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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 11/03/2025, n. 489 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 489 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3566 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Gianpaolo Magnante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 58;
ATTRICE
E
, (C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Zaccardo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Potenza alla via Nazario Sauro - Palazzo Mobilità, giusta mandato in calce all'atto della memoria di costituzione;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 24/10/2017, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, 1n via principale, il difetto di manutenzione e custodia ex art.2051 c.c. della via del Popolo, nella parte sovrastante la proprietà dell'attrice o, in via alternativa e subordinata, la responsabilità ex art.2043
c.c. e per l'effetto ordinare al l'esecuzione dei lavori cosi come Controparte_2
puntualmente, descritti in ctu, fissando all'uopo un termine di inizio lavori, confermando in toto i precetti dell'ordinanza cautelare 30.8.16 e della successiva ordinanza di attuazione 15.2.17; voglia di conseguenza condannare il CP_2
al risarcimento dei danni, per effetto dell'art. 2051 c.c. ovvero in alternativa
[...] per effetto dell'art. 2043 c.c., nella misura di € 6.478,33 per oneri di ripristino della proprietà dell'attrice, come accertati in ctu;
voglia ancora condannare il CP_2
al risarcimento degli oneri per 1a totale inutilizzabilità dell'immobile, nella
[...] maggior somma di € 5.280,00 od in quella minore accertata in ctu pari ad € 1.536,00 corrispondente alla sola quota di superficie inutilizzabile dell'immobile, maturata alla data di trasferimento nell'immobile locato;
voglia ancora condannare ii Comune di
Potenza al rimborso dei canoni locativi, maturati ad oggi nella somma di € 3.600,00 e maturandi, dalla data de\ 10/2/17 di sottoscrizione del contratto sino al ripristino della originaria condizione di abitabilità, nella misura emergente dal contratto di locazione registrato versato in atti;
voglia determinare, ai sensi dell'art.614 bis cpc, la somma di denaro dovuta per ogni inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza confermativa dei precetti cautelari;
voglia infine condannarlo alla rifusione delle spese e competenze de\ presente giudizio”.
In particolare, l'istante esponeva che in data 18/01/2014 a seguito di copiose infiltrazioni di acqua dal solaio del bagno e della camera da letto chiese l'intervento dei Vigili del
Fuoco. In tale occasione veniva richiesto l'intervento di Acquedotto CA Spa.
L'attrice procedeva ad instaurare, innanzi al Giudice di Pace, accertamento tecnico preventivo, nel quale all'udienza del 27/10/2014 veniva nominato quale CTU l'Ing.
, ciò al fine individuare le cause delle lamentate infiltrazioni che si Persona_1
concludeva con il deposito della CTU in data 09/03/2015.
Stante il perdurare delle infiltrazioni e l'assenza di intervento del Controparte_2
l'attrice procedeva ad intraprendere un giudizio cautelare ex art. 700 cpc, che si concludeva con il suo accoglimento e con l'ordine al di eseguire i CP_2 lavori specificati con l'ordinanza del 29/08/2016 ed indicati nella CTU a firma del geom.
alla quale il G.I. aveva dato incarico. Persona_2
L'attrice evidenzia come entrambe i CC.TT.UU. siano giunti alle medesime conclusioni ovvero alla scarsa e/o cattiva manutenzione delle cunette e delle caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque piovane della sovrastante via del Popolo, mancanza di un'adeguata impermealizzazione e drenaggio del sottosuolo della stessa strada via del
Popolo.
Quindi, ritenendo la responsabilità del adiva l'intestato Tribunale Controparte_2
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. 2) Con comparsa del 01/02/2018, si costituiva in giudizio il il Controparte_2 quale chiedeva di “rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, con refusione delle spese e competenze di giudizio”.
Il convenuto ritiene che l'addebito delle cause infiltrative siano effettuate sulla CP_2
scorta di analisi e prove che non sono attendibili, in virtù di incongruenze e contraddizioni che emergono in CTU. L'estraneità di Acquedotto CA consegue alla sua dichiarazione di aver eseguito una prova sul condotto fognario, e di non aver rilevato perdite lungo le proprie condotte idriche e fognanti. Analoga considerazione viene effettuata per l'impiantistica interna al fabbricato, assumendo e considerando l'estraneità al problema dell'impianto di smaltimento delle acque del fabbricato, solo attraverso l'ispezione dell'impianto di smaltimento fognario del sig. La conseguenza di Pt_2
questi superficiali accertamenti, sostiene il convenuto, ha comportato, per CP_2
esclusione, l'addebito della causa delle infiltrazioni alla Amministrazione comunale senza ulteriori approfondimenti, necessaria laddove dichiarava che "l 'esame CP_3
batteriologico stabiliva la natura fognaria del liquido", che lascia presumere che il liquido infiltrato derivi da scarichi fognari.
