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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/06/2025, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo, sezione controversie di lavoro, previdenza ed assistenza, composta dai signori magistrati:
1) dott. Michele De Maria Presidente
2) dott. Caterina Greco Consigliere rel.
3) dott. Claudio Antonelli Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 521 R.G.A. 2023 , promossa in grado di appello
D A
rappresentato e difeso dagli Avvocati BERNOCCHI GIUSEPPE e Pt_1
CIANCIMINO ROSARIA
- Appellante -
C O N T R O
Controparte_1
- Appellata contumace -
All'udienza del 29/05/2025 il procuratore dell'appellante concludeva come da atto di appello
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 3976/2022 pubblicata il 7.12.2022 il Tribunale di Palermo ha accolto l'opposizione proposta dalla Parte_2
avverso il verbale unico di accertamento e notificazione n. 000672944/DDL redatto dagli Ispettori dell' il 5.10.2016, con cui la società ha chiesto accertarsi Pt_1
la natura subordinata dei rapporti di lavoro instaurati con i propri tassisti, rapporti,
1 invece, annullati con il predetto verbale all'esito del quale l' aveva affermato CP_2
la natura artigiana dell'attività svolta dai medesimi lavoratori.
Il Tribunale ha preliminarmente disatteso l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per difetto di interesse ad agire della società, osservando, in proposito che va ritenuta “ammissibile un'azione proposta direttamente avverso l'atto di accertamento amministrativo, in conformità ai principi generali che regolano l'interesse ad agire, i quali ammettono un'azione di accertamento negativo contro un atto della P.A. da cui derivano, in base al principio di legalità, indefettibili conseguenze sanzionatorie.” Ha aggiunto che “l'azione di accertamento deve essere ritenuta ammissibile ogni qual volta la stessa sia idonea ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza, che sia a sua volta fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per l'attore, come accade nella specie, in cui dal disconoscimento della natura subordinata dei rapporti di lavoro in questione derivano negative conseguenze relative alla valida costituzione dei rapporti contributivi e alla debenza di ulteriori contributi. Deve, quindi, ritenersi che ritenersi che sussista l'interesse ad agire della ricorrente in merito all'azione di accertamento negativo della pretesa contributiva dell' ed particolare della natura autonoma o subordinata dei rapporti Pt_1
di lavoro disconosciuti con il predetto verbale di accertamento e notificazione.”
Nel merito ha, poi, ravvisato, all'esito della compiuta istruzione, plurimi elementi, relativi alle concrete modalità di svolgimento delle prestazioni rese dai tassisti assunti dalla cooperativa, idonei a rivelarne la natura subordinata
(predisposizione di turni di servizio da parte delle alla cui osservanza i CP_1
tassisti erano obbligati, obbligo di avvisare delle assenze e di giustificarle, costante controllo delle prestazioni mediante telefono cellulare, necessità di ottenere un'autorizzazione per la fruizione di ferie, corresponsione di una retribuzione fissa commisurata all'orario contrattuale, assunzione dell'onere delle spese di manutenzione dei mezzi da parte della società); ha ritenuto, dunque, errato l'accertamento compiuto dall' che non aveva, come era suo onere, dato prova Pt_1
della natura autonoma dei rapporti da cui, secondo l'Istituto, era scaturito l'obbligo degli stessi lavoratori di versare la correlata contribuzione alla gestione artigiani.
2 Avverso tale sentenza ha proposto appello l' reiterando, quali distinti Pt_1
motivi di gravame, sia l'eccezione di difetto di interesse ad agire da parte della
(primo motivo) che, nel merito, tutte le difese già spiegate con la CP_1
memoria di primo grado.
In particolare, quanto al primo motivo, evidenzia che, in conseguenza dell'accertamento ispettivo, non era stata irrogata alla cooperativa alcuna sanzione amministrativa né le era stata addebitata alcun'ulteriore obbligazione contributiva, essendosi ivi proceduto al mero disconoscimento dei rapporti di lavoro subordinato apparentemente da essa intrattenuti con i propri soci;
anzi, soggiunge, dall'atto di accertamento erano conseguiti soltanto effetti favorevoli per la stessa, consistenti nella facoltà di richiedere (cosa che, in effetti, aveva poi fatto) la restituzione di tutti gli importi già versati a titolo di contribuzione obbligatoria in relazione ai rapporti di lavoro disconosciuti dall' . CP_2
La sebbene ritualmente evocata in Parte_2
giudizio, non si è costituita.
All'udienza del 29/05/2025, sulle conclusioni della sola parte appellante, la causa è stata decisa come da dispositivo.
***
Va preliminarmente dichiarata la contumacia della Parte_2
la quale, sebbene ritualmente evocata in giudizio, non si è costituita.
[...]
Nel merito l'appello è fondato, dovendo in limine accogliersi il primo motivo di gravame.
