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Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 25/02/2025, n. 1599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1599 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6233/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6233/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIBALDONE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIBALDONE MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO Controparte_1 C.F._2
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI 32 50122 FIRENZE presso il difensore avv. RIZZO GIANPAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte attrice
“Piaccia – contrariis reiectis – al Tribunale Ill.mo, previa emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cod. proc. civ. per € 357.603,44, in via principale pagina 1 di 12 1) accertare e dichiarare che la condizione sospensiva pattuita inter partes nel contratto di associazione in partecipazione / del 26.6.2019, costituita dalla vendita a terzi della villa sita in Roma, Largo CP_1 Pt_1 dell'Olgiata 15, si è avverata;
2) per l'effetto, condannare la stessa SI.ra a versare al Dr. per le ragioni di cui CP_1 Parte_1 in atti, la somma di € 357.603,44 ovvero quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi;
in via subordinata:
3) accertare e dichiarare l'inadempimento della SI.ra al contratto di associazione in CP_1 partecipazione Russo / del 26.6.2019; Pt_1
4) per l'effetto, condannare la stessa SI.ra a risarcire il danno causato da tale inadempimento CP_1 al Dr. quantificato nella somma di € 357.603,44, ovvero in quella maggiore o minor somma Parte_1 che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi;
5) per l'effetto, condannare la stessa SI.ra a versare al Dr. per le ragioni di cui CP_1 Parte_1 in atti, la somma di € 357.603,44, ovvero quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi;
in ogni caso
6) accertare la responsabilità processuale aggravata della SI.ra e condannare quest'ultima ex CP_1 art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a versare al Dr. la somma “equitativamente determinata” che il Pt_1
Giudice riterrà di giustizia 7) con vittoria di spese”.
Parte convenuta
1) Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex art. 156 comma
2 c.p.c., per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
2) Per l'effetto, revocare ex art. 177 c.p.c. l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 4 aprile 2023 con cui veniva dichiarata la contumacia della SI.ra e tutti i provvedimenti successivi, ivi compresa Controparte_1 l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale;
3) Sempre per effetto della domanda sub 1), ordinare la rimessione in termini della convenuta ex art. 153 c.p.c, fissando una nuova udienza ex art. 183 c.p.c., con salvezza dei diritti di prima udienza e delle facoltà processuali spettanti alla parte convenuta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., previa dichiarazione di nullità di tutta l'attività processuale svolta sinora a far data dall'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione;
4) Rigettare in ogni caso tutte le domande formulate in giudizio dall'attore siccome illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto e non provate;
5) Con ogni ulteriore riserva assertiva e/o istruttoria all'esito della decisione sulla presente istanza;
6) Con vittoria di spese.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 22.11.22 -2.12. 22 ha Parte_1 convenuto in giudizio per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della CP_1 somma di € 357.603, 44 a titolo di restituzione dell'apporto versato in esecuzione di un contratto di associazione stipulato inter partes in data 26.6.2019 e di liquidazione degli utili riferibili all'affare oggetto del contratto, previo accertamento ex art. 1359 c.c. della sussistenza dei presupposti per l'avveramento delle due condizioni cui sarebbe stata subordinata l'efficacia del contratto.
Nella comparsa ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il ha modificato la domanda, chiedendo Pt_1 accertamento dell'avveramento delle condizioni, in ipotesi medio tempore verificatesi.
pagina 2 di 12 In subordine, l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento a proprio favore della medesima somma a titolo di risarcimento del danno per inadempimento del menzionato contratto.
Con ordinanza in data 4.3.23, attesa la mancata costituzione della , la stessa è stata CP_1
dichiarata contumace.
Ammesso l'interrogatorio formale della convenuta, a seguito della notifica dell'ordinanza ammissiva di tale mezzo di prova, detta parte si è costituita in data 26.10.23.
Revocata la dichiarazione di contumacia, rigettata la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla sulla base di asseriti vizi della notifica dell'atto di citazione, espletato l' ammesso CP_1
interrogatorio formale, rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attore, le parti hanno precisato le riportate conclusioni all'udienza all'uopo fissata davanti allo scrivente Giudice e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti.
In data 26.6.2019 le parti hanno concluso un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto l'iniziativa di investimento proposta dalla in qualità di associante relativa alla CP_1 partecipazione della medesima all'asta per l'assegnazione di un immobile sito in Roma, Largo dell'Olgiata 15, e successiva vendita del medesimo immobile.
Tale accordo ha previsto il versamento da parte dell'associato a titolo di apporto, della Pt_1 somma di € 97.500,00, necessaria per la cauzione per la partecipazione alla citata asta, nella misura del
10% dell'offerta minima, fissata in € 975.000,00.
A fronte di tale apporto, l'associante si è impegnata a gestire l'operazione utilizzando la CP_1 massima diligenza per ottenere l'assegnazione dell'immobile e la sua successiva rivendita entro il
24.12.2019.
Essa si è inoltre impegnata a restituire l'apporto all'associato nei termini previsti dal contratto e a liquidargli gli eventuali utili risultanti dal compimento dell'operazione, quantificati secondo i criteri ivi indicati.
Lamentando una condotta illecita della controparte, che, resasi aggiudicataria del bene de quo, avrebbe colpevolmente posto in essere atti volti ad evitare la rivendita dello stesso (prezzo di vendita fissato ad un valore troppo alto, fuori mercato), adibendolo, piuttosto, a propria abitazione, il ha Pt_1
instaurato il giudizio di merito facendo valere la finzione di avveramento della condizione, consistente pagina 3 di 12 nella rivendita del bene, al cui verificarsi era subordinato il proprio diritto agli utili, e, in ipotesi, alla restituzione dell'apporto.
Il ha quindi chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma complessiva Pt_1 di € 346.643,43, di cui l'importo di € 97.500,00 imputabile all'apporto e la restante parte a titolo di utili, pari alla differenza tra il prezzo pagato per aggiudicarsi l'immobile (€ 1.001.713,13) e quello stimato in sede di perizia depositata nell'ambito della procedura esecutiva ammontante ad €
1.531.714,19.
Nelle more del giudizio, il è venuto a conoscenza del fatto che, con contratto in data Pt_1
12.10.2022, l'immobile in Largo dell'Olgiata è stato venduto dalla a tal per il CP_1 Persona_1 corrispettivo di € 1.600.000,00.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, l'attore ha, pertanto, modificato la propria domanda chiedendo l'accertamento dell'avveramento delle condizioni a cui sarebbe assoggettato il proprio diritto e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 357.603,44.
Tardivamente costituitasi, la ha fatto valere un vizio del procedimento notificatorio CP_1 dell'atto di citazione con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti nel processo.
Nel merito, la convenuta ha sostenuto l'omessa dimostrazione da parte del sia del'an che Pt_1
del quantum dell'azionato credito, per aver egli omesso la dimostrazione dei costi dell'operazione con conseguente impossibilità di verificare i relativi utili, in ipotesi condizionanti il diritto non solo alla quota del 50% degli utili ma anche alla restituzione dell'apporto.
