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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XIII, sentenza 25/02/2026, n. 1732 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1732 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1732/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6323/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Vampano 80014 Giugliano In Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4709/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157634545 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157634545 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157634545 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate del COMUNE di GIUGLIANO IN CAMPANIA, ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4709\23\2025, pronunciata il 12\3\2025 e depositata il 17\3\2025, con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, in composizione monocratica ha Resistente_1accolto il ricorso proposto da ed ha ordinato la cancellazione Targa_1 Targa_2dell'eventuale fermo amministrativo sui veicoli con targa e a cure e spese della SPA Municipia. Nell'originario ricorso il contribuente si era opposto ad una comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo su veicolo n.20247405230298157634545, notificata il 23.09.2024 e relativa all'omesso versamento della TARI per gli anni 2015, 2016 e 2018 di euro 2.696,87, della quale aveva eccepito la illegittimità in quanto non sarebbe da essa rilevabile a quali tributi si riferisse e per quali anni di imposta, oltre ad eccepirne il difetto di motivazione e la omessa notifica degli atti prodromici.
Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la prima eccezione proposta dal contribuente, osservando che nel caso che ci occupa, non viene spiegato nell'atto opposto, a che tributo si riferisce e a quale annualità d'imposta e per quale motivo il contribuente sarebbe tenuto al pagamento delle sanzioni
2 ascrittegli;
ne consegue che l'operato del Concessionario alla Riscossione risulta illegittimo.
Nell'atto di appello la soc. di riscossione impugnante presentava i seguenti motivi di appello:
I – ERRATA VALUTAZIONE DELLA CGT I IN ORDINE AL PRESUNTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO / / VIOLAZIONE DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS N.546/1992, E DELL.ART.115 C.P.C.. All'uopo ribadiva che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la motivazione dell'atto di riscossione, allorquando questo segua un autonomo atto impositivo, non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. Nella fattispecie in esame l'atto impugnato riportava che era stato generato dal mancato pagamento del debito scaduto contenuto negli avvisi di accertamento TARI 2015 n. 27116/2020, TARI 2016 n. 26166/2020 e TARI 2018 n. 19000946/2022, tutti regolarmente notificati, non impugnati, e, quindi divenuti definitivi.
II – OMESSA VALUTAZIONE DELLA CGT I DI PRIMO GRADO IN ORDINE AL PRESUNTO DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED ALLA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA / VIOLAZIONE DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS N.546/1992, E DELL.ART.115 C.P.C. All'uopo rappresentava di avere già in primo grado depositato le relate di notifica degli atti presupposti, attestanti il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio e la definitività dei tributi oggetto di contestazione. In particolare erano state depositate le relate di notifica attestanti che l'avviso di accertamento TARI 2015 n. 27116/2020 era stato notificato in data 15.03.2020, l'avviso di accertamento TARI 2016 n. 26166/2020 era stato notificato per compiuta giacenza in data 30.06.2021 e l'avviso di accertamento TARI 2018 n. 19000946/2022 era stato notificato in data 5.04.2023. Rispetto a tali atti non si era verificata alcuna decadenza o prescrizione essendo stata notificata la comunicazione impugnata in data 3\9\2024.
