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Sentenza 31 agosto 2025
Sentenza 31 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 31/08/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 31 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 667/2020
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 12/06/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Lavinia Mensi e Michele Mensi, presso il cui studio, sito in
Grosseto, alla Via San Martino 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo, ed elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_2
CP_
, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Sanzione disciplinare
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2020, la ricorrente, quale docente a tempo indeterminato in servizio, ha impugnato i provvedimenti disciplinari irrogati in data
17.4.2020 prot. 0001379/U e prot. 0001380/U, consistenti rispettivamente nella censura e nell'avvertimento scritto. Inoltre, ha chiesto di “Accertare… la responsabilità dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 52 D.lgs 165/01 nonché artt. 2087, 2043 e
Pag. 1 di 5 2059 c.c. per aver posto in essere una condotta volta a demansionare e/o dequalificare la ricorrente e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti, sia sul profilo patrimoniale che non patrimoniale, il tutto nei limiti dello scaglione di valore.
Con vittoria di spese di lite”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse in relazione all'oggetto del giudizio, ha dedotto che:
a) in data 03/02/2020 la dirigente scolastica le aveva comunicato l'avvio di due procedimenti disciplinari distinti a mezzo di due differenti contestazioni di addebito;
b) a tali contestazioni aveva risposto a mezzo di memorie scritte;
c) aveva accusato la situazione di disagio creatasi nell'ambiente lavorativo “con pesanti ricadute sulla sua salute psicofisica, cosicchè era costretta ad assentarsi dal lavoro per reiterati periodi di malattia”;
d) a seguito del suo rientro in servizio, in data 6 febbraio 2020, si era presentata all'orario previsto per lo svolgimento delle lezioni così come stabilito nell'ordine di servizio del 20 gennaio 2020 emesso dalla dirigente scolastica, tuttavia era stata trattenuta dalla vicaria, nel frattempo sopraggiunta urgentemente dalla sede centrale, per l'intero orario di servizio (dalle 8.00 alle 10.00), con la conseguente impossibilità di svolgere la propria normale attività didattica;
e) era stata costretta a chiedere dal 10/02/2020 al 25/02/2020 un periodo di aspettativa per motivi personali;
f) a tale periodo di aspettativa erano seguiti altri periodi di malattia;
g) con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e lo svolgimento delle lezioni con il metodo della didattica a distanza, la stessa docente, ormai totalmente esautorata dal suo ruolo, aveva potuto parteciparvi soltanto formalmente “garantendo la sua presenza ai collegi ed alle lezioni online, pienamente gestite dalle colleghe divenute titolari delle classi”;
h) in data 23/05/20 il dirigente scolastico aveva comunicato il provvedimento di riorganizzazione della didattica nel plesso delle Saline con il quale era stata
“ripristinata” nella funzione di docente titolare.
1.2. Con memoria depositata in data 4.6.2021 si è costituita l'amministrazione resistente la quale ha insistito nel rigetto del ricorso alla luce della legittimità dei procedimenti
Pag. 2 di 5 disciplinari posti in essere.
2. Il ricorso è infondato.
3. Con riferimento alla sanzione disciplinare della censura, irrogata con provvedimento del
17.4.2020 prot. 0001379/U, deve rilevarsi come la condotta contestata, il cui epilogo può individuarsi nell'avere esclamato, in data 20.12.2019 in classe davanti ai bambini presenti ed alle colleghe e “sta stronza, ha rotto i Parte_2 Per_1 Pt_3 coglioni” con riferimento alla preside, possa ritenersi dimostrata in considerazione delle concordanti dichiarazioni scritte delle insegnanti , e Parte_4 Persona_2
(così, doc. allegati sub 22), 23) e 24) alla memoria di costituzione). Persona_3
Secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. c.p.c., “costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni” (così, Cass. civ.,
18757/2017). Secondo lo stesso orientamento, tuttavia, gli atti contenenti le dichiarazioni esaminate “costituiscono… documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova” (così, Cass. civ. 18757/2017 cit.).