Anche l'analisi termografica effettuata ha evidenziato la presenza di umidità nello spessore del marciapiede che non dimostra che tale umidità fosse addebitabile alle caditorie ritenute malfunzionanti.
***
La causa istruita per via documentale, all'udienza del 20/11/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito della documentazione, deve essere ricostruita come segue.
L'attore, lamentava che a seguito di copiose infiltrazioni interessanti il solaio del bagno e della camera da letto della propria abitazione, in data 18/01/2018 chiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali intervenivano e predisponevano il verbale d'intervento n.
118. Dal verbale, prodotto in atti dall'attrice, si legge “… si procedeva ad un ulteriore accurato controllo dall'esterno dei vari appartamenti, da cui non risultavano perdite alcuna. Non potendo, quindi, risalire alla provenienza dell'infiltrazione, si chiedeva
l'intervento dell'Acquedotto CA (tramite P.S.), che tramite il responsabile Ing.
inviava sul posto il Tecnico reperibile, tale Sig. , con il quale Per_3 Persona_4 congiuntamente si effettuava la chiusura di alcune chiavi d'arresto situate in alcuni pozzetti di Via del Popolo. Dopo la chiusura delle chiavi d'arresto, l'infiltrazione sembrava diminuire e, quindi, il Tecnico dell'Acquedotto optava per un ulteriore sopralluogo all'indomani mattina, quando poteva effettuare una ulteriore e più approfondita verifica”.
Dal verbale dei Vigili del Fuoco emerge un collegamento delle infiltrazioni tra la chiusura della rete idrica e l'infiltrazione lamentata;
infatti, affermavano che “dopo la chiusura delle chiavi d'arresto l'infiltrazione sembrava diminuire”.
Allegata in atti vi è la comunicazione dell'Acquedotto CA Spa datata 24/01/2014, con la quale evidenziava che “a seguito delle verifiche congiunte condotte alle ore
11:00 circa di domenica 19 gennaio, si riferiva che non vi era alcun nesso di causalità tra le infiltrazioni e le derivazioni di cui sopra”, inoltre, che “in data 20 gennaio 2014
è stato effettuato un prelievo delle acque di stillicidio dal solaio del Vs. immobile, accertando che dai parametri chimici e batteriologici risultanti, l'acqua di infiltrazione
è compatibile con uno scarico di natura fognaria”, quindi, dall'esito degli esami chimici e batteriologici effettuati dalle acque di stillicidio si accertava come le infiltrazioni fossero di natura fognaria.
Nell'accertamento delle infiltrazioni lamentate dall'attrice, va detto che sia la perizia espletata in accertamento tecnico preventivo che quella successiva nel procedimento d'urgenza, giungono alle medesime conclusioni su quale fossero le cause infiltrative.
La prima perizia a firma dell'Ing. , innanzitutto accertava che le Controparte_4 infiltrazioni interessavano l'intero solaio della camera da letto dell'immobile dell'attrice e che le infiltrazioni interessavano anche i cordoli in c.a. realizzati sulle murature portanti. In risposta ai quesiti del giudice il CTU evidenziava che il problema delle infiltrazioni era comune alle proprietà adiacenti all'immobile della ove Pt_1
riscontrava tracce diffuse di umidità sui muri e sul solaio. Le conclusioni alle quali giungeva lIng. Imperatrice escludevano che le infiltrazioni dipendessero “da perdite di tubazioni idriche o fognarie presenti nel bagno sovrastante … esse sono dovute alla mancanza di manutenzione del canale di smaltimento delle acque presente al limite del marciapiede di Via del popolo ed individuato mediante rilievo termografico e di altri canali o cunicoli, che smaltiscono verso Piazza XVIII Agosto le acque provenienti da zone a monte di Via del Popolo …”.
Il CTU geom. , con la perizia a sua firma, redatta nel procedimento Persona_2 cautelare n. 1786/2015 svoltosi innanzi al tribunale di Potenza, affermava che “… dai sopralluoghi eseguiti, si è potuto riscontrare che tutta la struttura dell'intercapedine … versa in uno stato di degrado generale, le cui cause possono essere individuate in vari fattori, ed in particolare: Scarsa e/o cattiva manutenzione negli anni delle cunette e delle caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque piovane, proveniente dalla sovrastante Strada Via del popolo;
Presenza di umidità del muro di contro terra di contenimento della strada pubblica Via del Popolo, presumibilmente dovuta alla mancanza di un'adeguata impermealizzazione e drenaggio del sottosuolo della stessa
Strada Via del Popolo, che per fenomeni di capillarità interessa tutta la parete fino al muro di contro terra adiacente la proprietà …”. Quindi, entrambe le Pt_1
consulenze tecniche espletate giungono alle medesime conclusioni che portano a ritenere che la causa delle infiltrazioni sono conseguenti alla mancata manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
4) Tanto premesso in relazione ai profili della controversia, l'esame del merito suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, l'odierna attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria invoca prioritariamente, la responsabilità, del quale proprietario della strada e custode ex art. 2051 c.c. a cui Controparte_2
è demandato l'obbligo di manutenere la strada.
