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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/07/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 40/2020.
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40/2020 R.G. e vertente tra
(P.I. ) e per essa la sua Parte_1 P.IVA_1
procuratrice (C.F.-P.I. , in persona dei loro l.r.p.t. e qui di Parte_2 P.IVA_2
Parte_ seguito anche solo ” ovvero o ”, Pt_2 Pt_4 con l'avv. GIOVANNI MAZZITELLI (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con l'avv. NICOLA SANTOSTEFANO (C.F. CodiceFiscale_6
Email_2
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 895/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 19/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3436/2006 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti , CP_1 [...]
, e hanno adito il CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (n. 3436/2006 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 585/2006 (proc. n. 2429/2006), emesso da
Giudice del medesimo Tribunale in data 11.07.2006 e notificato il 28.07.2006 e ingiungente a tali parti (il quale debitore principale e le parti , CP_1 CP_2
e quali garanti) il pagamento Controparte_3 Controparte_4 dell'importo di € 129.606,62 [di cui: (a) € 30.189,48 a titolo di saldo debitorio, al
9.02.2006, del c/c n. 5236,68; (b) € 99.417,14 a titolo di residuo insoluto del finanziamento n.
3079492,330], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
Gli opponenti hanno contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione e hanno in particolare dedotto che:
(1) già pendeva presso il Tribunale azione di rendiconto e di rideterminazione delle somme in relazione ai predetti rapporti proposta dal (proc. n. 857/2004 R.G.); CP_1
(2) la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. era carente di legittimazione passiva, risultando i
Parte rapporti riferibili a un soggetto diverso ( ;
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(3) l'ingiunzione era globalmente erronea per anatocismo contra legem, mancata considerazione dei ratei già pagati e garanzia dei fideiussori mai emessa e comunque estinta ex artt. 1956 e 1957 c.c.;
(4) a essi spettava inoltre il risarcimento dei danni, da quantificarsi in misura pari a €
100.000,00, per le condotte illecite realizzate dalla controparte (segnalazione nella Centrale
Rischi della B.I. e iscrizione di ipoteca).
I.1.2.- Con comparsa del 31.01.2007 si è poi costituita la MPS GESTIONE CREDITI
BANCA S.P.A., contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato il titolo monitorio da essa richiesto e
Parte conseguito solo come mandataria della e avendo invece gli opponenti proceduto a evocarla in giudizio solo in proprio.
I.1.3.- A seguito di ciò, all'udienza del 13.11.2017, gli opponenti hanno chiesto e ottenuto di essere autorizzati a integrare il contraddittorio nei confronti di MPS GESTIONE CREDITI
Parte BANCA S.P.A. non in proprio, ma in nome e per conto della
I.1.4.- A fronte della relativa integrazione, con comparsa del 29.04.2008 si è costituita, nella qualità da ultimo precisata, MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) la prescrizione dei diritti azionati da controparte;
(2) la tardività dell'opposizione in violazione dei termini di cui all'art. 641 c.p.c.;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, dell'opposizione e delle richieste avversarie.
I.1.5.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. depositata il
16.04.2010, nonché successivi elaborati integrativi depositati in data 14.05.2012, 25.03.2013,
13.01.2017 e 17.10.2018), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 895/2019 depositata il
19/06/2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto l'opposizione e per l'effetto, previa declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, integralmente revocato il d.i. n. 585/2006;
(b) condannato poi l'opposta alla restituzione dell'indebito (€ 14.462,00), oltre interessi;
(c) dichiarato la nullità del contratto di finanziamento n. 3079492,330;
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(d) regolato le spese di lite (compensate per 1/2 e per il restante 50% poste a carico dell'opposta) e di C.T.U (poste integralmente a carico della parte opposta). Parte I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello da (rappresentata, come in epigrafe indicato, da ), instaurando l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 40/2020) e Pt_2 ivi in particolare contestando l'erronea dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento, attesa:
(a) la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi del collegamento negoziale;
(b) la piena liceità, in ogni caso, del c.d. mutuo di scopo.
I.2.2.- A seguito poi di udienza differita “ex art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c.” al
“26/11/2020” (cfr. provvedimento depositato il 24.01.2020), con comparsa del 5.11.2020 si sono poi costituiti gli appellati , , CP_1 CP_2 [...]
e , tutti deducendo l'inammissibilità ex art. 348 CP_3 Controparte_4 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza dell'avverso gravame, nonché il CP_1 proponendo altresì appello incidentale sia per il riconoscimento dell'indebito del c/c n.
5236.68 in misura più elevata rispetto a quanto indicato in sentenza [+ € 95.921,83 in luogo del minor importo di + € 14.462,00)], sia per la concessione del risarcimento dei danni [da quantificarsi in misura pari a € 100.000,00 ovvero nella diversa somma anche equitativamente determinata ex artt. 1226 e 2056 c.c.].
I.2.3.- Con provvedimento del 22.-25.03.2024, ritenuti non sussistenti i presupposti per la definizione del gravame mediante ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e non esercitabili i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 28.03.2025, comunicato alle parti il
31.03.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2.] è da ritenersi senz'altro superata, avendo la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il
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tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ed essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni [v. supra, sub I.2.3.]; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) l'appello incidentale proposto dal [v. supra, sub I.2.2.] è CP_1
pacificamente ammissibile e scrutinabile, in quanto avanzato nel termine decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché proposto, come detto (v. supra, sub I.2.2.), nella comparsa del 5.11.2020 a fronte di udienza (espressamente differita “ex art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c.”) del
26.11.2020, essendo pacifico “che il termine di venti giorni debba rapportarsi” appunto
“all'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma”, risultando quindi senz'altro
“tempestivamente proposta” “l'impugnazione incidentale” fatta valere “con comparsa di costituzione depositata nei venti giorni anteriori alla prima udienza di comparizione, così come differita d'ufficio ai sensi del 5° comma” “dell'art. 168-bis c.p.c.” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/01/2011, n. 1567 e Cass. civ., 29/04/2005, n. 8897)] e altresì giustificato dalla richiesta di modifica, da parte dell'impugnante principale e in senso a sé sfavorevole, dell'assetto di interessi stabilito nella sentenza – mirando la Banca appellante a conseguire l'affermazione della validità del mutuo dichiarato invalido in prime cure e il conseguente riconoscimento della quota parte di credito già azionato in via monitoria -, sussistendo pertanto l'interesse a proporre l'impugnazione ex art. 334 c.p.c., come noto sperimentabile anche nei confronti di capi diversi e autonomi da quelli già gravati ex adverso [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 7/11/1989, n. 4640, nonché succ. conf. – v., ex multis, Cass. civ., 28/03/2024, n.
8486; Cass. civ., 26/01/2024, n. 2506; Cass. civ., 5/09/2022, n. 26139; Cass. civ., 28/07/2022,
n. 23584; Cass. civ., Sez. un., 23/01/1998, n. 652];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il
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quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito vanno poi disattese entrambe le impugnative avanzate - sia in via principale, sia in via incidentale – e va confermata la sentenza appellata.
Parte V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal gravame formulato in via principale da esso verte in particolare sul finanziamento n. 3079492,330 del 5.09.2002, e in specie sulla sua nullità, declaratoria emessa dal Tribunale di prime cure [cfr. pag. 10-13, punto 6., nonché pag.
15, punto 3), della sentenza gravata], considerando, in particolare:
(a) la circostanza, emergente per tabulas, della “destinazione funzionale del contratto di finanziamento” “all'estinzione o ripianamento delle scoperture di conto corrente”;
(b) la pacifica “applicazione”, in quest'ultimo, “di competenze illegittime” (dovuti, e.g., a oneri non dovuti e a capitalizzazione anatocistica contra legem);
(c) la conseguente “illegittimità derivata del contratto di finanziamento”, in quanto volto a ripianare “debiti illegittimi” [considerando che il c/c, ove rideterminato secundum legem,
“registra[va] un saldo liquido, variato positivamente, già al 31.12.2001” e che ciò evidentemente “avrebbe indotto il a non concludere affatto il contratto di CP_1 finanziamento” la cui somma era stata “accreditata integralmente sul conto corrente n.
5236,68”].
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V.1.- Tali statuizioni sono state qui contestate dalla Banca appellante, come innanzi osservato
[v. supra, sub I.2.1.], sotto due diversi versanti [i.e. mancanza dei presupposti del collegamento negoziale e la liceità di per sé del mutuo di scopo], entrambi tuttavia da disattendere.
VI.- Quanto, in specie, all'asserita mancanza di collegamento [v. supra, sub I.2.1., punto (a)], tale appellante ha in particolare sostenuto che:
(1) il finanziamento qui in esame non poteva ritenersi un mutuo “di scopo”, non esistendo nessun collegamento tra tale finanziamento e il c/c n. 5236,68;
(2) la somma era stata in ogni caso contabilmente versata, comportando la sua eventuale mancata restituzione un arricchimento indebito del correntista.
Entrambe le deduzioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VI.1.-VI.2.], risultano tuttavia insuscettibili di accoglimento.
VI.1.- Muovendo dal rilievo indicato supra, sub VI., punto (1), occorre rammentare che:
(A) l'animus colligandi non necessita, come noto, formule solenni o sacramentali, essendo necessario, ma anche sufficiente, che dalla “volontà” globalmente “obiettivata nel contenuto dei … negozi” in qualche modo emerga un “intento pratico delle parti”, desumibile dal regolamento contrattuale complessivamente interpretato (art. 1363 c.c.) e dagli “interessi” ivi espressi e che il contratto “è concretamente diretto a realizzare”, “di volere non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro” e dunque il “raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici” [cfr., ex multis, Cass. civ., 24/03/2014, n. 6879; Cass. civ., 16/02/2010, n. 3589; Cass. civ., 8/07/2004, n. 12567];
(B) tale “fine ulteriore” emergente dall'“intento pratico delle parti”, inoltre, vale a connotare il mutuo come mutuo c.d. di scopo, atteso che lo “scopo” al quale “l'attribuzione delle somme” viene “preordinata” dalle parti evidentemente “rientr[a] nella causa concreta del contratto”:
“la destinazione delle somme mutuate” “per raggiungere una determinata finalità”, infatti,
“entra nella struttura del negozio”, “connotandone il profilo causale e così ampliando lo stesso rispetto alla sua normale consistenza”, integrando “una finalità convenzionale” esteriorizzata e che “assum[e] rilevanza sotto il profilo causale” (essendo il mutuo volto a
“procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a” una data “utilizzazione”), risultando
“parte” integrante del “regolamento di interessi voluto dalle parti”, “non” essendo poi
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“indispensabile che questo interesse sia bilanciato in termini sinallagmatici”, atteso che “è” appunto e solo tale “ampliamento della causa” a precipuamente “caratterizzare il contratto di mutuo concluso fra le parti” e a renderlo, in definitiva, un “mutuo di scopo convenzionale”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 21/10/2019, n. 26770; Cass. civ., 18/06/2018, n. 15929; Cass. civ.,
19/10/2017, n. 24699, nonché arg. ex Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n. 5841].
VI.1.1.- Applicando tali coordinate al caso qui in esame, è da osservarsi che nel caso di specie, come evidenziato in prime cure [cfr. pag. 12 della sentenza appellata] e qui da ribadirsi, l'“intento pratico delle parti” e il loro “fine ulteriore” era stato da esse chiaramente
“obiettivato”, avendo le parti invero specificamente evidenziato, fin dalle premesse e dal 1° articolo del loro accordo (rubricato, del resto ed ex aliis, “Scopo, modalità di concessione e di utilizzo del finanziamento”), che il “finanziamento” era “da destinare a ripristino liquidità”, essendo stato “chiesto alla Banca” ed essendo quest'ultima “disposta ad effettuar[lo]” proprio perché fosse “destina[to] allo scopo di cui sopra” e “concede[ndo]” essa “Banca” il
“finanziamento”, appunto e solo, “per lo scopo previsto alla lettera a) nelle premesse”, e dunque perché “da destinare a ripristino liquidità” [cfr. pag. 1, “premesse” e “art. 1”, del contratto n. 3079492,330 del 5.09.2002].
VI.1.2.- Mediante tali clausole – chiaramente non aventi portata meramente enunciativa, ma precettiva (ivi imprimendosi una determinata “destinazione” al mutuo, concesso e che la
Banca era “disposta ad effettuare” proprio perché “da destinare” “a ripristino liquidità”: cfr. ancora pag. 1, “premesse” e “art. 1”, del contratto n. 3079492,330 del 5.09.2002), nonché costituenti “parte integrante e sostanziale del … contratto” (cfr. art. 1, 1° cpv., del contratto da ultimo menzionato) e dunque munite di analoga forza vincolante (art. 1372 c.c.) – le parti avevano pertanto espressamente obiettivato la loro volontà di coordinamento, inserendo una
“finalità convenzionale”, uno “scopo”, “una modalità” “di utilizzo” delle somme mutuate, chiaramente idonea a “caratterizzare il contratto di mutuo concluso fra le parti” come “mutuo di scopo convenzionale”, avendo esteriorizzato il proprio “interesse” e “intento pratico” a far sì che il finanziamento, tramite l'accredito sul c/c, fosse “destinato” al ripianamento della passività ivi esposte.
VI.1.3.- Ripianamento che evidentemente nel caso di specie poi coinvolgeva anche l'interesse dell'istituto finanziatore [cfr., ex aliis, Cass. n. 15929/2018, cit., e Cass. n. 24699/2017, cit.],
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trattandosi ovviamente delle passività in quel frangente esposte sul c/c di regolazione del mutuo, intrattenuto presso la medesima Banca finanziatrice [i.e. il c/c n. 5236,68, come del resto precisato nello stesso contratto di finanziamento – “la parte finanziata incarica, quindi, la Banca di provvedere al versamento di detta somma sul conto corrente n. 5236,68 a Lei intestato, presso la Filiale di Catona della medesima Banca” (cfr. art. 3, 2° cpv., a pag. 1 del contratto)] e non avendo del resto la Banca, odierna appellante, dimostrato un'eventuale diversa passività da ripianarsi e alla quale in thesi avrebbe potuto e dovuto “destinarsi” il finanziamento [come pur necessario, in ossequio al noto principio per cui è “onere del creditore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito”, “provare
l'esistenza di tale altro suo credito”, nonché le ragioni e le “condizioni necessarie” per la
“diversa imputazione” a quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528; Cass. civ., 27/10/2022, n. 31837; Cass. civ., 14/01/2020, n. 450; Cass. civ., 23/06/2009, n. 14620;
Cass. civ., 27/07/2006, n. 17102; nonché Trib. Piacenza, 21/01/2020, n. 34, in Dejure.it)].
