Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 22/01/2025, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Claudia Cottini Consigliere
Dott.ssa Maria Angela Galioto Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1184/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. ), Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'Avv. Roberto Borrometi (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è elett.te domiciliato,
Appellante
contro
:
(nata a [...] il [...], c.f. ), Controparte_1 CodiceFiscale_2
Appellata
OGGETTO: condannatorio.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza n. 1174/2024 del 4.7.2024 il Tribunale di Ragusa, a definizione delle domande di rilascio e di pagamento di indennità di occupazione formulate da nei confronti di , così statuiva infine, Controparte_1 Parte_1
definitivamente pronunciando:”
P Q M
… 1) accerta che è Controparte_1
n. 36, in catasto al foglio 228, part. 4153, sub 6; 2) condanna al Parte_1
rilascio dell'immobile sito in Modica, via Principessa Maria del Belgio n. 36, in catasto al foglio 228, part. 4153, sub 6, in favore di;
3) Controparte_1
condanna al pagamento in favore di della Parte_1 Controparte_1
somma di euro 10.500,00, oltre interessi legali a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino al saldo;
4) condanna al Parte_1
pagamento in favore di delle spese processuali, che liquida in Controparte_1
euro 302,84 per spese vive e in euro 4.200,00 per compensi, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA se dovute, come per legge;
5) pone definitivamente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, come già liquidate in atti, a carico di Parte_1
”.
[...]
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione del Parte_1
2.9.2024, tempestivamente notificata, in calce alla quale chiedeva che, in riforma della sentenza impugnata, le domande di rilascio e di pagamento di indennità di occupazione - già formulate dalla nei suoi confronti - fossero infine CP_1
rigettate.
Senza che in precedenza si registrasse alcuna costituzione in contraddittorio di l'appellante, in vista della fissata udienza di trattazione della Controparte_1
causa del 13.1.2025, depositava in cancelleria atto di rinuncia all'appello
(personalmente sottoscritto dal Pacetto).
La Corte, di tanto avendo preso atto in udienza, poneva la causa in decisione.
Tanto premesso, può darsi seguito alla rinuncia nei superiori modi formalizzata poiché – rammentato che il secondo comma dell'art. 306 c.p.c. prevede che “Le dichiarazioni di rinuncia e di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti” - rimane escluso che le sottoscrizioni del rinunciante e dell'accettante debbano essere autenticate non essendo, infatti, l'autentica imposta dall'art. 306 cit. Neppure occorre, in particolare, un'autenticazione di dette sottoscrizioni ad opera dei rispettivi difensori cui, in realtà, fa capo un potere certificatorio limitato alle sole ipotesi espressamente previste dagli artt. 83 e 390 c.p.c. D'altro canto, la certezza della riferibilità della dichiarazione di rinuncia al titolare della posizione sostanziale controversa può essere acquisita diversamente (conf. Cass. 5905/2002).
Deve essere, conseguentemente, dichiarata l'estinzione del processo ex art. 306 c.p.c.
Il cui quarto comma prevede che “Il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Nulla deve tuttavia il Pacetto rimborsare non essendosi, come premesso, la costituita in giudizio. CP_1
P Q M
La Corte, visto l'art. 306 c.p.c., dichiara l'estinzione del processo derivato dall'appello avverso la sentenza del Tribunale di Ragusa n. 1174/2024 del 4.7.2024 proposto, con citazione del 2.9.2024, da nei confronti di Parte_1 CP_1
[...]
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 17.I.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)