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Sentenza 8 luglio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 08/07/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BARI
I SEZIONE CIVILE
composto dai sottoscritti Magistrati:
1) Dott. Alfonso Pappalardo Presidente rel.
2) Dott.ssa Valeria Guaragnella Giudice
3) Dott.ssa Sara Mazzotta Giudice ha pronunciato la seguente
Sentenza
Definitiva nella causa iscritta nel registro generale sotto il numero d'ordine 5912/2024 R.G. avente ad oggetto domanda congiunta di separazione personale dei coniugi proposta da
, rappresentato e difeso dall'avv. Catia Lamanna Parte_1
e
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonietta Curlo Parte_2
FATTO premesso che, con ricorso depositato il 14/11/2024, i predetti coniugi hanno chiesto congiuntamente e consensualmente dichiararsi la omologazione della separazione personale alle condizioni contenute nel ricorso introduttivo;
i coniugi hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 11/07/2008 in SO SS
(TUNISIA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Polignano a Mare (BA) al n.
27, parte II, serie C, anno 2009; dalla loro unione sono nati due figli: nata il [...] in [...] e Persona_1
, nato il [...] in [...] – Sur – Seine (FRANCIA); Persona_2 rilevato che nel ricorso sono indicate compiutamente le condizioni attinenti alla prole e quelle riguardanti i rapporti economici tra i coniugi;
preso atto che le parti hanno manifestato la volontà di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 473 bis.
51 comma II, di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte dichiarando di non volersi riconciliare.
DIRITTO Ricorrono le condizioni per l'omologazione della separazione consensuale dei coniugi sopra generalizzati alle condizioni specificate nel ricorso introduttivo.
In particolare, va rilevato che: a) sussiste il libero consenso degli stessi alla separazione;
b) i coniugi hanno dichiarato espressamente di non volersi riconciliare;
c) le condizioni non risultano in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico e non sono contrarie all'interesse dei figli minori.
P.Q.M.
sentito il P.M., dichiara omologata la separazione dei coniugi , nato il [...] in Parte_1
SO SS (TUNISIA) e , nata il [...] in [...] che hanno Parte_2 contratto matrimonio con rito concordatario in data 11/07/2008 in SO SS (TUNISIA), trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Polignano a Mare (BA) al n. 27, parte II, serie C, anno
2009 alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo sottoscritto da entrambi i coniugi il 15.10.2024 e depositato nei registri informatici il 14/11/2024 iscritto al n. r.g. 5912/2024.
Ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere alla annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Le spese interamente compensate tra le parti.
Bari, 08/07/2025
Il Presidente
Alfonso Pappalardo