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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 12/06/2025, n. 41 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 41 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 33-1/2025 P.U.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 33/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. VITTORIA Parte_1 C.F._1
ROMANIELLO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.04.2025, il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio.
A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, la difesa del ha Pt_1 prodotto quanto richiesto dal Tribunale, che quindi, senza necessità di svolgimento di ulteriori udienze, può pronunciarsi sulla richiesta.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
. Parte_1
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Casalmaggiore.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed a seguito della richiesta di integrazioni del 18.04.2025, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante Parte_1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli Istituti previdenziali e soprattutto del ceto bancario (con cessioni e pignoramenti del quinto già gravanti sullo stipendio), in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1.800 euro mensili, comprensivi di indennità e premi) e patrimoniali, non avendo lo stesso altre proprietà mobiliari (se non una autovettura di scarso valore che ha chiesto essere esclusa dalla liquidazione) o immobiliari.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Quanto all'autovettura, allo stato il Tribunale ritiene di poterla escludere solo temporaneamente dalla liquidazione, in modo da consentire al ricorrente di utilizzarla per le esigenze familiari e lavorative;
sarà poi il Liquidatore, all'esito del triennio di legge, a valutare la convenienza di un tentativo di vendita competitiva ovvero della rinuncia alla sua liquidazione.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore, nonché di eventuali cessioni volontarie del quinto ancora vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
; Pt_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore il dott. (già Gestore c/o l'OCC), il quale Persona_1 procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di proprietà del ricorrente, che potrà essere utilizzata nel corso della procedura, al termine della quale il Liquidatore ne valuterà l'opportunità di vendita o di rinuncia;
6) riserva a separato provvedimento del G.D. l'individuazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
7) dispone la sospensione di tutte le trattenute sullo stipendio del debitore effettuate in forza di pignoramenti, assegnazioni o cessioni volontarie del quinto, sino al termine della procedura;
8) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
9) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
10) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
11) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CREMONA
Il Tribunale Collegiale, nella seguente composizione: dott. Andrea Milesi Presidente estensore dott. Giorgio Scarsato Giudice dott. Daniele Moro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA DI APERTURA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA nella causa iscritta al n. R.G. 33/2025 P.U. per l'apertura della Liquidazione controllata richiesta da:
C.F. – con l'Avv. VITTORIA Parte_1 C.F._1
ROMANIELLO
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 7.04.2025, il ricorrente ha avanzato istanza di apertura del procedimento di liquidazione controllata in proprio.
A seguito di richiesta di integrazione documentale e chiarimenti, la difesa del ha Pt_1 prodotto quanto richiesto dal Tribunale, che quindi, senza necessità di svolgimento di ulteriori udienze, può pronunciarsi sulla richiesta.
* * *
Va dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata del sovraindebitato
. Parte_1
In primo luogo, sussiste la competenza territoriale dell'intestato Tribunale, avendo il ricorrente residenza in Casalmaggiore.
La produzione documentale, effettuata contestualmente al deposito del ricorso ed a seguito della richiesta di integrazioni del 18.04.2025, consente di ricostruire compiutamente la situazione reddituale e patrimoniale del ricorrente, così come attestato anche dal Gestore nominato dall'O.C.C. nella relazione ex art. 269 CCI, nonché di valutare la sussistenza dei requisiti soggettivi di ammissione.
Va dunque dichiarata l'apertura della procedura di liquidazione controllata nei confronti di , non assoggettabile a procedure concorsuali maggiori, e versante Parte_1 evidentemente in stato di sovraindebitamento (inteso come perdurante squilibrio tra impegni finanziari e redditi disponibili), se solo si consideri l'entità del passivo accertato dal Gestore rispetto alla posizione debitoria accumulata nei confronti dell'Erario, degli Istituti previdenziali e soprattutto del ceto bancario (con cessioni e pignoramenti del quinto già gravanti sullo stipendio), in rapporto alle capacità reddituali attuali (il ricorrente percepisce uno stipendio da lavoro subordinato intorno ai 1.800 euro mensili, comprensivi di indennità e premi) e patrimoniali, non avendo lo stesso altre proprietà mobiliari (se non una autovettura di scarso valore che ha chiesto essere esclusa dalla liquidazione) o immobiliari.