Notifica ex art. 140 c.p.c.
In via pregiudiziale, la ha fatto valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo del CP_1
giudizio, preceduta da due tentativi non andati a buon fine e da un terzo ripetuto per inosservanza dei termini a comparire.
In particolare, l'ultima relata di notifica recherebbe l'indicazione della effettuazione della stessa ex art. 140 c.p.c. 'per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio', ma, in violazione di tutta la giurisprudenza in materia, non conterrebbe alcun elemento da cui evincere che l'atto sarebbe pervenuto nella sfera di conoscibilità della destinataria.
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c. troverebbe applicazione in caso di assenza solo momentanea del destinatario dell'atto, i precedenti infruttuosi tentativi di notifica effettuati dal rivelerebbero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora della Pt_1 notificanda, con conseguente applicabilità della diversa disciplina di cui all'art. 143 c.p.c.
In ogni caso, detti infruttuosi tentativi avrebbero dovuto ingenerare nel notificante il sospetto che la si fosse trasferita in luogo sconosciuto, diverso da quello risultante dal certificato CP_1
pagina 4 di 12 anagrafico, con obbligo a carico dello stesso di effettuare idonee ricerche al fine di reperire il luogo di residenza effettivo della destinataria.
Considerato che dalla relata di notifica non risulterebbe l'effettuazione di alcuna ricerca volta a trovare la residenza effettiva della , la notifica sarebbe nulla. CP_1
L'eccezione, come già rilevato nell'ordinanza in data 9.11.23, è infondata.
Prendendo in considerazione le ultime due notifiche quella del 13.5.22 e quella del 22.11.22, posta l'irrilevanza delle precedenti due notifiche, anche alla luce del fatto che nel corso dello stesso processo ben può essere che una persona sia dapprima considerata irreperibile e poi presente ad un dato indirizzo (Cass. 2022/14879), risulta che entrambe le stesse sono state effettuate ex art. 140 c.p.c.
Considerata la nullità della citazione notificata in data 13.5.22, dedotta dallo stesso per Pt_1
inosservanza dei termini a comparire, occorre esaminare la notifica del 22.11.22, in relazione a cui l'ufficiale ha dato conto di non aver rinvenuto nessuno all'indicato domicilio.
Al riguardo, giova richiamare il pacifico principio secondo cui 'in tema di notifica ex art. 140
c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione la relata di notifica al luogo di residenza superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio'
'Infatti la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto, superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche'
(Cass. 2022/25885).
Per altrettanto consolidato orientamento, 'il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere
l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140
c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata' (Cass. 2021/6804).
pagina 5 di 12 Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, rileva che dal certificato di residenza in atti si evince che, al momento della notifica dell'atto di citazione, la risultava residente a CP_1
Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, int. 3, lotto 40 (cfr. certificato allegato all'atto notificato).
Detta circostanza trova riscontro nella dichiarazione resa dalla convenuta che in data 12.10.2022 nell'atto notarile di compravendita dell'immobile oggetto dell'affare di cui al contratto di associazione in partecipazione ha dichiarato di essere ivi residente.
Ancora, la carta di identità della signora quando la stessa è comparsa in udienza a rendere l'interrogatorio formale in data 29.11.23 recava quale luogo di residenza il Comune di Roma, in Largo dell'Olgiata n. 15.
Osservata l'insussistenza della necessità di ulteriori verifiche da parte del notificante alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 140 c.p.c., occorre verificare se la presunzione di residenza effettiva della destinataria della notifica presso la residenza anagrafica risultante dai pubblici registri sia stata superata dalla parte convenuta eccepente, gravata dal relativo onere probatorio.
Al riguardo, dal certificato anagrafico prodotto dall'attore ai fini della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale risulta che in data 5.7.2032 la era residente a [...]. CP_1
Sottolineato che il termine per registrare il cambio di residenza risultante dai pubblici registri è di 20 giorni da quello in cui si è verificato cambio (art. 13 D.P.R. 1989/223), rileva in questa sede che la non solo non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sua residenza effettiva al momento CP_1 della notifica dell'atto di citazione, ma neanche ha allegato, nella comparsa di costituzione, quale fosse quale il suo luogo di residenza al tempo della notifica della citazione.
Detta circostanza è tanto più rilevante in quanto la si era impegnata a comunicare alla CP_1 controparte l'eventuale modifica dell'indirizzo indicato nel contratto di associazione inter partes, individuato in Roma, Largo dell'Olgiata 15, Isola 40, cioè proprio quello della notifica in esame (art. 12).
La condotta della non consente, pertanto, di ritenere superata la presunzione di CP_1 conoscenza dell'atto notificato presso la residenza anagrafica al momento della notifica della citazione.
Considerato che l'atto di citazione de quo risulta notificato nel rispetto di tutte le prescrizioni a tal fine richieste dall'art. 140 c.p.c. nella relativa interpretazione giurisprudenziale (relata, invio della raccomandata, cartolina di ritorno attestante la spedizione della raccomandata informativa), l'eccezione della convenuta avente ad oggetto la nullità della notifica dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Conseguentemente non merita accoglimento l'istanza di remissione in termini svolta dalla convenuta nell'atto di costituzione.
pagina 6 di 12 Modifica della domanda attorea nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Come visto, alla luce dell'intervenuta vendita dell'immobile in Largo dell'Olgiata in data
12.10.22 e quindi dopo l'instaurazione del presente procedimento, riconducibile al febbraio 2022 per effetto della rinnovazione della notifica, l'attore ha modificato parzialmente la propria domanda, chiedendo, in luogo della finzione di avveramento della condizione, l'accertamento dell'avveramento di tale condizione, immutata la richiesta di condanna della controparte di una somma a titolo di apporto e di utili, sia pur quantificati in misura lievemente diversa alla luce dell'intervenuta conoscenza del prezzo di cessione dell'immobile, che, comunque, il si era riservato di meglio quantificare Pt_1 nell'atto di citazione.
Considerato che tale domanda, riferita alla stessa vicenda sostanziale tra le parti in causa, costituisce una modifica di quella originariamente proposta e che la , inizialmente contumace, CP_1
non ha eccepito alcunchè circa la notifica di tale domanda, la stessa deve ritenersi validamente svolta anche se non notificata ex art. 292 c.p.c. (Cass. 1995/10998; Cass. 2018/9538).
Restituzione apporto.
Come visto, le parti hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto 'l'Operazione', definita come la partecipazione all'asta e successiva assegnazione dell'immobile in largo Dell'Olgiata e la vendita finale di tale immobile (art. 2 contratto).
In vista del compimento dell'investimento, all'art.
4.1 esse hanno quindi previsto il pagamento di un apporto da parte del nella misura di € 97.500,00 con obbligo a carico dell'associante di Pt_1 restituire detta somma a richiesta dell'associato, non prima e non oltre il 24.12.19, salvo proroga di tale termine da concedersi per iscritto dall'associato.
