TRIB
Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 749 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 749 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4122 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dania Aresu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dania Aresu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 31/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Maracalagonis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31/05/2015 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Maracalagonis, anno 2015, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
Pag. 2 di 4 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò Per_1 non limiti il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza, entrambe le parti saranno tenute a darne rispettivamente notizia all'altro con congruo preavviso.
2. Salvo diversi accordi tra le parti, il diritto di visita tra il padre e il minore sarà così disciplinato, a settimane alterne: il minore potrà trascorrerà il fine settimana con pernottamento presso l'abitazione del padre, dal venerdì, dall'uscita di scuola o nel periodo estivo dalle ore 9 a.m. fino alla domenica alle ore 18.00 e sarà la Sig.ra a riprendere presso Pt_1 Per_1
l'abitazione del padre.
La settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il Sig. incontrerà settimanalmente il figlio minore nei giorni di lunedì CP_1 Per_1
e mercoledì dall'uscita di scuola nel periodo scolastico e dalle 9 a.m. nel periodo estivo e lo riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 20.00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22.00 nel periodo estivo.
Le settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il Sig. incontrerà il minore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita CP_1 di scuola nel periodo scolastico o dalle ore 9.00 a.m. nel periodo estivo e lo riporterà presso l'abitazione della madre entro le 20.00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22.00 nel periodo estivo.
3. Per quanto concerne le festività natalizie, il minore potrà trascorrere alternativamente un anno la vigilia di Natale col padre e il giorno di Natale con la madre e, l'anno successivo viceversa.
Relativamente alle vacanze pasquali si seguirà sempre il regime dell'alternanza: un anno Pasqua col padre e Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa.
4. In ordine alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere 15 giorni, anche non continuativi, in compagnia di ciascun genitore, con ferie da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio.
Pag. 3 di 4 5. L'assegno unico relativo al figlio minore , verrà percepito al 100% Per_1 dalla Sig.ra Pt_1
6. Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio entro il 27 di ogni CP_1 Per_1 mese versando € 200,00 mensili con bonifico nel c/c della Sig.ra Pt_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno Per_1 ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
per la loro individuazione e modalità di rimborso si richiamano le linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
8. Assegnare l'abitazione coniugale sita in Maracalagonis, nella Via Umberto I n. 41 - di proprietà esclusiva della Sig.ra - alla Sig.ra Pt_1 Pt_1 affinché vi abiti con il figlio minore .
[...] Per_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 4122 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Dania Aresu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2 elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Dania Aresu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 31/05/2015, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Maracalagonis.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
31/05/2015 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 CP_1 stato civile del Comune di Maracalagonis, anno 2015, numero 2, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1. Affidare il figlio minore ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni Per_1 sull'affidamento condiviso, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre.
Per l'effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute,
Pag. 2 di 4 saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso.
Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio.
Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza.
La Sig.ra avrà la facoltà - ove lo ritenga opportuno - di Parte_1 trasferire altrove la propria residenza e quella del figlio , purché ciò Per_1 non limiti il diritto di visita del padre.
In caso di trasferimento della residenza, entrambe le parti saranno tenute a darne rispettivamente notizia all'altro con congruo preavviso.
2. Salvo diversi accordi tra le parti, il diritto di visita tra il padre e il minore sarà così disciplinato, a settimane alterne: il minore potrà trascorrerà il fine settimana con pernottamento presso l'abitazione del padre, dal venerdì, dall'uscita di scuola o nel periodo estivo dalle ore 9 a.m. fino alla domenica alle ore 18.00 e sarà la Sig.ra a riprendere presso Pt_1 Per_1
l'abitazione del padre.
La settimana in cui il minore trascorrerà il fine settimana con il padre, il Sig. incontrerà settimanalmente il figlio minore nei giorni di lunedì CP_1 Per_1
e mercoledì dall'uscita di scuola nel periodo scolastico e dalle 9 a.m. nel periodo estivo e lo riporterà presso l'abitazione della madre entro le ore 20.00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22.00 nel periodo estivo.
Le settimane in cui il minore trascorrerà il fine settimana con la madre, il Sig. incontrerà il minore nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dall'uscita CP_1 di scuola nel periodo scolastico o dalle ore 9.00 a.m. nel periodo estivo e lo riporterà presso l'abitazione della madre entro le 20.00 nel periodo scolastico ed entro le ore 22.00 nel periodo estivo.
3. Per quanto concerne le festività natalizie, il minore potrà trascorrere alternativamente un anno la vigilia di Natale col padre e il giorno di Natale con la madre e, l'anno successivo viceversa.
Relativamente alle vacanze pasquali si seguirà sempre il regime dell'alternanza: un anno Pasqua col padre e Pasquetta con la madre e l'anno successivo viceversa.
4. In ordine alle vacanze estive, il minore potrà trascorrere 15 giorni, anche non continuativi, in compagnia di ciascun genitore, con ferie da concordare tra i genitori entro il 30 maggio di ogni anno.
I genitori dovranno fornirsi reciprocamente l'indirizzo della località di vacanza dove porteranno il figlio.
Pag. 3 di 4 5. L'assegno unico relativo al figlio minore , verrà percepito al 100% Per_1 dalla Sig.ra Pt_1
6. Il Sig. contribuirà al mantenimento del figlio entro il 27 di ogni CP_1 Per_1 mese versando € 200,00 mensili con bonifico nel c/c della Sig.ra Pt_1
Le spese straordinarie sostenute nell'interesse del figlio saranno Per_1 ripartite nella misura del 50% tra i genitori;
per la loro individuazione e modalità di rimborso si richiamano le linee guida stabilite dal Consiglio Nazionale Forense in data 29.11.2017.
7. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire il figlio nel proprio passaporto.
8. Assegnare l'abitazione coniugale sita in Maracalagonis, nella Via Umberto I n. 41 - di proprietà esclusiva della Sig.ra - alla Sig.ra Pt_1 Pt_1 affinché vi abiti con il figlio minore .
[...] Per_1
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 03/07/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 4 di 4