VI.1.4.- A fronte di ciò, è evidente che la doglianza dell'appellante in ordine al difetto di collegamento sia da disattendere, deponendo invero in tal senso non già “l'unica circostanza” dell'erogazione del finanziamento “mediante accredito sul conto corrente” (arg.,
a contrario, ex Cass. civ., 23/03/2022, n. 9475), ma le chiare evidenze pattizie [volte a imprimere al finanziamento un preciso e ben determinato “scopo” e a stabilirne un coordinamento causalmente rilevante con il c/c il c/c n. 5236,68, così da dar luogo a un collegamento funzionale – il cui apprezzamento latamente discrezionale, è in ogni caso strettamente riservato al giudice di merito ed è di per sé incensurabile (cfr., da ultimo, Cass. civ., 29/02/2024, n. 5436; Cass. civ., 24/06/2024, n. 17264; Cass. civ., 17/07/2024, n. 19794;
Cass. civ., 7/08/2018, n. 20634)].
VI.2.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la prospettazione compendiata supra, sub VI., punto (2), vertente sulla dedotta necessità di riconoscere in ogni caso alla Banca, onde evitare un arricchimento indebito del correntista, l'importo del finanziamento a quest'ultimo contabilmente versato.
VI.2.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede, oltre all'evidente tardività di una siffatta deduzione [in difetto di proposizione di alcuna tempestiva istanza ex art. 2041 c.c.,
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anche condizionata o gradata, in 1° grado, con conseguente violazione del divieto ex art. 345
c.p.c.], occorre inoltre osservare che:
(A) nel caso di collegamento, “le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione” di un contratto finiscono per “ripercuotersi sugli altri” (simul stabunt, simul cadent), con la conseguenza, in particolare, che se la “scopertura del conto corrente” che il mutuo mirava a ripianare risultava però “illecita” – trattandosi di esposizione, in particolare,
“risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti” -, “lo stesso” mutuo, in virtù del “collegamento negoziale con il conto corrente … violativo di norme imperative” e dunque in quanto “concluso al … fine di estinguere una … scopertura del conto corrente” tuttavia “illecita” e che “in realtà non sussist[e]” (essendo
“finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente” ed essendo “state” “le somme concesse a mutuo” “concretamente destinate”, in definitiva, “all'estinzione dei debiti illegittimi”), è evidentemente di per sé “nullo per mancanza di causa concreta” [cfr., ex multis, Cass. civ., 1/10/2014, n. 20726; Cass. civ., 10/07/2008, n. 18884; Cass. civ.,
12/07/2005, n. 14611, nonché, da ultimo, Corte Appello Torino n. 1405/2018; Corte App.
Torino, 5/06/2015; Trib. Benevento, 19/05/2021, n. 1012; Trib. S. Maria Capua V.,
14/10/2011; Trib. Pescara, 25/06/2020, n. 692; Trib. Bolzano, 07/11/2018, n. 1181; Trib.
Teramo, 26/01/2017, n. 49, anche in Dejure.it];
(B) nel caso di specie il c/c collegato al mutuo (n. 5236,68), in particolare, risultava senz'altro violativo di norme imperative, poiché, come accertato dal C.T.U. ed evidenziato in prime cure
(con statuizione non gravata e dunque ormai irrevocabile – v. supra, sub III., punto (C)), pacificamente afflitto da anatocismo contra legem [cfr. pagg. 8-9, punto 5.2., della sentenza appellata], “essendo indubitabile”, “in” un tal “caso”, “la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa”, in quanto, “in assenza delle condizioni che la legittimano”, non v'è dubbio che “la capitalizzazione è vietata” e che “la disposizione che la programma”, pertanto, “deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente” e “dettata
a tutela di un interesse pubblico”, pacificamente trattandosi, quindi, di una “nullità per contrasto con norme imperative” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 22/04/2024, n. 10786; Cass. civ.,
6/09/2021, n. 24011; Cass. civ., 22/03/2011, n. 6518];
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(C) a fronte di ciò, e dunque di un'ipotesi di “nullità del titolo contrattuale” in cui “la nullità” stessa pacificamente “derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative”
(affliggente il c/c n. 5236,68 e pertanto propagatasi al finanziamento n. 3079492,330 a esso collegato), è evidente che qualsivoglia “possibilità di agire ex art. 2041 c.c.” “resta preclusa”
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/12/2023, n. 33954, nonché successiva giurisprudenza conforme].
VI.2.2.- In virtù di ciò non v'è dubbio che anche la prospettazione compendiata supra, sub
VI., punto (2), come detto e qui da ribadirsi, sia da rigettare, fondandosi su una deduzione non tempestivamente formulata e in ogni caso radicalmente “preclusa” [v. supra, sub VI.2.1.].
VI.3.- Chiarita, pertanto, la complessiva inaccoglibilità delle deduzioni dell'appellante principale poste a supporto della doglianza compendiata supra, sub I.2.1., punto (a) [v. supra, sub VI.-VI.2.2.], è evidente che quest'ultima risulti meritevole di integrale reiezione.
VII.- Parimenti inidoneo a sovvertire le statuizioni di prime cure risulta altresì l'ulteriore argumentum fatto valere dalla Banca appellante in ordine al mutuo n. 3079492,330, i.e.
l'astratta liceità del mutuo di scopo [v. supra, sub I.2.1., punto (b)].
VII.1.- E infatti, è del tutto evidente che nel caso di specie il Tribunale di prime cure non abbia affatto dichiarato l'astratta e aprioristica invalidità, in sé e per sé, del modello negoziale del mutuo di scopo ovvero c.d. solutorio [essendo del resto pacifico che il “mutuo seguito dalla … destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi” “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n.
5841)], ravvisando invece l'invalidità dell'operazione negoziale per il suo concreto atteggiarsi e in particolare non già per la mera finalizzazione ex se all'estinzione di pregressa debitoria, ma per la circostanza che i “debiti pregressi” al cui ripianamento il mutuo era destinato risultavano pacificamente illegittimi [come accertato, con statuizione ormai definitiva, già in 1° grado – v. ancora pagg. 8-9, punto 5.2., della sentenza appellata, nonché supra, sub VI.2.1., punto (B)], ciò evidentemente propagandosi e ridondando in concreto sul mutuo a prescindere dall'astratta legittimità dell'operazione, trattandosi, come nitidamente evidenziato in prime cure [cfr. pag. 12, ult. cpv., della sentenza gravata], non già di nullità della causa (astratta), ma di illegittimità “derivata” e affliggente la causa concreta dell'operazione [discendente del collegamento fra i due rapporti (c/c n. 5236,68 e finanziamento n. 3079492,330) e dalla conseguente applicabilità del principio simul stabunt,
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simul cadent, atteso che “le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione” di un contratto finiscono per “ripercuotersi sugli altri” e che pertanto il mutuo, poiché
“finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente” ed essendo “state” “le somme concesse a mutuo” pertanto “concretamente destinate”, in definitiva, “all'estinzione dei debiti illegittimi”, è evidentemente “nullo per mancanza di causa concreta” (v. supra, sub
VI.2.1., punto (A), nonché giurisprudenza ivi menzionata)].
VIII.- Non potendosi pertanto globalmente accogliere, in virtù delle considerazioni sin qui complessivamente esposte[v. supra, sub V.1.-VII.1.], le ragioni di doglianza fatte valere dalla
Banca appellante con riguardo al finanziamento n. 3079492,330 [la cui “illegittimità derivata” (cfr. ancora pag. 12, ult. cpv., della sentenza di 1° grado) chiaramente assorbe tutte le considerazioni poi svolte in ordine al relativo quantum insoluto, del resto sviluppate dalla parte solo “per completezza espositiva” e “per completezza di indagine” (cfr. pagg. 12-14 dell'atto di appello)] e non risultando pacificamente delibabili ulteriori questioni [in difetto di ulteriori motivi di gravame e attesa l'evidente inidoneità del richiamo onnicomprensivo a pag.
14, 3° cpv., dell'atto di appello a integrare la specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c.
(essendo evidente che ciò “ne preclude ogni ulteriore esame”: v. supra, sub III., punto (C), nonché, oltre alle pronunce ivi citate, Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché in motiv. e arg. ex Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762)], è evidente che ciò imponga, come detto e qui da ribadirsi, l'integrale reiezione dell'impugnativa proposta in via principale dalla Banca appellante.
IX.- Da tale reiezione chiaramente poi consegue l'assorbimento, anche in questa sede [come già in prime cure (cfr. pag. 13, punto 8., della sentenza appellata)], di tutte le contestazioni fatte valere dalle controparti con specifico riguardo agli atti fideiussori [cfr. pagg. 23-24 della comparsa in appello del 5.11.2020], essendo del tutto evidente che, a fronte dell'integrale
“rigetto delle pretese creditorie avanzate dalla parte opposta”, non sussistendo alcun credito da riconoscersi (anche) nei confronti dei garanti, discenda altresì il “venir meno” di ogni loro
“interesse” a una pronuncia a tal riguardo [cfr. pag. 13, punto 8., della pronuncia di 1° grado].
X.- Venendo poi all'appello avanzato in via incidentale [v. supra, sub I.2.2.], di cui si è già evidenziata l'ammissibilità [v. supra, sub III., punto (B)], esso risulta tuttavia da disattendersi nel merito, non risultando accoglibile, in particolare, né il motivo afferente il quantum
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dell'indebito rinveniente dal c/c n. 5236.68 [v. infra, sub XI.-XI.4.], né la doglianza relativa al risarcimento dei danni [v. infra, sub XII.-XII.7.].
XI.- Muovendo, in specie, dalla contestazione riguardante la rideterminazione del c/c n.
5236.68, l'appellante incidentale ha contestato l'adesione, da parte del giudice di prime cure, alla rielaborazione peritale di tale rapporto culminante con il riconoscimento a credito del correntista dell'importo di + € 14.462,00 e “che non prevede[va] lo storno delle partite del
02/05/1997 per l'importo di £ 20.000.000, del 13/05/1997 per l'importo di £ 73.000.000 e del
07/07/1997 per l'importo di £ 3.943.137” [cfr. pag. 9 della pronuncia appellata], in luogo della diversa rideterminazione sviluppata dall'ausiliario “procedendo”, invece, “a stornare le partite del 02/05/, 13/05, e 07/07/1997” e con risultato finale, sempre a credito del correntista, ma per il più elevato importo di + € “95.921,83” [cfr. pag. 7 dell'integrazione peritale depositata il 17.10.2018].
XI.1.- A fondamento di tale adesione, in particolare, il Tribunale ha correttamente e condivisibilmente evidenziato che la richiesta di storno di tali partite risulta avanzata in base ad altro rapporto di c/c (avente n. 3864,69) il quale, tuttavia e a prescindere dalla sua continuità o meno con il c/c esclusivamente azionato in sede monitoria (avente, come detto, n.
5236,68), risultava insuscettibile di alcuna analisi e ricostruzione, attesa la radicale “carenza di documentazione” [cfr. ancora pag. 9 della sentenza gravata], come peraltro chiaramente sottolineato dal C.T.U. di prime cure [“del primo conto corrente n. 3864.69 vi sono, in atti, solo le pagine relative all'estratto conto che ho menzionato nella mia relazione integrativa del 10.01.2017”, e dunque solo “due pagine di e/c” (cfr. pag. 1 del verbale del 14.05.2018, nonché pagg.
3-4 dell'integrazione peritale datata 10.01.2017 e depositata il 13.01.2017, a sua volta richiamante la relazione peritale originaria, depositata il 16/04/2010, nella quale l'ausiliario aveva già chiaramente evidenziato che “l'assenza della produzione in atti degli estratti conto relativi al c/c n. 3864.69” “non” “consenti[va]” né di affermare con certezza la predetta continuità (“non” sussistendo invero “documenti comprovanti inequivocabilmente che i predetti movimenti dal c/c n. 5236.68” – i.e. le menzionate partite del 2/05/1997, per £
20.000.000, del 13/05/1997, per £ 73.000.000, e del 7/07/1997, per £ 3.943.137 – fossero
“stati” effettivamente “utilizzati per la estinzione del c/c n. 3864.69”), né, comunque, “di
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procedere ai conteggi” (cfr. ancora pagg.
3-4 dell'elaborato integrativo depositato il
13.01.2017)].
XI.2.- Al fine di contrastare quanto precede la parte appellante in via incidentale ha poi qui in particolare invocato il consueto criterio di riparto dell'onus probandi nei giudizi ex art. 645
c.p.c. e la natura della Banca opposta quale convenuta processuale ma attrice sostanziale, prospettando, sulla scorta di ciò e del difetto di congrua prova ex adverso delle predette partite contabili, la necessità di espungerla dal saldo rideterminato secundum legem.
XI.3.- E tuttavia, giova osservare che la domanda creditoria avanzata dalla Banca opposta pacificamente riguardava il solo rapporto di c/c n. 5236,68 [“la ricorrente è creditrice … per saldo debitore portato da conto corrente n. 5236,68”, avendo richiesto “il saldo”, pari “ad
Euro 30.189,48”, esclusivamente di “tale rapporto” (cfr. ricorso per d.i. del 20.07.2006)], essendo stati invece proprio gli opponenti ad allegare e introdurre in giudizio il diverso rapporto n. 3864,69, prospettandone altresì il carattere contra legem [“il rapporto bancario originario … era regolato dal c/c n. 3864.69”, “chiuso … in data 1.7.1997” e asseritamente afflitto da “illegittime capitalizzazioni” di cui il correntista assumeva di essere “creditore”
(cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione)], essendo dunque evidente che l'onere allegatorio e documentale relativo a quest'ultimo rapporto gravava, proprio e solo, su tali parti, atteso che:
(A) “l'opponente a decreto ingiuntivo” è sì “convenuto in senso sostanziale”, ma solo e soltanto “rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio”; al contrario, rispetto a tutti i rapporti e le questioni da lui introdotte e pertanto fatte valere in via
“riconvenzionale”, non v'è dubbio che, in ossequio al generale principio ex art. 2697 c.c., risultino “ambedue le parti” ad avere “l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese”
(gravando sul correntista, in particolare, l'onere di “fornire la prova della fondatezza della propria domanda” e altresì l'eventuale “estinzione del diritto da altri vantato” in conseguenza della fondatezza della propria prospettazione - con onere che poi pacificamente “non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere”) e pertanto sia proprio tale opponente che “assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore”
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[cfr., ex multis, Cass. civ., 11/01/2017, n. 500, nonché, in linea generale, Cass. 7/05/2015, n.
9201];
(B) a fronte di ciò, non v'è dubbio che “l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art.
2697 c.c. al correntista”, avendo quest'ultimo fatto valere il diverso rapporto e dunque spettando pertanto proprio e solo a quest'ultimo “fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 3/07/2024, n. 18227; Cass. 15/05/2023, n. 13139; Cass. civ., 12/10/2022, n. 29855;
Cass. civ., 17/04/2020, n. 7895; Cass. civ., 13/12/2019, n. 33009; Cass. civ., 2/05/2019, n.