L'art.
5.2 ha ribadito l'impegno dell'associante a restituire immediatamente il capitale entro il
24.12.19 e il successivo art.
5.3 ha specificato l'impegno entro tale termine, o in quello maggiore concesso dell'associato, anche nel caso di mancata rivendita dell'immobile.
Ancora, l'art. 6 ha nuovamente indicato il diritto dell'associato al rimborso, immediato ed integrale, dell'apporto di capitale nel caso l'associante non fosse riuscita a assegnarsi l'immobile oggetto dell'operazione
Specularmente, l'art. 8 ha stabilito il diritto dell'associato, alla restituzione 'immediatamente' del capitale con le stesse tempistiche di cui al punto 4.1
L'esame delle citate plurime clausole pattizie induce a ritenere che, a prescindere dalla qualificazione data dalla difesa attorea, le parti abbiano previsto la restituzione dell'apporto a favore del allo scadere del termine del 24.12.2019 o di quello eventualmente prorogato, a prescindere Pt_1 dall'esito, totale o parziale, dell'operazione.
pagina 7 di 12 Per quanto l'attore abbia omesso alcuna allegazione al riguardo, gli elementi in atti e la condotta dello stesso inducono a ritenere che egli abbia concesso una proroga del citato termine.
In particolare, la dichiarazione sub lett. b) in data 4.10.21 del sig. padre Persona_2 dell'associante, non solo non contestata ma addirittura prodotta dallo stesso (doc. n. 4), richiama Pt_1
un addendum tra le parti in data 17.6.21 che ha prorogato i termini di cu al contratto di associazione in partecipazione.
Analogamente, gli scambi di corrispondenza successivi (docc. nn. 5 e 6 att.) indicano la ritenuta vigenza dell'accordo e la perdurante non scadenza del termine per la restituzione dello stesso, non richiesto dal Pt_1
Considerato che, secondo le risultanze in atti, ben oltre il 24.12.19, quest'ultimo ha domandato per la prima volta tale rimborso con l'instaurazione del presente giudizio, deve ritenersi che tale momento costituisca la scadenza della proroga del termine concesso dal ai sensi dell'art.
4.1 del Pt_1
contratto.
Visto che non è contestato che quest'ultimo abbia effettato il pagamento della somma di €
97.500,00 al momento della sottoscrizione del contratto inter partes, come evincibile dall'art. 3 del contratto, da quanto precede risultano la sussistenza e l'esigibilità del credito alla restituzione azionato in parte qua dall'attore.
Non è idonea a smentire tale conclusione l'affermazione della nel corso dell'interpello CP_1 secondo cui non sussisterebbe l'obbligo di restituzione dell'apporto perché l'operazione sarebbe in perdita (cfr. verb. ud. 29.11.23)
Evidenziato che la convenuta non ha fornito alcun elemento da cui dedurre un saldo negativo dell'operazione, occorre, comunque, rilevare che l'art.
7.2 del contratto ha escluso la partecipazione dell'associato alla copertura di eventuali perdite derivanti dall'operazione.
Ne discende l'inutilizzabilità dell'apporto al fine indicato dalla convenuta anche nell'ipotesi di dimostrazione di un'eventuale chiusura in perdita dell'operazione .
La viene, pertanto, condannata a pagare al la somma di € 97.500,00. CP_1 Pt_1
Trattandosi di obbligazione pecuniaria discendente dall'intervenuta esecuzione del contratto di associazione in partecipazione, l'omessa formulazione della domanda circa gli interessi esime il
Tribunale dalla pronuncia su tale punto (Cass. 2021/ 36659; Cass. 1995/634).
Utili.
Come pure visto, i contraenti hanno previsto il diritto dell'associato agli utili dell'iniziativa, discendenti dalla positiva conclusione dell'operazione, comprensiva non solo dell'assegnazione dell'immobile in oggetto ma anche della rivendita dello stesso.
pagina 8 di 12 In particolare, essi hanno fissato nel 50% la misura di utili spettante al derivante dalla Pt_1 differenza di prezzo tra assegnazione e successiva vendita dell'immobile sito in Largo dell'Olgiata, da ritenersi acquisito al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita dell'immobile con il promissario acquirente (art. 7.1)
Le parti hanno, quindi, specificato che detto utile si intende al lordo delle imposte di pertinenza dell'associante e al netto dei costi vivi, direttamente riferibili all'operazione stessa (notarili, imposte di registro, professionali) (art. 7.2) e hanno stabilito la relativa liquidazione entro i 15 giorni successivi alla chiusura finale dell'operazione e incasso del prezzo di vendita dell'immobile (art.
8.1 lett. b).
Ut supra visto, l'operazione, come prospettata dalle parti con l'aggiudicazione dell'immobile e la successiva rivendita è stata portata a compimento.
In particolare, dai documenti di causa risulta, e non è contestato, che, quale esito della procedura di vendita senza incanto, in data 17.2.2020 è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile a favore di con l'esborso complessivo di € 1.001.713,13 (comprensivo di CP_1
spese e costi;
cfr. doc. n. 2 att).
Emerge inoltre che con atto notarile in data 12.10.2022 la sig.ra ha ceduto alla sig.ra CP_1 [...] il medesimo immobile per il corrispettivo di € 1.600.000,00 integralmente versato al momento Per_1 dell'atto notarile (doc. n. 7 att.).
Sulla base di tali dati, che danno conto non solo della realizzazione dell'operazione ma anche di un saldo positivo della stessa, occorre a questo punto verificare la sussistenza e l'ammontare di quei costi vivi che le parti hanno stabilito dover essere detratti dalla differenza di tali prezzi in vista della liquidazione gli utili dell'investimento. Per_
Al riguardo, dal contratto di compravendita con la si evince che l'unico costo sopportato dall'alienante, odierna convenuta, in virtù di tale cessione, consiste nella quota di provvigione corrisposta alla per l'importo di € 78.080,00. Parte_2
Da tale contratto risulta che, invece, le imposte e le tasse di trasferimento e le spese notarili di istruttoria legale sono state previste a carico dell'acquirente. Per_
Applicando il richiamato art. 7, detraendo dal corrispettivo di compravendita alla pari ad €
1.600.000,00, la somma di € 1.001.713,63 pagata in sede di aggiudicazione (come indicato dal Pt_1 includendo i costi e le spese dell'asta, oltre al prezzo di aggiudicazione, v. p. 5 memoria ex art. 183, comma6, n. 1 c.p.c.) si ottiene la somma di € 598.286, 87.
Sottratto da tale importo il costo della mediazione immobiliare di € 78.080,00, risulta la somma di € 520.206,87.
In applicazione dell'art.
7.1 lett b) del contratto, detta somma costituisce l'utile dell'operazione.
pagina 9 di 12 Ne consegue che il ha diritto al pagamento del 50% di tale somma, pari ad € 260.103, Pt_1
435.
