CASS
Ordinanza 21 ottobre 2024
Ordinanza 21 ottobre 2024
Massime • 1
In tema di sequestro amministrativo di veicoli, il diritto del custode al pagamento della relativa indennità è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, che inizia a decorrere dal momento in cui il diritto può esser fatto valere, cioè dal giorno in cui la custodia cessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, ordinanza 21/10/2024, n. 27202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27202 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2024 |
Testo completo
ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 4806/2021 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro TO PE, TO SI, MA IA, elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA DI PIETRA N. 32, presso lo studio dell’avvocato STUDIO AVV.TI PAOLETTI MARCO E VIERI (-) rappresentato e difeso dagli avvocati PELLEGRINO STEFANO ([...]), EN ER ([...]) Civile Ord. Sez. 1 Num. 27202 Anno 2024 Presidente: SCOTTI UMBERTO LUIGI CESARE PE Relatore: FIDANZIA ANDREA Data pubblicazione: 21/10/2024 2 di 9 -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 4432/2020 depositata il 21/12/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere ANDREA FIDANZIA. FATTI DI CAUSA Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., i sig.ri EL US, EL IM e AR IA, in qualità di eredi di NA IO, già titolare della ditta Cercola Car 3 s.a.s. - impresa specializzata in rimozione, trasporto e custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo da parte della P.A. - hanno convenuto in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli premettendo che detta società aveva ricevuto nel corso degli anni la custodia di veicoli sottoposti a sequestro amministrativo e che aveva ottenuto, come da contratto n. 48/R/04 del 3 dicembre 2004, la cessione di n. 667 veicoli ex art. 38 d.l. n. 269/2003 già precedentemente in custodia, senza che venissero liquidate e pagate le indennità di custodia. Ciò premesso, hanno chiesto la condanna al pagamento delle indennità di custodia ai sensi dell’art. 38 d.l. n. 269/2003, ovvero ai sensi degli artt. 11 e 12 d.p.r. 571/1982. Il Tribunale di Napoli, per quanto ancora rileva, ha dichiarato la nullità del contratto n. 26/R/04, stipulato con integrale richiamo alla normativa ex art. 38 d.l. 269/2003, in ragione della sentenza n. 92/2013 con cui la Consulta aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della suddetta normativa;
d) ha accolto la domanda di pagamento del compenso in favore del custode ai sensi del d.p.r. 571/82, ritenendo che la nullità del contratto non escludeva il diritto del custode al compenso per l’attività svolta e che il diritto al 3 di 9 corrispettivo trovava fondamento nel rapporto instaurato con gli atti di affidamento dei singoli veicoli;
e) sulla scorta del calcolo effettuato dal CTU, ha condannato le Amministrazioni al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €932.383,35, oltre iva e interessi legali dal 30 dicembre 2004 al saldo effettivo. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4432/2020, ha accolto l’appello limitatamente all’importo di €18.204,47 ed ha condannato il Ministero al pagamento della somma di € 914.178,88, oltre iva ed interessi legali. In particolare, il giudice d’appello ha affermato che: a) correttamente il Tribunale, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38 d.l. 269/2003, aveva individuato la disciplina dei rapporti di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo nel d.p.r. 571/82, dal momento che: a.1) l’attività di affidamento in custodia non aveva alcun carattere di eccezionalità tale da escludere l’applicazione del d.p.r. 571/82, a.2) la prova asseritamente fornita dalle appellanti circa lo stato di degrado dei veicoli e la negligenza della custodia non rilevava ai fini della disciplina di cui al d.p.r. 571/82, sulla scorta della quale il custode era tenuto soltanto a custodire i beni sequestrati e non anche a conservarli, a.3) la demolizione dei veicoli, che secondo le appellanti impediva qualunque valutazione sulla qualità e sulla correttezza della custodia (elemento a loro dire imprescindibile ai fini della determinazione dell’indennità ex art. 12 d.p.r. 571/82), era avvenuta sulla base di un provvedimento legislativo (e del successivo contratto) legittimo nel momento in cui era stato adottato. a.4) la disciplina introdotta con la l. 147/2013 non era ratione temporis applicabile;