11543; Cass. civ., 3/12/2018, n. 31187; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30822; Cass. civ.,
23/10/2017, n. 24948; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20693; Cass. civ., 7/05/2015, n. 9201; Cass. civ., 14/05/2012, n. 7501].
XI.4.- In virtù di quanto precede, è evidente che l'onere di fornire la “documentazione relativa al conto corrente più risalente” (n. 3864,69) per consentire l'“analisi e ricostruzione dei
[suoi] movimenti attivi e passivi” [cfr. pag. 9, ult. cpv., della sentenza appellata] gravava nel caso di specie proprio sugli opponenti [avendo questi ultimi introdotto la relativa questione, con ogni relativa conseguenza anche in punto di onus probandi (v. supra, sub XI.3.)] e che, in difetto di prova idonea [inidoneità qui pacifica, considerando la “carenza di documentazione”
e l'evidente “assenza della produzione in atti” di tutti gli “estratti conto relativi al c/c n.
3864.69”, “non” risultando le “uniche due pagine di e/c del c/c n. 3864.69” evidentemente idonee a “consenti[re]” né “di procedere ai conteggi”, né di stabilire gli effettivi rapporti fra i due c/c aventi n. 3864.69 e n. 5236,68 (cfr. pag. 9, ult. cpv., della pronuncia di 1° grado, nonché pagg.
3-4 dell'elaborato peritale integrativo depositato il 13.01.2017 e gli elaborati precedenti ivi richiamati)], del tutto correttamente il Tribunale di prime cure ha provveduto ad accedere alla rielaborazione peritale “che non prevede[va] lo storno delle partite del
02/05/1997 per l'importo di £ 20.000.000, del 13/05/1997 per l'importo di £ 73.000.000 e del
07/07/1997 per l'importo di £ 3.943.137” [cfr. ancora pag. 9, spec. 3° cpv., della pronuncia di
1° grado], occorrendo quindi in questa sede confermare tale (corretta e condivisibile) determinazione [con conseguente conferma dell'indebito in misura pari a + € 14.462,00, e
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non già del più elevato importo qui prospettato] e dunque definitivamente rigettare, come detto e qui da ribadirsi, il 1° motivo di gravame incidentale.
XII.- Analogamente meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza fatta valere in via incidentale, riguardante, in tal caso, la richiesta risarcitoria proposta in prime cure [v. supra, sub I.2.2.] e ivi disattesa dal Tribunale [cfr. pagg. 13-15, punto 9., della sentenza di 1° grado].
XII.1.- Statuizione reiettiva, quest'ultima, senz'altro corretta e qui da ribadirsi, avendo il giudice di prime cure del tutto condivisibilmente evidenziato, “in disparte” “la parziale sovrapponibilità della domanda” qui proposta rispetto a quella già avanzata nel “giudizio n.
857/2004 R.G.” [avendo in tale procedura il già dedotto la sussistenza di CP_1
Parte danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente correlati ai rapporti bancari con la e quantificati in € 100.000,0 (cfr. l'atto di citazione, prodotto in prime cure, instaurante il proc.
n. 857/2004 R.G. e spec. la domanda risarcitoria ivi avanzata a pag. 3, 3° cpv., e pag. 4, conclusione n. 5), nonché la domanda qui fatta valere alle pagg. 11-12, punto 6., e alle pagg.
13-14, conclusione n. 5), dell'atto di citazione in opposizione al d.i. n. n. 585/2006)],
l'assenza di “sufficienti elementi in forza dei quali … ritenere dimostrati i danni genericamente allegati e il loro nesso di causalità con la segnalazione a sofferenza”, non risultando dirimente e utilmente valorizzabile neanche “la prova testimoniale articolata dall'opponente”, poiché “vertente su circostanze negative o valutative” e dunque
“inammissibile” [cfr. pag. 14 della pronuncia di 1° grado].
XII.2.- In senso contrario a quanto precede l'appellante incidentale ha poi qui in particolare contestato:
(A) la mancata valutazione della piena idoneità dei documenti da sé prodotti a dimostrare il pregiudizio lamentato e il nesso fra quest'ultimo e la segnalazione a sofferenza;
(B) l'ingiustificata mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti (prova testi e C.T.U.) e idonei a ulteriormente dimostrare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
(C) la mancata valutazione, infine, della liquidabilità in via equitativa ed ex art. 1226 c.c.
E tuttavia, è evidente che tali complessive contestazioni, come qui di seguito analiticamente esaminate [v. infra, sub XII.4.-XII.6.], risultano senz'altro insuscettibili di accoglimento.
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XII.3.- A tal riguardo giova qui prioritariamente rammentare, in piena continuità con quanto già evidenziato in prime cure [cfr. pag. 14, 2° cpv., della sentenza appellata], che il danno da
“illegittima segnalazione alla centrale rischi” non può mai “essere considerato in re ipsa, ossia … reputato sussistente per il fatto stesso” della predetta illegittimità; e ciò perché la stessa “tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, così finendosi per assegnare al risarcimento “una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa”.
Sicché, prosegue ancora la S. Corte, non v'è dubbio che, pur ove la segnalazione sia illegittima, da ciò tuttavia “non deriva automaticamente un danno risarcibile”, atteso che, al contrario e “trattandosi di illecito aquiliano”, “l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie”, “dovendo” pertanto sempre “essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”, risultando pertanto pacifico che “spetta all'attore dimostrare” “sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno”, sia l'esistenza del danno”- e ciò anche per “il danno all'immagine e alla reputazione” asseritamente leso dalla segnalazione contra ius, trattandosi pur in tal caso di “danno conseguenza” ed essendo pacifico che “il danno conseguenza deve essere provato” e “deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”, gravando “esclusivamente su colui che ne chiede il ristoro” altresì offrire “prova del pregiudizio in concreto sofferto” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 13/11/2024, n. 29252; Cass. civ., 6/03/2023, n. 6589; Cass. civ., 8/01/2019, n. 207;
Cass. civ., 28/03/2018, n. 7594; Cass. civ., 25/01/2017, n. 1931; Cass. civ., 5/03/2015, n.
4443, nonché, ribadendo che “se non c'è danno conseguenza non c'è danno”, che “il danno conseguenza”, anche all'immagine e alla reputazione commerciale, “deve essere provato” e che pertanto il “danno irrefutabile” è nozione sempre e comunque “inaccettabile”, Cass. civ.,
Sez. un., 15/11/2022, n. 33645 e Cass. civ., 10/07/2023, n. 19551].
XII.4.- “Adeguata” e “proporzionata” deduzione e prova sia del danno, sia della sua riconducibilità eziologica di quest'ultimo proprio e solo alla segnalazione illegittima presso la
C.R. della Banca d'Italia senz'altro insuscettibile di ritenersi congruamente offerta e
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raggiunta sulla scorta, in primo luogo, dei documenti offerti in produzione dall'opponente [v. supra, sub XII.2., punto (A)].
E infatti, fermo e pacifico che l'opponente non risulta aver nel caso di specie neanche precisato i termini della specifica segnalazione relativa ai rapporti oggetto di causa e qui oggetto di contestazione [avendo invero prodotto plurimi estratti relative a diverse e distinte annualità (dal 2003 al 2006) senza tuttavia in alcun modo precisare la precisa iscrizione pertinente al giudizio e asseritamente ritenuta pregiudizievole (cfr. all. 18, 19, 37 e 70 fasc. attoreo di 1° grado, peraltro riportanti diverse segnalazioni, relative a distinti rapporti, anche da parte della stessa Banca odierna appellante e già opposta) e addirittura inammissibilmente rimettendo tout court anche tale profilo, pur ovviamente rientrante nel proprio onere allegatorio-dimostrativo e con richiesta peraltro evidentemente generica ed esplorativa, all'indagine peritale (“Dica il C.T.U. da quale data è intervenuta la segnalazione a centrale rischi e l'incidenza nei successivi rapporti di tale segnalazione”: cfr. pag. 17, 1° cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i.)], occorre poi osservare che è stata prodotta una documentazione del tutto eterogenea [comprensiva di numerosi documenti, non coerenti e organici e fra loro inter se distantibus (tanto sotto il profilo tipologico, quanto sotto il versante temporale), non avendo inoltre l'opponente pacificamente provveduto, come pur necessario per dar luogo a rituale produzione documentale, a “esplicita[re]” “negli atti difensivi” “il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi” documenti rispetto ai “propri assunti”: cfr. Cass. civ., 13/06/2022, n. 19006; Cass. civ., 26/05/2011, n. 11617; Trib. Napoli, 3/02/2023, n. 1288;
Corte App. Potenza, 12/01/2016)] e che sulla scorta di essa non può ritenersi evidentemente dimostrato l'an e il quantum del danno asseritamente discendente della segnalazione pregiudizievole, considerando che:
(A) diversi documenti non recano invero alcun riferimento, neanche incidentale o de minimis, ad alcuna segnalazione a sofferenza [trattandosi di mere proposte di avvio di rapporti commerciali (cfr., e.g., l'all. 58 – lettera della ditta Parigina del 16.04.2002 -, qui riprodotto in uno alla nota di deposito del 6.11.2020, ore 9:54), richieste di chiarimenti (formulate dall'odierno appellante incidentale e di cui non è stato prodotto il corrispondente riscontro, né dimostrata l'eventuale menzione in quest'ultimo dell'iscrizione pregiudizievole: cfr., e.g., gli all. 44 e 45 – raccomandate a.r. del 23.11.2006 e del 26.03.2008 -, prodotti nell'ambito della
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nota di deposito del 5.11.2020, ore 22:18), note di messa in mora in cui si sollecita l'adempimento della relativa debitoria maturata in tale specifico rapporto (cfr., e.g. e nell'ambito dei documenti prodotti in uno alle note di deposito del 5.11.2020, ore 21:35, e del
6.11.2020, ore 9:54, l'all. 22 - costituzione in mora dalla del 7.09.2006 -, Controparte_5
l'all. 30 – nota della del Parte_5
29.03.2005 contestante la mancanza, già “nel passato”, di “puntuali[tà]” nei pagamenti -,
l'all. 32 - diffida ultimo sollecito della Camion del 18.03.2005 -, l'all. 36 - CP_6
messa in mora per recupero credito dalla Euro Food 2000 del 14.05.2008-, l'all. 38 - messa in mora per recupero credito dalla Parte_5 dell'8.02.2008 -, l'all. 52 - sollecito di pagamento della VFS Servizi Finanziari datato
1.06.2004-, l'all. 53 - sollecito di pagamento ancora della VFS Servizi Finanziari datato
1.04.2004 – e l'all. 22 – sollecito di pagamento sempre della VFS Servizi Finanziari datato
14.09.2005) e infine un “avviso di avvenuto distacco” ENEL nell'aprile 2005 (evidentemente ex se non eziologicamente riconducibile alla segnalazione pregiudizievole, ricollegandosi alla pertinente morosità rispetto a tali forniture - cfr. all. 26, riprodotto nell'ambito della nota di deposito del 5.11.2020, ore 21:35)];
(B) ulteriori documenti, poi, pur effettivamente menzionando segnalazioni pregiudizievoli, non possono ritenersi senz'altro ricollegabili proprio e solo alla specifica vicenda qui sub iudice e non già ad alcuna delle diverse ulteriori segnalazioni senz'altro gravanti sull'opponente (come chiaramente emergenti dagli estratti della C.R. qui prodotti – cfr. all.
18, 19, 37 e 70 fasc. attoreo di 1° grado) e ovviamente estranee alla presente vertenza [cfr.,
e.g. e nell'ambito dei documenti prodotti in uno alle note di deposito del 5.11.2020, ore 21:35
e ore 22:18, l'all. 21 – nota a mezzo fax della del Parte_6
20.09.2005, menzionante “una segnalazione alla Centrale Rischi” chiaramente non riconducibile, ex se, proprio ai rapporti oggetti di causa -, l'all. 23 – nota della Ammega.it del
24.06.2005, facente riferimento anch'essa a “una segnalazione alla Centrale Rischi” priva di indicazioni idonee a consentirne la pacifica riconducibilità alla vicenda qui in scrutinio -, l'all.
33 - nota del del 5.05.2005, ove la mancata prosecuzione dell'iter Parte_7 autorizzativo è addirittura giustificata da mere “evidenze in ns. possesso”, senza alcun riferimento né alla C.R. della B.I., né, a fortiori, ai rapporti sottesi alla presente vertenza – e
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l'all. 35 – comunicazione Vodafone del 23.01.2008, anch'essa menzionante semplici “Dati
Pubblici Negativi” rispetto all'“affidabilità creditizia del Cliente”, e dunque priva di alcun sicuro legame con l'odierna fattispecie)];
(C) evidentemente non dirimenti possono ritenersi neanche i certificati medici esibiti [cfr. all.
31 e all. 54 prodotti in uno alla nota di deposito del 6.11.2020, ore 9:54], essendo evidente che non sia stato né allegato né, a fortiori, congruamente dimostrato alcun chiaro legame eziologico fra la vicenda oggetto di causa e la “sindrome depressiva” ivi genericamente riportata;
(D) nessuno di tali documenti – pertanto e altresì considerando l'evidente difetto di produzione di documenti (anche fiscali o contabili, quali, e.g., bilanci d'esercizio) concretamente comprovanti l'effettivo andamento e la specifica evoluzione diacronica dell'impresa e dunque la dedotta perdita di redditività e il (solo) prospettato rallentamento, ridimensionamento o stallo in ragione, in thesi, della segnalazione oggetto di causa -, evidentemente valeva e vale tuttora a comprovare né una perdita o mancata erogazione senz'altro riconducibile, proprio e solo, alla segnalazione pregiudizievole qui prospettata, né,
a fortiori e come pur necessario, l'ulteriore e specifico “pregiudizio in concreto subito per effetto di tale mancata erogazione” [cfr. Cass. n. 29252/2024, cit.; Cass. n. 6589/2023, cit.;
Cass. n. 207/2019, cit.; Cass. n. 7594/2018, cit.; Cass. n. 1931/2017, cit.; Cass. n. 4443/2015, cit., nonché, ex multis, Corte App. Venezia, 23/04/2019 e Trib. Cosenza, 16/02/2017, R.G.
2295/2016].