4.1) Come noto, l'art. 2051 c.c. nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295). La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile 2013,
n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità".
(Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 8005 del 01/04/2010).
4.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
4.3) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
5) Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., formulata sempre dall'attore, si osserva che ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto del neminem laedere, debbano sussistere gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., ovvero: a) la sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria
(art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. possa trovare accoglimento, poiché è stata raggiunta la prova dell'evento dannoso e la sua dipendenza causale nella scarsa e/o cattiva manutenzione delle caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque piovane e nella mancanza di un'adeguata impermealizzazione e drenaggio del sottosuolo della stessa strada via del Popolo.
7) Quindi sussiste il nesso causale tra il fatto contestato ed il danno lamentato, in quanto la lamentata infiltrazione risulta eziologicamente connessa alla mancata manutenzione delle caditoie, cunette e drenaggio di via del Popolo, giuste conclusioni delle CTU soprarichiamate, il cui obbligo manutentivo grava sul custode e proprietario della strada.
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, hanno chiarito che benché siano gli stessi principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che varia tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Per l'effetto, una volta provata, il custode per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr.
Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
Prova non raggiunta dal convenuto Controparte_2
8) Sul quantum.
Va precisato, quanto all'ordine di esecuzione dei lavori al ed al Controparte_2 risarcimento del danno relativo al ripristino dell'immobile dell'attrice, che va dichiarata cessata la materia del contendere perché il ha provveduto ad Controparte_2 eseguire i lavori di ripristino dell'immobile dell'attrice, come affermato da entrambe le parti in causa all'udienza del 30/06/2023, e confermato da parte attrice con le proprie note conclusionali depositate in atti, con le quali precisava che l'immobile era stato riconsegnato in perfetto stato di abitabilità.
8.1) Alla luce di ciò ha rideterminato la propria domanda di risarcimento danni limitandola al risarcimento degli oneri per la totale inutilizzabilità dell'immobile, nella maggior somma di € 5.280,00 od in quella minore accertata in ctu pari ad € 1.536,00 corrispondente alla sola quota di superficie inutilizzabile dell'immobile, maturata alla data di trasferimento nell'immobile locato;
ed al rimborso dei canoni locativi, maturati ad oggi nella complessiva somma di € 13.200,00 decorrenti dal 10/02/2017, data sottoscrizione del contratto di locazione versato in atti, sino al ripristino della originaria condizione di abitabilità e riconsegna dell' immobile del 26/11/2019.
In relazione al danno non patrimoniale scaturente dal mancato godimento dell'immobile, si osserva che il danno subito dal proprietario di un immobile non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma il richiedente è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o l'avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbero dovuto affrontare o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari - da allegare e provare da parte del preteso danneggiato - diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo. (Così anche Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 dicembre 2018, nr. 31233). Va qui evidenziato che l'attrice, non ha allegato e provato il preteso danno non patrimoniale subito.
In merito al danno relativo al rimborso dei canoni locativi, che sarebbero maturati nella complessiva somma di € 13.200,00 decorrenti dal 10/02/2017, data sottoscrizione del contratto di locazione versato in atti, sino al ripristino della originaria condizione di abitabilità e riconsegna dell'immobile del 26/11/2019, è onere dell'attrice dare la prova del danno sofferto, rappresentato nella fattispecie dai canoni di locazione pagati.
Nello specifico l'attrice ha allegato un contratto di locazione registrato in data
10/02/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Potenza, con il quale era stato previsto una locazione con durata triennale ed un canone mensile pari ad € 400.00. Ora ribadendo il principio conforme in giurisprudenza che il risarcimento mira a ripristinare la situazione precedente al danno, è necessario perché questo venga riconosciuto che l'istante dia la prova di averlo sofferto, nella fattispecie, di aver pagato quanto si assume, in canoni di locazione. Detto ciò, si può affermare che la prova del pagamento dei canoni non può essere rappresentata da un contratto di locazione, ma necessita la prova documentale dei singoli pagamenti dei quali si richiede il rimborso, prova che agli atti non è stata offerta.
