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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 03/10/2025, n. 315 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 315 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Ancona
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO E PREVIDENZA
Reg.Gen. N.428/2024
@-Rig.AA+NLP AI - indennizzo aggiuntivo(prescrizione) 01
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, composta dai seguenti magistrati:
Dr. LU SANTINI Presidente relatore
Dr.ssa Angela QUITADAMO Consigliere
Dr.ssa Arianna SBANO Consigliere
nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025 secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di secondo grado promossa con ricorso depositato in data 20.12.2024, e vertente tra
(appellante-appellato incidentale) contro (appellato- Parte_1 Controparte_1 appellante incidentale), avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°234/2023 emessa dal Tribunale di Macerata, in funzione di giudice del lavoro, in data 21.06.2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO.
Con ricorso depositato in data 20.12.2024, titolare dell'indennizzo previsto Parte_1 dalla Legge n°210/1992 (a causa dei danni subìti a seguito di vaccinazione obbligatoria) e dell'assegno previsto dall'art.4, secondo comma, della Legge n°229/2005 (c.d.”indennizzo aggiuntivo”), ha proposto appello avverso la sentenza indicata in epigrafe, con cui è stata respinta, per maturata prescrizione decennale, la sua domanda diretta ad accertare l'erroneità della decorrenza del beneficio dalla data di entrata in vigore della Legge n°229/2005, e non dalla data di decorrenza dell'indennizzo di cui all'art. 2 comma 1 legge 210/1992, come riconosciuto dalla Corte di Cassazione nella pronuncia n. 16842/2016.
A fondamento del gravame l'appellante ha censurato l'iter motivazionale seguito nella sentenza impugnata, per non aver tenuto conto, giungendo a conclusioni errate, della circostanza che il dies a quo
1 del termine di prescrizione non andava fissato alla data del riconoscimento del diritto all'indennizzo
“principale” (27.11.2007) ovvero dei decreti di liquidazione dell'indennizzo (02.04.2009, 29.10.2010 e
28.09.2011), bensì dalla data della sentenza della Suprema Corte n.16842/2016, che ha chiarito la corretta interpretazione della norma di cui al secondo comma 2 dell'art. 4 della Legge 229 del 2005. Nel merito, rimasto assorbito in prime cure, ha ribadito la tesi secondo cui la natura “aggiuntiva” dell'assegno una tantum previsto dall'art.4, secondo comma, della Legge n°229/2005 non può che comportare che la sua decorrenza debba essere fissata non alla data di entrata in vigore della suddetta normativa, bensì alla medesima data di decorrenza dell'indennizzo ex art. 2, comma 1, della legge n.210 del 1992. Ha quindi concluso come segue: “accogliere il presente ricorso proposto in quanto fondato in fatto ed in diritto;
per l'effetto, condannare il , in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, a conferire al Signor l'indennizzo aggiuntivo residuo determinato ex art. 4 Parte_1 comma 2 della legge 229 del 2005 sulla base della tabella del D.M. del 6 Ottobre 2006 attuativo della
Legge 229 del 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il 10 Novembre 2006, dedotto l'acconto spontaneamente versato dal ovvero nella misura maggiore o minore che Controparte_2 risulterà di giustizia in relazione alla dedotta lesione psicofisica del ricorrente, in ogni accezione. Con vittoria di onorari, diritti e spese di entrambi i giudizi, da distrarsi in favore dei sottoscritti Avvocati, all'uopo dichiaratisi antistatari, e sentenza immediatamente esecutiva come per legge”.
Il si è costituito in giudizio ed ha resistito all'appello, del quale ha chiesto il Controparte_1 rigetto, sostenendone l'infondatezza. Ha altresì proposto appello incidentale condizionato, con il quale ha censurato la sentenza impugnata per i seguenti motivi: “1) inammissibilità/improponibilità della domanda per preclusione da precedente giudicato. Violazione e falsa applicazione dell'art. 2909 c.c.; 2) inammissibilità/improponibilità della domanda per abusivo frazionamento del credito. Violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1375 c.c. E dell'art. 111 Cost.”. Ha quindi concluso chiedendo respingersi l'appello proposto es adverso “in quanto inammissibile ed infondato e comunque respingere ogni avversa domanda per essere ogni pretesa azionata improponibile, inammissibile, infondata e comunque estinta per prescrizione”.