III – OMESSA VALUTAZIONE DELLA CGT I DI PRIMO GRADO IN ORDINE AL PRESUNTO DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO / VIOLAZIONE DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS N.546/1992, E
3 DELL.ART.115 C.P.C. A tale riguardo, l'Ente concessionario, con il proprio atto di controdeduzioni, eccepiva l'infondatezza di tale motivo di ricorso, dimostrando maniera dettagliata il corretto operato dall'Ente concessionario in ordine all'elaborazione dell'atto e della sua sottoscrizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistente_1Si è tardivamente costituito il contribuente appellato che nelle sue controdeduzioni rappresentava come la motivazione della sentenza impugnata avesse correttamente rilevato che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata non conteneva un'adeguata motivazione, in quanto: • non indicava chiaramente il tributo oggetto di riscossione;
• non specificava l'annualità di riferimento;
• non esplicitava le ragioni giuridiche della pretesa;
• non consentiva al contribuente di comprendere l'origine e la natura del debito. Ha quindi sostenuto la inammissibilità del secondo e terzo motivo di appello in quanto riferentisi a questioni assorbite dalla decisione sul primo motivo. Ha comunque eccepito la nullità delle notifiche degli atti di accertamento e la conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. Ha concluso per l'inammissibilità e infondatezza dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Il contribuente in data 8\2\2026 ha presentato anche una memoria integrativa nella quale ha ribadito tutte le eccezioni già proposte. In particolare, insiste per la nullità delle notifiche degli atti di accertamento prodromici: gli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 risultano notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza attestazione delle condizioni che ne legittimavano l'utilizzo; l'avviso per l'anno 2018 risulta privo di prova della spedizione e della ricezione della CAN;
non vi è prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento, essendo stati depositati atti riferiti a soggetto diverso dall'odierno appellato.
All'esito della udienza questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato.
4 Nella motivazione dell'atto impugnato alle pp. 1 e 2 viene riportato l'elenco degli atti per il cui mancato pagamento viene emessa la comunicazione, tra i quali risultano gli avvisi di accertamento posti a base della comunicazione impugnata, dunque la prima eccezione addotta dal contribuente risulta, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, infondata. Su questo punto, pertanto va accolto l'appello dell'Ufficio.
Vanno a questo punto esaminate le altre questioni proposte dal contribuente in primo grado e qui seppur tardivamente riprese.
Tali questioni in primo grado non sono state esaminate perché i primi giudici hanno (erroneamente ) deciso sulla questione più liquida.
In relazione al presunto difetto di notifica degli atti presupposti ed alla prescrizione della pretesa tributaria, eccezione riportata anche nel secondo motivo dell'appello presentato dalla soc. Municipia spa, va osservato come dalla documentazione in atti risulta depositato per gli anni 2015 e 2016 solo un avviso di ricevimento dal quale risulta l'assenza del destinatario e il deposito alla casa comunale senza il successivo inoltro dell'avviso del predetto deposito, mentre per il 2018 risulta la notifica ad un familiare e la cartolina attestante il successivo invio al destinatario ma non la sua ricezione. Pertanto deve ritenersi che all'atto della notifica della comunicazione preventiva, avvenuta in data 23\9\2024, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale. Va dunque accolta l'eccezione proposta dal contribuente in primo grado e non esaminata dai primi giudici, che peraltro ha formato oggetto di specifico motivo di appello presentato dall'ente riscossore. Pertanto l'appello va rigettato per il difetto di notifica degli atti presupposti ed il conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale Quanto alla regolamentazione delle spese la reciproca soccombenza in relazione ai motivi di appello costituisce causa legittimante la loro compensazione in entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
5 6
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 13, riunita in udienza il 17/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
DE CA MAURO, Presidente MARINO RAFFAELE, Relatore RENZULLI CARMINE, Giudice
in data 17/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6323/2025 depositato il 11/09/2025
proposto da
Municipia Spa - 01973900838
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Giugliano In Campania - Corso Vampano 80014 Giugliano In Campania NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 CF_Resistente_1 -
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
1 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4709/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 23 e pubblicata il 17/03/2025
Atti impositivi:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157634545 TARI 2015
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157634545 TARI 2016
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 202474052302982157634545 TARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
ENTRAMBE LE PARTI SI RIPORTANO AGLI ATTI DEPOSITATI NEL FASCICOLO E NE RICHIEDONO L'ACCOGLIMENTO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Municipia S.p.A., concessionaria per la riscossione coattiva delle entrate del COMUNE di GIUGLIANO IN CAMPANIA, ha proposto appello avverso la sentenza nr. 4709\23\2025, pronunciata il 12\3\2025 e depositata il 17\3\2025, con la quale la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli, in composizione monocratica ha Resistente_1accolto il ricorso proposto da ed ha ordinato la cancellazione Targa_1 Targa_2dell'eventuale fermo amministrativo sui veicoli con targa e a cure e spese della SPA Municipia. Nell'originario ricorso il contribuente si era opposto ad una comunicazione preventiva di iscrizione fermo amministrativo su veicolo n.20247405230298157634545, notificata il 23.09.2024 e relativa all'omesso versamento della TARI per gli anni 2015, 2016 e 2018 di euro 2.696,87, della quale aveva eccepito la illegittimità in quanto non sarebbe da essa rilevabile a quali tributi si riferisse e per quali anni di imposta, oltre ad eccepirne il difetto di motivazione e la omessa notifica degli atti prodromici.