XII.5.- Ciò chiarito in ordine alla pacifica inidoneità dimostrativa dei documenti qui globalmente esibiti e alla conseguente non accoglibilità del rilievo compendiato supra, sub
XII.2., punto (A), parimenti meritevole di integrale reiezione risulta altresì la 2° deduzione, relativa a prova testi e C.T.U. medico-legale [v. supra, sub XII.2., punto (B)], considerando:
(1) per un verso la pacifica inammissibilità della prova per testi articolata in prime cure e ivi disattesa - motivatamente, nonché del tutto condivisibilmente - dal Tribunale [cfr. pag. 14, ult. cpv., della sentenza appellata] in ragione del carattere valutativo e altresì generico della relativa capitolazione [formulata a pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione a d.i., ribadita a pag. 42 della comparsa di costituzione in appello del 5.11.2020 ed evidentemente inaccoglibile, in quanto non basata su fatti specifici e univocamente collocati nel tempo e
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nello spazio (come pur necessario: cfr., ex multis, Cass. civ., 9/09/2021, n. 24377 e Cass. civ.,
12/10/2011, n. 20997), bensì su mere valutazioni subiettive, peraltro del tutto generiche e a- specifiche - ivi pacificamente richiedendosi al teste non già di riferire su circostanze puntualmente determinate, ma di meramente valutare, sic et simpliciter, se “a seguito delle segnalazioni alla centrale rischi” l'opponente “non” avrebbe “potuto accedere a finanziamenti presso altri istituti” (rimettendosi dunque al teste un giudizio eziologico, peraltro basato su parametri del tutto vaghi e indeterminati - non risultando affatto delineati, neanche genericamente, gli “altri istituti” contattati e i “finanziamenti” asseritamente rimasti preclusi -, ciò rendendo il capitolo sub a) palesemente valutativo e generico), se “la mancanza di liquidità” avrebbe “determinato l'impossibilità di acquisire nuovi contratti e nuove forniture” (demandandosi dunque pur in tal caso al teste un vero e proprio apprezzamento causale, peraltro sulla scorta di riferimenti non solo generici e indeterminati - “nuovi contratti” e “nuove forniture” -, ma a loro volta sottintendenti valutazioni – “mancanza di liquidità” -, con relativa inammissibilità anche del capitolo sub b)) e infine se “lo stato di dissesto e le richieste delle banche” avrebbero “determinato” nell'opponente “stati d'ansia e crisi depressive”, “costr[ingendolo]” “a ricorrere alle cure dei medici” (sollecitando pertanto anche in quest'ultimo caso il teste ad esprimere una mera valutazione - qui addirittura tecnico- specialistica e in specie di carattere medico -, peraltro anche qui correlata a nozioni del tutto vaghe e indefinite – “richieste delle Banche”, “cure dei medici” – nonché chiaramente valutative - “costretto”, “stati d'ansia”, “crisi depressive”, “stato di dissesto” -, con conseguente chiara inammissibilità anche del capitolo sub c)];
(2) per altro verso l'evidente non accoglibilità neanche della richiesta di C.T.U. medico- legale, trattandosi di istanza chiaramente esplorativa e a-specifica [mirando, in difetto di alcun congruo sostegno allegatorio e altresì probatorio (v. supra), a una generica “verifica” delle
“condizioni di salute” dell'opponente in conseguenza della “situazione oggetto di causa” e dell'asserito, ma non provato, deterioramento da essa discendente: cfr. pag. 17, ult. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i., nonché pagg. 42-43 della comparsa di costituzione in appello del 5.11.2020] e “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, costituendo “un mezzo di indagine” che, come noto, “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
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quanto assume”, “per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” e in cui pertanto “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” “che è onere delle parti provare”, in difetto del quale - come appunto nel caso di specie -, essa è senz'altro “legittimamente negata” [cfr., ex multis e da ultimo, nonché ribadendo che la richiesta deve essere senz'altro respinta “qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero [a] compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, Cass. civ.,
31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086;
Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 31/08/2020, n. 18152; Cass. civ., 1/10/2019 n.
24487; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ., 15/12/2017, n. 30218].
XII.6.- Né, infine e a fronte della pacifica decisività di quanto precede, può evidentemente invocarsi il meccanismo liquidatorio ex art. 1226 c.c. [supra, sub XII.2., punto (C)].
E ciò considerando che, come noto e invero ribadito anche nella pronuncia menzionata dallo stesso appellante incidentale (Cass. civ., 2/09/2008, n. 22061), “la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.” si può astrattamente prospettare “solo dopo” l'assolvimento dell'“onere di provare l'esistenza del danno” e dunque solo e soltanto se l'istante abbia previamente
“fornito tale prova” su di lui gravante.
E infatti, non v'è dubbio che “il potere … di liquidare il danno con valutazione equitativa” senz'altro “non esonera la parte dall'onere” probatorio, né vale ad aggirare i limiti
(strutturali) della responsabilità civile, trattandosi invece di uno strumento che “presuppone” che “sia stato [già] provato l'esistenza del danno da risarcire” e che pertanto è “subordinato alla condizione imprescindibile della sua esistenza antologica”, risultando invocabile ove ricorra solo un problema di esatta “monetizzazione” di un danno tuttavia già certo e già compiutamente provato.
Diversamente, ove non sia ravvisabile una questione di semplice determinazione e
“millimetrica perimetrazione” di un danno certo e dimostrato, ma sussista una vera e propria
“lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere
l'esistenza stessa del danno risarcibile”, difettando dunque la stessa “prova” del danno e la
“certezza della sua reale esistenza”, la menzionata carenza “non può essere colmata ricorrendo all'equità”: la “cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa”, infatti,
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trova il proprio invalicabile “limite” proprio nella “mancata … prova del danno” – atteso che
“l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega” -, con “prova” “in difetto della quale”, pertanto, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”, non potendosi dunque affatto invocare l'art. 1226 c.c., come peraltro ribadito sia “con riferimento al risarcimento del danno esistenziale” (atteso che, “mancando” “la richiesta allegazione” e prova, anche qui “non può procedersi alla liquidazione”, “sia pure … equitativa o per presunzioni”), sia con specifico riferimento al danno asseritamente derivante da segnalazione illegittima, tanto se legato alla mancata concessione o alla chiusura dei canali di credito (la cui quantificazione, peraltro, è sempre ontologicamente possibile, trattandosi di danno patrimoniale), quanto per i danni non patrimoniali alla reputazione professionale e all'immagine, “atteso che, per giurisprudenza pacifica, tale facoltà compete al giudice solo laddove sia particolarmente ardua la quantificazione di un danno di cui il danneggiato abbia, però fornito la prova circa la sua sussistenza” e non quando la “prova” sia invece “assente”, considerando che in tale ultimo caso, qui ravvisabile, non può mai “farsi luogo ad una determinazione equitativa del danno lamentato” [v., ex multis, Cass. civ., 19/12/2011, n.
27447; Cass. civ., 12/10/2011, n. 20990; Cass. civ., 30/04/2010, n. 10607; Cass. civ.,
29/07/2009, n. 17677; Cass. n. 22061/2008, cit.; Cass. civ., 5 aprile 2003, n. 5375Cass. civ.,
26/02/2003, n. 2874; Cass. civ., 30/01/2003, n. 1443, nonché nella giurisprudenza di merito e fra le decisioni arbitrali, con specifico riferimento proprio al danno da segnalazione illegittima, Trib. Genova, 22/02/2011 e altresì ABF, Coll. coord., 17/01/2019, n. 1642 e ABF,
Coll. Milano, 13/07/2018, n. 15377].
XII.7.- Non risultando pertanto le contestazioni avanzate globalmente accoglibili [v. supra, sub XII.
2. e sub XII.4.-XII.6.] e risultando le statuizioni assunte in prime cure del tutto corrette, condivisibili e pienamente coerenti con i pacifici principi regolatori qui vigenti [v. supra, sub XII.
1. e sub XII.3.], non v'è dubbio che sia da confermare anche il rigetto della domanda risarcitoria e che vada dunque disatteso anche il 2° motivo di doglianza formulato in via incidentale, risultando pertanto anche quest'ultima, considerando quanto già evidenziato con riguardo al 1° motivo [v. supra, sub XI.-XI.4.], meritevole di integrale reiezione [v supra, sub I.2.2.].
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XIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, essendo da respingersi sia l'appello principale [v. supra, sub V.-VIII.], sia quello incidentale [v. supra, sub X.-XII.7.] e ciò assorbendo altresì le contestazioni relativa alle fideiussioni [v. supra, sub
IX.], è evidente che, in difetto di ulteriori questioni delibabili [risultando ogni diverso profilo, non gravato né oggetto di riproposizione, ormai irretrattabile (v. supra, sub III., punto (C))], occorre integralmente confermare la pronuncia qui gravata.
XIV.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valido ed efficace gravame, in difetto di alcuna specifica contestazione di tali spese per vizi autonomi e loro propri e dunque di alcun quia appellatum necessario ex art. 342 c.p.c., la menzione della
Banca appellante alle “spese per entrambi i gradi di giudizio”, evidentemente prospettata solo per la loro eventuale caducazione, ex art. 336 c.p.c., nel caso di accoglimento del proprio gravame – e dunque per evenienza qui in ogni caso pacificamente non realizzatasi: v. supra, sub V.-VIII.), tutto ciò chiaramente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024,
n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], considerando la reiezione delle contrapposte impugnative e il carattere meramente accessorio delle posizioni dei garanti [le cui contestazioni specificamente relative agli atti fideiussori sono poi rimaste meramente assorbite (v. supra, sub IX.), non essendosi dunque in alcun modo delibata la loro fondatezza], nonché le complessive chiarificazioni del quadro giurisprudenziale intervenute anche nel corso del giudizio (v. supra), ricorrono presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. e dunque per disporne la compensazione integrale (la cui misura, del resto e come noto, non necessita alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo,
Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947).
XIV.1.- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto - come in dispositivo e con riguardo sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale -, della sussistenza del presupposto
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processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 40/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 895/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 19/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3436/2006 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA le impugnative avanzate, in via principale e incidentale, e per l'effetto
CONFERMA la sentenza appellata;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
3) DÀ ATTO, con riferimento sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
SEZIONE CIVILE
* * *
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, riunita in Camera di Consiglio da remoto (sulla piattaforma Microsoft Teams) nelle persone dei seguenti Giudici:
- Patrizia Morabito Presidente
- Viviana Cusolito Consigliera
- Nicola Alessandro Vecchio Relatore ed estensore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 40/2020 R.G. e vertente tra
(P.I. ) e per essa la sua Parte_1 P.IVA_1
procuratrice (C.F.-P.I. , in persona dei loro l.r.p.t. e qui di Parte_2 P.IVA_2
Parte_ seguito anche solo ” ovvero o ”, Pt_2 Pt_4 con l'avv. GIOVANNI MAZZITELLI (C.F. CodiceFiscale_1
Email_1
-appellante- nei confronti di
(C.F. ), (C.F. CP_1 C.F._2 CP_2
), (C.F. ) e C.F._3 Controparte_3 C.F._4
(C.F. ), Controparte_4 C.F._5 con l'avv. NICOLA SANTOSTEFANO (C.F. CodiceFiscale_6
Email_2
-appellati-
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OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 895/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 19/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3436/2006 R.G..
* * *
Conclusioni delle parti
Come in atti e come da note scritte telematicamente depositate, qui da intendersi integralmente riprodotte, in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del
20.03.2025.
* * *
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, secondo il disposto degli artt. 132
c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.1.1.- Con atto di citazione ritualmente notificato le parti , CP_1 [...]
, e hanno adito il CP_2 Controparte_3 Controparte_4
Tribunale di Reggio Calabria, instaurando il giudizio di prime cure (n. 3436/2006 R.G.), al fine di proporre opposizione avverso il d.i. n. 585/2006 (proc. n. 2429/2006), emesso da
Giudice del medesimo Tribunale in data 11.07.2006 e notificato il 28.07.2006 e ingiungente a tali parti (il quale debitore principale e le parti , CP_1 CP_2
e quali garanti) il pagamento Controparte_3 Controparte_4 dell'importo di € 129.606,62 [di cui: (a) € 30.189,48 a titolo di saldo debitorio, al
9.02.2006, del c/c n. 5236,68; (b) € 99.417,14 a titolo di residuo insoluto del finanziamento n.
3079492,330], oltre interessi e oltre spese della procedura monitoria.
Gli opponenti hanno contestato l'illegittimità della predetta ingiunzione e hanno in particolare dedotto che:
(1) già pendeva presso il Tribunale azione di rendiconto e di rideterminazione delle somme in relazione ai predetti rapporti proposta dal (proc. n. 857/2004 R.G.); CP_1
(2) la MPS Gestione Crediti Banca S.p.a. era carente di legittimazione passiva, risultando i
Parte rapporti riferibili a un soggetto diverso ( ;
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(3) l'ingiunzione era globalmente erronea per anatocismo contra legem, mancata considerazione dei ratei già pagati e garanzia dei fideiussori mai emessa e comunque estinta ex artt. 1956 e 1957 c.c.;
(4) a essi spettava inoltre il risarcimento dei danni, da quantificarsi in misura pari a €
100.000,00, per le condotte illecite realizzate dalla controparte (segnalazione nella Centrale
Rischi della B.I. e iscrizione di ipoteca).
I.1.2.- Con comparsa del 31.01.2007 si è poi costituita la MPS GESTIONE CREDITI
BANCA S.P.A., contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo la propria carenza di legittimazione passiva, essendo stato il titolo monitorio da essa richiesto e
Parte conseguito solo come mandataria della e avendo invece gli opponenti proceduto a evocarla in giudizio solo in proprio.
I.1.3.- A seguito di ciò, all'udienza del 13.11.2017, gli opponenti hanno chiesto e ottenuto di essere autorizzati a integrare il contraddittorio nei confronti di MPS GESTIONE CREDITI
Parte BANCA S.P.A. non in proprio, ma in nome e per conto della
I.1.4.- A fronte della relativa integrazione, con comparsa del 29.04.2008 si è costituita, nella qualità da ultimo precisata, MPS GESTIONE CREDITI BANCA S.P.A., contestando le avverse prospettazioni e in particolare eccependo:
(1) la prescrizione dei diritti azionati da controparte;
(2) la tardività dell'opposizione in violazione dei termini di cui all'art. 641 c.p.c.;
(3) l'infondatezza, in ogni caso, dell'opposizione e delle richieste avversarie.
I.1.5.- All'esito, poi, del giudizio di 1° grado, istruito con le produzioni documentali delle parti e con l'espletamento di approfondimento tecnico-contabile (cfr. C.T.U. depositata il
16.04.2010, nonché successivi elaborati integrativi depositati in data 14.05.2012, 25.03.2013,
13.01.2017 e 17.10.2018), è stata emessa la sentenza qui gravata (n. 895/2019 depositata il
19/06/2019), nella quale il giudice di prime cure ha:
(a) accolto l'opposizione e per l'effetto, previa declaratoria di nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, integralmente revocato il d.i. n. 585/2006;
(b) condannato poi l'opposta alla restituzione dell'indebito (€ 14.462,00), oltre interessi;
(c) dichiarato la nullità del contratto di finanziamento n. 3079492,330;
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(d) regolato le spese di lite (compensate per 1/2 e per il restante 50% poste a carico dell'opposta) e di C.T.U (poste integralmente a carico della parte opposta). Parte I.2.1.- Avverso tale sentenza è stato poi proposto appello da (rappresentata, come in epigrafe indicato, da ), instaurando l'odierno giudizio di gravame (proc. n. 40/2020) e Pt_2 ivi in particolare contestando l'erronea dichiarazione di nullità del contratto di finanziamento, attesa:
(a) la mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi del collegamento negoziale;
(b) la piena liceità, in ogni caso, del c.d. mutuo di scopo.