b) non era condivisibile il rilievo secondo cui la domanda di corresponsione delle indennità di custodia poteva essere proposta soltanto ex art. 2041 c.c.- comunque formulata dagli appellati in primo grado - dal momento che era rimasto fermo l’effetto legalmente estintivo dei rapporti di 4 di 9 custodia prodottosi prima della sentenza n. 92/2013 della Corte costituzionale, con conseguente insorgenza del diritto dei custodi di richiedere la liquidazione dell’indennità ai sensi del d.p.r. 571/82; c) correttamente, il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione delle indennità (fondata sul rilievo che il dies a quo doveva individuarsi nella data di affidamento di ciascun veicolo), atteso che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, il termine decennale di prescrizione del diritto del custode alla liquidazione inizia a decorrere solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate e, nel caso di specie, le Amministrazioni non avevano dimostrato il verificarsi delle predette condizioni in data antecedente al trasferimento forzoso, cosicché tale momento rappresentava il corretto dies a quo;
d) occorreva ridurre l’indennità liquidata dal primo giudice, poiché erano ricompresi anche n. 14 veicoli la cui custodia non doveva essere remunerata. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli affidandolo a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso i sig.ri EL IM, EL US e AR IA con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 571/1982. Lamenta il Ministero ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38, co. 2, 4, 6 e 10, d.l. n. 269/2003, dovevano applicarsi automaticamente le tariffe di cui al d.p.r. 571/1982 ai fini della determinazione dell’indennità del custode. 5 di 9 In particolare, ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte d’Appello è errata in quanto: a) le ipotesi di alienazione finalizzate alla rottamazione, disciplinate dall’art. 38 d.l. 269/2003, sono caratterizzate da una straordinarietà tale da non consentire l’applicazione della normativa regolamentare di cui al d.p.r. 571/82 che, viceversa, disciplina solo le ipotesi di affidamento dei veicoli al custode-depositario seguito dal provvedimento di confisca o dalla restituzione del veicolo;
b) l’avvenuta demolizione dei veicoli impedisce qualunque tipo di valutazione tanto sulla realizzazione della procedura quanto sulle sua modalità, elementi da valutarsi per poter procedere alla liquidazione dei compenso ex art. 12 del d.p.r. 571/82; c) l’inapplicabilità della disciplina di cui al d.p.r. 571/82 si desume anche dall’art. 1, co. 447, L. 147/2013 - introdotto dal legislatore proprio all’indomani della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 38 d.l. 269/2003 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 - che ha nuovamente previsto un compenso per il custode forfettario e cumulativo, in relazione alla durata del periodo di custodia e allo stato di conservazione dei veicoli. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.. Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello ha errato nell’accogliere la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., difettando il riconoscimento dell’utilità da parte delle Amministrazioni. In ogni caso, l’indennità da liquidarsi ex art. 2041 c.c. andava limitata al solo danno emergente. Infine, difettava comunque il presupposto dell’arricchimento da parte dell’Amministrazione, che può rinvenirsi esclusivamente in capo al privato-trasgressore, unico legittimato passivo dell’azione. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1766 c.c. in relazione ai doveri di custodia. 