Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
n. 1337/2025 r.g.v.g.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di NAPOLI NORD
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Anna Scognamiglio Presidente rel/est. dott.ssa Maria Grazia Lamonica Giudice dott.ssa Francesca Sequino Giudice ha pronunciato la seguente:
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1337 del Ruolo Generale della volontaria Giurisdizione dell'anno
2025, avente per oggetto: divorzio
TRA
, nata a [...] il [...], C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Afragola (NA), alla Via Rossini n. 34, presso lo studio dell'avv. Claudio
Montariello, che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
E
, nato a [...] il [...], C.F. , Parte_2 C.F._2 elettivamente domiciliato in Casoria (NA) alla via Garigliano n.12, presso lo studio dell'avv. Ernesto
Cstiello, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
RICORRENTI
con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni: All'udienza del 26.06.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c, le parti depositavano note disgiunte, rispettivamente in data 18.06.2025 ed in data
24.06.2025 con le quali confermavano la volontà di non volersi riconciliare e chiedevano la pagina 1 di 4
Il PM, apponendo il visto, nulla opponeva.
MOTIVAZIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso congiunto, depositato in data 31.03.2025, i coniugi di cui in premessa, premettevano di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore (NA), in data 29.05.2014, in costanza del quale nascevano due figli: il 31.05.2011 in Frattamaggiore, , in data 14.07.2016 in Frattamaggiore;
Per_1 Per_2 che, venuta meno l'affectio coniugalis, le parti addivenivano alla separazione consensuale, alle condizioni di cui al decreto di omologa, emesso dal Tribunale di Napoli Nord in data 04.07.2023, a conclusione del giudizio recante r.g. 13956/2018.
Pertanto, stante la permanenza della separazione e l'impossibilità di una riconciliazione chiedevano pronunciarsi la cessazione degli effetti civile del matrimonio alle condizioni concordate in ricorso.
Con note scritte disgiunte depositate, rispettivamente in data 18.06.2025 ed in data 24.06.2025, le parti dichiaravano di volersi avvalere della facoltà di rinunciare all'udienza e confermavano la volontà di non riconciliarsi, chiedendo la pronuncia del divorzio alle condizioni esplicitate in ricorso.
Il PM apponeva il visto in data 15.04.2025 ed il Giudice invitava le parti ad integrare la documentazione dalla quale si evinceva che le parti avevano contratto matrimonio a Frattaminore.
Ciò posto, la domanda è fondata e va accolta.
Si è dunque realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.55/2015, essendo decorso il periodo di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Napoli Nord, in data 04.07.2023, nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'emissione del decreto di omologa in pari data, e da quella data è perdurato lo stato di separazione, che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotto.
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni e concordato le condizioni di divorzio:
“1) I figli resteranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre;
2) il padre potrà vedere o tenere con se i figli secondo il seguente calendario:
- il lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 18.00 alle 20.30 prelevandoli dalla casa materna e ivi accompagnandoli;
- a settimane alterne il week end dalle ore 18.00 del sabato alle ore 21.00 della domenica con pernottamento presso il padre;
pagina 2 di 4 - i figli trascorreranno con il padre il giorno della Festa del Papà, dell'onomastico e compleanno del papà dalle ore 17.00 alle ore 21.00, il giorno dell'onomastico e del compleanno dei figli, ad anni alterni dalle ore 17.00 alle ore 21.00;
- i minori inoltre trascorreranno il 25 dicembre, il 01 gennaio ed il 06 gennaio dalle ore 12.00 alle ore 21.00 presso il padre;
- i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore e Lunedì in Albis con l'atro, alternativamente e resteranno presso la madre il giorno della festa della mamma, il giorno del suo onomastico e del suo compleanno;
3) durante il periodo estivo entrambi i genitori avranno diritto di trascorrere 15 gironi consecutivi con le minori Il periodo estivo verrà concordato entro il 30.06 di ogni anno. Durante i giorni in cui i figli resteranno con la madre per i 15 giorni di sua spettanza, il padre non eserciterà il proprio diritto di visita che riprenderà regolarmente al termine di tali 15 giorni;
4) i genitori sono tenuti a comunicare eventuali spostamenti dei minori solo in caso di pernottamento fuori la provincia di Caserta;
5) la sig.ra riceverà dal sig. la somma di € 400,00 Parte_1 Parte_2
(quattrocento/00) per il mantenimento dei figli, somma rivalutata annualmente, da corrispondersi entro il 5 di ogni mese;
6) il sig. autorizza la sig.ra ad incassare il 100% dell'assegno Parte_2 Parte_1 unico in favore dei figli, erogato dall'INPS;
7) A fronte dell'autorizzazione di cui al punto 6) che precede le parti concordano che le spese straordinarie relative alle minori, saranno sostenute interamente dalla sig.ra mentre Parte_1 il sig. si obbliga a corrispondere: a) la somma di € 100,00 a titolo di contributo spese Parte_2 odontoiatriche già preventivate per lavori in corso di esecuzione e fino al completamento degli stessi;
b) € 100,00 entro il 05 del mese di luglio di ogni anno quale cintributo cambio stagione vestiario;
c) €
100,00 entro il 05 del mese di dicembre di ogni anno quale contributo cambio stagione vestiario
8)I coniugi si impegnano a prestare il loro consenso per il rilascio e/o rinnovo del passaparto e della carta d'identità”.
Non essendo tali condizioni in contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico, nonché conformi all'interesse della prole, il Tribunale ritiene di poterle integralmente recepire.
Attesa la natura della pronuncia nulla va disposto sulle spese.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
pagina 3 di 4 dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Frattamaggiore (NA), in data
29.05.2014, da , nata a [...] il [...], C.F. Parte_1
, e , nato a [...] il [...], C.F. C.F._1 Parte_2
, alle condizioni concordate e riportate in motivazione;
C.F._2 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattaminore di procedere all'annotazione della presente sentenza in margine all'atto di matrimonio (Atto N. 10- parte II- Serie A –anno 2014) per le incombenze di cui al DPR 396/2000; nulla sulle spese.
Così deciso in Aversa in camera di consiglio il 26 giugno 2025
Il Presidente est.
Dr.ssa Anna Scognamiglio
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