Decreto cautelare 21 giugno 2011
Ordinanza cautelare 7 luglio 2011
Sentenza breve 29 luglio 2011
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, ordinanza cautelare 07/07/2011, n. 121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 121 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2011 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00306/2011 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di CA (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 306 del 2011, proposto da:
SI IC, rappresentata e difesa dagli avv. Luigi Berardi e Lorenzo Passeri, con domicilio eletto presso Lorenzo Passeri in CA, via Falcone e Borsellino, 38;
contro
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliata per legge in L'Aquila, via Buccio di Ranallo C/ S.Domenico;
- Liceo Scientifico Statale "F. Masci" di Chieti;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
del verbale del Collegio dei Docenti del Liceo Scientifico F. Masci di Chieti di non ammissione della ricorrente agli esami di maturità per l’anno scolastico 2010-2011; nonchè di ogni altro atto premesso, connesso o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto il decreto presidenziale 21 giugno 2011, n. 114, di ammissione con riserva della ricorrente all’esame in questione;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 il dott. Michele Eliantonio e uditi l'avv. Passeri Lorenzo per la ricorrente e l'avv. distrettuale dello Stato Domenico Pardi per l'Amministrazione resistente;
Considerato che la ricorrente sta svolgendo gli esami di Stato, per cui appare opportuno, allo stato, confermare il predetto decreto presidenziale di ammissione con riserva della ricorrente ed attendere l’esito dell’esame in corso;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo - Sezione staccata di CA (Sezione Prima) accoglie allo stato l’istanza cautelate e fissa per l’ulteriore trattazione dell’istanza cautelare la camera di consiglio del 28 luglio 2011.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in CA nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2011 con l'intervento dei magistrati:
Umberto Zuballi, Presidente
Michele Eliantonio, Consigliere, Estensore
Dino Nazzaro, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 07/07/2011
IL SEGRETARIO