I.2.2.- A seguito poi di udienza differita “ex art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c.” al
“26/11/2020” (cfr. provvedimento depositato il 24.01.2020), con comparsa del 5.11.2020 si sono poi costituiti gli appellati , , CP_1 CP_2 [...]
e , tutti deducendo l'inammissibilità ex art. 348 CP_3 Controparte_4 bis c.p.c. e comunque l'infondatezza dell'avverso gravame, nonché il CP_1 proponendo altresì appello incidentale sia per il riconoscimento dell'indebito del c/c n.
5236.68 in misura più elevata rispetto a quanto indicato in sentenza [+ € 95.921,83 in luogo del minor importo di + € 14.462,00)], sia per la concessione del risarcimento dei danni [da quantificarsi in misura pari a € 100.000,00 ovvero nella diversa somma anche equitativamente determinata ex artt. 1226 e 2056 c.c.].
I.2.3.- Con provvedimento del 22.-25.03.2024, ritenuti non sussistenti i presupposti per la definizione del gravame mediante ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. e non esercitabili i poteri di cui all'art. 356 c.p.c., il gravame è stato poi rinviato per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 20.03.2025.
I.2.4.- All'esito di tale udienza e con provvedimento del 28.03.2025, comunicato alle parti il
31.03.2025, l'appello è stato definitivamente assegnato a sentenza, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
II.- Le questioni sorte nel contraddittorio delle parti devono essere decise secondo l'ordine logico-giuridico.
III.- Ante omnia, occorre precisare che:
(A) l'eccezione ex art. 348 bis c.p.c. [v. supra, sub I.2.2.] è da ritenersi senz'altro superata, avendo la Corte ritenuto non sussistenti i presupposti per definizione della procedura per il
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tramite di un'ordinanza di inammissibilità ai sensi degli artt. 348 bis e 348 ter c.p.c. ed essendo stata fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni [v. supra, sub I.2.3.]; sicché, impregiudicata ogni valutazione nel merito (qui di seguito da scrutinarsi), è in ogni caso da osservarsi che la decisione della presente causa non può che avvenire con la forma della sentenza e non dell'ordinanza;
(B) l'appello incidentale proposto dal [v. supra, sub I.2.2.] è CP_1
pacificamente ammissibile e scrutinabile, in quanto avanzato nel termine decadenziale ex art. 343 c.p.c. [poiché proposto, come detto (v. supra, sub I.2.2.), nella comparsa del 5.11.2020 a fronte di udienza (espressamente differita “ex art. 168 bis, ultimo comma, c.p.c.”) del
26.11.2020, essendo pacifico “che il termine di venti giorni debba rapportarsi” appunto
“all'udienza fissata a norma dell'art. 168 bis, quinto comma”, risultando quindi senz'altro
“tempestivamente proposta” “l'impugnazione incidentale” fatta valere “con comparsa di costituzione depositata nei venti giorni anteriori alla prima udienza di comparizione, così come differita d'ufficio ai sensi del 5° comma” “dell'art. 168-bis c.p.c.” (cfr., ex aliis, Cass. civ., 24/01/2011, n. 1567 e Cass. civ., 29/04/2005, n. 8897)] e altresì giustificato dalla richiesta di modifica, da parte dell'impugnante principale e in senso a sé sfavorevole, dell'assetto di interessi stabilito nella sentenza – mirando la Banca appellante a conseguire l'affermazione della validità del mutuo dichiarato invalido in prime cure e il conseguente riconoscimento della quota parte di credito già azionato in via monitoria -, sussistendo pertanto l'interesse a proporre l'impugnazione ex art. 334 c.p.c., come noto sperimentabile anche nei confronti di capi diversi e autonomi da quelli già gravati ex adverso [cfr. Cass. civ.,
Sez. un., 7/11/1989, n. 4640, nonché succ. conf. – v., ex multis, Cass. civ., 28/03/2024, n.
8486; Cass. civ., 26/01/2024, n. 2506; Cass. civ., 5/09/2022, n. 26139; Cass. civ., 28/07/2022,
n. 23584; Cass. civ., Sez. un., 23/01/1998, n. 652];
(C) “l'ambito della cognizione del giudice d'appello”, infine, “è definito dai motivi di impugnazione formulati e dalle domande ed eccezioni riproposte, e non consiste … in una rinnovata pronuncia sulla domanda giudiziale e sulla intera situazione sostanziale oggetto del giudizio di primo grado” (v., da ultimo e in questi termini, Cass. civ., Sez. un.,
16/02/2023, n. 4835, richiamando Cass. n. 27199 del 2017 e Cass. civ., Sez. un., 21/03/2019,
n. 7940), “esplicandosi e consumandosi il diritto di impugnazione con l'atto di appello, il
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quale fissa i limiti della devoluzione della controversia in sede di gravame” (cfr. Cass. civ.,
24/05/2001, n. 7088), conseguentemente delimitata e circoscritta alle sole questioni oggetto di espressa impugnativa, risultando invece ogni ulteriore questione - affrontata in prime cure e qui non puntualmente gravata, nonché ivi non espressamente vagliata e in questa sede non espressamente e inequivocabilmente riproposta ai sensi dell'art. 346 c.p.c. [“con il primo atto difensivo e comunque non oltre la prima udienza” e mediante indicazione “chiara e precisa” della “determinata e particolare eccezione” o “questione” da “sottoporre” “alla decisione del giudice di appello”, “non essendo sufficiente un generico richiamo alle domande ed eccezioni svolte nel precedente grado di giudizio” (cfr., fra le più recenti ed ex multis, Cass. civ., 18/09/2024, n. 25117; Cass. civ., 8/11/2024, n. 28802; Cass. civ., 1/12/2023, n. 33649;
Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit.; Cass. civ., 3/08/2018, n. 20520; Cass. civ., 11/01/2017, n.
413)]-, divenuta ormai definitivamente irretrattabile, poiché passata in giudicato.
IV.- Svolte tali precisazioni preliminari, nel merito vanno poi disattese entrambe le impugnative avanzate - sia in via principale, sia in via incidentale – e va confermata la sentenza appellata.
Parte V.- Prendendo le mosse, in particolare, dal gravame formulato in via principale da esso verte in particolare sul finanziamento n. 3079492,330 del 5.09.2002, e in specie sulla sua nullità, declaratoria emessa dal Tribunale di prime cure [cfr. pag. 10-13, punto 6., nonché pag.
15, punto 3), della sentenza gravata], considerando, in particolare:
(a) la circostanza, emergente per tabulas, della “destinazione funzionale del contratto di finanziamento” “all'estinzione o ripianamento delle scoperture di conto corrente”;
(b) la pacifica “applicazione”, in quest'ultimo, “di competenze illegittime” (dovuti, e.g., a oneri non dovuti e a capitalizzazione anatocistica contra legem);
(c) la conseguente “illegittimità derivata del contratto di finanziamento”, in quanto volto a ripianare “debiti illegittimi” [considerando che il c/c, ove rideterminato secundum legem,
“registra[va] un saldo liquido, variato positivamente, già al 31.12.2001” e che ciò evidentemente “avrebbe indotto il a non concludere affatto il contratto di CP_1 finanziamento” la cui somma era stata “accreditata integralmente sul conto corrente n.
5236,68”].
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V.1.- Tali statuizioni sono state qui contestate dalla Banca appellante, come innanzi osservato
[v. supra, sub I.2.1.], sotto due diversi versanti [i.e. mancanza dei presupposti del collegamento negoziale e la liceità di per sé del mutuo di scopo], entrambi tuttavia da disattendere.
VI.- Quanto, in specie, all'asserita mancanza di collegamento [v. supra, sub I.2.1., punto (a)], tale appellante ha in particolare sostenuto che:
(1) il finanziamento qui in esame non poteva ritenersi un mutuo “di scopo”, non esistendo nessun collegamento tra tale finanziamento e il c/c n. 5236,68;
(2) la somma era stata in ogni caso contabilmente versata, comportando la sua eventuale mancata restituzione un arricchimento indebito del correntista.
Entrambe le deduzioni, come qui di seguito esaminate [v. infra, sub VI.1.-VI.2.], risultano tuttavia insuscettibili di accoglimento.
VI.1.- Muovendo dal rilievo indicato supra, sub VI., punto (1), occorre rammentare che:
(A) l'animus colligandi non necessita, come noto, formule solenni o sacramentali, essendo necessario, ma anche sufficiente, che dalla “volontà” globalmente “obiettivata nel contenuto dei … negozi” in qualche modo emerga un “intento pratico delle parti”, desumibile dal regolamento contrattuale complessivamente interpretato (art. 1363 c.c.) e dagli “interessi” ivi espressi e che il contratto “è concretamente diretto a realizzare”, “di volere non solo l'effetto tipico del singolo contratto posto in essere, ma anche il coordinamento con l'altro” e dunque il “raggiungimento di un fine ulteriore che supera i singoli effetti tipici” [cfr., ex multis, Cass. civ., 24/03/2014, n. 6879; Cass. civ., 16/02/2010, n. 3589; Cass. civ., 8/07/2004, n. 12567];
(B) tale “fine ulteriore” emergente dall'“intento pratico delle parti”, inoltre, vale a connotare il mutuo come mutuo c.d. di scopo, atteso che lo “scopo” al quale “l'attribuzione delle somme” viene “preordinata” dalle parti evidentemente “rientr[a] nella causa concreta del contratto”:
“la destinazione delle somme mutuate” “per raggiungere una determinata finalità”, infatti,
“entra nella struttura del negozio”, “connotandone il profilo causale e così ampliando lo stesso rispetto alla sua normale consistenza”, integrando “una finalità convenzionale” esteriorizzata e che “assum[e] rilevanza sotto il profilo causale” (essendo il mutuo volto a
“procurare al mutuatario i mezzi economici destinati a” una data “utilizzazione”), risultando
“parte” integrante del “regolamento di interessi voluto dalle parti”, “non” essendo poi
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“indispensabile che questo interesse sia bilanciato in termini sinallagmatici”, atteso che “è” appunto e solo tale “ampliamento della causa” a precipuamente “caratterizzare il contratto di mutuo concluso fra le parti” e a renderlo, in definitiva, un “mutuo di scopo convenzionale”
[cfr., ex aliis, Cass. civ., 21/10/2019, n. 26770; Cass. civ., 18/06/2018, n. 15929; Cass. civ.,
19/10/2017, n. 24699, nonché arg. ex Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n. 5841].
VI.1.1.- Applicando tali coordinate al caso qui in esame, è da osservarsi che nel caso di specie, come evidenziato in prime cure [cfr. pag. 12 della sentenza appellata] e qui da ribadirsi, l'“intento pratico delle parti” e il loro “fine ulteriore” era stato da esse chiaramente
“obiettivato”, avendo le parti invero specificamente evidenziato, fin dalle premesse e dal 1° articolo del loro accordo (rubricato, del resto ed ex aliis, “Scopo, modalità di concessione e di utilizzo del finanziamento”), che il “finanziamento” era “da destinare a ripristino liquidità”, essendo stato “chiesto alla Banca” ed essendo quest'ultima “disposta ad effettuar[lo]” proprio perché fosse “destina[to] allo scopo di cui sopra” e “concede[ndo]” essa “Banca” il
“finanziamento”, appunto e solo, “per lo scopo previsto alla lettera a) nelle premesse”, e dunque perché “da destinare a ripristino liquidità” [cfr. pag. 1, “premesse” e “art. 1”, del contratto n. 3079492,330 del 5.09.2002].
VI.1.2.- Mediante tali clausole – chiaramente non aventi portata meramente enunciativa, ma precettiva (ivi imprimendosi una determinata “destinazione” al mutuo, concesso e che la
Banca era “disposta ad effettuare” proprio perché “da destinare” “a ripristino liquidità”: cfr. ancora pag. 1, “premesse” e “art. 1”, del contratto n. 3079492,330 del 5.09.2002), nonché costituenti “parte integrante e sostanziale del … contratto” (cfr. art. 1, 1° cpv., del contratto da ultimo menzionato) e dunque munite di analoga forza vincolante (art. 1372 c.c.) – le parti avevano pertanto espressamente obiettivato la loro volontà di coordinamento, inserendo una
“finalità convenzionale”, uno “scopo”, “una modalità” “di utilizzo” delle somme mutuate, chiaramente idonea a “caratterizzare il contratto di mutuo concluso fra le parti” come “mutuo di scopo convenzionale”, avendo esteriorizzato il proprio “interesse” e “intento pratico” a far sì che il finanziamento, tramite l'accredito sul c/c, fosse “destinato” al ripianamento della passività ivi esposte.
VI.1.3.- Ripianamento che evidentemente nel caso di specie poi coinvolgeva anche l'interesse dell'istituto finanziatore [cfr., ex aliis, Cass. n. 15929/2018, cit., e Cass. n. 24699/2017, cit.],
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trattandosi ovviamente delle passività in quel frangente esposte sul c/c di regolazione del mutuo, intrattenuto presso la medesima Banca finanziatrice [i.e. il c/c n. 5236,68, come del resto precisato nello stesso contratto di finanziamento – “la parte finanziata incarica, quindi, la Banca di provvedere al versamento di detta somma sul conto corrente n. 5236,68 a Lei intestato, presso la Filiale di Catona della medesima Banca” (cfr. art. 3, 2° cpv., a pag. 1 del contratto)] e non avendo del resto la Banca, odierna appellante, dimostrato un'eventuale diversa passività da ripianarsi e alla quale in thesi avrebbe potuto e dovuto “destinarsi” il finanziamento [come pur necessario, in ossequio al noto principio per cui è “onere del creditore, che pretende di imputare il pagamento ad estinzione di altro credito”, “provare
l'esistenza di tale altro suo credito”, nonché le ragioni e le “condizioni necessarie” per la
“diversa imputazione” a quest'ultimo (cfr., ex multis, Cass. civ., 16/07/2024, n. 19528; Cass. civ., 27/10/2022, n. 31837; Cass. civ., 14/01/2020, n. 450; Cass. civ., 23/06/2009, n. 14620;
Cass. civ., 27/07/2006, n. 17102; nonché Trib. Piacenza, 21/01/2020, n. 34, in Dejure.it)].
