TRIB
Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 14/03/2025, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14 marzo 2025
N.R.G. 813/20
All'udienza del 14 marzo 2025, tenuta dal G.O.T. Dott. Emanuele Deidda viene chiamata la causa di cui in epigrafe.
Sono presenti:
Sono presenti: - l'Avv. Francesco Politanò per delega dell'avv. Giovanni Caridi, nell'interesse della parte attrice opponente;
nell'interesse della parte convenuta opposta nessuno è presente;
L'avv. Politanò, ribadisce come si siano perfezionate le trattative di bonario componimento peraltro con volontà chiaramente espresse nel verbale del 7 marzo scorso e, in tal senso, insiste per la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto e cessazione della materia del contendere. Precisa quindi le conclusioni chiedendo al Tribunale adito di emettere sentenza ci revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, il tutto con spese integralmente compensate.
L'avv. Politanò espone oralmente le ragioni delle conclusioni testè precisate. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 11.00, rientrato in aula, in presenza del suddetto avvocato, da lettura del dispositivo e della contestuale sentenza, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., completa delle relative motivazioni da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale
Il giudice Emanuele Deidda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario, dr. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 813/2020 RG, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Caridi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Alessi posto in Brancaleone, via Lungomare snc,
Attore in opposizione
e
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Caridi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brancaleone alla via Vittorio Emanuele n. 2;
Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. n° 161/2020 – R.G. n. 1781/19, emesso dal Tribunale di Locri;
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni – 13/03/2025 - il procuratore di parte opponente ha concluso come da verbale, chiedendo concordemente al Tribunale adito di emettere sentenza ci revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, il tutto con spese integralmente compensate.
* * *
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Nello specifico s'evidenzia come all'udienza del 07.03.2025 le parti, concordemente, hanno chiarito come la vertenza sottesa sia stata compiutamente definita e, per l'effetto, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e con spese di lite integralmente compensate.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso decreto ingiuntivo n. n° 161/2020 – R.G. n. 1781/19, emesso dal Tribunale di Locri chiedendone, previa sospensione dell'esecutività, la revoca in quanto privo delle condizioni ed elementi che ne giustificavano l'emissione e, nel merito sostanziale, per l'infondatezza del diritto azionato monitoriamente.
Si costituiva il sig. il quale contestava le deduzioni dell'attore chiedendo, CP_1 il rigetto dell'istanza afferente alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda in opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 161/20 emesso dal Tribunale di Locri.
Con Ordinanza del 23/12/2020 veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 161/2020 e quindi venivano assegnati i termini di cui all'articolo 183 c. VI c.p.c..
Successivamente, le parti hanno significato la pendenza di trattative volte al bonario componimento della questione e, all'udienza del 7 marzo 2025, hanno concordemente significato, in modo chiaro, l'intervenuto accordo che ha definito compiutamente la vertenza in oggetto. Alla successiva udienza del 14 marzo 2025, precisate le conclusioni, l'opponente per effetto dell'accordo intervenuto e formalizzato nella precedente verbalizzazione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e con spese di lite integralmente compensate.
Preso atto delle dichiarazioni rese dai rispettivi procuratori all'udienza del 7 marzo 2025, per effetto delle stesse, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e quindi il credito in questo rappresentato è da dichiararsi non dovuto. Per i medesimi motivi, chiaramente sopra esposti ed indicati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite debbono intendersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 813/2020 R.G., tra e , ogni ulteriore domanda ed Parte_1 CP_1
eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n° 161/2020 – R.G. n. 1781/19, emesso dal Tribunale di Locri;
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Locri, in data 14 marzo 2025
il giudice
Emanuele Deidda
SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 14 marzo 2025
N.R.G. 813/20
All'udienza del 14 marzo 2025, tenuta dal G.O.T. Dott. Emanuele Deidda viene chiamata la causa di cui in epigrafe.
