Diversamente, il compenso andrebbe calcolato : “… giusto quanto previsto dalla sentenza della
Corte Costituzionale citata, per i giorni di custodia come calcolati in sede del provvedimento di alienazione, delle ordinarie tariffe della in luogo di quelle previste dal comma sei CP_2
dell'articolo 38, dichiarato incostituzionale. Sul punto il consulente tecnico ha accertato che per il periodo di custodia che va dal 1 gennaio 1994 al 15 settembre 2008 sono intervenuti due decreti prefettizi .Il primo per il periodo 01.01.94 – 31.12.2006 che prevede una tariffa unica pari a 0,52;
mentre per il periodo 01.01.2007 – 15.09-2008 una tariffa differenziata. Tanto che ha ritenuto di rassegnare al giudice una conclusione con una duplice quantificazione. La prima, con applicazione di entrambe le tariffe secondo il periodo di riferimento, che ha determinato in euro 412.368,84 al lordo di quanto percepito, pari a euro 131.547,02; la seconda, con applicazione della tariffa vigente al momento della cessazione dell'incarico, da applicarsi per tutto il periodo, pervenendo così ad una quantificazione pari a euro 890.914,00 sempre al lordo di quanto già percepito , pari a euro 131.547,02, e quindi euro 759.366,98.”.
L'assunto dell'appellante è dunque nel senso che “… l'aporia dovrebbe essere risolta alla luce dell'interpretazione letterale di quanto previsto dall'articolo 12 comma 3 del d.p.r. 571/1982
Pagina 7 laddove espressamente si richiamano le tariffe vigenti. E sono tali quelle in vigore al momento della cessazione dell'incarico da applicarsi per tutta la durata della custodia. Con conseguente condanna al pagamento dell'importo di euro 759.366,98 al netto di quanto già percepito per come stabilito dal CT”. In particolare la società sostiene che “… per individuare la tariffa applicabile all'attività di custodia, da considerarsi in maniera unitaria dal momento dell'affidamento e quello della restituzione, deve richiamarsi quella vigente al momento della liquidazione.”. Difatti: “Nel
caso di corrispettivo unitario la Corte Costituzionale ha ricordato che va confermata la correttezza del ragionamento - da sempre seguito in tutte le ipotesi di successione nel tempo di diverse tariffe -
di liquidare il compenso maturato all'esito della prestazione facendo riferimento alla tariffa vigente al momento in cui la prestazione professionale si è esaurita. (cfr. Corte Costituzionale, 07/11/2013,
n.261). A supporto l'appellante richiama i principi espressi dalla giurisprudenza “… laddove occorre individuare la tariffa vigente, nel caso di diverse tariffe succedutesi nel tempo, nel caso di prestazioni che si sono succedute nel tempo ma che devono considerarsi unica prestazione,
individua questa in quella esistente al momento della conclusione dell'incarico ( cfr. cass.
6.12.2017 n. 29217 – cass. 10658/2011). Nonché “Ai fini della liquidazione del compenso spettante al commercialista che abbia svolto la funzione di amministratore di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un processo penale, qualora si siano susseguite nel tempo diverse tabelle a tal fine,
dovrà utilizzarsi quella applicabile al momento in cui l'incarico si è concluso. ( cfr. Cassazione
civile sez. II, 22/08/2019, n.21592).” Soggiunge l'appellante, a riprova della bontà della sua tesi,
che lo stesso principio si applicherebbe “per la liquidazione delle spese di custodia per i veicoli oggetto di sequestro penale : nel caso di successione di tariffe nel tempo l'art. 6 del d.m. 2
settembre 2006 n. 265 stabilisce che le tariffe previste dal decreto si applicano anche “all'attività di custodia e conservazione dei beni sottoposti a sequestro … per i quali alla data di entrata in vigore non sia stato ancora emesso il decreto di liquidazione da parte dell'autorità giudiziaria“.
Da ultimo l'appellante censura la sentenza di primo grado anche nella parte in cui non ha applicato la regola della soccombenza reciproca con riferimento alle spese di consulenza
Pagina 8 tecnica d'ufficio, rientrando, le stesse “tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91
e 92 c.p.c.).