Va da sé che un pagamento indebito crea un illecito arricchimento per la parte che lo riceve, quindi, in assenza di prova documentale dei canoni pagati e richiamando la natura riparatoria del risarcimento, nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice per i presunti canoni pagati.
Pertanto, la domanda di risarcimento danni per il mancato utilizzo dell'immobile e per il rimborso dei presunti canoni pagati non può essere accolta e deve essere rigettata.
9) Assorbita ogni altra questione.
10) In considerazione della controvertibilità in fatto delle questioni affrontate e dei mutamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3566/2017, tra (attrice) e Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore (convenuto), ogni ulteriore istanza ed CP_2
eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'ordine al CP_2 di eseguire i lavori di cui all'ordinanza cautelare del 30/08/2016, nonché
[...] alla condanna al risarcimento di € 6.478,33 per oneri di ripristino, poiché nelle more del giudizio il vi ha provveduto;
Controparte_2
b) Rigetta la domanda di risarcimento danni per inutilizzo dell'immobile e per rimborso canoni di locazione, per quanto in parte motiva;
c) Rigettata e/o assorbita, ogni altra domanda delle parti;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data 11/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante
In nome del popolo italiano Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile in composizione monocratica, nella persona del G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 3566 del ruolo generale dei procedimenti dell'anno 2017, avente ad oggetto una controversia in materia di risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale,
TRA
(C.F.: ), rappresentata e difesa, in Parte_1 C.F._1 virtù di procura stesa a margine dell'atto di citazione, dall'avv. Gianpaolo Magnante ed elettivamente domiciliata presso il suo studio, in Potenza al Corso XVIII Agosto n. 58;
ATTRICE
E
, (C.F.: ) in persona del Sindaco pro tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Maria Rosa Zaccardo ed elettivamente domiciliati presso l'Ufficio Legale dell'Ente in Potenza alla via Nazario Sauro - Palazzo Mobilità, giusta mandato in calce all'atto della memoria di costituzione;
CONVENUTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1) Con atto di citazione notificato in data 24/10/2017, conveniva Parte_1 in giudizio dinanzi all'intestato Tribunale, il per sentire accogliere Controparte_2 le seguenti conclusioni: “accertare e dichiarare, 1n via principale, il difetto di manutenzione e custodia ex art.2051 c.c. della via del Popolo, nella parte sovrastante la proprietà dell'attrice o, in via alternativa e subordinata, la responsabilità ex art.2043
c.c. e per l'effetto ordinare al l'esecuzione dei lavori cosi come Controparte_2
puntualmente, descritti in ctu, fissando all'uopo un termine di inizio lavori, confermando in toto i precetti dell'ordinanza cautelare 30.8.16 e della successiva ordinanza di attuazione 15.2.17; voglia di conseguenza condannare il CP_2
al risarcimento dei danni, per effetto dell'art. 2051 c.c. ovvero in alternativa
[...] per effetto dell'art. 2043 c.c., nella misura di € 6.478,33 per oneri di ripristino della proprietà dell'attrice, come accertati in ctu;
voglia ancora condannare il CP_2
al risarcimento degli oneri per 1a totale inutilizzabilità dell'immobile, nella
[...] maggior somma di € 5.280,00 od in quella minore accertata in ctu pari ad € 1.536,00 corrispondente alla sola quota di superficie inutilizzabile dell'immobile, maturata alla data di trasferimento nell'immobile locato;
voglia ancora condannare ii Comune di
Potenza al rimborso dei canoni locativi, maturati ad oggi nella somma di € 3.600,00 e maturandi, dalla data de\ 10/2/17 di sottoscrizione del contratto sino al ripristino della originaria condizione di abitabilità, nella misura emergente dal contratto di locazione registrato versato in atti;
voglia determinare, ai sensi dell'art.614 bis cpc, la somma di denaro dovuta per ogni inosservanza successiva o per ogni ritardo nell'esecuzione della emananda sentenza confermativa dei precetti cautelari;
voglia infine condannarlo alla rifusione delle spese e competenze de\ presente giudizio”.
In particolare, l'istante esponeva che in data 18/01/2014 a seguito di copiose infiltrazioni di acqua dal solaio del bagno e della camera da letto chiese l'intervento dei Vigili del
Fuoco. In tale occasione veniva richiesto l'intervento di Acquedotto CA Spa.
L'attrice procedeva ad instaurare, innanzi al Giudice di Pace, accertamento tecnico preventivo, nel quale all'udienza del 27/10/2014 veniva nominato quale CTU l'Ing.
, ciò al fine individuare le cause delle lamentate infiltrazioni che si Persona_1
concludeva con il deposito della CTU in data 09/03/2015.