6 di 9 Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello ha errato nel ritenere irrilevante, ai fini della determinazione dell’indennità, la negligenza nell’attività di custodia dei veicoli. L’indennità avrebbe, infatti, dovuto essere proporzionalmente ridotta sulla scorta dell’applicazione analogica del D.M. 265/2005, relativo alla determinazione delle indennità di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro penale, che prevede una riduzione degli importi dell’indennità giornaliera in relazione allo stato di conservazione dei beni secondo determinate percentuali. E ciò in quanto le Amministrazioni avevano provato tramite documentazione dell’Asl di Napoli che i veicoli non erano custoditi diligentemente, tanto da divenire reperti inquinanti e dannosi per il territorio. Infine, l’indennità avrebbe dovuto essere ridotta dal giudice d’appello anche in ragione delle circostanze, non valutate dalla Corte, emerse dalle indagini penali in relazione all’attività di rottamazione, che hanno visto coinvolti funzionari pubblici dell’Agenzia del Demanio, della Prefettura di Napoli e un numero elevato di custodi-depositari dei veicoli. 4. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di indeterminatezza ed inammissibilità. Va osservato che la Consulta, nella sentenza n. 92 /2013, ha posto in risalto che, avendo la normativa dichiarata incostituzionale dato luogo alla sostituzione dell’originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall’art. 12 DPR 571 del 1982 con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato in deroga dei vecchi criteri, era evidente che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano che essere regolate dalle norme 7 di 9 previgenti all’entrata in vigore di tale normativa, e nel vigore delle quali i rapporti di custodia di cui è causa erano, peraltro, sorti. Né è sostenibile la prospettazione del Ministero ricorrente secondo cui le disposizioni emanate dal legislatore successivamente al predetto intervento della Corte Costituzionale possano trovare applicare alle situazioni giuridiche disciplinate dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima: l’art. 1 comma 444 L 147/2013 si applica, infatti, ai “veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate” o “comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati” e non certo a veicoli rottamati da anni, quali quelli di cui è causa. Pertanto, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che i parametri liquidatori introdotti con la L. 147/2013 non erano applicabili ratione temporis alle rottamazioni e custodie precedenti, ma soltanto a quelle relative ai beni ancora oggetto di custodia al tempo della sua entrata in vigore. Il Ministero non può neppure lamentare che l’avvenuta demolizione dei reperti impedirebbe di applicare i parametri di cui DPR 571/1982, che tengono conto delle modalità con cui è avvenuta la custodia dei veicoli. Sul punto, correttamente, la Corte d’Appello ha evidenziato che, essendo la demolizione avvenuta sulla base di un provvedimento legislativo, non si vede per quale motivo da quell’attività legalmente compiuta debba conseguire un impedimento per il custode per ottenere il compenso che gli sarebbe regolarmente spettato se l’attività di custodia fosse stata svolta senza l’effetto perturbante delle disposizioni poi dichiarate illegittime. In ogni caso, la Corte d’Appello ha osservato che l’Amministrazione non aveva dimostrato che il divario tra le condizioni dei veicoli al tempo dell’affidamento in custodia e quelle maturate in seguito 8 di 9 fosse dipeso dalla negligente attività del custode, che era comunque obbligato a “custodire” e non a “conservare”. Tali precise argomentazioni non sono state specificamente censurate dal Ministero. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Il Ministero ricorrente non ha colto pienamente la ratio decidendi della decisione della Corte d’Appello, essendo stata accolta la domanda principale con cui i custodi hanno chiesto l’applicazione delle tariffe del DPR 571/82 e non la domanda di addebito arricchimento, che era stata svolta in via subordinata, ma è rimasta assorbita per effetto dell’accoglimento della domanda principale. 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione art. 2935 cod. civ.. Ad avviso del Ministero, il giudice d’appello il giudice d’appello ha errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, il principio espresso dalle Cass., Sez. Unite, n. 16755/2014, in virtù del quale il termine decennale per il pagamento dell’indennità di custodia per veicoli sottoposti a sequestro amministrativo inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto al pagamento può essere fatto valere, e cioè dal giorno in cui viene a cessare la custodia. Ad avviso del ricorrente, la prescrizione decorre non dalla data di cessazione della custodia, ma da ogni singolo giorno della custodia. 7. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis. cod. proc. civ.. Come sopra già evidenziato, è orientamento consolidato di questa Corte, consacrato nella sentenza delle S.U. n. 16755/2014, quello secondo cui il termine decennale per il pagamento dell’indennità di custodia per veicoli sottoposti a sequestro amministrativo inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto al pagamento può essere fatto valere, e cioè dal giorno in cui viene a cessare la custodia. 9 di 9 Il ricorrente ha apoditticamente affermato che la prescrizione decorre da ogni singolo giorno della custodia senza fornire elementi per mutare l’orientamento costituente “diritto vivente”. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione statale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, così deciso il 7.3.2024
d) ha accolto la domanda di pagamento del compenso in favore del custode ai sensi del d.p.r. 571/82, ritenendo che la nullità del contratto non escludeva il diritto del custode al compenso per l’attività svolta e che il diritto al 3 di 9 corrispettivo trovava fondamento nel rapporto instaurato con gli atti di affidamento dei singoli veicoli;
e) sulla scorta del calcolo effettuato dal CTU, ha condannato le Amministrazioni al pagamento in favore dei ricorrenti della somma di €932.383,35, oltre iva e interessi legali dal 30 dicembre 2004 al saldo effettivo. La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza n. 4432/2020, ha accolto l’appello limitatamente all’importo di €18.204,47 ed ha condannato il Ministero al pagamento della somma di € 914.178,88, oltre iva ed interessi legali. In particolare, il giudice d’appello ha affermato che: a) correttamente il Tribunale, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38 d.l. 269/2003, aveva individuato la disciplina dei rapporti di affidamento in custodia dei veicoli sottoposti a sequestro amministrativo nel d.p.r. 571/82, dal momento che: a.1) l’attività di affidamento in custodia non aveva alcun carattere di eccezionalità tale da escludere l’applicazione del d.p.r. 571/82, a.2) la prova asseritamente fornita dalle appellanti circa lo stato di degrado dei veicoli e la negligenza della custodia non rilevava ai fini della disciplina di cui al d.p.r. 571/82, sulla scorta della quale il custode era tenuto soltanto a custodire i beni sequestrati e non anche a conservarli, a.3) la demolizione dei veicoli, che secondo le appellanti impediva qualunque valutazione sulla qualità e sulla correttezza della custodia (elemento a loro dire imprescindibile ai fini della determinazione dell’indennità ex art. 12 d.p.r. 571/82), era avvenuta sulla base di un provvedimento legislativo (e del successivo contratto) legittimo nel momento in cui era stato adottato. a.4) la disciplina introdotta con la l. 147/2013 non era ratione temporis applicabile;
b) non era condivisibile il rilievo secondo cui la domanda di corresponsione delle indennità di custodia poteva essere proposta soltanto ex art. 2041 c.c.- comunque formulata dagli appellati in primo grado - dal momento che era rimasto fermo l’effetto legalmente estintivo dei rapporti di 4 di 9 custodia prodottosi prima della sentenza n. 92/2013 della Corte costituzionale, con conseguente insorgenza del diritto dei custodi di richiedere la liquidazione dell’indennità ai sensi del d.p.r. 571/82; c) correttamente, il Tribunale aveva respinto l’eccezione di prescrizione delle indennità (fondata sul rilievo che il dies a quo doveva individuarsi nella data di affidamento di ciascun veicolo), atteso che, sulla scorta della giurisprudenza di legittimità, il termine decennale di prescrizione del diritto del custode alla liquidazione inizia a decorrere solo dopo che sia divenuto inoppugnabile il provvedimento che dispone la confisca ovvero che sia stata disposta la restituzione delle cose sequestrate e, nel caso di specie, le Amministrazioni non avevano dimostrato il verificarsi delle predette condizioni in data antecedente al trasferimento forzoso, cosicché tale momento rappresentava il corretto dies a quo;
