Ordinanza collegiale 18 gennaio 2025
Sentenza 8 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 08/09/2025, n. 1298 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 1298 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01298/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00966/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 966 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati -OMISSIS- Lamberti e Pasquale Morra, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Ufficio Territoriale del Governo di Torino, in persona del Prefetto pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
“ - del provvedimento a firma del Prefetto di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stata disposta un''informativa antimafia interdittiva ai sensi degli artt. 84 e 91 del d.lgs. n. 159/2011 nei confronti della società -OMISSIS-.;
- del decreto a firma del Prefetto di Torino del -OMISSIS- con il quale è stato disposto “di provvedere alla straordinaria e temporanea gestione, ai sensi dell'art. 32, comma 1, lett. b) e comma 10 del d.l. n. 90/2014 convertito in l. n. 114/2014, della società -OMISSIS-, limitatamente alla prosecuzione del rapporto di concessione tra la Fondazione 20 marzo 2006 (concedente) e la società -OMISSIS- (concessionaria) di cui alla convenzione dell'11 aprile 2012…cui accedono i contratti stipulati e da stipularsi tra la Federazione Italiana Tennis con la medesima -OMISSIS- essenziali ad assicurare lo svolgimento della manifestazione sportiva internazionale NITTO ATP FINALS 2021-2025….”, nominando quale amministratore straordinario il dott. -OMISSIS-;
- del decreto integrativo del Prefetto di Torino del -OMISSIS-, con il quale è stato esteso l'ambito di attività dell'amministratore straordinario alla gestione di tutti i rapporti concessori con la Fondazione 21 marzo 2006 ”;
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS-. il 23/2/2023:
“- del decreto del Prefetto di Torino, AREA I bis, Prot. Interno N. -OMISSIS-, con il quale è stato disposto “di prorogare sino al -OMISSIS- la durata della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al decreto p.n.fasc. in data -OMISSIS-, successivamente integrato con il decreto p.n.fasc. in data -OMISSIS- ”.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Torino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 giugno 2025 il dott. Pietro Buzano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con provvedimento del -OMISSIS- la Prefettura di Torino ha emesso un’informazione antimafia interdittiva nei confronti della società -OMISSIS-. ravvisando “ …elementi che fanno ritenere possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della stessa, pur non sussistendo nei confronti degli attuali titolari ed amministratori cause di divieto, di sospensione e di decadenza previste dall’art. 67 del d.lgs. 6/9/2011, n. 159 ”.
Con decreto recante la medesima data, la Prefettura ha disposto la straordinaria e temporanea gestione della predetta società ai sensi dell’art. 32, comma 1, lett. b), e 10, d.l. n. 90/2014 “ …limitatamente alla prosecuzione del rapporto di concessione tra la Fondazione 20 marzo 2006 (concedente) e la società -OMISSIS- (concessionario) di cui alla convenzione dell’11 aprile 2012 (repertorio n. 97749, raccolta n. 28043, […]), cui accedono i contratti stipulati e da stipularsi tra la Federazione Italiana Tennis con la medesima -OMISSIS-, essenziali ad assicurare lo svolgimento della manifestazione sportiva internazionale NITTO ATP FINALS 2021-2025… ”.
Con successivo decreto del -OMISSIS-, la Prefettura – rilevato che, a seguito della ricognizione di tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione, l’amministratore straordinario ha comunicato che “ …l’attività della -OMISSIS- si svolge totalmente ed esclusivamente nell’ambito della citata concessione con la Fondazione 20 marzo 2006, talchè ogni operazione/iniziativa svolta da -OMISSIS- ha come presupposto diretto o indiretto l’utilizzo dei beni inseriti nella predetta ” – ha precisato che la disposta straordinaria e temporanea gestione “ …ha per oggetto il rapporto di concessione tra la Fondazione 20 marzo 2006 (concedente) e la società -OMISSIS- (concessionario) di cui alla convenzione dell’11 aprile 2012 (repertorio n. 97749, raccolta 28043, […]), cui afferisce tutta l’attività contrattuale della -OMISSIS-, che pertanto assorbe tutti i rapporti contrattuali in corso di esecuzione e, più in generale, l’intera gestione della società ”.
Avverso tali provvedimenti, la società -OMISSIS-. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale, chiedendone l’annullamento.