VI.1.4.- A fronte di ciò, è evidente che la doglianza dell'appellante in ordine al difetto di collegamento sia da disattendere, deponendo invero in tal senso non già “l'unica circostanza” dell'erogazione del finanziamento “mediante accredito sul conto corrente” (arg.,
a contrario, ex Cass. civ., 23/03/2022, n. 9475), ma le chiare evidenze pattizie [volte a imprimere al finanziamento un preciso e ben determinato “scopo” e a stabilirne un coordinamento causalmente rilevante con il c/c il c/c n. 5236,68, così da dar luogo a un collegamento funzionale – il cui apprezzamento latamente discrezionale, è in ogni caso strettamente riservato al giudice di merito ed è di per sé incensurabile (cfr., da ultimo, Cass. civ., 29/02/2024, n. 5436; Cass. civ., 24/06/2024, n. 17264; Cass. civ., 17/07/2024, n. 19794;
Cass. civ., 7/08/2018, n. 20634)].
VI.2.- Parimenti meritevole di reiezione risulta altresì la prospettazione compendiata supra, sub VI., punto (2), vertente sulla dedotta necessità di riconoscere in ogni caso alla Banca, onde evitare un arricchimento indebito del correntista, l'importo del finanziamento a quest'ultimo contabilmente versato.
VI.2.1.- E tuttavia, in senso contrario a quanto precede, oltre all'evidente tardività di una siffatta deduzione [in difetto di proposizione di alcuna tempestiva istanza ex art. 2041 c.c.,
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anche condizionata o gradata, in 1° grado, con conseguente violazione del divieto ex art. 345
c.p.c.], occorre inoltre osservare che:
(A) nel caso di collegamento, “le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione” di un contratto finiscono per “ripercuotersi sugli altri” (simul stabunt, simul cadent), con la conseguenza, in particolare, che se la “scopertura del conto corrente” che il mutuo mirava a ripianare risultava però “illecita” – trattandosi di esposizione, in particolare,
“risultante dall'illegittima applicazione di clausole contrattuali nulle ovvero di oneri non pattuiti” -, “lo stesso” mutuo, in virtù del “collegamento negoziale con il conto corrente … violativo di norme imperative” e dunque in quanto “concluso al … fine di estinguere una … scopertura del conto corrente” tuttavia “illecita” e che “in realtà non sussist[e]” (essendo
“finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente” ed essendo “state” “le somme concesse a mutuo” “concretamente destinate”, in definitiva, “all'estinzione dei debiti illegittimi”), è evidentemente di per sé “nullo per mancanza di causa concreta” [cfr., ex multis, Cass. civ., 1/10/2014, n. 20726; Cass. civ., 10/07/2008, n. 18884; Cass. civ.,
12/07/2005, n. 14611, nonché, da ultimo, Corte Appello Torino n. 1405/2018; Corte App.
Torino, 5/06/2015; Trib. Benevento, 19/05/2021, n. 1012; Trib. S. Maria Capua V.,
14/10/2011; Trib. Pescara, 25/06/2020, n. 692; Trib. Bolzano, 07/11/2018, n. 1181; Trib.
Teramo, 26/01/2017, n. 49, anche in Dejure.it];
(B) nel caso di specie il c/c collegato al mutuo (n. 5236,68), in particolare, risultava senz'altro violativo di norme imperative, poiché, come accertato dal C.T.U. ed evidenziato in prime cure
(con statuizione non gravata e dunque ormai irrevocabile – v. supra, sub III., punto (C)), pacificamente afflitto da anatocismo contra legem [cfr. pagg. 8-9, punto 5.2., della sentenza appellata], “essendo indubitabile”, “in” un tal “caso”, “la contrarietà di tale clausola ad una norma imperativa”, in quanto, “in assenza delle condizioni che la legittimano”, non v'è dubbio che “la capitalizzazione è vietata” e che “la disposizione che la programma”, pertanto, “deve considerarsi affetta da nullità per violazione di una norma cogente” e “dettata
a tutela di un interesse pubblico”, pacificamente trattandosi, quindi, di una “nullità per contrasto con norme imperative” [cfr., ex aliis, Cass. civ., 22/04/2024, n. 10786; Cass. civ.,
6/09/2021, n. 24011; Cass. civ., 22/03/2011, n. 6518];
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(C) a fronte di ciò, e dunque di un'ipotesi di “nullità del titolo contrattuale” in cui “la nullità” stessa pacificamente “derivi dall'illiceità del contratto per contrasto con norme imperative”
(affliggente il c/c n. 5236,68 e pertanto propagatasi al finanziamento n. 3079492,330 a esso collegato), è evidente che qualsivoglia “possibilità di agire ex art. 2041 c.c.” “resta preclusa”
[cfr. Cass. civ., Sez. un., 5/12/2023, n. 33954, nonché successiva giurisprudenza conforme].
VI.2.2.- In virtù di ciò non v'è dubbio che anche la prospettazione compendiata supra, sub
VI., punto (2), come detto e qui da ribadirsi, sia da rigettare, fondandosi su una deduzione non tempestivamente formulata e in ogni caso radicalmente “preclusa” [v. supra, sub VI.2.1.].
VI.3.- Chiarita, pertanto, la complessiva inaccoglibilità delle deduzioni dell'appellante principale poste a supporto della doglianza compendiata supra, sub I.2.1., punto (a) [v. supra, sub VI.-VI.2.2.], è evidente che quest'ultima risulti meritevole di integrale reiezione.
VII.- Parimenti inidoneo a sovvertire le statuizioni di prime cure risulta altresì l'ulteriore argumentum fatto valere dalla Banca appellante in ordine al mutuo n. 3079492,330, i.e.
l'astratta liceità del mutuo di scopo [v. supra, sub I.2.1., punto (b)].
VII.1.- E infatti, è del tutto evidente che nel caso di specie il Tribunale di prime cure non abbia affatto dichiarato l'astratta e aprioristica invalidità, in sé e per sé, del modello negoziale del mutuo di scopo ovvero c.d. solutorio [essendo del resto pacifico che il “mutuo seguito dalla … destinazione delle somme a ripianare debiti pregressi” “non presenta di per sé carattere di intrinseca illegittimità” (cfr., da ultimo, Cass. civ., Sez. un., 5/03/2025, n.
5841)], ravvisando invece l'invalidità dell'operazione negoziale per il suo concreto atteggiarsi e in particolare non già per la mera finalizzazione ex se all'estinzione di pregressa debitoria, ma per la circostanza che i “debiti pregressi” al cui ripianamento il mutuo era destinato risultavano pacificamente illegittimi [come accertato, con statuizione ormai definitiva, già in 1° grado – v. ancora pagg. 8-9, punto 5.2., della sentenza appellata, nonché supra, sub VI.2.1., punto (B)], ciò evidentemente propagandosi e ridondando in concreto sul mutuo a prescindere dall'astratta legittimità dell'operazione, trattandosi, come nitidamente evidenziato in prime cure [cfr. pag. 12, ult. cpv., della sentenza gravata], non già di nullità della causa (astratta), ma di illegittimità “derivata” e affliggente la causa concreta dell'operazione [discendente del collegamento fra i due rapporti (c/c n. 5236,68 e finanziamento n. 3079492,330) e dalla conseguente applicabilità del principio simul stabunt,
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simul cadent, atteso che “le vicende relative all'invalidità, all'inefficacia ed alla risoluzione” di un contratto finiscono per “ripercuotersi sugli altri” e che pertanto il mutuo, poiché
“finalizzato a ripianare un passivo in realtà inesistente ed apparente” ed essendo “state” “le somme concesse a mutuo” pertanto “concretamente destinate”, in definitiva, “all'estinzione dei debiti illegittimi”, è evidentemente “nullo per mancanza di causa concreta” (v. supra, sub
VI.2.1., punto (A), nonché giurisprudenza ivi menzionata)].
VIII.- Non potendosi pertanto globalmente accogliere, in virtù delle considerazioni sin qui complessivamente esposte[v. supra, sub V.1.-VII.1.], le ragioni di doglianza fatte valere dalla
Banca appellante con riguardo al finanziamento n. 3079492,330 [la cui “illegittimità derivata” (cfr. ancora pag. 12, ult. cpv., della sentenza di 1° grado) chiaramente assorbe tutte le considerazioni poi svolte in ordine al relativo quantum insoluto, del resto sviluppate dalla parte solo “per completezza espositiva” e “per completezza di indagine” (cfr. pagg. 12-14 dell'atto di appello)] e non risultando pacificamente delibabili ulteriori questioni [in difetto di ulteriori motivi di gravame e attesa l'evidente inidoneità del richiamo onnicomprensivo a pag.
14, 3° cpv., dell'atto di appello a integrare la specifica riproposizione ex art. 346 c.p.c.
(essendo evidente che ciò “ne preclude ogni ulteriore esame”: v. supra, sub III., punto (C), nonché, oltre alle pronunce ivi citate, Cass., Sez. un., n. 7940/2019, cit., nonché in motiv. e arg. ex Cass. civ., 10/03/2021, n. 6762)], è evidente che ciò imponga, come detto e qui da ribadirsi, l'integrale reiezione dell'impugnativa proposta in via principale dalla Banca appellante.
IX.- Da tale reiezione chiaramente poi consegue l'assorbimento, anche in questa sede [come già in prime cure (cfr. pag. 13, punto 8., della sentenza appellata)], di tutte le contestazioni fatte valere dalle controparti con specifico riguardo agli atti fideiussori [cfr. pagg. 23-24 della comparsa in appello del 5.11.2020], essendo del tutto evidente che, a fronte dell'integrale
“rigetto delle pretese creditorie avanzate dalla parte opposta”, non sussistendo alcun credito da riconoscersi (anche) nei confronti dei garanti, discenda altresì il “venir meno” di ogni loro
“interesse” a una pronuncia a tal riguardo [cfr. pag. 13, punto 8., della pronuncia di 1° grado].
X.- Venendo poi all'appello avanzato in via incidentale [v. supra, sub I.2.2.], di cui si è già evidenziata l'ammissibilità [v. supra, sub III., punto (B)], esso risulta tuttavia da disattendersi nel merito, non risultando accoglibile, in particolare, né il motivo afferente il quantum
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dell'indebito rinveniente dal c/c n. 5236.68 [v. infra, sub XI.-XI.4.], né la doglianza relativa al risarcimento dei danni [v. infra, sub XII.-XII.7.].
XI.- Muovendo, in specie, dalla contestazione riguardante la rideterminazione del c/c n.
5236.68, l'appellante incidentale ha contestato l'adesione, da parte del giudice di prime cure, alla rielaborazione peritale di tale rapporto culminante con il riconoscimento a credito del correntista dell'importo di + € 14.462,00 e “che non prevede[va] lo storno delle partite del
02/05/1997 per l'importo di £ 20.000.000, del 13/05/1997 per l'importo di £ 73.000.000 e del
07/07/1997 per l'importo di £ 3.943.137” [cfr. pag. 9 della pronuncia appellata], in luogo della diversa rideterminazione sviluppata dall'ausiliario “procedendo”, invece, “a stornare le partite del 02/05/, 13/05, e 07/07/1997” e con risultato finale, sempre a credito del correntista, ma per il più elevato importo di + € “95.921,83” [cfr. pag. 7 dell'integrazione peritale depositata il 17.10.2018].
XI.1.- A fondamento di tale adesione, in particolare, il Tribunale ha correttamente e condivisibilmente evidenziato che la richiesta di storno di tali partite risulta avanzata in base ad altro rapporto di c/c (avente n. 3864,69) il quale, tuttavia e a prescindere dalla sua continuità o meno con il c/c esclusivamente azionato in sede monitoria (avente, come detto, n.
5236,68), risultava insuscettibile di alcuna analisi e ricostruzione, attesa la radicale “carenza di documentazione” [cfr. ancora pag. 9 della sentenza gravata], come peraltro chiaramente sottolineato dal C.T.U. di prime cure [“del primo conto corrente n. 3864.69 vi sono, in atti, solo le pagine relative all'estratto conto che ho menzionato nella mia relazione integrativa del 10.01.2017”, e dunque solo “due pagine di e/c” (cfr. pag. 1 del verbale del 14.05.2018, nonché pagg.
3-4 dell'integrazione peritale datata 10.01.2017 e depositata il 13.01.2017, a sua volta richiamante la relazione peritale originaria, depositata il 16/04/2010, nella quale l'ausiliario aveva già chiaramente evidenziato che “l'assenza della produzione in atti degli estratti conto relativi al c/c n. 3864.69” “non” “consenti[va]” né di affermare con certezza la predetta continuità (“non” sussistendo invero “documenti comprovanti inequivocabilmente che i predetti movimenti dal c/c n. 5236.68” – i.e. le menzionate partite del 2/05/1997, per £
20.000.000, del 13/05/1997, per £ 73.000.000, e del 7/07/1997, per £ 3.943.137 – fossero
“stati” effettivamente “utilizzati per la estinzione del c/c n. 3864.69”), né, comunque, “di
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procedere ai conteggi” (cfr. ancora pagg.
3-4 dell'elaborato integrativo depositato il
13.01.2017)].
XI.2.- Al fine di contrastare quanto precede la parte appellante in via incidentale ha poi qui in particolare invocato il consueto criterio di riparto dell'onus probandi nei giudizi ex art. 645
c.p.c. e la natura della Banca opposta quale convenuta processuale ma attrice sostanziale, prospettando, sulla scorta di ciò e del difetto di congrua prova ex adverso delle predette partite contabili, la necessità di espungerla dal saldo rideterminato secundum legem.
XI.3.- E tuttavia, giova osservare che la domanda creditoria avanzata dalla Banca opposta pacificamente riguardava il solo rapporto di c/c n. 5236,68 [“la ricorrente è creditrice … per saldo debitore portato da conto corrente n. 5236,68”, avendo richiesto “il saldo”, pari “ad
Euro 30.189,48”, esclusivamente di “tale rapporto” (cfr. ricorso per d.i. del 20.07.2006)], essendo stati invece proprio gli opponenti ad allegare e introdurre in giudizio il diverso rapporto n. 3864,69, prospettandone altresì il carattere contra legem [“il rapporto bancario originario … era regolato dal c/c n. 3864.69”, “chiuso … in data 1.7.1997” e asseritamente afflitto da “illegittime capitalizzazioni” di cui il correntista assumeva di essere “creditore”
(cfr. pag. 9 dell'atto di citazione in opposizione)], essendo dunque evidente che l'onere allegatorio e documentale relativo a quest'ultimo rapporto gravava, proprio e solo, su tali parti, atteso che:
(A) “l'opponente a decreto ingiuntivo” è sì “convenuto in senso sostanziale”, ma solo e soltanto “rispetto alla domanda creditoria formante oggetto del provvedimento monitorio”; al contrario, rispetto a tutti i rapporti e le questioni da lui introdotte e pertanto fatte valere in via
“riconvenzionale”, non v'è dubbio che, in ossequio al generale principio ex art. 2697 c.c., risultino “ambedue le parti” ad avere “l'onere di provare le rispettive contrapposte pretese”
(gravando sul correntista, in particolare, l'onere di “fornire la prova della fondatezza della propria domanda” e altresì l'eventuale “estinzione del diritto da altri vantato” in conseguenza della fondatezza della propria prospettazione - con onere che poi pacificamente “non subisce deroga neanche quando abbia ad oggetto fatti negativi, in quanto la negatività dei fatti oggetto della prova non esclude né inverte il relativo onere”) e pertanto sia proprio tale opponente che “assume la posizione, anche sotto il profilo dell'onus probandi, di attore”
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[cfr., ex multis, Cass. civ., 11/01/2017, n. 500, nonché, in linea generale, Cass. 7/05/2015, n.