Proprio la concordanza dei fatti contenuti nelle citate relazioni, confermati in parte qua dal verbale consegnato dai genitori presenti al consiglio di classe del 14.1.2020 nel quale si rappresenta l'uso di parole scurrili come “stronza” e “bastardo” da parte della ricorrente, inducono a ritenere dimostrati i fatti ivi contenuti (così, all. sub 12) al fascicolo di parte resistente).
4. Anche il comportamento alla base della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto prot. 0001380/U del 17.4.2020, deve ritenersi dimostrata in considerazione, oltre che della mancata specifica contestazione di parte ricorrente, della concordanza dei documenti relativi alla dichiarazione della maestra (all. sub. 34) alla Persona_2 memoria di costituzione) e dal verbale consegnato dai genitori presenti al consiglio di classe del 14.1.2020 (così, all. sub 12 cit.), il cui valore probatorio è stato già evidenziato.
Più in particolare, tra l'altro, particolare rilevanza assume la condotta volta ribadire “più volte alla classe che l'attività non può essere svolta perché la 'bambina disturba' e
Pag. 3 di 5 invita i bambini a riferire ai genitori questo commento… I genitori riferiscono che, dopo un ritardo nell'uscita da parte della classe, i bambini hanno riportato immediatamente quanto richiesto dalla maestra e la bambina in uno stato emotivo alterato ha chiesto alla nonna presente di telefonare tempestivamente alla madre per comunicare il suo comportamento come definito dall'insegnante”.
4.1. Tali condotte, ricomprese in quelle contestate e sanzionate, sono di per sé soltanto sufficienti a giustificare le sanzioni disciplinari irrogate.
4.2. Priva di alcuna rilevanza è la deduzione volta a censurare i provvedimenti disciplinari de quibus “per il compimento di tutti gli atti di indagine prima dell'avvio del procedimento disciplinare, violazione del principio del contraddittorio”. Ed infatti, risulta che l'amministrazione ha correttamente contestato l'addebito all'insegnante la quale così è stata posta in grado di adeguatamente difendersi nel corso del procedimento disciplinare.
4.3. Infine, alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 può ritenersi sussistente, tenuto conto che il codice disciplinare era stato pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001.
5. Deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria proposta in considerazione del
“demansionamento della dipendente” ovvero per “l'esautorazione dal proprio ruolo lavorativo”.
Al riguardo, deve rilevarsi come la parte ricorrente non abbia dato alcuna dimostrazione degli elementi della fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio e ciò anche in considerazione dei periodi di assenza e di malattia goduti dalla stessa parte. Inoltre, come dichiarato dal testimone a “partire dal 23 maggio 2020 le Testimone_1 lezioni tenute dalla maestra non si sono svolte nella classe prima dal Parte_1 momento che gli alunni non si sono mai collegati nella piattaforma online. Tale circostanza mi è stata confermata a nome dei genitori da sig,ra La Parte_5
era in possesso di tutti i link per partecipare alle lezioni tramite il registro Parte_1 elettronico”.
6. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di
Pag. 4 di 5 riferimento. Con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.156,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PISA
Sezione Lavoro
N.R.G. 667/2020
Il Giudice, dott. Pierpaolo Vincelli, all'esito dell'udienza del 12/06/2025, svoltasi a trattazione scritta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa proposta da
(C.F./P.I.: ), rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dagli Avv.ti Lavinia Mensi e Michele Mensi, presso il cui studio, sito in
Grosseto, alla Via San Martino 38, elettivamente domicilia
RICORRENTE
CONTRO
Controparte_1
(C.F./P.I.: ), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1 rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c., dalla dott.ssa Domenica Togo, ed elettivamente domiciliato presso l' , sito in Controparte_2
CP_
, alla Via G. Pascoli n. 8
RESISTENTE
OGGETTO: Sanzione disciplinare
Conclusioni come da note di trattazione scritta per l'udienza del 12.6.2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 17.6.2020, la ricorrente, quale docente a tempo indeterminato in servizio, ha impugnato i provvedimenti disciplinari irrogati in data
17.4.2020 prot. 0001379/U e prot. 0001380/U, consistenti rispettivamente nella censura e nell'avvertimento scritto. Inoltre, ha chiesto di “Accertare… la responsabilità dell'Amministrazione ai sensi degli artt. 52 D.lgs 165/01 nonché artt. 2087, 2043 e
Pag. 1 di 5 2059 c.c. per aver posto in essere una condotta volta a demansionare e/o dequalificare la ricorrente e per l'effetto condannarla al risarcimento di tutti i danni subiti, sia sul profilo patrimoniale che non patrimoniale, il tutto nei limiti dello scaglione di valore.