Con decreto del 28 novembre 2022 la Prefettura di Torino ha disposto “ …di prorogare sino al -OMISSIS- la durata della misura di straordinaria e temporanea gestione di cui al decreto p.n.fasc. in data -OMISSIS-, successivamente integrato con il decreto p.n.fasc. in data -OMISSIS- ”.
Tale provvedimento è stato gravato dalla ricorrente con motivi aggiunti.
Con provvedimento del -OMISSIS-, la Prefettura ha disposto la revoca dell’informazione antimafia interdittiva valutando positivamente le misure di self cleaning adottate dalla società ricorrente nelle more del presente giudizio.
Con ordinanza n. 137/2025 questa Sezione ha ordinato all’amministrazione resistente di depositare in giudizio gli atti relativi al procedimento amministrativo unitamente ad una relazione sui fatti di causa.
L’amministrazione resistente ha provveduto al deposito degli atti del procedimento amministrativo e ha chiesto la cessazione della materia del contendere in considerazione dell’intervenuta revoca dell’interdittiva antimafia e della cessazione della disposta misura di straordinaria e temporanea gestione della società di cui all’art. 32, commi 1, lett. b), e 10, d.l. n. 90/2014.
La ricorrente, nelle memorie depositate, ha dedotto la permanenza del proprio interesse alla decisione della controversia ai fini della restituzione degli utili accantonati durante la gestione straordinaria della società.
All’udienza pubblica dell’11 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. In via preliminare, deve ritenersi sussistente l’interesse della ricorrente alla decisione della presente controversia anche a seguito dell’intervenuta revoca ex nunc dell’informazione antimafia interdittiva.
La Corte Costituzionale ha infatti chiarito che la restituzione degli utili accantonati durante la gestione straordinaria della società raggiunta da interdittiva antimafia segue una disciplina differente a seconda che venga annullato o meno, all’esito del giudizio amministrativo, l’originario provvedimento interdittivo (cfr. Corte Cost., sent. n. 101/2023).
2. Deve quindi essere esaminato il merito del ricorso introduttivo e dei motivi aggiunti.
3. Con unico articolato motivo del ricorso introduttivo, riproposto nei motivi aggiunti, la ricorrente censura i provvedimenti impugnati per violazione di legge ed eccesso di potere contestando la valutazione della Prefettura sulla sussistenza del pericolo di possibili tentativi di infiltrazione mafiosa da parte della criminalità organizzata tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi della società.
In particolare, la ricorrente afferma che dall’istruttoria svolta dall’amministrazione non emergerebbero elementi dai quali evincere una possibile influenza sulla società ricorrente di -OMISSIS-, per il tramite -OMISSIS-, ad eccezione dell’episodio risalente al 2011. A sostegno di tale assunto la società ricorrente evidenzia inoltre che, al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati, -OMISSIS- non rivestiva più alcun ruolo nella stessa e le società riferibili a -OMISSIS- sarebbero state tutte in liquidazione o cessate o interdette.
4. Il ricorso deve ritenersi infondato.
5. Occorre premettere che, secondo i principi espressi dalla giurisprudenza in materia, “ …ai fini della adozione della informativa antimafia interdittiva […] occorre non già provare l'intervenuta infiltrazione mafiosa, bensì soltanto la sussistenza di elementi sintomatico-presuntivi dai quali – secondo un giudizio prognostico latamente discrezionale – sia deducibile il pericolo di ingerenza da parte della criminalità organizzata. La costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha già chiarito che il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa” (Cons. Stato sent. 5964/2023), tant’è che gli elementi posti a base dell'informativa, proprio per la ratio ad essa sottesa, possono essere anche non penalmente rilevanti o non costituire oggetto di procedimenti o di processi penali o, addirittura e per converso, possono essere già stati oggetto del giudizio penale, con esito di proscioglimento o di assoluzione” (Cons. Stato sent. 6144/2023) ” (Cons. di Stato, sent. n. 6041/2025).
6. Ciò premesso, ad avviso del Collegio, nel caso di specie la Prefettura, in applicazione dei suesposti principi giurisprudenziali, ha congruamente motivato sulla sussistenza del pericolo di infiltrazione mafiosa che giustificava, al momento della sua emanazione, l’interdittiva impugnata e ha dato ampiamente conto di tutti gli elementi istruttori a fondamento di tale valutazione.