Non è idonea a contrastare la suddetta conclusione l'eccezione della , che ha contestato la CP_1 quantificazione avversaria, facendo valere l'omessa dimostrazione da parte del dei costi vivi di Pt_1 cui all'art. 7 del contratto, asseritamente non limitati alle spese per la mediazione.
Al riguardo rileva che l'associato, creditore istante che agisce per l'adempimento del contratto, ha allegato a fondamento della propria pretesa il contratto e i due atti aventi ad oggetto il trasferimento degli immobili contenenti l'indicazione dei relativi costi.
Sarebbe spettato alla , debitrice convenuta in un giudizio a cognizione piena, dimostrare CP_1
l'esistenza di un fatto impeditivo o estintivo dell'avverso credito e quindi dare la prova di quegli eventuali ulteriori costi in ipotesi idonei a ridurre l'utile secondo le disposizioni pattizie (Cass. Sez. Un.
2001/13533).
Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che sulla medesima grava l'obbligo di rendiconto, come previsto dall'art. 2552 c.c. secondo cui 'in ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno'.
Ne discende la totale infondatezza della contestazione della convenuta, che dopo aver omesso di comunicare la conclusione dell'affare all'associato ed aver violato l'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 2552, comma 3, c.p.c., cerca ora di sottrarsi al proprio onere probatorio.
A rafforzare la conclusione della sussistenza in capo alla dell'obbligo di fornire i costi in CP_1 ipotesi necessari per ricalcolare gli utili dell'operazione si aggiunge il principio di vicinanza della prova.
Dal fatto, che, in conformità, peraltro al disposto del più volte menzionato art. 2552 c.c. , 'la gestione dell'operazione è di pertinenza esclusiva dell'associata', discende che la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta i costi di tale operazione va riconosciuta in capo alla e non CP_1
certo al (cfr. Cass. 2022/12910; nel merito Tribunale Milano sez. I, 02/01/2023, n.22). Pt_1
Essendo la stessa la più prossima ai fatti modificativi o estintivi dell'avverso diritto, gravava sulla medesima l'obbligo di provare e allegare detti fatti, con la allegazione delle singole spese e relative causali riferibili all'affare di cui al contratto in partecipazione.
L'omessa dimostrazione di tali fatti determina la fondatezza della domanda attorea anche in relazione al quantum creditorio.
pagina 10 di 12 Visto, pertanto, che gli utili ricavati dall'operazione, al netto dei costi, ammontano ad €
520.206,87, l'applicazione dell'art. 7 dell'azionato contratto determina il diritto del alla somma Pt_1 di € 260.103, 435.
Considerato che neppure per la voce in esame il ha formulato domanda di interessi, la Pt_1
natura di obbligazione pecuniaria in oggetto esime il Tribunale dalla pronuncia su tale punto (Cass.
2021/ 36659 cit.).
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. allegando che la avrebbe 'calpestato in ogni modo possibile il diritto di credito CP_1
del tenendo un comportamento che richiama – absit aniura verbis!- il titolo del noto film Pt_1
'prendi i soldi e scappa' (p.
9-10 memoria conclusionale).
Nonostante le colorite, e per la verità non del tutto appropriate, espressioni utilizzate dalla difesa attorea in un atto giudiziario, ritiene il Tribunale che non siano ravvisabili nella fattispecie i presupposti per la condanna della al richiesto pagamento. CP_1
Parte attrice ha infatti ha introdotto il presente giudizio allegando la circostanza che la CP_1 non avrebbe avuto alcuna intenzione di lasciare l'immobile di Largo dell'Olgiata pur dopo essersene aggiudicata la proprietà, tenendo una linea di condotta finalizzata a che la vendita di tale immobile non avvenisse (p. 7 cit.).
Come visto, siffatta allegazione è stata smentita dagli avvenimenti successivi all'introduzione della causa, atteso che qualche mese dopo l'iscrizione della causa a ruolo, la convenuta ha alienato l'immobile in questione.
In virtù di quanto precede la domanda viene rigettata.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione, applicabile ratione temporis, nella misura liquidata nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta anche nella fase cautelare in corso di causa, nonostante la soccombenza dell'attore in tale fase endoprocessuale del giudizio (Cass. 2022/ 9785), in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
pagina 11 di 12 1) accertata la scadenza del termine pattizio, condanna al Controparte_1 pagamento a della somma di € 97.500,00 a titolo di restituzione dell'apporto versato Parte_1
in virtù del contratto di associazione in partecipazione per cui è causa;
2) verificata la realizzazione dell'operazione di cui all'art. 2 del contratto di associazione inter partes, visto l'art. 7 di tale contratto, condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 260.103,435; Parte_1
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice in quanto infondata;
4) condanna a rimborsare a le spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 liquidate nella misura complessiva di € 22.457,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUINDICESIMA - TRIBUNALE DELLE IMPRESE -SPECIALIZZATA IMPRESA “B” CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ludovica Palmieri ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6233/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIBALDONE, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. RIBALDONE MARCO
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. RIZZO Controparte_1 C.F._2
GIANPAOLO, elettivamente domiciliato in VIA RICASOLI 32 50122 FIRENZE presso il difensore avv. RIZZO GIANPAOLO
CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e di seguito riportate:
Parte attrice
“Piaccia – contrariis reiectis – al Tribunale Ill.mo, previa emissione dell'ingiunzione di pagamento ex art. 186 ter cod. proc. civ. per € 357.603,44, in via principale pagina 1 di 12 1) accertare e dichiarare che la condizione sospensiva pattuita inter partes nel contratto di associazione in partecipazione / del 26.6.2019, costituita dalla vendita a terzi della villa sita in Roma, Largo CP_1 Pt_1 dell'Olgiata 15, si è avverata;
2) per l'effetto, condannare la stessa SI.ra a versare al Dr. per le ragioni di cui CP_1 Parte_1 in atti, la somma di € 357.603,44 ovvero quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi;
in via subordinata:
3) accertare e dichiarare l'inadempimento della SI.ra al contratto di associazione in CP_1 partecipazione Russo / del 26.6.2019; Pt_1
4) per l'effetto, condannare la stessa SI.ra a risarcire il danno causato da tale inadempimento CP_1 al Dr. quantificato nella somma di € 357.603,44, ovvero in quella maggiore o minor somma Parte_1 che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi;
5) per l'effetto, condannare la stessa SI.ra a versare al Dr. per le ragioni di cui CP_1 Parte_1 in atti, la somma di € 357.603,44, ovvero quella maggiore o minor somma che risulterà dovuta in corso di causa, oltre interessi;
in ogni caso
6) accertare la responsabilità processuale aggravata della SI.ra e condannare quest'ultima ex CP_1 art. 96, terzo comma, cod. proc. civ. a versare al Dr. la somma “equitativamente determinata” che il Pt_1
Giudice riterrà di giustizia 7) con vittoria di spese”.