Con vittoria di spese di lite”.
1.1. Più in particolare, per quanto di interesse in relazione all'oggetto del giudizio, ha dedotto che:
a) in data 03/02/2020 la dirigente scolastica le aveva comunicato l'avvio di due procedimenti disciplinari distinti a mezzo di due differenti contestazioni di addebito;
b) a tali contestazioni aveva risposto a mezzo di memorie scritte;
c) aveva accusato la situazione di disagio creatasi nell'ambiente lavorativo “con pesanti ricadute sulla sua salute psicofisica, cosicchè era costretta ad assentarsi dal lavoro per reiterati periodi di malattia”;
d) a seguito del suo rientro in servizio, in data 6 febbraio 2020, si era presentata all'orario previsto per lo svolgimento delle lezioni così come stabilito nell'ordine di servizio del 20 gennaio 2020 emesso dalla dirigente scolastica, tuttavia era stata trattenuta dalla vicaria, nel frattempo sopraggiunta urgentemente dalla sede centrale, per l'intero orario di servizio (dalle 8.00 alle 10.00), con la conseguente impossibilità di svolgere la propria normale attività didattica;
e) era stata costretta a chiedere dal 10/02/2020 al 25/02/2020 un periodo di aspettativa per motivi personali;
f) a tale periodo di aspettativa erano seguiti altri periodi di malattia;
g) con l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e lo svolgimento delle lezioni con il metodo della didattica a distanza, la stessa docente, ormai totalmente esautorata dal suo ruolo, aveva potuto parteciparvi soltanto formalmente “garantendo la sua presenza ai collegi ed alle lezioni online, pienamente gestite dalle colleghe divenute titolari delle classi”;
h) in data 23/05/20 il dirigente scolastico aveva comunicato il provvedimento di riorganizzazione della didattica nel plesso delle Saline con il quale era stata
“ripristinata” nella funzione di docente titolare.
1.2. Con memoria depositata in data 4.6.2021 si è costituita l'amministrazione resistente la quale ha insistito nel rigetto del ricorso alla luce della legittimità dei procedimenti
Pag. 2 di 5 disciplinari posti in essere.
2. Il ricorso è infondato.
3. Con riferimento alla sanzione disciplinare della censura, irrogata con provvedimento del
17.4.2020 prot. 0001379/U, deve rilevarsi come la condotta contestata, il cui epilogo può individuarsi nell'avere esclamato, in data 20.12.2019 in classe davanti ai bambini presenti ed alle colleghe e “sta stronza, ha rotto i Parte_2 Per_1 Pt_3 coglioni” con riferimento alla preside, possa ritenersi dimostrata in considerazione delle concordanti dichiarazioni scritte delle insegnanti , e Parte_4 Persona_2
(così, doc. allegati sub 22), 23) e 24) alla memoria di costituzione). Persona_3
Secondo il giudice della nomofilachia, alle cui argomentazioni deve farsi rinvio ex art. 118 disp. c.p.c., “costituiscono atti pubblici, a norma dell'art. 2699 c.c., soltanto gli atti che i pubblici ufficiali formano nell'esercizio di pubbliche funzioni certificative delle quali siano investiti dalla legge, mentre esulano da tale nozione gli atti dei pubblici ufficiali che non siano espressione delle predette funzioni” (così, Cass. civ.,
18757/2017). Secondo lo stesso orientamento, tuttavia, gli atti contenenti le dichiarazioni esaminate “costituiscono… documenti suscettibili di essere liberamente valutati dal giudice come elementi di prova” (così, Cass. civ. 18757/2017 cit.).