Stante il perdurare delle infiltrazioni e l'assenza di intervento del Controparte_2
l'attrice procedeva ad intraprendere un giudizio cautelare ex art. 700 cpc, che si concludeva con il suo accoglimento e con l'ordine al di eseguire i CP_2 lavori specificati con l'ordinanza del 29/08/2016 ed indicati nella CTU a firma del geom.
alla quale il G.I. aveva dato incarico. Persona_2
L'attrice evidenzia come entrambe i CC.TT.UU. siano giunti alle medesime conclusioni ovvero alla scarsa e/o cattiva manutenzione delle cunette e delle caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque piovane della sovrastante via del Popolo, mancanza di un'adeguata impermealizzazione e drenaggio del sottosuolo della stessa strada via del
Popolo.
Quindi, ritenendo la responsabilità del adiva l'intestato Tribunale Controparte_2
per ottenerne la condanna al risarcimento dei danni. 2) Con comparsa del 01/02/2018, si costituiva in giudizio il il Controparte_2 quale chiedeva di “rigettare la domanda, poiché infondata in fatto ed in diritto, con refusione delle spese e competenze di giudizio”.
Il convenuto ritiene che l'addebito delle cause infiltrative siano effettuate sulla CP_2
scorta di analisi e prove che non sono attendibili, in virtù di incongruenze e contraddizioni che emergono in CTU. L'estraneità di Acquedotto CA consegue alla sua dichiarazione di aver eseguito una prova sul condotto fognario, e di non aver rilevato perdite lungo le proprie condotte idriche e fognanti. Analoga considerazione viene effettuata per l'impiantistica interna al fabbricato, assumendo e considerando l'estraneità al problema dell'impianto di smaltimento delle acque del fabbricato, solo attraverso l'ispezione dell'impianto di smaltimento fognario del sig. La conseguenza di Pt_2
questi superficiali accertamenti, sostiene il convenuto, ha comportato, per CP_2
esclusione, l'addebito della causa delle infiltrazioni alla Amministrazione comunale senza ulteriori approfondimenti, necessaria laddove dichiarava che "l 'esame CP_3
batteriologico stabiliva la natura fognaria del liquido", che lascia presumere che il liquido infiltrato derivi da scarichi fognari.
Anche l'analisi termografica effettuata ha evidenziato la presenza di umidità nello spessore del marciapiede che non dimostra che tale umidità fosse addebitabile alle caditorie ritenute malfunzionanti.
***
La causa istruita per via documentale, all'udienza del 20/11/2024, precisate le conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3) Tanto puntualizzato, la vicenda che ci occupa, all'esito della documentazione, deve essere ricostruita come segue.
L'attore, lamentava che a seguito di copiose infiltrazioni interessanti il solaio del bagno e della camera da letto della propria abitazione, in data 18/01/2018 chiedeva l'intervento dei Vigili del Fuoco, i quali intervenivano e predisponevano il verbale d'intervento n.
118. Dal verbale, prodotto in atti dall'attrice, si legge “… si procedeva ad un ulteriore accurato controllo dall'esterno dei vari appartamenti, da cui non risultavano perdite alcuna. Non potendo, quindi, risalire alla provenienza dell'infiltrazione, si chiedeva
l'intervento dell'Acquedotto CA (tramite P.S.), che tramite il responsabile Ing.
inviava sul posto il Tecnico reperibile, tale Sig. , con il quale Per_3 Persona_4 congiuntamente si effettuava la chiusura di alcune chiavi d'arresto situate in alcuni pozzetti di Via del Popolo. Dopo la chiusura delle chiavi d'arresto, l'infiltrazione sembrava diminuire e, quindi, il Tecnico dell'Acquedotto optava per un ulteriore sopralluogo all'indomani mattina, quando poteva effettuare una ulteriore e più approfondita verifica”.
Dal verbale dei Vigili del Fuoco emerge un collegamento delle infiltrazioni tra la chiusura della rete idrica e l'infiltrazione lamentata;
infatti, affermavano che “dopo la chiusura delle chiavi d'arresto l'infiltrazione sembrava diminuire”.
Allegata in atti vi è la comunicazione dell'Acquedotto CA Spa datata 24/01/2014, con la quale evidenziava che “a seguito delle verifiche congiunte condotte alle ore
11:00 circa di domenica 19 gennaio, si riferiva che non vi era alcun nesso di causalità tra le infiltrazioni e le derivazioni di cui sopra”, inoltre, che “in data 20 gennaio 2014
è stato effettuato un prelievo delle acque di stillicidio dal solaio del Vs. immobile, accertando che dai parametri chimici e batteriologici risultanti, l'acqua di infiltrazione
è compatibile con uno scarico di natura fognaria”, quindi, dall'esito degli esami chimici e batteriologici effettuati dalle acque di stillicidio si accertava come le infiltrazioni fossero di natura fognaria.