9201];
(B) a fronte di ciò, non v'è dubbio che “l'onere della prova di produrre la documentazione necessaria alla ricostruzione del rapporto e all'accertamento dell'indebito compete ex art.
2697 c.c. al correntista”, avendo quest'ultimo fatto valere il diverso rapporto e dunque spettando pertanto proprio e solo a quest'ultimo “fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida causa debendi” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 3/07/2024, n. 18227; Cass. 15/05/2023, n. 13139; Cass. civ., 12/10/2022, n. 29855;
Cass. civ., 17/04/2020, n. 7895; Cass. civ., 13/12/2019, n. 33009; Cass. civ., 2/05/2019, n.
11543; Cass. civ., 3/12/2018, n. 31187; Cass. civ., 28/11/2018, n. 30822; Cass. civ.,
23/10/2017, n. 24948; Cass. civ., 13/10/2016, n. 20693; Cass. civ., 7/05/2015, n. 9201; Cass. civ., 14/05/2012, n. 7501].
XI.4.- In virtù di quanto precede, è evidente che l'onere di fornire la “documentazione relativa al conto corrente più risalente” (n. 3864,69) per consentire l'“analisi e ricostruzione dei
[suoi] movimenti attivi e passivi” [cfr. pag. 9, ult. cpv., della sentenza appellata] gravava nel caso di specie proprio sugli opponenti [avendo questi ultimi introdotto la relativa questione, con ogni relativa conseguenza anche in punto di onus probandi (v. supra, sub XI.3.)] e che, in difetto di prova idonea [inidoneità qui pacifica, considerando la “carenza di documentazione”
e l'evidente “assenza della produzione in atti” di tutti gli “estratti conto relativi al c/c n.
3864.69”, “non” risultando le “uniche due pagine di e/c del c/c n. 3864.69” evidentemente idonee a “consenti[re]” né “di procedere ai conteggi”, né di stabilire gli effettivi rapporti fra i due c/c aventi n. 3864.69 e n. 5236,68 (cfr. pag. 9, ult. cpv., della pronuncia di 1° grado, nonché pagg.
3-4 dell'elaborato peritale integrativo depositato il 13.01.2017 e gli elaborati precedenti ivi richiamati)], del tutto correttamente il Tribunale di prime cure ha provveduto ad accedere alla rielaborazione peritale “che non prevede[va] lo storno delle partite del
02/05/1997 per l'importo di £ 20.000.000, del 13/05/1997 per l'importo di £ 73.000.000 e del
07/07/1997 per l'importo di £ 3.943.137” [cfr. ancora pag. 9, spec. 3° cpv., della pronuncia di
1° grado], occorrendo quindi in questa sede confermare tale (corretta e condivisibile) determinazione [con conseguente conferma dell'indebito in misura pari a + € 14.462,00, e
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non già del più elevato importo qui prospettato] e dunque definitivamente rigettare, come detto e qui da ribadirsi, il 1° motivo di gravame incidentale.
XII.- Analogamente meritevole di reiezione risulta altresì la 2° ragione di doglianza fatta valere in via incidentale, riguardante, in tal caso, la richiesta risarcitoria proposta in prime cure [v. supra, sub I.2.2.] e ivi disattesa dal Tribunale [cfr. pagg. 13-15, punto 9., della sentenza di 1° grado].
XII.1.- Statuizione reiettiva, quest'ultima, senz'altro corretta e qui da ribadirsi, avendo il giudice di prime cure del tutto condivisibilmente evidenziato, “in disparte” “la parziale sovrapponibilità della domanda” qui proposta rispetto a quella già avanzata nel “giudizio n.
857/2004 R.G.” [avendo in tale procedura il già dedotto la sussistenza di CP_1
Parte danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente correlati ai rapporti bancari con la e quantificati in € 100.000,0 (cfr. l'atto di citazione, prodotto in prime cure, instaurante il proc.
n. 857/2004 R.G. e spec. la domanda risarcitoria ivi avanzata a pag. 3, 3° cpv., e pag. 4, conclusione n. 5), nonché la domanda qui fatta valere alle pagg. 11-12, punto 6., e alle pagg.
13-14, conclusione n. 5), dell'atto di citazione in opposizione al d.i. n. n. 585/2006)],
l'assenza di “sufficienti elementi in forza dei quali … ritenere dimostrati i danni genericamente allegati e il loro nesso di causalità con la segnalazione a sofferenza”, non risultando dirimente e utilmente valorizzabile neanche “la prova testimoniale articolata dall'opponente”, poiché “vertente su circostanze negative o valutative” e dunque
“inammissibile” [cfr. pag. 14 della pronuncia di 1° grado].
XII.2.- In senso contrario a quanto precede l'appellante incidentale ha poi qui in particolare contestato:
(A) la mancata valutazione della piena idoneità dei documenti da sé prodotti a dimostrare il pregiudizio lamentato e il nesso fra quest'ultimo e la segnalazione a sofferenza;
(B) l'ingiustificata mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti (prova testi e C.T.U.) e idonei a ulteriormente dimostrare i danni patrimoniali e non patrimoniali patiti;
(C) la mancata valutazione, infine, della liquidabilità in via equitativa ed ex art. 1226 c.c.
E tuttavia, è evidente che tali complessive contestazioni, come qui di seguito analiticamente esaminate [v. infra, sub XII.4.-XII.6.], risultano senz'altro insuscettibili di accoglimento.
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XII.3.- A tal riguardo giova qui prioritariamente rammentare, in piena continuità con quanto già evidenziato in prime cure [cfr. pag. 14, 2° cpv., della sentenza appellata], che il danno da
“illegittima segnalazione alla centrale rischi” non può mai “essere considerato in re ipsa, ossia … reputato sussistente per il fatto stesso” della predetta illegittimità; e ciò perché la stessa “tesi del danno in re ipsa snatura la funzione del risarcimento, che verrebbe concesso non in conseguenza dell'effettivo accertamento di un danno, ma quale pena privata per un comportamento lesivo”, così finendosi per assegnare al risarcimento “una funzione esclusivamente sanzionatoria, mentre esso possiede, radicata nella tradizione differenzialista, una principale funzione compensativa”.
Sicché, prosegue ancora la S. Corte, non v'è dubbio che, pur ove la segnalazione sia illegittima, da ciò tuttavia “non deriva automaticamente un danno risarcibile”, atteso che, al contrario e “trattandosi di illecito aquiliano”, “l'onere della prova si ripartisce secondo le regole ordinarie”, “dovendo” pertanto sempre “essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento”, risultando pertanto pacifico che “spetta all'attore dimostrare” “sia il nesso di causa tra condotta colposa del creditore e danno”, sia l'esistenza del danno”- e ciò anche per “il danno all'immagine e alla reputazione” asseritamente leso dalla segnalazione contra ius, trattandosi pur in tal caso di “danno conseguenza” ed essendo pacifico che “il danno conseguenza deve essere provato” e “deve essere sempre oggetto di proporzionata ed adeguata deduzione da parte dell'interessato”, gravando “esclusivamente su colui che ne chiede il ristoro” altresì offrire “prova del pregiudizio in concreto sofferto” [cfr., ex multis,
Cass. civ., 13/11/2024, n. 29252; Cass. civ., 6/03/2023, n. 6589; Cass. civ., 8/01/2019, n. 207;
Cass. civ., 28/03/2018, n. 7594; Cass. civ., 25/01/2017, n. 1931; Cass. civ., 5/03/2015, n.
4443, nonché, ribadendo che “se non c'è danno conseguenza non c'è danno”, che “il danno conseguenza”, anche all'immagine e alla reputazione commerciale, “deve essere provato” e che pertanto il “danno irrefutabile” è nozione sempre e comunque “inaccettabile”, Cass. civ.,
Sez. un., 15/11/2022, n. 33645 e Cass. civ., 10/07/2023, n. 19551].
XII.4.- “Adeguata” e “proporzionata” deduzione e prova sia del danno, sia della sua riconducibilità eziologica di quest'ultimo proprio e solo alla segnalazione illegittima presso la
C.R. della Banca d'Italia senz'altro insuscettibile di ritenersi congruamente offerta e
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raggiunta sulla scorta, in primo luogo, dei documenti offerti in produzione dall'opponente [v. supra, sub XII.2., punto (A)].
E infatti, fermo e pacifico che l'opponente non risulta aver nel caso di specie neanche precisato i termini della specifica segnalazione relativa ai rapporti oggetto di causa e qui oggetto di contestazione [avendo invero prodotto plurimi estratti relative a diverse e distinte annualità (dal 2003 al 2006) senza tuttavia in alcun modo precisare la precisa iscrizione pertinente al giudizio e asseritamente ritenuta pregiudizievole (cfr. all. 18, 19, 37 e 70 fasc. attoreo di 1° grado, peraltro riportanti diverse segnalazioni, relative a distinti rapporti, anche da parte della stessa Banca odierna appellante e già opposta) e addirittura inammissibilmente rimettendo tout court anche tale profilo, pur ovviamente rientrante nel proprio onere allegatorio-dimostrativo e con richiesta peraltro evidentemente generica ed esplorativa, all'indagine peritale (“Dica il C.T.U. da quale data è intervenuta la segnalazione a centrale rischi e l'incidenza nei successivi rapporti di tale segnalazione”: cfr. pag. 17, 1° cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i.)], occorre poi osservare che è stata prodotta una documentazione del tutto eterogenea [comprensiva di numerosi documenti, non coerenti e organici e fra loro inter se distantibus (tanto sotto il profilo tipologico, quanto sotto il versante temporale), non avendo inoltre l'opponente pacificamente provveduto, come pur necessario per dar luogo a rituale produzione documentale, a “esplicita[re]” “negli atti difensivi” “il contenuto e la rilevanza di ciascuno di essi” documenti rispetto ai “propri assunti”: cfr. Cass. civ., 13/06/2022, n. 19006; Cass. civ., 26/05/2011, n. 11617; Trib. Napoli, 3/02/2023, n. 1288;
Corte App. Potenza, 12/01/2016)] e che sulla scorta di essa non può ritenersi evidentemente dimostrato l'an e il quantum del danno asseritamente discendente della segnalazione pregiudizievole, considerando che:
(A) diversi documenti non recano invero alcun riferimento, neanche incidentale o de minimis, ad alcuna segnalazione a sofferenza [trattandosi di mere proposte di avvio di rapporti commerciali (cfr., e.g., l'all. 58 – lettera della ditta Parigina del 16.04.2002 -, qui riprodotto in uno alla nota di deposito del 6.11.2020, ore 9:54), richieste di chiarimenti (formulate dall'odierno appellante incidentale e di cui non è stato prodotto il corrispondente riscontro, né dimostrata l'eventuale menzione in quest'ultimo dell'iscrizione pregiudizievole: cfr., e.g., gli all. 44 e 45 – raccomandate a.r. del 23.11.2006 e del 26.03.2008 -, prodotti nell'ambito della
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nota di deposito del 5.11.2020, ore 22:18), note di messa in mora in cui si sollecita l'adempimento della relativa debitoria maturata in tale specifico rapporto (cfr., e.g. e nell'ambito dei documenti prodotti in uno alle note di deposito del 5.11.2020, ore 21:35, e del
6.11.2020, ore 9:54, l'all. 22 - costituzione in mora dalla del 7.09.2006 -, Controparte_5
l'all. 30 – nota della del Parte_5
29.03.2005 contestante la mancanza, già “nel passato”, di “puntuali[tà]” nei pagamenti -,
l'all. 32 - diffida ultimo sollecito della Camion del 18.03.2005 -, l'all. 36 - CP_6
messa in mora per recupero credito dalla Euro Food 2000 del 14.05.2008-, l'all. 38 - messa in mora per recupero credito dalla Parte_5 dell'8.02.2008 -, l'all. 52 - sollecito di pagamento della VFS Servizi Finanziari datato
1.06.2004-, l'all. 53 - sollecito di pagamento ancora della VFS Servizi Finanziari datato
1.04.2004 – e l'all. 22 – sollecito di pagamento sempre della VFS Servizi Finanziari datato
14.09.2005) e infine un “avviso di avvenuto distacco” ENEL nell'aprile 2005 (evidentemente ex se non eziologicamente riconducibile alla segnalazione pregiudizievole, ricollegandosi alla pertinente morosità rispetto a tali forniture - cfr. all. 26, riprodotto nell'ambito della nota di deposito del 5.11.2020, ore 21:35)];
(B) ulteriori documenti, poi, pur effettivamente menzionando segnalazioni pregiudizievoli, non possono ritenersi senz'altro ricollegabili proprio e solo alla specifica vicenda qui sub iudice e non già ad alcuna delle diverse ulteriori segnalazioni senz'altro gravanti sull'opponente (come chiaramente emergenti dagli estratti della C.R. qui prodotti – cfr. all.
18, 19, 37 e 70 fasc. attoreo di 1° grado) e ovviamente estranee alla presente vertenza [cfr.,
e.g. e nell'ambito dei documenti prodotti in uno alle note di deposito del 5.11.2020, ore 21:35
e ore 22:18, l'all. 21 – nota a mezzo fax della del Parte_6
20.09.2005, menzionante “una segnalazione alla Centrale Rischi” chiaramente non riconducibile, ex se, proprio ai rapporti oggetti di causa -, l'all. 23 – nota della Ammega.it del
24.06.2005, facente riferimento anch'essa a “una segnalazione alla Centrale Rischi” priva di indicazioni idonee a consentirne la pacifica riconducibilità alla vicenda qui in scrutinio -, l'all.
