Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'Accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri da una parte, e la ex Repubblica jugoslava di macedonia dall'altra, con Allegati, cinque Protocolli, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 9 aprile 2001.
Articolo 1 della Legge 19 agosto 2003, n. 260
Articolo 2
- Legge 19 agosto 2003, n. 260
Articolo 1 della Legge 19 agosto 2003, n. 260
Versione
17 settembre 2003
17 settembre 2003
Commentari • 0
Giurisprudenza • 0
Altri contenuti