Nell'accertamento delle infiltrazioni lamentate dall'attrice, va detto che sia la perizia espletata in accertamento tecnico preventivo che quella successiva nel procedimento d'urgenza, giungono alle medesime conclusioni su quale fossero le cause infiltrative.
La prima perizia a firma dell'Ing. , innanzitutto accertava che le Controparte_4 infiltrazioni interessavano l'intero solaio della camera da letto dell'immobile dell'attrice e che le infiltrazioni interessavano anche i cordoli in c.a. realizzati sulle murature portanti. In risposta ai quesiti del giudice il CTU evidenziava che il problema delle infiltrazioni era comune alle proprietà adiacenti all'immobile della ove Pt_1
riscontrava tracce diffuse di umidità sui muri e sul solaio. Le conclusioni alle quali giungeva lIng. Imperatrice escludevano che le infiltrazioni dipendessero “da perdite di tubazioni idriche o fognarie presenti nel bagno sovrastante … esse sono dovute alla mancanza di manutenzione del canale di smaltimento delle acque presente al limite del marciapiede di Via del popolo ed individuato mediante rilievo termografico e di altri canali o cunicoli, che smaltiscono verso Piazza XVIII Agosto le acque provenienti da zone a monte di Via del Popolo …”.
Il CTU geom. , con la perizia a sua firma, redatta nel procedimento Persona_2 cautelare n. 1786/2015 svoltosi innanzi al tribunale di Potenza, affermava che “… dai sopralluoghi eseguiti, si è potuto riscontrare che tutta la struttura dell'intercapedine … versa in uno stato di degrado generale, le cui cause possono essere individuate in vari fattori, ed in particolare: Scarsa e/o cattiva manutenzione negli anni delle cunette e delle caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque piovane, proveniente dalla sovrastante Strada Via del popolo;
Presenza di umidità del muro di contro terra di contenimento della strada pubblica Via del Popolo, presumibilmente dovuta alla mancanza di un'adeguata impermealizzazione e drenaggio del sottosuolo della stessa
Strada Via del Popolo, che per fenomeni di capillarità interessa tutta la parete fino al muro di contro terra adiacente la proprietà …”. Quindi, entrambe le Pt_1
consulenze tecniche espletate giungono alle medesime conclusioni che portano a ritenere che la causa delle infiltrazioni sono conseguenti alla mancata manutenzione del sistema di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche.
4) Tanto premesso in relazione ai profili della controversia, l'esame del merito suppone un breve inquadramento della pretesa risarcitoria azionata, anche al fine di individuare il criterio di riparto dell'onere della prova. Orbene, l'odierna attrice a fondamento della propria pretesa risarcitoria invoca prioritariamente, la responsabilità, del quale proprietario della strada e custode ex art. 2051 c.c. a cui Controparte_2
è demandato l'obbligo di manutenere la strada.
4.1) Come noto, l'art. 2051 c.c. nella sua essenzialità, prevede che il custode risponda dei danni causati dalla cosa, nonostante, per le più diverse ragioni, non gli sia stato possibile esercitare su di essa un potere di controllo e di governo. La norma prevede una imputazione del danno al custode della cosa, sulla sola base del nesso causale fra la cosa stessa e l'evento dannoso. Il fondamento della responsabilità è dunque costituito dal rischio di provocare danni a terzi insito nella cosa, che la legge imputa al responsabile per effetto del rapporto di custodia (Cass. civ., sez. III, 13 gennaio 2015 n. 295). La custodia, poi, si identifica in una potestà di fatto che descrive un'attività esercitabile da un soggetto sulla cosa, in virtù della sua detenzione qualificata (cfr. Cass. 12 aprile 2013,
n. 8935).
Dunque, è la relazione di fatto e non semplicemente giuridica tra il soggetto e la cosa che legittima una pronunzia di responsabilità, fondata sul potere di governo della res
(cfr. Cass. 20 novembre 2009, n. 24546). Detto ultimo potere si compone di tre elementi: il potere di controllare la cosa, il potere di modificare la situazione di pericolo creatasi e il potere di escludere qualsiasi terzo dall'ingerenza sulla cosa, nel momento in cui si è prodotto il danno. "La responsabilità prevista dall'art. 2051 cod. civ. per i danni cagionati da cose in custodia presuppone la sussistenza di un rapporto di custodia della cosa e una relazione di fatto tra un soggetto e la cosa stessa, tale da consentire il potere di controllarla, di eliminare le situazioni di pericolo che siano insorte e di escludere i terzi dal contatto con la cosa;
detta norma non dispensa il danneggiato dall'onere di provare il nesso causale tra cosa in custodia e danno, ossia di dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa, mentre resta a carico del custode offrire la prova contraria alla presunzione "iuris tantum" della sua responsabilità, mediante la dimostrazione positiva del caso fortuito, cioè del fatto estraneo alla sua sfera di custodia, avente impulso causale autonomo e carattere di imprevedibilità e di assoluta eccezionalità".