Parte convenuta
1) Dichiarare la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ex art. 156 comma
2 c.p.c., per tutti i motivi esposti nella narrativa del presente atto;
2) Per l'effetto, revocare ex art. 177 c.p.c. l'ordinanza emessa all'esito dell'udienza del 4 aprile 2023 con cui veniva dichiarata la contumacia della SI.ra e tutti i provvedimenti successivi, ivi compresa Controparte_1 l'ordinanza di ammissione dell'interrogatorio formale;
3) Sempre per effetto della domanda sub 1), ordinare la rimessione in termini della convenuta ex art. 153 c.p.c, fissando una nuova udienza ex art. 183 c.p.c., con salvezza dei diritti di prima udienza e delle facoltà processuali spettanti alla parte convenuta ai sensi dell'art. 167 c.p.c., previa dichiarazione di nullità di tutta l'attività processuale svolta sinora a far data dall'iscrizione a ruolo dell'atto di citazione;
4) Rigettare in ogni caso tutte le domande formulate in giudizio dall'attore siccome illegittime ed infondate, in fatto ed in diritto e non provate;
5) Con ogni ulteriore riserva assertiva e/o istruttoria all'esito della decisione sulla presente istanza;
6) Con vittoria di spese.
VICENDE PROCESSUALI
Con atto di citazione notificato ex art. 140 c.p.c. in data 22.11.22 -2.12. 22 ha Parte_1 convenuto in giudizio per ottenere la condanna di quest'ultima al pagamento della CP_1 somma di € 357.603, 44 a titolo di restituzione dell'apporto versato in esecuzione di un contratto di associazione stipulato inter partes in data 26.6.2019 e di liquidazione degli utili riferibili all'affare oggetto del contratto, previo accertamento ex art. 1359 c.c. della sussistenza dei presupposti per l'avveramento delle due condizioni cui sarebbe stata subordinata l'efficacia del contratto.
Nella comparsa ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. il ha modificato la domanda, chiedendo Pt_1 accertamento dell'avveramento delle condizioni, in ipotesi medio tempore verificatesi.
pagina 2 di 12 In subordine, l'attore ha chiesto la condanna della controparte al pagamento a proprio favore della medesima somma a titolo di risarcimento del danno per inadempimento del menzionato contratto.
Con ordinanza in data 4.3.23, attesa la mancata costituzione della , la stessa è stata CP_1
dichiarata contumace.
Ammesso l'interrogatorio formale della convenuta, a seguito della notifica dell'ordinanza ammissiva di tale mezzo di prova, detta parte si è costituita in data 26.10.23.
Revocata la dichiarazione di contumacia, rigettata la richiesta di rimessione in termini avanzata dalla sulla base di asseriti vizi della notifica dell'atto di citazione, espletato l' ammesso CP_1
interrogatorio formale, rigettato il ricorso per sequestro conservativo proposto dall'attore, le parti hanno precisato le riportate conclusioni all'udienza all'uopo fissata davanti allo scrivente Giudice e la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vicende tra le parti.
In data 26.6.2019 le parti hanno concluso un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto l'iniziativa di investimento proposta dalla in qualità di associante relativa alla CP_1 partecipazione della medesima all'asta per l'assegnazione di un immobile sito in Roma, Largo dell'Olgiata 15, e successiva vendita del medesimo immobile.
Tale accordo ha previsto il versamento da parte dell'associato a titolo di apporto, della Pt_1 somma di € 97.500,00, necessaria per la cauzione per la partecipazione alla citata asta, nella misura del
10% dell'offerta minima, fissata in € 975.000,00.
A fronte di tale apporto, l'associante si è impegnata a gestire l'operazione utilizzando la CP_1 massima diligenza per ottenere l'assegnazione dell'immobile e la sua successiva rivendita entro il
24.12.2019.
Essa si è inoltre impegnata a restituire l'apporto all'associato nei termini previsti dal contratto e a liquidargli gli eventuali utili risultanti dal compimento dell'operazione, quantificati secondo i criteri ivi indicati.
Lamentando una condotta illecita della controparte, che, resasi aggiudicataria del bene de quo, avrebbe colpevolmente posto in essere atti volti ad evitare la rivendita dello stesso (prezzo di vendita fissato ad un valore troppo alto, fuori mercato), adibendolo, piuttosto, a propria abitazione, il ha Pt_1
instaurato il giudizio di merito facendo valere la finzione di avveramento della condizione, consistente pagina 3 di 12 nella rivendita del bene, al cui verificarsi era subordinato il proprio diritto agli utili, e, in ipotesi, alla restituzione dell'apporto.
Il ha quindi chiesto la condanna della controparte al pagamento della somma complessiva Pt_1 di € 346.643,43, di cui l'importo di € 97.500,00 imputabile all'apporto e la restante parte a titolo di utili, pari alla differenza tra il prezzo pagato per aggiudicarsi l'immobile (€ 1.001.713,13) e quello stimato in sede di perizia depositata nell'ambito della procedura esecutiva ammontante ad €
1.531.714,19.
Nelle more del giudizio, il è venuto a conoscenza del fatto che, con contratto in data Pt_1
12.10.2022, l'immobile in Largo dell'Olgiata è stato venduto dalla a tal per il CP_1 Persona_1 corrispettivo di € 1.600.000,00.
Nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1, l'attore ha, pertanto, modificato la propria domanda chiedendo l'accertamento dell'avveramento delle condizioni a cui sarebbe assoggettato il proprio diritto e la condanna della convenuta al pagamento dell'importo di € 357.603,44.
Tardivamente costituitasi, la ha fatto valere un vizio del procedimento notificatorio CP_1 dell'atto di citazione con conseguente nullità di tutti gli atti compiuti nel processo.
Nel merito, la convenuta ha sostenuto l'omessa dimostrazione da parte del sia del'an che Pt_1
del quantum dell'azionato credito, per aver egli omesso la dimostrazione dei costi dell'operazione con conseguente impossibilità di verificare i relativi utili, in ipotesi condizionanti il diritto non solo alla quota del 50% degli utili ma anche alla restituzione dell'apporto.
Notifica ex art. 140 c.p.c.
In via pregiudiziale, la ha fatto valere la nullità della notifica dell'atto introduttivo del CP_1
giudizio, preceduta da due tentativi non andati a buon fine e da un terzo ripetuto per inosservanza dei termini a comparire.
In particolare, l'ultima relata di notifica recherebbe l'indicazione della effettuazione della stessa ex art. 140 c.p.c. 'per non aver rinvenuto alcuno all'indicato domicilio', ma, in violazione di tutta la giurisprudenza in materia, non conterrebbe alcun elemento da cui evincere che l'atto sarebbe pervenuto nella sfera di conoscibilità della destinataria.