6.1. Si deve innanzitutto rilevare che questo Tribunale con sentenza n. 197/2020, passata in giudicato, ha ritenuto legittima l’interdittiva antimafia adottata nei confronti della -OMISSIS-, la quale deteneva, fino a settembre 2020, il 7% della -OMISSIS-, a sua volta titolare del 90% del capitale sociale della società ricorrente (il c.d.a. della -OMISSIS- era presieduto da -OMISSIS-, il figlio di questi rivestiva la qualità di legale rappresentante e -OMISSIS- aveva rivestito in passato un ruolo nella società).
In tale sentenza questo Tribunale ha rilevato quanto segue: “ …con riferimento alla posizione di -OMISSIS- -OMISSIS- – che a giudizio della ricorrente è stata illegittimamente posta a base del provvedimento interdittivo poiché lo stesso non avrebbe avuto più ruoli nella società – l’amministrazione prefettizia ha compiuto delle ragionevoli valutazioni circa l’attualità del pericolo di condizionamento per il suo tramite e circa la fittizietà delle operazioni di self cleaning compiute, evidenziando che, come dallo stesso dichiarato in sede di escussione testimoniale, l’allontanamento dalla società era stato determinato unicamente dalla prima interdittiva del 2015 e che tuttavia lo stesso continuava a svolgere un’attività del medesimo genere di quella precedente, per il tramite di nuove società, le quali continuavano a interfacciarsi anche con la -OMISSIS-. È poi principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa che la risalenza nel tempo della vicenda oggetto di esame ha una valenza neutra, che non smentisce la persistenza di legami, vincoli e sodalizi e che non dimostra affatto l’avvenuta interruzione degli stessi (cfr., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sez. III, 5 maggio 2017 n. 2085). D’altra parte, necessariamente, gli atti istruttori cristallizzano una situazione temporalmente limitata (relativa appunto al periodo di indagine). 3.7. Ancora, con riferimento alla pretesa limitatezza nel tempo dell’operazione estorsiva del 2011, va evidenziato che tale dato non può essere isolato e scomposto, bensì deve essere letto congiuntamente a tutti gli altri indici evidenziati nel provvedimento, nell’ambito del quale si dà peraltro conto di un analogo episodio avvenuto nel 2007; nell’ottica complessiva, il contatto con i soggetti di spicco della ‘ndrangheta – descritto nel provvedimento – rappresenta comunque un indicatore del rischio di inquinamento mafioso e descrive la persistenza nel tempo (seppur plasticamente individuata in due momenti temporali oggetto di indagine) di un comportamento soggiacente, da cui trarre il pericolo di inquinamento mafioso. Come risulta poi dall’illustrazione nella parte in fatto, il legame tra -OMISSIS- -OMISSIS- (allora socio) e -OMISSIS- (condannato per associazione a delinquere di stampo mafioso) era anche di tipo amicale e familiare – al punto che il primo teneva a battesimo, come padrino, il figlio del secondo (chiamato -OMISSIS- in onore di -OMISSIS- -OMISSIS-). Tale genere di legame tradizionale e culturale costituisce anch’esso un indice della non occasionalità dei rapporti tra i due soggetti. 3.8. Peraltro, tra le situazioni sintomatiche di infiltrazione mafiosa, la giurisprudenza individua anche quella della mancata denuncia di delitti di concussione e di estorsione, mancata denuncia che va, ovviamente, riscontrata ex ante (cioè nell’immediatezza del verificarsi dell’evento) e non di certo ex post come vorrebbe ritenere la ricorrente (cioè all’eventuale esito negativo del giudizio penale). Nel caso di specie, come evidenziato nel provvedimento, né -OMISSIS-, né -OMISSIS- (da questi messo a conoscenza della situazione) hanno mai denunciato gli episodi estorsivi del 2007 né del 2011 ”.
Le suesposte argomentazioni, relative alla valutazione degli episodi di contiguità con la criminalità organizzata nei quali sono stati coinvolti -OMISSIS- e -OMISSIS-, devono ritenersi valide anche con riferimento al presente giudizio.