Nella motivazione della sentenza impugnata il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la prima eccezione proposta dal contribuente, osservando che nel caso che ci occupa, non viene spiegato nell'atto opposto, a che tributo si riferisce e a quale annualità d'imposta e per quale motivo il contribuente sarebbe tenuto al pagamento delle sanzioni
2 ascrittegli;
ne consegue che l'operato del Concessionario alla Riscossione risulta illegittimo.
Nell'atto di appello la soc. di riscossione impugnante presentava i seguenti motivi di appello:
I – ERRATA VALUTAZIONE DELLA CGT I IN ORDINE AL PRESUNTO DIFETTO DI MOTIVAZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO / / VIOLAZIONE DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS N.546/1992, E DELL.ART.115 C.P.C.. All'uopo ribadiva che la giurisprudenza di legittimità ha osservato che la motivazione dell'atto di riscossione, allorquando questo segua un autonomo atto impositivo, non richiede alcuna specifica motivazione, sussistendo l'obbligo di motivazione solo nel caso in cui essa costituisca il primo e unico atto con il quale l'ente impositore esercita la pretesa tributaria. Nella fattispecie in esame l'atto impugnato riportava che era stato generato dal mancato pagamento del debito scaduto contenuto negli avvisi di accertamento TARI 2015 n. 27116/2020, TARI 2016 n. 26166/2020 e TARI 2018 n. 19000946/2022, tutti regolarmente notificati, non impugnati, e, quindi divenuti definitivi.
II – OMESSA VALUTAZIONE DELLA CGT I DI PRIMO GRADO IN ORDINE AL PRESUNTO DIFETTO DI NOTIFICA DEGLI ATTI PRESUPPOSTI ED ALLA PRESCRIZIONE DELLA PRETESA TRIBUTARIA / VIOLAZIONE DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS N.546/1992, E DELL.ART.115 C.P.C. All'uopo rappresentava di avere già in primo grado depositato le relate di notifica degli atti presupposti, attestanti il perfezionamento del relativo procedimento notificatorio e la definitività dei tributi oggetto di contestazione. In particolare erano state depositate le relate di notifica attestanti che l'avviso di accertamento TARI 2015 n. 27116/2020 era stato notificato in data 15.03.2020, l'avviso di accertamento TARI 2016 n. 26166/2020 era stato notificato per compiuta giacenza in data 30.06.2021 e l'avviso di accertamento TARI 2018 n. 19000946/2022 era stato notificato in data 5.04.2023. Rispetto a tali atti non si era verificata alcuna decadenza o prescrizione essendo stata notificata la comunicazione impugnata in data 3\9\2024.
III – OMESSA VALUTAZIONE DELLA CGT I DI PRIMO GRADO IN ORDINE AL PRESUNTO DIFETTO DI SOTTOSCRIZIONE DELL'ATTO IMPUGNATO / VIOLAZIONE DELL'ART.36, COMMA 2, DEL D.LGS N.546/1992, E
3 DELL.ART.115 C.P.C. A tale riguardo, l'Ente concessionario, con il proprio atto di controdeduzioni, eccepiva l'infondatezza di tale motivo di ricorso, dimostrando maniera dettagliata il corretto operato dall'Ente concessionario in ordine all'elaborazione dell'atto e della sua sottoscrizione.