***
Il nel costituirsi ha a sua volta proposto appello incidentale formulando le seguenti CP_1
censure.
1. Violazione degli artt. 136 Cost. e 30, comma 3, l. n. 87/ 1953, per non avere la sentenza ritenuto il rapporto tra le parti esaurito, in quanto definito dal provvedimento del Prefetto di RI
prot. 0066770 2008 del 15 settembre 2008, prodotto dalla stessa società opposta CP_3
con il ricorso per decreto ingiuntivo (doc. 1: “decreto di rottamazione”), che aveva disposto l'
alienazione dei veicoli e il pagamento in favore di i della Pt_1 Parte_1
complessiva somma di euro 141.217,69. Tale provvedimento amministrativo non era stato impugnato ed era, pertanto, divenuto ormai intangibile. Risulterebbe, inoltre, fare parte integrante del provvedimento prefettizio menzionato, unitamente al prospetto contabile, anche una dichiarazione di accettazione ed adesione di C.D.A. di la quale Parte_1
attribuirebbe alla definizione dei rapporti tra le parti anche natura transattiva.
2. Violazione dell' art. 2935 c.c. Il decreto di alienazione non potrebbe avere interrotto la prescrizione che per la somma da esso portata, pari ad euro 141.217,69. Infatti il compenso maturerebbe di giorno in giorno e sarebbe “soggetto a prescrizione con decorrenza da ogni singolo giorno (per tutte, Cass., n. 22362/ 2018), senza che alcun rilievo possa avere al riguardo la circostanza che il pagamento sia previsto solo alla fine della custodia …”.
L'appellante incidentale contesta poi la fondatezza dell'appello principale rilevando come l' art. 12, comma 2, d.p.r. n. 571/ 1982, non dispone che debba trovare applicazione la tariffa vigente al momento della cessazione della custodia. Né pertinenti sarebbero i richiami giurisprudenziali operati dall'appellante, riguardanti le tariffe forensi, così come non lo sarebbe il citato riferimento a
Cass. civ., n. 21592/2019, non riguardante, genericamente, il compenso dell' amministratore giudiziario di beni sottoposti a procedimento di prevenzione ma, specificamente, il compenso
Pagina 9 dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a procedimento di prevenzione che sia professionista iscritto all' albo (pgg 8 ss.: nel caso deciso trattavasi di dottore commercialista).
***
1. Appello incidentale
Ragioni di priorità logica impongono di esaminare, anzitutto, le censure proposte dall'appellante incidentale.
Esse sono inidonee a confutare efficacemente il percorso logico giuridico svolto dal giudice di primo grado con riguardo alle statuizioni concernenti le corrispondenti eccezioni e devono,
pertanto, essere disattese.
In proposito, richiamate per brevità le argomentazioni svolte dal primo giudice, come illustrate in parte espositiva con ampi riferimenti alla pronuncia della sentenza della Corte Cost. posta a fondamento della decisione, giova in questa sede riportare i principi affermati dalla Suprema Corte
con la recente sentenza n. 10057/2025, sul solco dei precedenti orientamenti, secondo cui: “8.1.
Deve muoversi dalla considerazione che l'art. 38 del decreto-legge n. 269 del 2003 ha riguardato 2
diversi aspetti, sia pure complementari tra loro: da un lato l'alienazione delle auto oggetto di sequestro in favore del depositario (e ciò per evidenti ragioni di economia e risparmio per l'erario); dall'altro la previsione di una liquidazione, non più ancorata all'art. 12 del d.P.R. n. 571
del 1982, e quindi alle tariffe vigenti e agli usi locali, ma in qualche misura forfettizzata. La Corte
costituzionale, però, con la sentenza n. 92 del 2013 è intervenuta solo sui commi 2,4,6 e 10 del decreto-legge n. 269 del 2003, ossia solo sulle disposizioni che trattavano del corrispettivo dell'alienazione al custode-acquirente. Pertanto, non risulta esaurito, dopo la pronuncia della
Corte costituzionale, il rapporto negoziale esistente tra il depositario della pubblica amministrazione, con il conseguente diritto di credito da parte depositario che si prescrive in 10
anni.