d) occorreva ridurre l’indennità liquidata dal primo giudice, poiché erano ricompresi anche n. 14 veicoli la cui custodia non doveva essere remunerata. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero dell’Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli affidandolo a quattro motivi. Hanno resistito con controricorso i sig.ri EL IM, EL US e AR IA con controricorso. RAGIONI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 571/1982. Lamenta il Ministero ricorrente che la Corte d’Appello ha errato nel ritenere che, in seguito alla declaratoria di incostituzionalità dell’art. 38, co. 2, 4, 6 e 10, d.l. n. 269/2003, dovevano applicarsi automaticamente le tariffe di cui al d.p.r. 571/1982 ai fini della determinazione dell’indennità del custode. 5 di 9 In particolare, ad avviso del ricorrente, la decisione della Corte d’Appello è errata in quanto: a) le ipotesi di alienazione finalizzate alla rottamazione, disciplinate dall’art. 38 d.l. 269/2003, sono caratterizzate da una straordinarietà tale da non consentire l’applicazione della normativa regolamentare di cui al d.p.r. 571/82 che, viceversa, disciplina solo le ipotesi di affidamento dei veicoli al custode-depositario seguito dal provvedimento di confisca o dalla restituzione del veicolo;
b) l’avvenuta demolizione dei veicoli impedisce qualunque tipo di valutazione tanto sulla realizzazione della procedura quanto sulle sua modalità, elementi da valutarsi per poter procedere alla liquidazione dei compenso ex art. 12 del d.p.r. 571/82; c) l’inapplicabilità della disciplina di cui al d.p.r. 571/82 si desume anche dall’art. 1, co. 447, L. 147/2013 - introdotto dal legislatore proprio all’indomani della pronuncia di incostituzionalità dell’art. 38 d.l. 269/2003 ed entrato in vigore dal 1° gennaio 2014 - che ha nuovamente previsto un compenso per il custode forfettario e cumulativo, in relazione alla durata del periodo di custodia e allo stato di conservazione dei veicoli. 2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2041 c.c.. Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello ha errato nell’accogliere la domanda di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c., difettando il riconoscimento dell’utilità da parte delle Amministrazioni. In ogni caso, l’indennità da liquidarsi ex art. 2041 c.c. andava limitata al solo danno emergente. Infine, difettava comunque il presupposto dell’arricchimento da parte dell’Amministrazione, che può rinvenirsi esclusivamente in capo al privato-trasgressore, unico legittimato passivo dell’azione. 3. Con il terzo motivo è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione dell’art. 1766 c.c. in relazione ai doveri di custodia. 6 di 9 Ad avviso del ricorrente, il giudice d’appello ha errato nel ritenere irrilevante, ai fini della determinazione dell’indennità, la negligenza nell’attività di custodia dei veicoli. L’indennità avrebbe, infatti, dovuto essere proporzionalmente ridotta sulla scorta dell’applicazione analogica del D.M. 265/2005, relativo alla determinazione delle indennità di custodia dei veicoli sottoposti a sequestro penale, che prevede una riduzione degli importi dell’indennità giornaliera in relazione allo stato di conservazione dei beni secondo determinate percentuali. E ciò in quanto le Amministrazioni avevano provato tramite documentazione dell’Asl di Napoli che i veicoli non erano custoditi diligentemente, tanto da divenire reperti inquinanti e dannosi per il territorio. Infine, l’indennità avrebbe dovuto essere ridotta dal giudice d’appello anche in ragione delle circostanze, non valutate dalla Corte, emerse dalle indagini penali in relazione all’attività di rottamazione, che hanno visto coinvolti funzionari pubblici dell’Agenzia del Demanio, della Prefettura di Napoli e un numero elevato di custodi-depositari dei veicoli. 4. Il primo ed il terzo motivo, da esaminare unitariamente in relazione alla stretta connessione delle questioni trattate, presentano concomitanti profili di indeterminatezza ed inammissibilità. Va osservato che la Consulta, nella sentenza n. 92 /2013, ha posto in risalto che, avendo la normativa dichiarata incostituzionale dato luogo alla sostituzione dell’originaria liquidazione delle somme dovute al custode secondo le tariffe previste dall’art. 12 DPR 571 del 1982 con il riconoscimento di un importo complessivo forfettario determinato in deroga dei vecchi criteri, era evidente che, a seguito della declaratoria di incostituzionalità con effetto ex tunc, le situazioni