Concludeva chiedendo l'accoglimento dell'appello con vittoria di spese.
Resistente_1Si è tardivamente costituito il contribuente appellato che nelle sue controdeduzioni rappresentava come la motivazione della sentenza impugnata avesse correttamente rilevato che la comunicazione preventiva di fermo amministrativo impugnata non conteneva un'adeguata motivazione, in quanto: • non indicava chiaramente il tributo oggetto di riscossione;
• non specificava l'annualità di riferimento;
• non esplicitava le ragioni giuridiche della pretesa;
• non consentiva al contribuente di comprendere l'origine e la natura del debito. Ha quindi sostenuto la inammissibilità del secondo e terzo motivo di appello in quanto riferentisi a questioni assorbite dalla decisione sul primo motivo. Ha comunque eccepito la nullità delle notifiche degli atti di accertamento e la conseguente prescrizione e decadenza della pretesa tributaria. Ha concluso per l'inammissibilità e infondatezza dell'appello con conseguente conferma della sentenza impugnata e vittoria di spese.
Il contribuente in data 8\2\2026 ha presentato anche una memoria integrativa nella quale ha ribadito tutte le eccezioni già proposte. In particolare, insiste per la nullità delle notifiche degli atti di accertamento prodromici: gli avvisi di accertamento per gli anni 2015 e 2016 risultano notificati ai sensi dell'art. 140 c.p.c. senza attestazione delle condizioni che ne legittimavano l'utilizzo; l'avviso per l'anno 2018 risulta privo di prova della spedizione e della ricezione della CAN;
non vi è prova della rituale notifica dell'intimazione di pagamento, essendo stati depositati atti riferiti a soggetto diverso dall'odierno appellato.
All'esito della udienza questa Corte di Giustizia di secondo grado decideva come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di appello è fondato.
4 Nella motivazione dell'atto impugnato alle pp. 1 e 2 viene riportato l'elenco degli atti per il cui mancato pagamento viene emessa la comunicazione, tra i quali risultano gli avvisi di accertamento posti a base della comunicazione impugnata, dunque la prima eccezione addotta dal contribuente risulta, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, infondata. Su questo punto, pertanto va accolto l'appello dell'Ufficio.
Vanno a questo punto esaminate le altre questioni proposte dal contribuente in primo grado e qui seppur tardivamente riprese.
Tali questioni in primo grado non sono state esaminate perché i primi giudici hanno (erroneamente ) deciso sulla questione più liquida.
In relazione al presunto difetto di notifica degli atti presupposti ed alla prescrizione della pretesa tributaria, eccezione riportata anche nel secondo motivo dell'appello presentato dalla soc. Municipia spa, va osservato come dalla documentazione in atti risulta depositato per gli anni 2015 e 2016 solo un avviso di ricevimento dal quale risulta l'assenza del destinatario e il deposito alla casa comunale senza il successivo inoltro dell'avviso del predetto deposito, mentre per il 2018 risulta la notifica ad un familiare e la cartolina attestante il successivo invio al destinatario ma non la sua ricezione. Pertanto deve ritenersi che all'atto della notifica della comunicazione preventiva, avvenuta in data 23\9\2024, era già decorso il termine di prescrizione quinquennale. Va dunque accolta l'eccezione proposta dal contribuente in primo grado e non esaminata dai primi giudici, che peraltro ha formato oggetto di specifico motivo di appello presentato dall'ente riscossore. Pertanto l'appello va rigettato per il difetto di notifica degli atti presupposti ed il conseguente decorso del termine di prescrizione quinquennale Quanto alla regolamentazione delle spese la reciproca soccombenza in relazione ai motivi di appello costituisce causa legittimante la loro compensazione in entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello e compensa le spese.
Napoli, lì 17 febbraio 2026
IL RELATORE IL PRESIDENTE
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