(Cass. civ. Sez. 3, Sent. n. 8005 del 01/04/2010).
4.2) Tanto puntualizzato, deve affermarsi che la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità civile per i danni cagionati da cose in custodia, individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, poiché è sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte del danneggiato del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene custodito, senza che sia anche necessaria la prova della pericolosità della res, derivante dal suo cattivo funzionamento (cfr., da ultimo, Cass. 27 novembre 2014, n. 25214; vedi anche Cass. 24 febbraio 2011, n. 4476). Per l'effetto, una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr. Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
4.3) Quanto poi alla ripartizione dell'onere della prova, la giurisprudenza ha stabilito che l'attore, agendo ex art. 2051 c.c. deve allegare e dimostrare esclusivamente la relazione di custodia fra il convenuto e cosa, l'evento dannoso e la sua dipendenza causale – secondo la regola civilistica della preponderanza causale (Cass. civ., Sez. Un.,
11 gennaio 2008 n. 576 e succ.) – dalla cosa.
5) Con riferimento alla domanda di risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., formulata sempre dall'attore, si osserva che ai fini dell'integrazione della fattispecie della responsabilità extracontrattuale derivante dalla violazione del divieto del neminem laedere, debbano sussistere gli elementi costitutivi della fattispecie di responsabilità descritta dall'art. 2043 c.c., ovvero: a) la sussistenza del fatto commissivo od omissivo che si assume illecito;
b) del dolo o della colpa, quali coefficienti soggettivi che devono caratterizzare il fatto;
c) della sussistenza di un “danno ingiusto”, e cioè di una lesione non giustificata di un proprio interesse meritevole di tutela (c.d. danno evento), con la puntualizzazione che se la lesione riguarda un diritto della persona costituzionalmente garantito, ovvero negli altri casi espressamente previsti dalla legge interna o comunitaria
(art. 2059 c.c.) è ammesso il risarcimento del danno non patrimoniale;
d) del nesso di causalità tra fatto doloso o colposo e danno evento;
e) della sussistenza di un pregiudizio che consegua direttamente e immediatamente alla lesione (c.d. danno conseguenza: art. 1223 c.c.).
6) Svolto tale inquadramento teorico, questo giudicante ritiene che la pretesa attorea, formulata ai sensi dell'art. 2051 c.c. possa trovare accoglimento, poiché è stata raggiunta la prova dell'evento dannoso e la sua dipendenza causale nella scarsa e/o cattiva manutenzione delle caditoie per la raccolta e smaltimento delle acque piovane e nella mancanza di un'adeguata impermealizzazione e drenaggio del sottosuolo della stessa strada via del Popolo.
7) Quindi sussiste il nesso causale tra il fatto contestato ed il danno lamentato, in quanto la lamentata infiltrazione risulta eziologicamente connessa alla mancata manutenzione delle caditoie, cunette e drenaggio di via del Popolo, giuste conclusioni delle CTU soprarichiamate, il cui obbligo manutentivo grava sul custode e proprietario della strada.
Le Sezioni Unite Civili della Suprema Corte, hanno chiarito che benché siano gli stessi principi che regolano il procedimento logico-giuridico ai fini della ricostruzione del nesso causale, ciò che varia tra il processo penale e quello civile è la regola probatoria, in quanto nel primo vige la regola della prova “oltre il ragionevole dubbio”, mentre, nel secondo, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che non”
(Cass. Civ., Sez. Un., 11 gennaio 2008, n. 581). In materia civile, quindi, l'accertamento della causalità materiale richiede una certezza di natura eminentemente probabilistica.
Per l'effetto, una volta provata, il custode per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (cfr.
Cass. 5 febbraio 2013, n. 2660).
Prova non raggiunta dal convenuto Controparte_2
8) Sul quantum.
Va precisato, quanto all'ordine di esecuzione dei lavori al ed al Controparte_2 risarcimento del danno relativo al ripristino dell'immobile dell'attrice, che va dichiarata cessata la materia del contendere perché il ha provveduto ad Controparte_2 eseguire i lavori di ripristino dell'immobile dell'attrice, come affermato da entrambe le parti in causa all'udienza del 30/06/2023, e confermato da parte attrice con le proprie note conclusionali depositate in atti, con le quali precisava che l'immobile era stato riconsegnato in perfetto stato di abitabilità.