Considerato che la fattispecie di cui all'art. 140 c.p.c. troverebbe applicazione in caso di assenza solo momentanea del destinatario dell'atto, i precedenti infruttuosi tentativi di notifica effettuati dal rivelerebbero l'impossibilità di individuare il luogo di residenza, domicilio o dimora della Pt_1 notificanda, con conseguente applicabilità della diversa disciplina di cui all'art. 143 c.p.c.
In ogni caso, detti infruttuosi tentativi avrebbero dovuto ingenerare nel notificante il sospetto che la si fosse trasferita in luogo sconosciuto, diverso da quello risultante dal certificato CP_1
pagina 4 di 12 anagrafico, con obbligo a carico dello stesso di effettuare idonee ricerche al fine di reperire il luogo di residenza effettivo della destinataria.
Considerato che dalla relata di notifica non risulterebbe l'effettuazione di alcuna ricerca volta a trovare la residenza effettiva della , la notifica sarebbe nulla. CP_1
L'eccezione, come già rilevato nell'ordinanza in data 9.11.23, è infondata.
Prendendo in considerazione le ultime due notifiche quella del 13.5.22 e quella del 22.11.22, posta l'irrilevanza delle precedenti due notifiche, anche alla luce del fatto che nel corso dello stesso processo ben può essere che una persona sia dapprima considerata irreperibile e poi presente ad un dato indirizzo (Cass. 2022/14879), risulta che entrambe le stesse sono state effettuate ex art. 140 c.p.c.
Considerata la nullità della citazione notificata in data 13.5.22, dedotta dallo stesso per Pt_1
inosservanza dei termini a comparire, occorre esaminare la notifica del 22.11.22, in relazione a cui l'ufficiale ha dato conto di non aver rinvenuto nessuno all'indicato domicilio.
Al riguardo, giova richiamare il pacifico principio secondo cui 'in tema di notifica ex art. 140
c.p.c., la dichiarazione con la quale l'ufficiale giudiziario o quello postale dichiari di non avere trovato nessuno all'indirizzo del destinatario non costituisce attestazione dotata di pubblica fede, ma mera presunzione la relata di notifica al luogo di residenza superabile con qualsiasi mezzo di prova e senza necessità di impugnazione con querela di falso, che in quel luogo si trovi la residenza effettiva del notificando o la sua dimora o il domicilio'
'Infatti la circostanza che la notifica risulti effettuata nel luogo indicato dal mittente costituisce una mera presunzione che in quel luogo si trova la residenza effettiva del destinatario dell'atto, superabile con qualsiasi mezzo senza necessità di ricorrere alla querela di falso: e tra i mezzi di prova idonei a vincere la suddetta presunzione, ovviamente, rientrano anche le certificazioni anagrafiche'
(Cass. 2022/25885).
Per altrettanto consolidato orientamento, 'il mancato rinvenimento di soggetto idoneo a ricevere
l'atto, proprio presso il comune di residenza del destinatario, e proprio presso la casa di abitazione ovvero il luogo in cui egli svolge la propria attività, legittima la notificazione ai sensi dell'art. 140
c.p.c., senza necessità di ricerca del destinatario in uno degli altri luoghi indicati alternativamente dall'art. 139 c.p.c. Ciò in quanto la certezza che il luogo di notificazione sia quello in cui vive e lavora il notificatario - e che pertanto l'assenza sua e di altri soggetti idonei sia solo momentanea, ricorrendo un'ipotesi di cd. irreperibilità temporanea - lascia supporre che questi, o persona in grado di informarlo, verrà a conoscenza dell'avvenuta notificazione dall'affissione dell'avviso di deposito sulla porta e dalla spedizione della raccomandata' (Cass. 2021/6804).
pagina 5 di 12 Applicando i richiamati principi alla fattispecie in esame, rileva che dal certificato di residenza in atti si evince che, al momento della notifica dell'atto di citazione, la risultava residente a CP_1
Roma, Largo dell'Olgiata n. 15, int. 3, lotto 40 (cfr. certificato allegato all'atto notificato).
Detta circostanza trova riscontro nella dichiarazione resa dalla convenuta che in data 12.10.2022 nell'atto notarile di compravendita dell'immobile oggetto dell'affare di cui al contratto di associazione in partecipazione ha dichiarato di essere ivi residente.
Ancora, la carta di identità della signora quando la stessa è comparsa in udienza a rendere l'interrogatorio formale in data 29.11.23 recava quale luogo di residenza il Comune di Roma, in Largo dell'Olgiata n. 15.
Osservata l'insussistenza della necessità di ulteriori verifiche da parte del notificante alla luce della richiamata interpretazione giurisprudenziale dell'art. 140 c.p.c., occorre verificare se la presunzione di residenza effettiva della destinataria della notifica presso la residenza anagrafica risultante dai pubblici registri sia stata superata dalla parte convenuta eccepente, gravata dal relativo onere probatorio.
Al riguardo, dal certificato anagrafico prodotto dall'attore ai fini della notifica dell'ordinanza ammissiva dell'interrogatorio formale risulta che in data 5.7.2032 la era residente a [...]. CP_1
Sottolineato che il termine per registrare il cambio di residenza risultante dai pubblici registri è di 20 giorni da quello in cui si è verificato cambio (art. 13 D.P.R. 1989/223), rileva in questa sede che la non solo non ha fornito elementi idonei a dimostrare la sua residenza effettiva al momento CP_1 della notifica dell'atto di citazione, ma neanche ha allegato, nella comparsa di costituzione, quale fosse quale il suo luogo di residenza al tempo della notifica della citazione.
Detta circostanza è tanto più rilevante in quanto la si era impegnata a comunicare alla CP_1 controparte l'eventuale modifica dell'indirizzo indicato nel contratto di associazione inter partes, individuato in Roma, Largo dell'Olgiata 15, Isola 40, cioè proprio quello della notifica in esame (art. 12).
La condotta della non consente, pertanto, di ritenere superata la presunzione di CP_1 conoscenza dell'atto notificato presso la residenza anagrafica al momento della notifica della citazione.
Considerato che l'atto di citazione de quo risulta notificato nel rispetto di tutte le prescrizioni a tal fine richieste dall'art. 140 c.p.c. nella relativa interpretazione giurisprudenziale (relata, invio della raccomandata, cartolina di ritorno attestante la spedizione della raccomandata informativa), l'eccezione della convenuta avente ad oggetto la nullità della notifica dell'atto di citazione deve essere rigettata.
Conseguentemente non merita accoglimento l'istanza di remissione in termini svolta dalla convenuta nell'atto di costituzione.
pagina 6 di 12 Modifica della domanda attorea nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c.
Come visto, alla luce dell'intervenuta vendita dell'immobile in Largo dell'Olgiata in data
12.10.22 e quindi dopo l'instaurazione del presente procedimento, riconducibile al febbraio 2022 per effetto della rinnovazione della notifica, l'attore ha modificato parzialmente la propria domanda, chiedendo, in luogo della finzione di avveramento della condizione, l'accertamento dell'avveramento di tale condizione, immutata la richiesta di condanna della controparte di una somma a titolo di apporto e di utili, sia pur quantificati in misura lievemente diversa alla luce dell'intervenuta conoscenza del prezzo di cessione dell'immobile, che, comunque, il si era riservato di meglio quantificare Pt_1 nell'atto di citazione.