Sono presenti:
Sono presenti: - l'Avv. Francesco Politanò per delega dell'avv. Giovanni Caridi, nell'interesse della parte attrice opponente;
nell'interesse della parte convenuta opposta nessuno è presente;
L'avv. Politanò, ribadisce come si siano perfezionate le trattative di bonario componimento peraltro con volontà chiaramente espresse nel verbale del 7 marzo scorso e, in tal senso, insiste per la declaratoria di revoca del decreto ingiuntivo opposto e cessazione della materia del contendere. Precisa quindi le conclusioni chiedendo al Tribunale adito di emettere sentenza ci revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, il tutto con spese integralmente compensate.
L'avv. Politanò espone oralmente le ragioni delle conclusioni testè precisate. Il giudice si ritira in camera di consiglio. Alle ore 11.00, rientrato in aula, in presenza del suddetto avvocato, da lettura del dispositivo e della contestuale sentenza, emessa ex art. 281 sexies c.p.c., completa delle relative motivazioni da intendersi quale seguito e parte integrante del presente verbale
Il giudice Emanuele Deidda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Onorario, dr. Emanuele Deidda, in funzione di giudice monocratico, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 813/2020 RG, vertente tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dall'Avv. Giovanni Caridi ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. Giovanni Alessi posto in Brancaleone, via Lungomare snc,
Attore in opposizione
e
(C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Saverio Caridi ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Brancaleone alla via Vittorio Emanuele n. 2;
Convenuto opposto
OGGETTO: opposizione avverso decreto ingiuntivo n. n° 161/2020 – R.G. n. 1781/19, emesso dal Tribunale di Locri;
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni – 13/03/2025 - il procuratore di parte opponente ha concluso come da verbale, chiedendo concordemente al Tribunale adito di emettere sentenza ci revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di avvenuta cessazione della materia del contendere, il tutto con spese integralmente compensate.
* * *
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e dunque in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato dalla legge 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass. 17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata) non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche - di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Nello specifico s'evidenzia come all'udienza del 07.03.2025 le parti, concordemente, hanno chiarito come la vertenza sottesa sia stata compiutamente definita e, per l'effetto, hanno chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e con spese di lite integralmente compensate.
* * *
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, regolarmente notificato, proponeva opposizione Parte_1 avverso decreto ingiuntivo n. n° 161/2020 – R.G. n. 1781/19, emesso dal Tribunale di Locri chiedendone, previa sospensione dell'esecutività, la revoca in quanto privo delle condizioni ed elementi che ne giustificavano l'emissione e, nel merito sostanziale, per l'infondatezza del diritto azionato monitoriamente.
Si costituiva il sig. il quale contestava le deduzioni dell'attore chiedendo, CP_1 il rigetto dell'istanza afferente alla sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto nonché il rigetto della domanda in opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo 161/20 emesso dal Tribunale di Locri.
Con Ordinanza del 23/12/2020 veniva sospesa l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo n. 161/2020 e quindi venivano assegnati i termini di cui all'articolo 183 c. VI c.p.c..
Successivamente, le parti hanno significato la pendenza di trattative volte al bonario componimento della questione e, all'udienza del 7 marzo 2025, hanno concordemente significato, in modo chiaro, l'intervenuto accordo che ha definito compiutamente la vertenza in oggetto. Alla successiva udienza del 14 marzo 2025, precisate le conclusioni, l'opponente per effetto dell'accordo intervenuto e formalizzato nella precedente verbalizzazione ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e con spese di lite integralmente compensate.
Preso atto delle dichiarazioni rese dai rispettivi procuratori all'udienza del 7 marzo 2025, per effetto delle stesse, il decreto ingiuntivo opposto deve essere revocato e quindi il credito in questo rappresentato è da dichiararsi non dovuto. Per i medesimi motivi, chiaramente sopra esposti ed indicati, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Le spese di lite debbono intendersi integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 813/2020 R.G., tra e , ogni ulteriore domanda ed Parte_1 CP_1
eccezione assorbita e/o disattesa, così provvede:
- Revoca il decreto ingiuntivo n° 161/2020 – R.G. n. 1781/19, emesso dal Tribunale di Locri;
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- Compensa integralmente tra le parti le spese di lite;
Così deciso in Locri, in data 14 marzo 2025
il giudice
Emanuele Deidda