6.2. Inoltre, la Prefettura, con motivazione coerente ed esente da vizi di illogicità o irragionevolezza, ha riportato una serie di elementi a sostegno dell’attualità del rischio di infiltrazione mafiosa al momento dell’emanazione dei provvedimenti impugnati, ed in particolare:
- la sussistenza di rapporti tra -OMISSIS- e -OMISSIS- anche dopo i fatti del 2011, come dimostrano gli stralci delle conversazioni telefoniche tra i due (cfr. pag. 17 e seg. dell’interdittiva impugnata) e le stesse dichiarazioni di -OMISSIS- rese nell’ambito delle indagini relative al procedimento penale (cfr. pag. 16 e seg. dell’interdittiva impugnata);
- la circostanza che le nuove società (-OMISSIS-, titolare di una quota della prima) – nelle quali, successivamente all’interdittiva antimafia adottata nei confronti della -OMISSIS-, è confluita anche la quota che quest’ultima deteneva nella società -OMISSIS-, titolare del 90% del capitale sociale della società ricorrente – siano “ …entrambe amministrate da -OMISSIS-, il quale da sempre ha condiviso con il padre -OMISSIS- la titolarità e la gestione delle loro società di famiglia ”, oltre ad avere “ …sede legale in via -OMISSIS-, altro baricentro di alcune società di riferimento di -OMISSIS- e -OMISSIS- ” (cfr. pag. 12 e 13 dell’interdittiva impugnata, solamente a seguito delle misure di self cleaning adottate nelle more del presente giudizio che hanno portato alla revoca dell’interdittiva antimafia, ed in particolare della cessione della quota di partecipazione nella società ricorrente detenuta dalla HGL s.r.l., è venuto meno ogni collegamento tra la società ricorrente e -OMISSIS- e i suoi familiari);
- l’episodio richiamato nell’interdittiva impugnata (cfr. pag. 10 dell’interdittiva impugnata), nella quale -OMISSIS- è stato coinvolto in questioni riguardanti la società ricorrente successivamente alla cessazione della sua carica sociale;
- gli stretti rapporti contrattuali tra la società ricorrente e la -OMISSIS-, attinta da interdittiva antimafia e riferibile a -OMISSIS-, e la circostanza che in tali rapporti è succeduta una società ricollegabile a soggetti rientranti nella sua sfera di rapporti societari e professionali;
- la circostanza che la società ricorrente abbia la sede legale presso lo stesso indirizzo ove hanno sede, legale od operativa, alcune società collegate direttamente o indirettamente a -OMISSIS- e -OMISSIS- (cfr. pag. 18 e 19 dell’interdittiva impugnata, solamente a seguito delle misure di self cleaning adottate nelle more del presente giudizio che hanno portato alla revoca dell’interdittiva antimafia, tale identità di sedi è venuta meno).
6.3. Tale quadro indiziario non può ritenersi indebolito dall’archiviazione del procedimento penale a carico di -OMISSIS- e -OMISSIS- per il reato di cui all’art. 416 bis c.p., atteso che nella motivazione della richiesta di archiviazione formulata dal p.m. e accolta dal g.i.p. vengono confermati l’“episodio dei biglietti” e la soggezione di -OMISSIS- alle richieste di esponenti della ‘ndrangheta. La circostanza che l’autorità giudiziaria non abbia ritenuto integrato il concorso esterno nel delitto di cui all’art. 416 bis c.p. (per la mancata evidenza che la richiesta dei biglietti fosse stata rivolta nell’interesse del sodalizio invece che nell’interesse personale dei richiedenti e che l’utilizzo dei biglietti sia stato tale da determinare un rafforzamento, anche solo d’immagine, del sodalizio stesso) non elide i fatti di contiguità alla criminalità organizzata posti a fondamento della complessiva valutazione effettuata dalla Prefettura a fondamento dell’interdittiva antimafia impugnata.
7. Alla luce di tutte le suesposte considerazioni, il ricorso introduttivo e il ricorso per motivi aggiunti devono essere respinti.
8. Le spese di lite possono essere compensate tra le parti in ragione della peculiarità e della complessità della vicenda di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare tutti i soggetti coinvolti nei fatti di causa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 11 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Prosperi, Presidente
Paola Malanetto, Consigliere
Pietro Buzano, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pietro Buzano | Raffaele Prosperi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.