Considerato che tale domanda, riferita alla stessa vicenda sostanziale tra le parti in causa, costituisce una modifica di quella originariamente proposta e che la , inizialmente contumace, CP_1
non ha eccepito alcunchè circa la notifica di tale domanda, la stessa deve ritenersi validamente svolta anche se non notificata ex art. 292 c.p.c. (Cass. 1995/10998; Cass. 2018/9538).
Restituzione apporto.
Come visto, le parti hanno stipulato un contratto di associazione in partecipazione avente ad oggetto 'l'Operazione', definita come la partecipazione all'asta e successiva assegnazione dell'immobile in largo Dell'Olgiata e la vendita finale di tale immobile (art. 2 contratto).
In vista del compimento dell'investimento, all'art.
4.1 esse hanno quindi previsto il pagamento di un apporto da parte del nella misura di € 97.500,00 con obbligo a carico dell'associante di Pt_1 restituire detta somma a richiesta dell'associato, non prima e non oltre il 24.12.19, salvo proroga di tale termine da concedersi per iscritto dall'associato.
L'art.
5.2 ha ribadito l'impegno dell'associante a restituire immediatamente il capitale entro il
24.12.19 e il successivo art.
5.3 ha specificato l'impegno entro tale termine, o in quello maggiore concesso dell'associato, anche nel caso di mancata rivendita dell'immobile.
Ancora, l'art. 6 ha nuovamente indicato il diritto dell'associato al rimborso, immediato ed integrale, dell'apporto di capitale nel caso l'associante non fosse riuscita a assegnarsi l'immobile oggetto dell'operazione
Specularmente, l'art. 8 ha stabilito il diritto dell'associato, alla restituzione 'immediatamente' del capitale con le stesse tempistiche di cui al punto 4.1
L'esame delle citate plurime clausole pattizie induce a ritenere che, a prescindere dalla qualificazione data dalla difesa attorea, le parti abbiano previsto la restituzione dell'apporto a favore del allo scadere del termine del 24.12.2019 o di quello eventualmente prorogato, a prescindere Pt_1 dall'esito, totale o parziale, dell'operazione.
pagina 7 di 12 Per quanto l'attore abbia omesso alcuna allegazione al riguardo, gli elementi in atti e la condotta dello stesso inducono a ritenere che egli abbia concesso una proroga del citato termine.
In particolare, la dichiarazione sub lett. b) in data 4.10.21 del sig. padre Persona_2 dell'associante, non solo non contestata ma addirittura prodotta dallo stesso (doc. n. 4), richiama Pt_1
un addendum tra le parti in data 17.6.21 che ha prorogato i termini di cu al contratto di associazione in partecipazione.
Analogamente, gli scambi di corrispondenza successivi (docc. nn. 5 e 6 att.) indicano la ritenuta vigenza dell'accordo e la perdurante non scadenza del termine per la restituzione dello stesso, non richiesto dal Pt_1
Considerato che, secondo le risultanze in atti, ben oltre il 24.12.19, quest'ultimo ha domandato per la prima volta tale rimborso con l'instaurazione del presente giudizio, deve ritenersi che tale momento costituisca la scadenza della proroga del termine concesso dal ai sensi dell'art.
4.1 del Pt_1
contratto.
Visto che non è contestato che quest'ultimo abbia effettato il pagamento della somma di €
97.500,00 al momento della sottoscrizione del contratto inter partes, come evincibile dall'art. 3 del contratto, da quanto precede risultano la sussistenza e l'esigibilità del credito alla restituzione azionato in parte qua dall'attore.
Non è idonea a smentire tale conclusione l'affermazione della nel corso dell'interpello CP_1 secondo cui non sussisterebbe l'obbligo di restituzione dell'apporto perché l'operazione sarebbe in perdita (cfr. verb. ud. 29.11.23)
Evidenziato che la convenuta non ha fornito alcun elemento da cui dedurre un saldo negativo dell'operazione, occorre, comunque, rilevare che l'art.
7.2 del contratto ha escluso la partecipazione dell'associato alla copertura di eventuali perdite derivanti dall'operazione.
Ne discende l'inutilizzabilità dell'apporto al fine indicato dalla convenuta anche nell'ipotesi di dimostrazione di un'eventuale chiusura in perdita dell'operazione .
La viene, pertanto, condannata a pagare al la somma di € 97.500,00. CP_1 Pt_1
Trattandosi di obbligazione pecuniaria discendente dall'intervenuta esecuzione del contratto di associazione in partecipazione, l'omessa formulazione della domanda circa gli interessi esime il
Tribunale dalla pronuncia su tale punto (Cass. 2021/ 36659; Cass. 1995/634).
Utili.
Come pure visto, i contraenti hanno previsto il diritto dell'associato agli utili dell'iniziativa, discendenti dalla positiva conclusione dell'operazione, comprensiva non solo dell'assegnazione dell'immobile in oggetto ma anche della rivendita dello stesso.
pagina 8 di 12 In particolare, essi hanno fissato nel 50% la misura di utili spettante al derivante dalla Pt_1 differenza di prezzo tra assegnazione e successiva vendita dell'immobile sito in Largo dell'Olgiata, da ritenersi acquisito al momento della sottoscrizione del preliminare di vendita dell'immobile con il promissario acquirente (art. 7.1)
Le parti hanno, quindi, specificato che detto utile si intende al lordo delle imposte di pertinenza dell'associante e al netto dei costi vivi, direttamente riferibili all'operazione stessa (notarili, imposte di registro, professionali) (art. 7.2) e hanno stabilito la relativa liquidazione entro i 15 giorni successivi alla chiusura finale dell'operazione e incasso del prezzo di vendita dell'immobile (art.
8.1 lett. b).
Ut supra visto, l'operazione, come prospettata dalle parti con l'aggiudicazione dell'immobile e la successiva rivendita è stata portata a compimento.
In particolare, dai documenti di causa risulta, e non è contestato, che, quale esito della procedura di vendita senza incanto, in data 17.2.2020 è stato emesso il decreto di trasferimento dell'immobile a favore di con l'esborso complessivo di € 1.001.713,13 (comprensivo di CP_1
spese e costi;
cfr. doc. n. 2 att).
Emerge inoltre che con atto notarile in data 12.10.2022 la sig.ra ha ceduto alla sig.ra CP_1 [...] il medesimo immobile per il corrispettivo di € 1.600.000,00 integralmente versato al momento Per_1 dell'atto notarile (doc. n. 7 att.).