giuridiche disciplinate dalla norma incostituzionale non potevano che essere regolate dalle norme 7 di 9 previgenti all’entrata in vigore di tale normativa, e nel vigore delle quali i rapporti di custodia di cui è causa erano, peraltro, sorti. Né è sostenibile la prospettazione del Ministero ricorrente secondo cui le disposizioni emanate dal legislatore successivamente al predetto intervento della Corte Costituzionale possano trovare applicare alle situazioni giuridiche disciplinate dalla norma dichiarata costituzionalmente illegittima: l’art. 1 comma 444 L 147/2013 si applica, infatti, ai “veicoli giacenti presso le depositerie autorizzate” o “comunque custoditi da oltre due anni, anche se non confiscati” e non certo a veicoli rottamati da anni, quali quelli di cui è causa. Pertanto, correttamente, la Corte d’Appello ha ritenuto che i parametri liquidatori introdotti con la L. 147/2013 non erano applicabili ratione temporis alle rottamazioni e custodie precedenti, ma soltanto a quelle relative ai beni ancora oggetto di custodia al tempo della sua entrata in vigore. Il Ministero non può neppure lamentare che l’avvenuta demolizione dei reperti impedirebbe di applicare i parametri di cui DPR 571/1982, che tengono conto delle modalità con cui è avvenuta la custodia dei veicoli. Sul punto, correttamente, la Corte d’Appello ha evidenziato che, essendo la demolizione avvenuta sulla base di un provvedimento legislativo, non si vede per quale motivo da quell’attività legalmente compiuta debba conseguire un impedimento per il custode per ottenere il compenso che gli sarebbe regolarmente spettato se l’attività di custodia fosse stata svolta senza l’effetto perturbante delle disposizioni poi dichiarate illegittime. In ogni caso, la Corte d’Appello ha osservato che l’Amministrazione non aveva dimostrato che il divario tra le condizioni dei veicoli al tempo dell’affidamento in custodia e quelle maturate in seguito 8 di 9 fosse dipeso dalla negligente attività del custode, che era comunque obbligato a “custodire” e non a “conservare”. Tali precise argomentazioni non sono state specificamente censurate dal Ministero. 5. Il secondo motivo è inammissibile. Il Ministero ricorrente non ha colto pienamente la ratio decidendi della decisione della Corte d’Appello, essendo stata accolta la domanda principale con cui i custodi hanno chiesto l’applicazione delle tariffe del DPR 571/82 e non la domanda di addebito arricchimento, che era stata svolta in via subordinata, ma è rimasta assorbita per effetto dell’accoglimento della domanda principale. 6. Con il quarto motivo è stata dedotta la violazione ed erronea applicazione art. 2935 cod. civ.. Ad avviso del Ministero, il giudice d’appello il giudice d’appello ha errato nel ritenere applicabile, al caso di specie, il principio espresso dalle Cass., Sez. Unite, n. 16755/2014, in virtù del quale il termine decennale per il pagamento dell’indennità di custodia per veicoli sottoposti a sequestro amministrativo inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto al pagamento può essere fatto valere, e cioè dal giorno in cui viene a cessare la custodia. Ad avviso del ricorrente, la prescrizione decorre non dalla data di cessazione della custodia, ma da ogni singolo giorno della custodia. 7. Il motivo è inammissibile ex art. 360 bis. cod. proc. civ.. Come sopra già evidenziato, è orientamento consolidato di questa Corte, consacrato nella sentenza delle S.U. n. 16755/2014, quello secondo cui il termine decennale per il pagamento dell’indennità di custodia per veicoli sottoposti a sequestro amministrativo inizia a decorrere dal giorno in cui il diritto al pagamento può essere fatto valere, e cioè dal giorno in cui viene a cessare la custodia. 9 di 9 Il ricorrente ha apoditticamente affermato che la prescrizione decorre da ogni singolo giorno della custodia senza fornire elementi per mutare l’orientamento costituente “diritto vivente”. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. Non sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello del ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, trattandosi di ricorso proposto da Amministrazione statale.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in € 15.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Roma, così deciso il 7.3.2024