8.2. In sostanza, il decreto-legge n. 269 del 2003, dopo la pronuncia della Corte
costituzionale n. 92 del 2013, ha inserito un'ulteriore ipotesi di decorrenza del termine di prescrizione del diritto di credito del depositario. Pertanto, tale diritto deve essere esercitato dal
Pagina 10 depositario dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca,
oppure dopo che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate o, a seguito del decreto-
legge n. 269 del 2003, dopo l'alienazione del bene al custode depositario. Per questa Corte,
infatti, il rapporto tra il custode e la pubblica amministrazione presenta caratteri privatistici,
assimilabile al contratto di deposito oneroso (Cass., 7/7/2003, n. 10672). Ciò significa che il compenso diventa di regola esigibile nel momento in cui la cosa viene restituita, dovendosi considerare che «solo nel momento in cui il deposito cessa diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti». Pur presentando connotati pubblicistici tale rapporto,
tuttavia, il computo del dare e dell'avere diventa in concreto possibile solo al termine della custodia, ex art. 12 del d.P.R. n. 571 del 1982.”. E, ancora: “9. In tema di determinazione del compenso spettante al custode depositario, trattandosi di diritto soggettivo (Cass., 12/7/2000, n.
15602), la giurisdizione è del giudice ordinario. Ciò trova conferma nella sentenza costituzionale
(n. 92/2013) che ragiona in termini di diritti soggettivi perfetti, identificando quale area nella quale essa interviene i: «rapporti di custodia che, come puntualizza il giudice a quo, risultano ratione temporis iscritti in un «regime “intermedio”, perché ricompresi nella “finestra” temporale rappresentata, da un lato, dai rapporti già esauriti ed eventualmente non ancora liquidati (sulla base delle vecchie tariffe) all'entrata in vigore delle modificazioni apportate dall'art. 38 citato;
e,
dall'altro, dai rapporti (a loro volta pendenti alla data di entrata in vigore della legge di riforma)
aventi ad oggetto custodie iniziate dopo il 1° ottobre 2001, ovvero concernenti veicoli privi dei suddetti requisiti di vetustà (assoggettati anch'essi alle vecchie tariffe)».
9.1. Si è ritenuto, in giurisprudenza amministrativa (Cons. giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 16/9/2010, n. 1215), che tale tipologia di controversia ha essenzialmente ad oggetto la determinazione dei compensi, per gli oneri di custodia dei veicoli, ove si contesti l'entità delle somme liquidate per l'espletamento del servizio pubblico di custodia e di successiva alienazione delle auto ex art. 38 del decreto-legge n.
269 del 2003. In tal caso «la lite verte, quindi, in materia di obbligazioni, di fonte legale, connesse all'esercizio di un servizio pubblico e investe diritti soggettivi correlati a prestazioni patrimoniali
Pagina 11 imposte ex art. 23 Costituzione»; sicché «deve concludersi in ossequio ai criteri di riparto dettati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 204/2004 […] nel senso dell'appartenenza della controversia alla giurisdizione del giudice ordinario, posto che motivi di impugnativa si dirigono contro la determinazione (avente in parte qua contenuto paritetico) dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione sulla base di norme e tariffe prestabilite» (Cons. giust. Amm. Sicilia, sez.
giurisd., 16/9/2010, n. 1215).