Proprio la concordanza dei fatti contenuti nelle citate relazioni, confermati in parte qua dal verbale consegnato dai genitori presenti al consiglio di classe del 14.1.2020 nel quale si rappresenta l'uso di parole scurrili come “stronza” e “bastardo” da parte della ricorrente, inducono a ritenere dimostrati i fatti ivi contenuti (così, all. sub 12) al fascicolo di parte resistente).
4. Anche il comportamento alla base della sanzione disciplinare dell'avvertimento scritto prot. 0001380/U del 17.4.2020, deve ritenersi dimostrata in considerazione, oltre che della mancata specifica contestazione di parte ricorrente, della concordanza dei documenti relativi alla dichiarazione della maestra (all. sub. 34) alla Persona_2 memoria di costituzione) e dal verbale consegnato dai genitori presenti al consiglio di classe del 14.1.2020 (così, all. sub 12 cit.), il cui valore probatorio è stato già evidenziato.
Più in particolare, tra l'altro, particolare rilevanza assume la condotta volta ribadire “più volte alla classe che l'attività non può essere svolta perché la 'bambina disturba' e
Pag. 3 di 5 invita i bambini a riferire ai genitori questo commento… I genitori riferiscono che, dopo un ritardo nell'uscita da parte della classe, i bambini hanno riportato immediatamente quanto richiesto dalla maestra e la bambina in uno stato emotivo alterato ha chiesto alla nonna presente di telefonare tempestivamente alla madre per comunicare il suo comportamento come definito dall'insegnante”.
4.1. Tali condotte, ricomprese in quelle contestate e sanzionate, sono di per sé soltanto sufficienti a giustificare le sanzioni disciplinari irrogate.
4.2. Priva di alcuna rilevanza è la deduzione volta a censurare i provvedimenti disciplinari de quibus “per il compimento di tutti gli atti di indagine prima dell'avvio del procedimento disciplinare, violazione del principio del contraddittorio”. Ed infatti, risulta che l'amministrazione ha correttamente contestato l'addebito all'insegnante la quale così è stata posta in grado di adeguatamente difendersi nel corso del procedimento disciplinare.
4.3. Infine, alcuna violazione dell'art. 7 della legge n. 300/1970 può ritenersi sussistente, tenuto conto che il codice disciplinare era stato pubblicato sul sito istituzionale dell'amministrazione ai sensi dell'art. 55 del d.lgs. 165/2001.
5. Deve ritenersi infondata la domanda risarcitoria proposta in considerazione del
“demansionamento della dipendente” ovvero per “l'esautorazione dal proprio ruolo lavorativo”.
Al riguardo, deve rilevarsi come la parte ricorrente non abbia dato alcuna dimostrazione degli elementi della fattispecie di responsabilità dedotta in giudizio e ciò anche in considerazione dei periodi di assenza e di malattia goduti dalla stessa parte. Inoltre, come dichiarato dal testimone a “partire dal 23 maggio 2020 le Testimone_1 lezioni tenute dalla maestra non si sono svolte nella classe prima dal Parte_1 momento che gli alunni non si sono mai collegati nella piattaforma online. Tale circostanza mi è stata confermata a nome dei genitori da sig,ra La Parte_5
era in possesso di tutti i link per partecipare alle lezioni tramite il registro Parte_1 elettronico”.
6. Le spese di lite sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei nuovi parametri per la determinazione dei compensi per la professione forense di cui al decreto ministeriale
D.M. n. 147 del 13/08/2022; ed in particolare dei valori medi previsti per lo scaglione di
Pag. 4 di 5 riferimento. Con la riduzione del 20% ai sensi dell'art. 152 bis disp. att c.p.c.
P.Q.M.
rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente che liquida in complessivi euro 2.156,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfettarie determinate nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, e ad IVA e CPA come per legge.
Il Giudice
Pierpaolo Vincelli
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