L'appellante principale censura la sentenza impugnata, che ha ritenuto colpito da prescrizione decennale il suo diritto ad ottenere la riliquidazione del c.d. “indennizzo aggiuntivo”, previsto dalla legge n°229/2005, con la medesima decorrenza dell'indennizzo “base” di cui alla legge n°210/1992.
L'appello non è fondato.
In punto di fatto, risulta per tabulas (ed è peraltro incontestato) che:
2 - la pretesa di parte appellante ha ad oggetto le annualità pregresse dell'assegno una tantum, ai sensi dell'art.4, secondo comma, della Legge n°229/2005, e quindi un credito sicuramente maturato anteriormente all'annualità 2005;
- l'assegno in esame è stato riconosciuto in data 27.11.2007 e liquidato con decreti in data 02.04.2009,
29.10.2010 e 28.09.2011;
- il primo atto interruttivo della prescrizione (pacificamente decennale) è costituito notifica di una atto di messa in mora in data 17.11.2022 (v. relata notifica), quindi a termine prescrizionale ormai maturato;
- non ha valore interruttivo della prescrizione il decreto di pagamento in data 21.03.2023, non potendo riconoscersi allo stesso valore ricognitivo di debito e, ad ogni buon conto, intervenuto anch'esso a prescrizione decennale ormai maturata.
Sostiene l'appellante che il dies a quo del termine di prescrizione avrebbe dovuto essere fissato non alla data dell'ultimo decreto di liquidazione del 28.09.2011, ma alla data della sentenza della Suprema
Corte n.16842/2016, che ha fornito la corretta interpretazione della norma di cui al secondo comma 2 dell'art. 4 della Legge 229 del 2005.
La tesi di parte appellante non ha fondamento, atteso che la sentenza della Suprema Corte
n.16842/2016 non possiede valenza interruttiva della prescrizione, non rientrando essa in alcuna delle categorie di atti tassativamente indicati negli artt.2943 e 2944 c.c.. Né può sostenersi che, prima di tale arresto giurisprudenziale, l'appellante versasse in una situazione di impossibilità giuridica di esercitare il diritto qui azionato, atteso che la sentenza Cass. n.16842/2016 non costituisce il fatto costitutivo del diritto all'indennizzo aggiuntivo, né ha mai condizionato l'esigibilità del credito alle annualità pregresse, per cui anteriormente ad essa il beneficiario dell'assegno versava al più in una situazione di mera difficoltà di fatto nell'esercizio del diritto poi azionato, cui non può essere accordato alcun rilievo ai fini della decorrenza della prescrizione. Ne segue che l'appellante non versava in una situazione di assoluta impossibilità di agire, atteso che la fattispecie in esame appare più propriamente inquadrabile quale situazione di mera difficoltà di fatto nell'accertamento del credito alle annualità pregresse dell'indennizzo aggiuntivo. Da ultimo, è appena il caso di evidenziare che nella fattispecie non ricorre neanche alcuna delle ipotesi tassative di sospensione del termine di prescrizione di cui agli artt.2941 e
2942 c.c..
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello principale va dunque respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
3 Il tenore della decisione comporta, quale logico corollario, l'assorbimento delle censure sollevate con l'appello incidentale.
Le spese del grado seguono la regola generale della soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
Si applica l'art. 1 comma 17 della legge 228\2012, che ha modificato l'art.13 del d.p.r. n.115\2002, mediante l'inserimento del comma 1 quater, a mente del quale, se l'impugnazione principale o incidentale
è respinta integralmente, o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma del comma 1 bis, salvo eventuali motivi di esenzione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, Sezione Lavoro e Previdenza, definitivamente pronunciando, contrariis reiectis, così decide:
- rigetta l'appello principale;
- dichiara non luogo a provvedere sull'appello incidentale;
- condanna l'appellante principale a rifondere alla parte appellata le spese del grado, che liquida in complessivi €.2.200,00, oltre spese generali nella misura del 15% del compenso totale per la prestazione (art.2 D.M.10.03.2014), I.V.A. e C.A.P.;
- dichiara la ricorrenza dei presupposti oggettivi per il versamento, da parte dell'appellante principale, del doppio del contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228, fatti salvi eventuali motivi di esenzione.
Così deciso nella camera di consiglio tenutasi in data 2 Ottobre 2025.
IL PRESIDENTE est.
LU NI
(Atto sottoscritto digitalmente)
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