In ordine alla sussistenza di un interesse ad impugnare i verbali di accertamento redatti in sede ispettiva dagli enti previdenziali va richiamato l'orientamento di legittimità che, come noto, distingue a seconda degli effetti che tali verbali comportino.
Ove, infatti, gli stessi consistano nell'accertamento di violazioni da cui possono scaturire sanzioni amministrative, la consolidata giurisprudenza di
3 legittimità attribuisce a tali verbali valenza endoprocedimentale, disconoscendone l'idoneità a dispiegare effetti sulla situazione soggettiva del datore di lavoro. Il verbale, in simili ipotesi, adempie all'esclusiva funzione di contestare il fatto e di segnalare la facoltà del pagamento in misura ridotta. In difetto di tale pagamento,
l'autorità competente valuterà i presupposti per l'irrogazione della sanzione e ne determinerà l'entità, con un ulteriore atto, l'ordinanza ingiunzione, suscettibile di autonoma impugnazione, in quanto immediatamente lesiva della sfera patrimoniale del destinatario (Cass. S.U., 4 gennaio 2007, n. 16). Pertanto, solo dall'emissione di tale atto, che rappresenta l'approdo del procedimento amministrativo e tiene conto anche delle ragioni addotte dal contravventore, sorge l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria (Cass., sez. lav., 12 luglio 2010, n. 16319). Il verbale di accertamento della violazione, stato pure affermato, è impugnabile in sede giudiziale unicamente se concerne l'inosservanza di norme sulla circolazione stradale: solo in tale ipotesi, infatti, esso è idoneo ad acquisire il valore e l'efficacia di titolo esecutivo per la riscossione della pena pecuniaria nell'importo direttamente stabilito dalla legge (v. anche Cass. 31172/2024).
Diversamente accade per i verbali di accertamento redatti dagli enti previdenziali ai fini della verifica della sussistenza di obblighi contributivi, poiché le obbligazioni contributive (e quelle aventi ad oggetto i relativi accessori) sussistono a prescindere dall'esistenza di atti impositivi degli enti previdenziali interessati e,
d'altra parte, il verbale ispettivo dell'ente previdenziale con cui vengano accertate inadempienze contributive è idoneo a manifestare una pretesa dell'ente pubblico, con la conseguenza che il relativo accertamento giustifica senza dubbio l'interesse del suo destinatario ad un'azione di accertamento negativo del credito (Cass.
n.18852/2006).
In tal caso va dunque senz'altro ritenuta ammissibile una anticipata tutela del soggetto passivo dell'obbligazione contributiva, destinatario di un verbale di accertamento dell'ente impositore.
4 Nel caso che occupa, tuttavia, come è dato leggere nel verbale oggetto di impugnazione, l'accertamento della natura non subordinata dei rapporti di lavoro intercorsi tra la ed i diversi tassisti da essa impiegati non Parte_2
ha dato luogo ad alcun rilievo sotto il profilo sanzionatorio (in relazione al quale, in ogni caso, avrebbe fatto difetto il diretto ed immediato interesse ad impugnare l'accertamento, atto meramente endoprocedimentale); né ha condotto all'accertamento di ulteriori obbligazioni contributive a carico della cooperativa: anzi, una volta annullati i predetti rapporti di lavoro, l'organo ispettivo ha proceduto alla predisposizione dei “modd. DM10 di tipo G…per il riconoscimento del credito aziendale (contribuzione mensile già versata dalla società) che potrà essere, a domanda, rimborsato”; rimborso che, come dedotto dall'Istituto, la società ha provveduto a richiedere.
Ne consegue che nessun interesse poteva avere la cooperativa ad impugnare tale verbale, neppure quello, individuato dal giudice di prime cure, diretto “ad eliminare una situazione di obiettiva incertezza” che può legittimare tale interesse unicamente laddove essa “sia a sua volta fonte di un pregiudizio concreto ed attuale per
l'attore”, come peraltro evidenziato dalla stessa sentenza gravata: pregiudizio che, nel caso in esame, non sussiste.
Poiché, inoltre, è esclusa la possibilità di far valere in giudizio un diritto altrui, neppure era ipotizzabile una legittimazione processuale della cooperativa ad adiuvandum delle posizioni dei singoli lavoratori.
L'accoglimento del primo motivo di appello, in relazione al quale il ricorso di primo grado va dichiarato inammissibile, assorbe l'esame degli altri motivi.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, nella contumacia della Controparte_3
, qui dichiarata, in riforma della sentenza n. 3976/2022 resa il 7.12.2022 dal
[...]
Giudice del lavoro del Tribunale di Palermo, dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
5 Condanna l'appellata a rifondere all' le spese processuali del doppio grado che Pt_1
liquida per compensi in € 3.809,00 per il primo grado ed in € 3.473,00 per questo grado, oltre rimb. forf. spese generali, IVA e CPA.
Palermo, 29/05/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Caterina Greco Michele De Maria
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