33 - nota del del 5.05.2005, ove la mancata prosecuzione dell'iter Parte_7 autorizzativo è addirittura giustificata da mere “evidenze in ns. possesso”, senza alcun riferimento né alla C.R. della B.I., né, a fortiori, ai rapporti sottesi alla presente vertenza – e
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l'all. 35 – comunicazione Vodafone del 23.01.2008, anch'essa menzionante semplici “Dati
Pubblici Negativi” rispetto all'“affidabilità creditizia del Cliente”, e dunque priva di alcun sicuro legame con l'odierna fattispecie)];
(C) evidentemente non dirimenti possono ritenersi neanche i certificati medici esibiti [cfr. all.
31 e all. 54 prodotti in uno alla nota di deposito del 6.11.2020, ore 9:54], essendo evidente che non sia stato né allegato né, a fortiori, congruamente dimostrato alcun chiaro legame eziologico fra la vicenda oggetto di causa e la “sindrome depressiva” ivi genericamente riportata;
(D) nessuno di tali documenti – pertanto e altresì considerando l'evidente difetto di produzione di documenti (anche fiscali o contabili, quali, e.g., bilanci d'esercizio) concretamente comprovanti l'effettivo andamento e la specifica evoluzione diacronica dell'impresa e dunque la dedotta perdita di redditività e il (solo) prospettato rallentamento, ridimensionamento o stallo in ragione, in thesi, della segnalazione oggetto di causa -, evidentemente valeva e vale tuttora a comprovare né una perdita o mancata erogazione senz'altro riconducibile, proprio e solo, alla segnalazione pregiudizievole qui prospettata, né,
a fortiori e come pur necessario, l'ulteriore e specifico “pregiudizio in concreto subito per effetto di tale mancata erogazione” [cfr. Cass. n. 29252/2024, cit.; Cass. n. 6589/2023, cit.;
Cass. n. 207/2019, cit.; Cass. n. 7594/2018, cit.; Cass. n. 1931/2017, cit.; Cass. n. 4443/2015, cit., nonché, ex multis, Corte App. Venezia, 23/04/2019 e Trib. Cosenza, 16/02/2017, R.G.
2295/2016].
XII.5.- Ciò chiarito in ordine alla pacifica inidoneità dimostrativa dei documenti qui globalmente esibiti e alla conseguente non accoglibilità del rilievo compendiato supra, sub
XII.2., punto (A), parimenti meritevole di integrale reiezione risulta altresì la 2° deduzione, relativa a prova testi e C.T.U. medico-legale [v. supra, sub XII.2., punto (B)], considerando:
(1) per un verso la pacifica inammissibilità della prova per testi articolata in prime cure e ivi disattesa - motivatamente, nonché del tutto condivisibilmente - dal Tribunale [cfr. pag. 14, ult. cpv., della sentenza appellata] in ragione del carattere valutativo e altresì generico della relativa capitolazione [formulata a pag. 17 dell'atto di citazione in opposizione a d.i., ribadita a pag. 42 della comparsa di costituzione in appello del 5.11.2020 ed evidentemente inaccoglibile, in quanto non basata su fatti specifici e univocamente collocati nel tempo e
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nello spazio (come pur necessario: cfr., ex multis, Cass. civ., 9/09/2021, n. 24377 e Cass. civ.,
12/10/2011, n. 20997), bensì su mere valutazioni subiettive, peraltro del tutto generiche e a- specifiche - ivi pacificamente richiedendosi al teste non già di riferire su circostanze puntualmente determinate, ma di meramente valutare, sic et simpliciter, se “a seguito delle segnalazioni alla centrale rischi” l'opponente “non” avrebbe “potuto accedere a finanziamenti presso altri istituti” (rimettendosi dunque al teste un giudizio eziologico, peraltro basato su parametri del tutto vaghi e indeterminati - non risultando affatto delineati, neanche genericamente, gli “altri istituti” contattati e i “finanziamenti” asseritamente rimasti preclusi -, ciò rendendo il capitolo sub a) palesemente valutativo e generico), se “la mancanza di liquidità” avrebbe “determinato l'impossibilità di acquisire nuovi contratti e nuove forniture” (demandandosi dunque pur in tal caso al teste un vero e proprio apprezzamento causale, peraltro sulla scorta di riferimenti non solo generici e indeterminati - “nuovi contratti” e “nuove forniture” -, ma a loro volta sottintendenti valutazioni – “mancanza di liquidità” -, con relativa inammissibilità anche del capitolo sub b)) e infine se “lo stato di dissesto e le richieste delle banche” avrebbero “determinato” nell'opponente “stati d'ansia e crisi depressive”, “costr[ingendolo]” “a ricorrere alle cure dei medici” (sollecitando pertanto anche in quest'ultimo caso il teste ad esprimere una mera valutazione - qui addirittura tecnico- specialistica e in specie di carattere medico -, peraltro anche qui correlata a nozioni del tutto vaghe e indefinite – “richieste delle Banche”, “cure dei medici” – nonché chiaramente valutative - “costretto”, “stati d'ansia”, “crisi depressive”, “stato di dissesto” -, con conseguente chiara inammissibilità anche del capitolo sub c)];
(2) per altro verso l'evidente non accoglibilità neanche della richiesta di C.T.U. medico- legale, trattandosi di istanza chiaramente esplorativa e a-specifica [mirando, in difetto di alcun congruo sostegno allegatorio e altresì probatorio (v. supra), a una generica “verifica” delle
“condizioni di salute” dell'opponente in conseguenza della “situazione oggetto di causa” e dell'asserito, ma non provato, deterioramento da essa discendente: cfr. pag. 17, ult. cpv., dell'atto di citazione in opposizione a d.i., nonché pagg. 42-43 della comparsa di costituzione in appello del 5.11.2020] e “non potendo in nessun caso la consulenza d'ufficio avere funzione sostitutiva dell'onere probatorio delle parti”, costituendo “un mezzo di indagine” che, come noto, “non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di
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quanto assume”, “per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio” e in cui pertanto “si rivela sempre indefettibile” “il sostrato probatorio” “che è onere delle parti provare”, in difetto del quale - come appunto nel caso di specie -, essa è senz'altro “legittimamente negata” [cfr., ex multis e da ultimo, nonché ribadendo che la richiesta deve essere senz'altro respinta “qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero [a] compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati”, Cass. civ.,
31/03/2025, n. 8498; Cass. civ., 7/09/2023, n. 26048; Cass. civ., Sez. un., 1/02/2022, n. 3086;
Cass. civ., 18/09/2020, n. 19631; Cass. civ., 31/08/2020, n. 18152; Cass. civ., 1/10/2019 n.
24487; Cass. civ., 12/04/2019, n. 10373; Cass. civ., 15/12/2017, n. 30218].
XII.6.- Né, infine e a fronte della pacifica decisività di quanto precede, può evidentemente invocarsi il meccanismo liquidatorio ex art. 1226 c.c. [supra, sub XII.2., punto (C)].
E ciò considerando che, come noto e invero ribadito anche nella pronuncia menzionata dallo stesso appellante incidentale (Cass. civ., 2/09/2008, n. 22061), “la liquidazione equitativa ex art. 1226 cod. civ.” si può astrattamente prospettare “solo dopo” l'assolvimento dell'“onere di provare l'esistenza del danno” e dunque solo e soltanto se l'istante abbia previamente
“fornito tale prova” su di lui gravante.
E infatti, non v'è dubbio che “il potere … di liquidare il danno con valutazione equitativa” senz'altro “non esonera la parte dall'onere” probatorio, né vale ad aggirare i limiti
(strutturali) della responsabilità civile, trattandosi invece di uno strumento che “presuppone” che “sia stato [già] provato l'esistenza del danno da risarcire” e che pertanto è “subordinato alla condizione imprescindibile della sua esistenza antologica”, risultando invocabile ove ricorra solo un problema di esatta “monetizzazione” di un danno tuttavia già certo e già compiutamente provato.
Diversamente, ove non sia ravvisabile una questione di semplice determinazione e
“millimetrica perimetrazione” di un danno certo e dimostrato, ma sussista una vera e propria
“lacuna in ordine all'allegazione e prova di precisi elementi oggettivi, da cui desumere
l'esistenza stessa del danno risarcibile”, difettando dunque la stessa “prova” del danno e la
“certezza della sua reale esistenza”, la menzionata carenza “non può essere colmata ricorrendo all'equità”: la “cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa”, infatti,
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trova il proprio invalicabile “limite” proprio nella “mancata … prova del danno” – atteso che
“l'esistenza e la derivazione causale dei danni integrano il fatto costitutivo della pretesa al risarcimento e la loro sussistenza va provata da chi la allega” -, con “prova” “in difetto della quale”, pertanto, “non vi è spazio per alcuna forma di attribuzione patrimoniale”, non potendosi dunque affatto invocare l'art. 1226 c.c., come peraltro ribadito sia “con riferimento al risarcimento del danno esistenziale” (atteso che, “mancando” “la richiesta allegazione” e prova, anche qui “non può procedersi alla liquidazione”, “sia pure … equitativa o per presunzioni”), sia con specifico riferimento al danno asseritamente derivante da segnalazione illegittima, tanto se legato alla mancata concessione o alla chiusura dei canali di credito (la cui quantificazione, peraltro, è sempre ontologicamente possibile, trattandosi di danno patrimoniale), quanto per i danni non patrimoniali alla reputazione professionale e all'immagine, “atteso che, per giurisprudenza pacifica, tale facoltà compete al giudice solo laddove sia particolarmente ardua la quantificazione di un danno di cui il danneggiato abbia, però fornito la prova circa la sua sussistenza” e non quando la “prova” sia invece “assente”, considerando che in tale ultimo caso, qui ravvisabile, non può mai “farsi luogo ad una determinazione equitativa del danno lamentato” [v., ex multis, Cass. civ., 19/12/2011, n.
27447; Cass. civ., 12/10/2011, n. 20990; Cass. civ., 30/04/2010, n. 10607; Cass. civ.,
29/07/2009, n. 17677; Cass. n. 22061/2008, cit.; Cass. civ., 5 aprile 2003, n. 5375Cass. civ.,
26/02/2003, n. 2874; Cass. civ., 30/01/2003, n. 1443, nonché nella giurisprudenza di merito e fra le decisioni arbitrali, con specifico riferimento proprio al danno da segnalazione illegittima, Trib. Genova, 22/02/2011 e altresì ABF, Coll. coord., 17/01/2019, n. 1642 e ABF,
Coll. Milano, 13/07/2018, n. 15377].
XII.7.- Non risultando pertanto le contestazioni avanzate globalmente accoglibili [v. supra, sub XII.
2. e sub XII.4.-XII.6.] e risultando le statuizioni assunte in prime cure del tutto corrette, condivisibili e pienamente coerenti con i pacifici principi regolatori qui vigenti [v. supra, sub XII.
1. e sub XII.3.], non v'è dubbio che sia da confermare anche il rigetto della domanda risarcitoria e che vada dunque disatteso anche il 2° motivo di doglianza formulato in via incidentale, risultando pertanto anche quest'ultima, considerando quanto già evidenziato con riguardo al 1° motivo [v. supra, sub XI.-XI.4.], meritevole di integrale reiezione [v supra, sub I.2.2.].
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XIII.- Apprezzando quindi in chiave sistematica quanto globalmente precede, essendo da respingersi sia l'appello principale [v. supra, sub V.-VIII.], sia quello incidentale [v. supra, sub X.-XII.7.] e ciò assorbendo altresì le contestazioni relativa alle fideiussioni [v. supra, sub
IX.], è evidente che, in difetto di ulteriori questioni delibabili [risultando ogni diverso profilo, non gravato né oggetto di riproposizione, ormai irretrattabile (v. supra, sub III., punto (C))], occorre integralmente confermare la pronuncia qui gravata.
XIV.- Venendo, infine, alla regolazione delle spese di lite, sulle quali provvedersi esclusivamente in relazione al presente grado di giudizio [attesa l'integrale conferma della sentenza appellata e il difetto di alcuno specifico gravame, anche incidentale, con riguardo alle statuizioni ex art. 91 c.p.c. di prime cure (non integrando ovviamente valido ed efficace gravame, in difetto di alcuna specifica contestazione di tali spese per vizi autonomi e loro propri e dunque di alcun quia appellatum necessario ex art. 342 c.p.c., la menzione della
Banca appellante alle “spese per entrambi i gradi di giudizio”, evidentemente prospettata solo per la loro eventuale caducazione, ex art. 336 c.p.c., nel caso di accoglimento del proprio gravame – e dunque per evenienza qui in ogni caso pacificamente non realizzatasi: v. supra, sub V.-VIII.), tutto ciò chiaramente precludendo in questa sede ogni “nuovo regolamento” delle relative spese: cfr., da ultimo, Cass. civ., 19/12/2024, n. 33412; Cass. civ., 14/10/2024,
n. 26623; Cass. civ., 13/06/2024, n. 16526)], considerando la reiezione delle contrapposte impugnative e il carattere meramente accessorio delle posizioni dei garanti [le cui contestazioni specificamente relative agli atti fideiussori sono poi rimaste meramente assorbite (v. supra, sub IX.), non essendosi dunque in alcun modo delibata la loro fondatezza], nonché le complessive chiarificazioni del quadro giurisprudenziale intervenute anche nel corso del giudizio (v. supra), ricorrono presupposti tali da giustificare l'applicazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. e dunque per disporne la compensazione integrale (la cui misura, del resto e come noto, non necessita alcuno specifico aggravio motivazionale – cfr., da ultimo,
Cass. civ., 25/03/2024, n. 7947).
XIV.1.- Trattandosi, poi, di procedura successiva al 30 gennaio 2013 (cfr. art. 1, commi 18 e
561, della Legge n. 228 del 2012), occorre dare atto - come in dispositivo e con riguardo sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale -, della sussistenza del presupposto
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processuale di cui alla 1° parte dell'art. 13, c. 1 quater, T.U.S.G. [cfr. Cass. civ., Sez. un.,
20/02/2020, n. 4315].
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Reggio Calabria, nella composizione in epigrafe indicata, definitivamente pronunciando sulle domande proposte nel giudizio iscritto al n. 40/2020, avente ad oggetto appello avverso la sentenza n. 895/2019 del Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 19/06/2019 ed emessa all'esito del giudizio iscritto al n. 3436/2006 R.G., disattesa o assorbita ogni diversa istanza ed eccezione, anche riconvenzionale, così provvede:
1) RIGETTA le impugnative avanzate, in via principale e incidentale, e per l'effetto
CONFERMA la sentenza appellata;
2) DISPONE l'integrale compensazione delle spese del presente grado;
3) DÀ ATTO, con riferimento sia all'appellante principale, sia all'appellante incidentale, della sussistenza del presupposto processuale di cui all'art. 13, comma 1 quater, del
D.P.R. n. 115/2002.
Così deciso in Reggio Calabria, Camera di Consiglio da remoto dell'8 luglio 2025.
Il Cons. est. La Presidente
dott. N.A. Vecchio dott.ssa Patrizia Morabito
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