Sulla base di tali dati, che danno conto non solo della realizzazione dell'operazione ma anche di un saldo positivo della stessa, occorre a questo punto verificare la sussistenza e l'ammontare di quei costi vivi che le parti hanno stabilito dover essere detratti dalla differenza di tali prezzi in vista della liquidazione gli utili dell'investimento. Per_
Al riguardo, dal contratto di compravendita con la si evince che l'unico costo sopportato dall'alienante, odierna convenuta, in virtù di tale cessione, consiste nella quota di provvigione corrisposta alla per l'importo di € 78.080,00. Parte_2
Da tale contratto risulta che, invece, le imposte e le tasse di trasferimento e le spese notarili di istruttoria legale sono state previste a carico dell'acquirente. Per_
Applicando il richiamato art. 7, detraendo dal corrispettivo di compravendita alla pari ad €
1.600.000,00, la somma di € 1.001.713,63 pagata in sede di aggiudicazione (come indicato dal Pt_1 includendo i costi e le spese dell'asta, oltre al prezzo di aggiudicazione, v. p. 5 memoria ex art. 183, comma6, n. 1 c.p.c.) si ottiene la somma di € 598.286, 87.
Sottratto da tale importo il costo della mediazione immobiliare di € 78.080,00, risulta la somma di € 520.206,87.
In applicazione dell'art.
7.1 lett b) del contratto, detta somma costituisce l'utile dell'operazione.
pagina 9 di 12 Ne consegue che il ha diritto al pagamento del 50% di tale somma, pari ad € 260.103, Pt_1
435.
Non è idonea a contrastare la suddetta conclusione l'eccezione della , che ha contestato la CP_1 quantificazione avversaria, facendo valere l'omessa dimostrazione da parte del dei costi vivi di Pt_1 cui all'art. 7 del contratto, asseritamente non limitati alle spese per la mediazione.
Al riguardo rileva che l'associato, creditore istante che agisce per l'adempimento del contratto, ha allegato a fondamento della propria pretesa il contratto e i due atti aventi ad oggetto il trasferimento degli immobili contenenti l'indicazione dei relativi costi.
Sarebbe spettato alla , debitrice convenuta in un giudizio a cognizione piena, dimostrare CP_1
l'esistenza di un fatto impeditivo o estintivo dell'avverso credito e quindi dare la prova di quegli eventuali ulteriori costi in ipotesi idonei a ridurre l'utile secondo le disposizioni pattizie (Cass. Sez. Un.
2001/13533).
Ciò a maggior ragione in considerazione del fatto che sulla medesima grava l'obbligo di rendiconto, come previsto dall'art. 2552 c.c. secondo cui 'in ogni caso l'associato ha diritto al rendiconto dell'affare compiuto o a quello annuale della gestione se questa si protrae per più di un anno'.
Ne discende la totale infondatezza della contestazione della convenuta, che dopo aver omesso di comunicare la conclusione dell'affare all'associato ed aver violato l'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 2552, comma 3, c.p.c., cerca ora di sottrarsi al proprio onere probatorio.
A rafforzare la conclusione della sussistenza in capo alla dell'obbligo di fornire i costi in CP_1 ipotesi necessari per ricalcolare gli utili dell'operazione si aggiunge il principio di vicinanza della prova.
Dal fatto, che, in conformità, peraltro al disposto del più volte menzionato art. 2552 c.c. , 'la gestione dell'operazione è di pertinenza esclusiva dell'associata', discende che la possibilità di conoscere in via diretta o indiretta i costi di tale operazione va riconosciuta in capo alla e non CP_1
certo al (cfr. Cass. 2022/12910; nel merito Tribunale Milano sez. I, 02/01/2023, n.22). Pt_1
Essendo la stessa la più prossima ai fatti modificativi o estintivi dell'avverso diritto, gravava sulla medesima l'obbligo di provare e allegare detti fatti, con la allegazione delle singole spese e relative causali riferibili all'affare di cui al contratto in partecipazione.
L'omessa dimostrazione di tali fatti determina la fondatezza della domanda attorea anche in relazione al quantum creditorio.
pagina 10 di 12 Visto, pertanto, che gli utili ricavati dall'operazione, al netto dei costi, ammontano ad €
520.206,87, l'applicazione dell'art. 7 dell'azionato contratto determina il diritto del alla somma Pt_1 di € 260.103, 435.
Considerato che neppure per la voce in esame il ha formulato domanda di interessi, la Pt_1
natura di obbligazione pecuniaria in oggetto esime il Tribunale dalla pronuncia su tale punto (Cass.
2021/ 36659 cit.).
Art. 96, comma 3, c.p.c.
Parte attrice ha chiesto la condanna della controparte al risarcimento dei danni ex art. 96, comma 3, c.p.c. allegando che la avrebbe 'calpestato in ogni modo possibile il diritto di credito CP_1
del tenendo un comportamento che richiama – absit aniura verbis!- il titolo del noto film Pt_1
'prendi i soldi e scappa' (p.
9-10 memoria conclusionale).
Nonostante le colorite, e per la verità non del tutto appropriate, espressioni utilizzate dalla difesa attorea in un atto giudiziario, ritiene il Tribunale che non siano ravvisabili nella fattispecie i presupposti per la condanna della al richiesto pagamento. CP_1
Parte attrice ha infatti ha introdotto il presente giudizio allegando la circostanza che la CP_1 non avrebbe avuto alcuna intenzione di lasciare l'immobile di Largo dell'Olgiata pur dopo essersene aggiudicata la proprietà, tenendo una linea di condotta finalizzata a che la vendita di tale immobile non avvenisse (p. 7 cit.).
Come visto, siffatta allegazione è stata smentita dagli avvenimenti successivi all'introduzione della causa, atteso che qualche mese dopo l'iscrizione della causa a ruolo, la convenuta ha alienato l'immobile in questione.
In virtù di quanto precede la domanda viene rigettata.
Spese del giudizio
Le spese del giudizio seguono la regola della soccombenza e vengono poste a carico di parte convenuta soccombente, in applicazione del D.M. 2014/55 nella versione, applicabile ratione temporis, nella misura liquidata nel dispositivo, tenuto conto del valore della causa, delle questioni trattate, dell'attività svolta anche nella fase cautelare in corso di causa, nonostante la soccombenza dell'attore in tale fase endoprocessuale del giudizio (Cass. 2022/ 9785), in mancanza di nota spese.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione respinta e/o assorbita, così provvede:
pagina 11 di 12 1) accertata la scadenza del termine pattizio, condanna al Controparte_1 pagamento a della somma di € 97.500,00 a titolo di restituzione dell'apporto versato Parte_1
in virtù del contratto di associazione in partecipazione per cui è causa;
2) verificata la realizzazione dell'operazione di cui all'art. 2 del contratto di associazione inter partes, visto l'art. 7 di tale contratto, condanna a pagare a Controparte_1 la somma di € 260.103,435; Parte_1
3) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da parte attrice in quanto infondata;
4) condanna a rimborsare a le spese del giudizio, Controparte_1 Parte_1 liquidate nella misura complessiva di € 22.457,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed altri accessori come per legge.
Milano, 24 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Ludovica Palmieri
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