8.1) Alla luce di ciò ha rideterminato la propria domanda di risarcimento danni limitandola al risarcimento degli oneri per la totale inutilizzabilità dell'immobile, nella maggior somma di € 5.280,00 od in quella minore accertata in ctu pari ad € 1.536,00 corrispondente alla sola quota di superficie inutilizzabile dell'immobile, maturata alla data di trasferimento nell'immobile locato;
ed al rimborso dei canoni locativi, maturati ad oggi nella complessiva somma di € 13.200,00 decorrenti dal 10/02/2017, data sottoscrizione del contratto di locazione versato in atti, sino al ripristino della originaria condizione di abitabilità e riconsegna dell' immobile del 26/11/2019.
In relazione al danno non patrimoniale scaturente dal mancato godimento dell'immobile, si osserva che il danno subito dal proprietario di un immobile non può essere ritenuto sussistente in re ipsa, ma il richiedente è tenuto a provare ex art. 2697 c.c., di aver subito un'effettiva lesione del proprio patrimonio per non aver potuto locare ovvero per aver perso l'occasione di venderlo a prezzo conveniente o l'avere sostenuto spese che altrimenti non avrebbero dovuto affrontare o per aver sofferto altre situazioni pregiudizievoli, con valutazione rimessa al giudice del merito, che può al riguardo avvalersi di presunzioni gravi, precise e concordanti, sulla base però di elementi indiziari - da allegare e provare da parte del preteso danneggiato - diversi dalla mera mancata disponibilità o godimento del bene, che possano sorreggere il convincimento sia dell'esistenza di tale danno-conseguenza, sia del suo collegamento causale con l'evento lesivo. (Così anche Cass. Civ., Sez. III, sent. 4 dicembre 2018, nr. 31233). Va qui evidenziato che l'attrice, non ha allegato e provato il preteso danno non patrimoniale subito.
In merito al danno relativo al rimborso dei canoni locativi, che sarebbero maturati nella complessiva somma di € 13.200,00 decorrenti dal 10/02/2017, data sottoscrizione del contratto di locazione versato in atti, sino al ripristino della originaria condizione di abitabilità e riconsegna dell'immobile del 26/11/2019, è onere dell'attrice dare la prova del danno sofferto, rappresentato nella fattispecie dai canoni di locazione pagati.
Nello specifico l'attrice ha allegato un contratto di locazione registrato in data
10/02/2017 presso l'Agenzia delle Entrate di Potenza, con il quale era stato previsto una locazione con durata triennale ed un canone mensile pari ad € 400.00. Ora ribadendo il principio conforme in giurisprudenza che il risarcimento mira a ripristinare la situazione precedente al danno, è necessario perché questo venga riconosciuto che l'istante dia la prova di averlo sofferto, nella fattispecie, di aver pagato quanto si assume, in canoni di locazione. Detto ciò, si può affermare che la prova del pagamento dei canoni non può essere rappresentata da un contratto di locazione, ma necessita la prova documentale dei singoli pagamenti dei quali si richiede il rimborso, prova che agli atti non è stata offerta.
Va da sé che un pagamento indebito crea un illecito arricchimento per la parte che lo riceve, quindi, in assenza di prova documentale dei canoni pagati e richiamando la natura riparatoria del risarcimento, nessuna somma può essere riconosciuta all'attrice per i presunti canoni pagati.
Pertanto, la domanda di risarcimento danni per il mancato utilizzo dell'immobile e per il rimborso dei presunti canoni pagati non può essere accolta e deve essere rigettata.
9) Assorbita ogni altra questione.
10) In considerazione della controvertibilità in fatto delle questioni affrontate e dei mutamenti giurisprudenziali, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Potenza, sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del
GOP dott. Angelo Raffaele Violante, in funzione di giudice unico, definitivamente pronunciando nel processo RGT 3566/2017, tra (attrice) e Parte_1 [...]
, in persona del Sindaco pro tempore (convenuto), ogni ulteriore istanza ed CP_2
eccezione disattesa e questione assorbita, così provvede:
a) Dichiara cessata la materia del contendere relativamente all'ordine al CP_2 di eseguire i lavori di cui all'ordinanza cautelare del 30/08/2016, nonché
[...] alla condanna al risarcimento di € 6.478,33 per oneri di ripristino, poiché nelle more del giudizio il vi ha provveduto;
Controparte_2
b) Rigetta la domanda di risarcimento danni per inutilizzo dell'immobile e per rimborso canoni di locazione, per quanto in parte motiva;
c) Rigettata e/o assorbita, ogni altra domanda delle parti;
b) Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Potenza in data 11/03/2025
Il G.O.P. dott. Angelo Raffaele Violante