9.2. Anche questa Corte, a sezioni unite, ha stabilito che la materia dei pubblici servizi forma oggetto della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la P.A. agisca esercitando il suo potere autoritativo, ma - attesa la facoltà ad essa riconosciuta dalla legge di adottare strumenti negoziali in sostituzione del potere autoritativo - non anche quando le pretese creditorie del privato ineriscano unicamente a diritti patrimoniali di derivazione strettamente convenzionale, essendo insufficiente il generico coinvolgimento, nella controversia, di un pubblico interesse per giustificare la giurisdizione del giudice amministrativo. Ne consegue che deve riconoscersi la giurisdizione del giudice ordinario allorché si controverta in ordine alla spettanza e alla misura del compenso dovuto, in base alla concessione, al custode di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo (Cass., Sez.U., 12/5/2006, n. 10979). Pertanto, solo con riferimento al provvedimento di alienazione dei beni in favore del depositario-aggiudicatario è
possibile discettare di rapporto esaurito, in assenza di tempestiva impugnazione da parte del depositario, mentre risulta del tutto distinta la posizione creditoria del custode in ordine alla corretta determinazione del compenso. Ed infatti, con riferimento al provvedimento di alienazione emesso ai sensi dell'art. 38 del decreto-legge n. 269 del 2003, la giurisprudenza amministrativa ha affermato che «la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 38 del
D.L. n. 269 del 2013, del quale l'atto impugnato costituisce - per espresso riconoscimento dello stesso appellato - mera e vincolata applicazione, comporta anche la caducazione di CP_1
questo, per l'immediato, diretto e dedotto nesso di illegittimità derivata, potendosi prescindere dall'esame delle restanti censure dal cui ipotetico accoglimento l'appellante non riceverebbe alcuna utilità ulteriore (Cons. Stato., sez. III, 9/4/2014, n. 1691). […] Del resto, questa Corte,
Pagina 12 proprio con riferimento alla disciplina di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, ha stabilito che in tema di sequestro amministrativo di veicoli, il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa (Cass.,
sez. 1, 21/10/2024, n. 27202). Questa Corte, ha richiamato in motivazione gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 93 del 2013, aggiungendo che «era evidente che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano che essere regolate dalle norme vigenti all'entrata in vigore di tale normativa, e nel vigore delle quali i rapporti di custodia di cui è causa erano, peraltro,
sorti.» (il grassetto è di chi scrive). Con la conseguenza che: “…Si può allora concludere, nella specie, che il rapporto negoziale non era affatto esaurito, permanendo il diritto del depositario a ricevere la differenza tra quanto liquidato in suo favore dalla p.a., in modo forfettario, e quanto invece a lui spettante in base alla disciplina ordinaria, non essendo decorso il termine di prescrizione di 10 anni.”.
Applicati i principi espressi -peraltro sul solco di principi già affermati da precedenti pronunce di legittimità- al caso in esame, resta confermato che il diritto azionato non possa essere considerato né esaurito trattandosi di diritto soggettivo di credito relativo ad un rapporto negoziale “la cui tutela spetta al giudice ordinario sicché nessun consolidamento o esaurimento può dirsi verificato per effetto della mancata impugnazione del provvedimento prefettizio”, né prescritto, posto che la il termine prescrizionale (decennale) non può che essere iniziato a decorrere da quando il credito è
divenuto esigibile [“Del resto, questa Corte, proprio con riferimento alla disciplina di cui al decreto-legge n. 269 del 2003, ha stabilito che in tema di sequestro amministrativo di veicoli, il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere,
cioè dal giorno in cui la custodia cessa (Cass., sez. 1, 21/10/2024, n. 27202)”] (cfr. Cass. cit.).
Fuorviante è, quindi il richiamo fatto dall'appellante incidentale alla sentenza della Suprema Corte
Pagina 13 n. 22362/ 2018, riferita a rapporti di durata da cui scaturiscono crediti immediatamente esigibili via via che maturano, diversamente al rapporto di durata oggi in esame.
Di alcun pregio è, da ultimo, il riferimento ad un generico effetto transattivo che avrebbe determinato l'esaurimento del rapporto, scaturito dalla accettazione -peraltro neppure rinvenuta agli atti- apposta in calce al decreto di liquidazione delle somme emesso sulla base della norma dichiarata incostituzionale, trattandosi di una mera presa d'atto necessaria per conseguire la percezione degli importi liquidati.
2. Appello principale
2.1. La censura relativa all'entità dell'importo liquidato per violazione del criterio posto dall'art. 12
cit. è infondata.