Il riferimento che l'art. 268, comma 4, lettera b) fa al “Giudice” anziché al “Tribunale” va inteso nel senso che l'importo da trattenere quale quota di reddito non ricompresa nella liquidazione dovrà essere individuato mediante apposito provvedimento del G.D., ed a fronte di sopravvenuti miglioramenti significativi della situazione reddituale del ricorrente, il Liquidatore dovrà segnalare l'esigenza di un adeguamento dell'importo individuato, così da consentire al G.D. di modificare quanto disposto originariamente sul punto.
Quanto all'autovettura, allo stato il Tribunale ritiene di poterla escludere solo temporaneamente dalla liquidazione, in modo da consentire al ricorrente di utilizzarla per le esigenze familiari e lavorative;
sarà poi il Liquidatore, all'esito del triennio di legge, a valutare la convenienza di un tentativo di vendita competitiva ovvero della rinuncia alla sua liquidazione.
Occorre infine espressamente dichiarare che l'effetto di inefficacia di tutti i pagamenti eseguiti in favore dei creditori concorsuali dopo l'apertura di una procedura regolata dal CCI determina necessariamente che cessino le eventuali trattenute sullo stipendio effettuate in forza delle procedure esecutive presso terzi, ovvero in forza di volontaria cessione del quinto, proprio per evitare la violazione della par condicio creditorum: nel caso di specie, quindi, dovranno cessare gli effetti sugli importi effettivamente erogati dal datore di lavoro in forza dei pignoramenti già in essere nei confronti del debitore, nonché di eventuali cessioni volontarie del quinto ancora vigenti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cremona, nella riportata composizione, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione respinta:
1) dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata nei confronti di
[...]
; Pt_1 C.F._1
2) nomina Giudice delegato il dott. Andrea Milesi;
3) nomina Liquidatore il dott. (già Gestore c/o l'OCC), il quale Persona_1 procederà con le formalità di cui agli articoli 272 e ss CCI, previa apertura di un conto corrente, su cui verranno versate le somme costituenti l'attivo e da cui verranno eseguiti i pagamenti, secondo il programma di liquidazione che verrà redatto in conformità all'art. 272, commi 2 e 3 CCI;
4) assegna ai creditori ed ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso dei ricorrenti, il termine perentorio di giorni 90 dalla pubblicazione della presente sentenza per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, rivendicazione, o ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art 201 CCI;
5) ordina ai ricorrenti, ed ai terzi che li detengano, di consegnare e rilasciare i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione, ad eccezione dell'autovettura di proprietà del ricorrente, che potrà essere utilizzata nel corso della procedura, al termine della quale il Liquidatore ne valuterà l'opportunità di vendita o di rinuncia;
6) riserva a separato provvedimento del G.D. l'individuazione della quota di reddito che dovrà essere riversata nella procedura;
7) dispone la sospensione di tutte le trattenute sullo stipendio del debitore effettuate in forza di pignoramenti, assegnazioni o cessioni volontarie del quinto, sino al termine della procedura;
8) dispone che il Liquidatore depositi atto di accettazione dell'incarico, entro 5 giorni dalla comunicazione della sentenza;
9) dispone che il Liquidatore rediga rapporti riepilogativi semestrali, a decorrere dalla data di accettazione dell'incarico, a cui allegare i movimenti dei conti correnti riferibili alla procedura ed ogni altra documentazione utile e che, terminata la liquidazione, depositi il rendiconto e l'istanza di liquidazione del saldo del proprio compenso;
10) dispone che il Liquidatore provveda, entro quindici giorni dalla comunicazione del presente decreto, alla trascrizione del decreto sui beni mobili registrati, nonché alla pubblicazione della presente sentenza sul sito internet www.tribunale.cremona.giustizia.it;
11) dispone la prenotazione a debito delle spese relative alla registrazione ed alle trascrizioni della presente sentenza, onerando sin d'ora il Liquidatore di operare il versamento del non appena vi siano risorse sufficienti Parte_2 nell'attivo.
Manda alla cancelleria per la comunicazione della presente sentenza al ricorrente ed al Liquidatore nominato.
Così deciso in Cremona, nella Camera di consiglio del 23/05/2025
Il Presidente estensore dott. Andrea Milesi