Si premette che il rapporto de quo è un rapporto di durata, assimilabile, per la natura della prestazione a carico del custode, ad un contratto di deposito oneroso [“… Per questa Corte, infatti,
il rapporto tra il custode e la pubblica amministrazione presenta caratteri privatistici, assimilabile al contratto di deposito oneroso (Cass., 7/7/2003, n. 10672). Ciò significa che il compenso diventa di regola esigibile nel momento in cui la cosa viene restituita, dovendosi considerare che «solo nel momento in cui il deposito cessa diviene realmente possibile il computo definitivo del dare e dell'avere tra le parti] (Cass. cit.), non invece ad un contratto d'opera professionale, per il quale,
stante il carattere unitario della prestazione resa, si applica un'unitaria tariffa (così come predicato dalla copiosa giurisprudenza citata dall'appellante, riferita, appunto, all' applicazione delle tariffe relative a prestazioni di avvocati e commercialisti.
Né l'espressione tariffe vigenti di cui all'art. 12 comma 3 DPR 571/1982 pare dirimente nel senso propugnato dall'appellante, ove si consideri che essa ben può essere intesa come tariffe via via vigenti, ovvero in vigore nei rispettivi periodi di riferimento, qualora, durante il periodo di custodia si susseguano diverse tariffe. Soluzione in linea non solo con la natura del rapporto, nei termini sopra delineati, ma, altresì con il principio dell'affidamento circa il riconoscimento delle tariffe
Pagina 14 inizialmente pattuite, pur suscettibili di modifiche ragionevoli nel corso del rapporto, predicato dalla
Corte Costituzionale nella sentenza n. 92/2013 cit. Di contro, esclusa la possibilità di una interpretazione del dato normativo tutt'altro che letterale, contrariamente a quanto assunto dall'appellante, alla luce del ragionamento appena svolto, la soluzione da questi propugnata non evidenzierebbe la ratio ad essa sottesa. Né, d'altra parte, può trarsi l'affermazione di un simile principio dalla menzionata sentenza della Suprema Corte n. 10057/02025, o da quella della Corte
d'Appello di Roma n. 3881/2024, da cui è originato il ricorso di legittimità, non essendo state investite, né l'una né l'altra, della specifica questione.
Per quanto esposto, ritiene questa Corte conforme al dettato normativo la conclusione cui è
pervenuto il primo giudicante di ritenere corretta la quantificazione del dovuto sulla base delle tariffe vigenti ratione temporis nel corso del rapporto contrattuale di cui trattasi.
2.2. E' invece fondato il secondo motivo di gravame.
Muovendo dal costante principio affermato dalla giurisprudenza per cui “Le spese della consulenza tecnica d'ufficio rientrano tra i costi processuali suscettibili di regolamento ex artt. 91 e 92 c.p.c.,
sicché possono essere compensate anche in presenza di una parte totalmente vittoriosa, costituendo tale statuizione una variante verbale della tecnica di compensazione espressa per frazioni dell'intero…” (Cass. civ. n. 26849 del 21/10/2019), e considerando l'utilità e la finalità della consulenza, mirante all'individuazione della prestazione a carico dell'opponente, risulta del tutto conforme al principio sotteso alla decisione assunta in primo grado ex art. 91 c.p.c. un medesimo trattamento anche con riguardo al pagamento delle spese di c.t.u., contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, dovendosi, le medesime, porre a carico delle parti in eguale misura (non può
difatti parlarsi di vera e propria compensazione tra le parti trattandosi di importo comunque dovuto e pagato al terzo), con conseguente onere di rimborso entro i limiti della quota di spettanza alla parte che le abbia, eventualmente, anticipate per intero.
Pagina 15 La sostanziale, reciproca soccombenza giustifica anche nella presente sede la compensazione integrale fra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di RI n.
702/2022:
- pone a carico delle parti in eguale misura le spese di consulenza tecnica d'ufficio, con conseguente onere di rimborso entro i limiti della quota di spettanza alla parte che le abbia,
eventualmente, anticipate per intero;
- rigetta, nel resto, l'appello principale;
- rigetta l'appello incidentale;
- dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in RI, nella camera di consiglio del 15 maggio 2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Teresa Spanu
Il Consigliere Estensore
Dott. ssa Grazia M. Bagella
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